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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 17/04/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1163/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1163/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata in [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 ia e da
(c.f. ) nato in [...] il [...], Parte_2 C.F._2
XX entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.ta Maria Altomare Bosa del Foro di Milano.
Dal matrimonio non sono nati figli.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/04/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Il signor si impegna a trasferire l'usufrutto alla signora Parte_2 Parte_1
2) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad assegni a titolo di contribuzione al proprio personale mantenimento;
3) I coniugi dichiarano di non possedere beni in comune.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 23.03.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Dagli atti di causa consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in ST AR (LO) in data 25.10.2008 e con sentenza n. 190/2024 del 07.08.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Attesa l'assenza di prole da tutelare e in assenza di ulteriori pattuizioni, nessun'altra statuizione deve essere pronunciata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2 in ST AR (LO) il 25.10.2008, trascritto press i AR al n. 9, Parte I, Anno 2008;
2) Nulla sulle spese di lite;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ST AR (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 02 aprile 2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1163/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata in [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 ia e da
(c.f. ) nato in [...] il [...], Parte_2 C.F._2
XX entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.ta Maria Altomare Bosa del Foro di Milano.
Dal matrimonio non sono nati figli.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/04/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Il signor si impegna a trasferire l'usufrutto alla signora Parte_2 Parte_1
2) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad assegni a titolo di contribuzione al proprio personale mantenimento;
3) I coniugi dichiarano di non possedere beni in comune.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 23.03.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Dagli atti di causa consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in ST AR (LO) in data 25.10.2008 e con sentenza n. 190/2024 del 07.08.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Attesa l'assenza di prole da tutelare e in assenza di ulteriori pattuizioni, nessun'altra statuizione deve essere pronunciata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2 in ST AR (LO) il 25.10.2008, trascritto press i AR al n. 9, Parte I, Anno 2008;
2) Nulla sulle spese di lite;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ST AR (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 02 aprile 2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello