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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/10/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato, ex art. 190 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 760/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA
Dal , in persona del Sindaco e rappresentante Parte_1
legale pro tempore, Ing. Prof. , elettivamente domiciliato in Casteltermini Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Grazia Maria Minnella in forza di Decreto Sindacale n. 12 del
30.01.2020 e della Determina Dirigenziale n. 7 del 07.02.2020 e giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione
-ATTORE OPPONENTE-
CONTRO
, con sede legale ed amministrativa in Milano, in persona del Controparte_1
procuratore speciale, dott. ed elettivamente domiciliata in Milano presso lo Controparte_2 studio dell'avv. Nino Nigro dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. 1352/2019.
-CONVENUTA OPPOSTA –
E NEI CONFRONTI
di , con sede legale in Roma, in persona dell'Avv. Carla Funes, giusta CP_3
procura per notar di Roma del 7.03.2019 repertorio n. 58761, raccolta n. Persona_1
29999, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Francesco Mancuso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con domicilio digitale eletto presso la pec del difensore
- RZ AT -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
Il ha introdotto il presente giudizio in opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1352/2019, emesso in favore di quale cessionaria dei CP_1
crediti già vantati nei confronti del opponente da per chiederne la Pt_1 Controparte_3
revoca in ragione della eccepita nullità, ed instato in via preliminare, ex artt. 106 e 269 c.p.c., ai fini della chiamata in giudizio quale terzo di già titolare del credito ceduto Controparte_3
alla cessionaria Controparte_1
L'invalidità del decreto ingiuntivo è stata allegata sulla scorta della dedotta inefficacia e/o inopponibilità della cessione del credito sotto un duplice profilo: a) per violazione dell'art. 9 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E in quanto l'ente locale non avrebbe aderito e/o autorizzato la cessione dei crediti asseritamente vantanti nei suoi confronti da Controparte_3
b) per violazione dell'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge n. 186/2008 e successive modificazioni, per non essere stata rispettata la procedura per la cessione dei crediti nei confronti della p.a. attraverso le modalità prescritte per la certificazione dei crediti.
L'opponente ha spiegato quali ulteriori motivi di nullità del D.I.: - la dedotta inefficacia e inopponibilità della cessione per l'irregolarità della notifica dell'atto di cessione effettuato a mezzo pec in quanto non corredata dalla relazione di notifica;
- la prescrizione dei crediti;
-
l'inesigibilità dei crediti per l'allegato esito negativo della chiesta – da Banca Sistema- certificazione dei crediti;
- l'insussistenza dei crediti azionati sulla base delle fatture emesse per la fornitura dei servizi di gestione e manutenzione di impianti della stessa per CP_3
l'inesistenza del contratto per effetto del recesso da parte del in data 6.5.2009 dal Pt_1 rapporto contrattuale, e l'allegata conseguente illegittimità di tutte le fatture emesse successivamente alla data del maggio 2009. nel costituirsi in giudizio ha contestato tuti i motivi di opposizione Controparte_1
chiedendone conseguentemente il rigetto. La terza chiamata costituendosi in giudizio ha preliminarmente rilevato Controparte_3
“l'assenza di domande proposte dal opponente nei confronti della odierna Pt_1 convenuta.” Indi ha eccepito la totale infondatezza delle contestazioni ed eccezioni del relative al contratto ed alla sua esecuzione nonchè Parte_1 dell'eccezione di prescrizione e la propria estraneità alle vicende successive alla cessione dei crediti.
Orbene, l'opposizione, istruita con produzioni documentali, è infondata e pertanto va rigettata per quanto di seguito osservato.
Infondatamente è stata eccepita l'inefficacia della cessione del credito atteso che nella fattispecie la stessa è avvenuta conformemente alle previsioni di legge. Invero, la cessione dei crediti verso la PA è soggetta ad una normativa specifica che si discosta dalle regole generali previste dagli artt. 1260 e ss. del Codice Civile. In particolare, la disciplina di cui agli artt. 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440/1923, applicabile alle amministrazioni statali, che stabilisce che le cessioni di crediti siano valide solo se effettuate con atto pubblico o scrittura privata autenticata, debitamente notificate all'ente debitore con il suo esplicito consenso, è stata integrata con il Codice dei contratti pubblici. Invero, l''art. 106, comma 13, del d.lgs.
50/2016 (ora abrogato dal d.lgs. 36/2023) prevedeva un meccanismo di silenzio-assenso: la cessione era considerata efficace se l'amministrazione non l'avesse espressamente rifiutata entro 45 giorni dalla notifica. Con il d.lgs. 36/2023, la disciplina è stata riformulata nell'art. 120, comma 12, che rimanda all'art. 6 dell'Allegato II.14. Le nuove norme mantengono il requisito della notifica formale e prevedono che:
1. La cessione debba essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata all'amministrazione.
2. La cessione sia opponibile se non rifiutata entro 45 giorni dalla notifica.
3. Le amministrazioni possano accettare preventivamente la cessione, riservandosi il diritto di opporre al cessionario le stesse eccezioni valide nei confronti del cedente.
Nel caso che ci occupa, la cessione di credito è stata stipulata con scrittura privata autenticata dal Notaio Dott. , in data 15.12.20215, quindi nel rispetto dei requisiti di forma Persona_1 previsti dal comma 2 dell'art. 117, e notificata all'amministrazione comunale che non ha provveduto a rifiutare la cessione nel termine di 45 giorni dalla notifica della cessione medesima. Da ciò consegue la validità e l'efficacia della cessione in argomento come pure della relativa notificazione a mezzo pec atteso che “ ai fini tanto dell'art. 1264, che degli artt.
1265 e 2914, n. 2, cod. civ., la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità»
“Cass. Civ., Sez. II, 20 agosto 2021, n. 23257).
Parimenti destituita di fondamento è l'eccepita inefficacia e inopponibilità della cessione per l'allegata violazione dell'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge n. 186/2008 e successive modificazioni, per non essere stata rispettata la procedura per la cessione dei crediti nei confronti della p.a. attraverso le modalità prescritte per la certificazione dei crediti.
Contrariamente all'assunto dell'opponente, l'art. 9, comma 3-bis del D.L. 185/2008 non ha introdotto una condizione di efficacia aggiuntiva per i crediti verso gli enti locali. La norma in questione prevede la possibilità per i privati di richiedere a certe amministrazioni debitrici una certificazione che il proprio credito verso di loro sia certo, liquido, esigibile e non prescritto. Non è fissato comunque alcun obbligo di ottenimento della certificazione, né essa costituisce un elemento imprescindibile ai fini della validità ed efficacia della cessione, che è solo eventualmente favorita in virtù delle informazioni che reca.
Quanto all'eccezione di prescrizione deve rilevarsene l'inammissibilità per effetto della genericità con cui è stata formulata che preclude la valutazione della sua fondatezza non avendo la parte indicato il dies a quo ed il dies a quem ed atteso che “ “spetta alla parte eccipiente indicare il termine esatto di prescrizione, la relativa decorrenza e le somme non più ripetibili. Tali precisazioni non sono state fatte dall'opponente, il quale non ha indicato con esattezza da quale momento decorrerebbe la prescrizione, motivo per il quale ne consegue il rigetto dell'eccezione”. ( Trib. Di Napoli, sentenza n. 1694 del 16 febbraio 2023).
In ordine alla allegata insussistenza dei crediti azionati sulla scorta delle fatture emesse per la fornitura dei servizi di gestione e manutenzione di impianti della stessa , per la CP_3 dedotta inesistenza del contratto per effetto del recesso da parte del in data 6.5.2009 Pt_1
dal rapporto contrattuale, e l'allegata conseguente illegittimità di tutte le fatture emesse successivamente alla data del maggio 2009, si osserva che con la suddetta nota inoltrata ad
– della quale peraltro non è stato provato l'inoltro e la consegna al destinatario -il CP_3
non ebbe a dichiarare di recedere dal contratto di appalto Parte_1 relativo alla gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica gestiti da CP_3
ma a proporre di chiudere transattivamente il rapporto contrattuale in essere, tanto
[...] emerge dal tenore letterale dello stralcio della nota in questione che si riporta: “ In considerazione della quantità minima di impianti gestiti da codesta società in questo Comune, della convenienza reciproca ad interrompere consensualmente il rapporto contrattuale in essere, si offre transattivamente, di chiudere il medesimo, con la dismissione da parte di codesta società degli impianti di che trattasi o la consegna a questo ente.” Non essendo le parti addivenute ad uno scioglimento consensuale del rapporto contrattuale, nella persistenza dello stesso, le fatture di pagamento, emesse in relazione all'attività di gestione degli impianti di illuminazione pubblica, sono state legittimamente emesse ed azionate in giudizio.
Da quanto fin qui rilevato emerge altresì l'infondatezza della eccepita inesigibilità del credito in quanto portato dalle fatture emesse e scadute.
L'opposizione va dunque rigettata. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1352/2019 che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'attore- opponente alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta opposta e della terza chiamata che liquida per ciascuna di esse in €
2.540,00 per compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 17 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato, ex art. 190 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 760/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA
Dal , in persona del Sindaco e rappresentante Parte_1
legale pro tempore, Ing. Prof. , elettivamente domiciliato in Casteltermini Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Grazia Maria Minnella in forza di Decreto Sindacale n. 12 del
30.01.2020 e della Determina Dirigenziale n. 7 del 07.02.2020 e giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione
-ATTORE OPPONENTE-
CONTRO
, con sede legale ed amministrativa in Milano, in persona del Controparte_1
procuratore speciale, dott. ed elettivamente domiciliata in Milano presso lo Controparte_2 studio dell'avv. Nino Nigro dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. 1352/2019.
-CONVENUTA OPPOSTA –
E NEI CONFRONTI
di , con sede legale in Roma, in persona dell'Avv. Carla Funes, giusta CP_3
procura per notar di Roma del 7.03.2019 repertorio n. 58761, raccolta n. Persona_1
29999, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Francesco Mancuso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con domicilio digitale eletto presso la pec del difensore
- RZ AT -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
Il ha introdotto il presente giudizio in opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1352/2019, emesso in favore di quale cessionaria dei CP_1
crediti già vantati nei confronti del opponente da per chiederne la Pt_1 Controparte_3
revoca in ragione della eccepita nullità, ed instato in via preliminare, ex artt. 106 e 269 c.p.c., ai fini della chiamata in giudizio quale terzo di già titolare del credito ceduto Controparte_3
alla cessionaria Controparte_1
L'invalidità del decreto ingiuntivo è stata allegata sulla scorta della dedotta inefficacia e/o inopponibilità della cessione del credito sotto un duplice profilo: a) per violazione dell'art. 9 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E in quanto l'ente locale non avrebbe aderito e/o autorizzato la cessione dei crediti asseritamente vantanti nei suoi confronti da Controparte_3
b) per violazione dell'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge n. 186/2008 e successive modificazioni, per non essere stata rispettata la procedura per la cessione dei crediti nei confronti della p.a. attraverso le modalità prescritte per la certificazione dei crediti.
L'opponente ha spiegato quali ulteriori motivi di nullità del D.I.: - la dedotta inefficacia e inopponibilità della cessione per l'irregolarità della notifica dell'atto di cessione effettuato a mezzo pec in quanto non corredata dalla relazione di notifica;
- la prescrizione dei crediti;
-
l'inesigibilità dei crediti per l'allegato esito negativo della chiesta – da Banca Sistema- certificazione dei crediti;
- l'insussistenza dei crediti azionati sulla base delle fatture emesse per la fornitura dei servizi di gestione e manutenzione di impianti della stessa per CP_3
l'inesistenza del contratto per effetto del recesso da parte del in data 6.5.2009 dal Pt_1 rapporto contrattuale, e l'allegata conseguente illegittimità di tutte le fatture emesse successivamente alla data del maggio 2009. nel costituirsi in giudizio ha contestato tuti i motivi di opposizione Controparte_1
chiedendone conseguentemente il rigetto. La terza chiamata costituendosi in giudizio ha preliminarmente rilevato Controparte_3
“l'assenza di domande proposte dal opponente nei confronti della odierna Pt_1 convenuta.” Indi ha eccepito la totale infondatezza delle contestazioni ed eccezioni del relative al contratto ed alla sua esecuzione nonchè Parte_1 dell'eccezione di prescrizione e la propria estraneità alle vicende successive alla cessione dei crediti.
Orbene, l'opposizione, istruita con produzioni documentali, è infondata e pertanto va rigettata per quanto di seguito osservato.
Infondatamente è stata eccepita l'inefficacia della cessione del credito atteso che nella fattispecie la stessa è avvenuta conformemente alle previsioni di legge. Invero, la cessione dei crediti verso la PA è soggetta ad una normativa specifica che si discosta dalle regole generali previste dagli artt. 1260 e ss. del Codice Civile. In particolare, la disciplina di cui agli artt. 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440/1923, applicabile alle amministrazioni statali, che stabilisce che le cessioni di crediti siano valide solo se effettuate con atto pubblico o scrittura privata autenticata, debitamente notificate all'ente debitore con il suo esplicito consenso, è stata integrata con il Codice dei contratti pubblici. Invero, l''art. 106, comma 13, del d.lgs.
50/2016 (ora abrogato dal d.lgs. 36/2023) prevedeva un meccanismo di silenzio-assenso: la cessione era considerata efficace se l'amministrazione non l'avesse espressamente rifiutata entro 45 giorni dalla notifica. Con il d.lgs. 36/2023, la disciplina è stata riformulata nell'art. 120, comma 12, che rimanda all'art. 6 dell'Allegato II.14. Le nuove norme mantengono il requisito della notifica formale e prevedono che:
1. La cessione debba essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata all'amministrazione.
2. La cessione sia opponibile se non rifiutata entro 45 giorni dalla notifica.
3. Le amministrazioni possano accettare preventivamente la cessione, riservandosi il diritto di opporre al cessionario le stesse eccezioni valide nei confronti del cedente.
Nel caso che ci occupa, la cessione di credito è stata stipulata con scrittura privata autenticata dal Notaio Dott. , in data 15.12.20215, quindi nel rispetto dei requisiti di forma Persona_1 previsti dal comma 2 dell'art. 117, e notificata all'amministrazione comunale che non ha provveduto a rifiutare la cessione nel termine di 45 giorni dalla notifica della cessione medesima. Da ciò consegue la validità e l'efficacia della cessione in argomento come pure della relativa notificazione a mezzo pec atteso che “ ai fini tanto dell'art. 1264, che degli artt.
1265 e 2914, n. 2, cod. civ., la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità»
“Cass. Civ., Sez. II, 20 agosto 2021, n. 23257).
Parimenti destituita di fondamento è l'eccepita inefficacia e inopponibilità della cessione per l'allegata violazione dell'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge n. 186/2008 e successive modificazioni, per non essere stata rispettata la procedura per la cessione dei crediti nei confronti della p.a. attraverso le modalità prescritte per la certificazione dei crediti.
Contrariamente all'assunto dell'opponente, l'art. 9, comma 3-bis del D.L. 185/2008 non ha introdotto una condizione di efficacia aggiuntiva per i crediti verso gli enti locali. La norma in questione prevede la possibilità per i privati di richiedere a certe amministrazioni debitrici una certificazione che il proprio credito verso di loro sia certo, liquido, esigibile e non prescritto. Non è fissato comunque alcun obbligo di ottenimento della certificazione, né essa costituisce un elemento imprescindibile ai fini della validità ed efficacia della cessione, che è solo eventualmente favorita in virtù delle informazioni che reca.
Quanto all'eccezione di prescrizione deve rilevarsene l'inammissibilità per effetto della genericità con cui è stata formulata che preclude la valutazione della sua fondatezza non avendo la parte indicato il dies a quo ed il dies a quem ed atteso che “ “spetta alla parte eccipiente indicare il termine esatto di prescrizione, la relativa decorrenza e le somme non più ripetibili. Tali precisazioni non sono state fatte dall'opponente, il quale non ha indicato con esattezza da quale momento decorrerebbe la prescrizione, motivo per il quale ne consegue il rigetto dell'eccezione”. ( Trib. Di Napoli, sentenza n. 1694 del 16 febbraio 2023).
In ordine alla allegata insussistenza dei crediti azionati sulla scorta delle fatture emesse per la fornitura dei servizi di gestione e manutenzione di impianti della stessa , per la CP_3 dedotta inesistenza del contratto per effetto del recesso da parte del in data 6.5.2009 Pt_1
dal rapporto contrattuale, e l'allegata conseguente illegittimità di tutte le fatture emesse successivamente alla data del maggio 2009, si osserva che con la suddetta nota inoltrata ad
– della quale peraltro non è stato provato l'inoltro e la consegna al destinatario -il CP_3
non ebbe a dichiarare di recedere dal contratto di appalto Parte_1 relativo alla gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica gestiti da CP_3
ma a proporre di chiudere transattivamente il rapporto contrattuale in essere, tanto
[...] emerge dal tenore letterale dello stralcio della nota in questione che si riporta: “ In considerazione della quantità minima di impianti gestiti da codesta società in questo Comune, della convenienza reciproca ad interrompere consensualmente il rapporto contrattuale in essere, si offre transattivamente, di chiudere il medesimo, con la dismissione da parte di codesta società degli impianti di che trattasi o la consegna a questo ente.” Non essendo le parti addivenute ad uno scioglimento consensuale del rapporto contrattuale, nella persistenza dello stesso, le fatture di pagamento, emesse in relazione all'attività di gestione degli impianti di illuminazione pubblica, sono state legittimamente emesse ed azionate in giudizio.
Da quanto fin qui rilevato emerge altresì l'infondatezza della eccepita inesigibilità del credito in quanto portato dalle fatture emesse e scadute.
L'opposizione va dunque rigettata. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1352/2019 che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'attore- opponente alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta opposta e della terza chiamata che liquida per ciascuna di esse in €
2.540,00 per compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 17 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò