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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 20/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 658/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 658 dell'anno 2024, introdotta da:
(c.f. , in persona del Sindaco p.t. Parte_1 P.IVA_1
, con il patrocinio dell'Avv. GIOVANELLI TIZIANO e domicilio eletto presso CP_1 lo studio del difensore.
ATTORE
CONTRO
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. FINA Controparte_2 C.F._1
GIUSEPPE MARIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. FURIOSI Parte_2 C.F._2
STEFANO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE ATTRICE:
1) - accertare e dichiarare che l'Ing. di AL (quale ex Controparte_2
Amministratore unico della e titolare, gestore ed esecutore dell'abusivo ed CP_3 illecito smaltimento di rifiuti, nonché artefice dell'inquinamento ambientale dell'area sita in
, località Cascina Cà HI, censita al mappale 244 del foglio 4, sulla Parte_1 quale è stata esercitata la medesima attività) e la Signora di Parte_2 Parte_1
(che, già tutore del Signor all'epoca dei fatti, è l'attuale
[...] Parte_3 proprietaria dell'area sita in , località Cascina Cà HI, censita al Parte_1 mappale 244 del foglio 4, sulla quale è stata esercitata la medesima attività ed è stato riversato l'inquinamento ambientale), sono, solidalmente, responsabili dell'inquinamento ambientale causato dall'abusivo ed illecito smaltimento dei rifiuti nell'area sita in Parte_1
p. 1 d località Cascina Cà HI, censita al mappale 244 del foglio 4, e sono pertanto Pt_1 tenuti a rimborsare al , in via tra loro solidale, le spese Parte_1 Pt_1 sostenute per l'esecuzione delle operazioni di “rimozione e smaltimento rifiuti, ripristino finale e recupero ambientale dell'area” ammontanti all'importo di Euro 2.192.823,17=
(duemilionicentonovantaduemilaottocentoventitre/17) oltre I.V.A.;
2) - accertato e dichiarato quanto sopra, condannare l'Ing. e la Signora Controparte_2 nelle loro sovrarivestite qualità ed in via tra loro solidale al rimborso Parte_2 delle spese sostenute dal - che è titolare, ex art. 17-bis, Parte_1 comma 3, della legge regionale 12 Dicembre 2003, n. 26, del “diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse” - per l'esecuzione delle operazioni di “rimozione e smaltimento rifiuti, ripristino finale e recupero ambientale dell'area” sita in località Cascina Cà HI, censita al mappale 244 del foglio 4, ammontanti all'importo di Euro 2.192.823,17= (duemilionicentonovantaduemilaotto- centoventitre/17), oltre I.V.A.;
3) - accertare e dichiarare che l'Ing. di AL (quale ex Controparte_2
Amministratore unico della e titolare, gestore ed esecutore dell'abusivo ed CP_3 illecito smaltimento di rifiuti, nonché artefice e responsabile dell'inquinamento ambientale dell'area sita in , località Cascina Cà HI, censita al mappale 244 del Parte_1 foglio 4, sulla quale è stata esercitata la medesima attività) e la Signora Parte_2 di (che, già tutore del Signor all'epoca dei fatti, è Parte_1 Parte_3
l'attuale proprietaria dell'area sita in , località Cascina Cà HI, censita Parte_1 al mappale 244 del foglio 4, sulla quale è stata esercitata un'attività pericolosa ex art. 2050 del Codice civile ed è stato riversato l'inquinamento ambientale) sono altresì responsabili, in via tra loro solidale, del danno conseguentemente arrecato al Comune di Parte_1
, a norma dell'art. 2043 del Codice civile;
[...]
4) - accertato e dichiarato quanto sopra, condannare l'Ing. e la Signora Controparte_2
- nelle loro sovrarivestite qualità ed in via tra loro solidale - a risarcire Parte_2 il del danno conseguentemente arrecatogli, da determinare, Parte_1 anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 2043 e dell'art. 2050 del Codice civile secondo i criteri indicati dall'art. 300 del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152;
5) - respingere, perché infondate sia in fatto che in diritto, tutte le domande e le eccezioni formulate dall'Ing. ; Controparte_2
6) - respingere, perché infondate sia in fatto che in diritto, tutte le domande e le eccezioni avanzate dalla Signora Parte_2
7) - con vittoria di spese e di compensi professionali di giudizio.
PER IL CONVENUTO : P_
In via preliminare: Accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione processuale dell'attore rispetto alle domande tutte svolte nei confronti dell'Ing. per difetto di P_
p. 2 autorizzazione ex art. 182 co. II c.p.c. per le ragioni di cui in atti, e per l'effetto dichiararsene l'improcedibilità con ogni necessaria e conseguente statuizione.
In via ulteriormente preliminare: Accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva del rispetto alla domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. in relazione all'art. 300 TUA Pt_1 per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto dichiararsene l'improcedibilità con ogni necessaria e conseguente statuizione.
Nel merito: Previa – occorrendo – disapplicazione dell'ordinanza sindacale n. 2 del
14/02/2018 poiché illegittima per i motivi di cui in narrativa, respingersi le domande tutte formulate dall'attore nei confronti dell'Ing. siccome infondate in fatto ed in diritto per P_
i motivi dedotti in atti e da intendersi qui integralmente richiamati, man-dandone assolto il convenuto.
In via istruttoria: Senza che ciò comporti alcuna inversione dell'onere probatorio, ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze dedotte nella comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio, con riserva di capitolazione ed indica-zione degli eventuali testi nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c...
Con ogni ulteriore e più ampia riserva istruttoria.
Ci si oppone all'ammissione delle prove richieste dall'attore in quanto manifestamente inammissibili oltre che inconferenti ed irrilevanti ai fini del giudizio.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge.
PER LA CONVENUTA Parte_2
1) Rigettare tutte le domande avversarie
2) Con favore di spese e compensi professionali di causa, e relativi accessori
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
*.*.*.*
1.1. Il , in persona del proprio Sindaco p.t., ha evocato in Parte_1 giudizio e per sentir accogliere, nei loro confronti, le Controparte_2 Parte_2 conclusioni in precedenza trascritte.
A tal fine, il Comune attore ha dedotto:
− che, in un'area ubicata in , località Cascina Cà HI (censita al Parte_1 locale catasto, mappale 244 del foglio 4), all'epoca di proprietà di Parte_3
(di cui era tutore), la svolgeva operazioni di recupero Parte_2 CP_3
e deposito preliminare mediante compostaggio di f.o.r.s.u. e rifiuti speciali non pericolosi;
− che l'autorizzazione a tal fine rilasciata il 18.4.2005 è stata rinnovata dalla Provincia il
6.8.2010;
p. 3 − che la Provincia, a seguito di due sopralluoghi dell'11.7.2011 e del 9.8.2011, ha dapprima adottato, con provvedimento del 27.12.2012, una diffida e poi sospeso l'attività;
− che, accertata l'inottemperanza in occasione del sopralluogo del 4.7.2013, la CP_4 ha quindi revocato, con atto 16.7.2013, il rinnovo predetto, imponendo altresì la chiusura dell'impianto e la messa in sicurezza dei luoghi;
− che, a seguito di quanto sopra, con nota 16.4.2014, la è stata informata che la CP_3
avrebbe escusso la polizza fideiussoria per 81.247,25 euro;
CP_4
− che, il successivo 17.6.2014, il Comune di ha intimato (anche) a Parte_1
“- di adottare tutti gli interventi di rimozione dei rifiuti presenti Parte_3 nell'area sia nelle parti coperte che in quelle scoperte;
- di procedere al ripristino ambientale del sito citato, provvedendo altresì all'avvio al recupero e/o smaltimento dei rifiuti mediante conferimento degli stessi a ditte autorizzate”;
− che, il successivo 14.2.2018, il richiamati gli artt. 192, co. 3, d. lgs. 152/2006 Pt_1
e 50 d.lgs. 267/2000, ha adottato un ulteriore provvedimento sindacale, con cui a
(A.U. di ) e è stato ingiunto “di adottare, Controparte_2 CP_3 Parte_3 entro 180 giorni, tutti gli interventi di rimozione dei rifiuti presenti nell'area sia nelle parti coperte che in quelle scoperte”; - “di produrre, entro 30 giorni dalla conclusione degli interventi di rimozione e smaltimento, la documentazione attestante il conferimento dei rifiuti medesimi a ditte autorizzate”; - “di presentare alla Provincia di Lodi, entro 60 giorni, il progetto di ripristino finale e le indagini ambientali finalizzate al recupero ambientale dell'area”; - “di provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area come da piano approvato dalla Provincia di Lodi”;
− che, a seguito di ulteriori richieste alla di Lodi di procedere alla stima dei rifiuti CP_4 ancora giacenti, si è svolto il 18.7.2018 un sopralluogo, alla presenza di , di P_
(tutore di , della Provincia di Lodi e dell'ARPA Parte_2 Parte_3
Lombardia;
− che, all'esito del sopralluogo, sono stati rinvenuti 9.400 m3 di rifiuti, tra cui batterie al piombo (codice EER 16 06 01), olii per motori ingranaggi e lubrificazione (codice EER
13 02 08) e un quantitativo di principi attivi farmaceutici;
− che la , il successivo 11.6.2019, previa sollecitazione del ha CP_4 Pt_1 informato il che era in corso la “stesura della documentazione necessaria Pt_1 all'individuazione di un tecnico esperto, esterno all'Amministrazione provinciale, cui affidare la redazione del piano di rimozione dei rifiuti e ripristino dell'area”;
− che, con note del 6.3.2020, è stato comunicato a (Curatore del Controparte_5 fallimento ), a e a (nel frattempo erede di CP_3 P_ Parte_2 Parte_3
di aver avviato un procedimento finalizzato al rimborso delle spese
[...] sostenute per eseguire le operazioni di “rimozione dei rifiuti e di ripristino dei luoghi dell'area sita in località Cascina Ca' HI snc (censita al mappale 244 del foglio 4)”
p. 4 − che la Regione Lombardia, nel dicembre 2020, ha assunto il formale “Impegno pluriennale a valere sul programma annuale d'intervento per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 17 bis della L.R. 26/03 a favore del comune di - Interventi di Parte_1 rimozione rifiuti ex-Fergeo - loc. Cascina Cà HI” per l'importo di Euro
3.070.752,75”;
− che il Comune di , con nota del 4.12.2020, ha comunicato a (Curatore Parte_1 CP_5 del fallimento ), a e a che avrebbe poi dovuto disporre CP_3 P_ Parte_2
l'affidamento delle opere di rimozione, smaltimento rifiuti, ripristino e recupero ambientale, con obbligo, ex art. 21, legge regionale 26/2003 e ex art. 253, d.lgs.
152/2006, di conseguire il rimborso delle spese sostenute per esecuzione delle operazioni, salvo il risarcimento del danno;
− che, a seguito di provvedimenti del 2021, è stato stipulato, con atto rep. n. 307 del 22 Dicembre 2021 (registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Lodi Serie
1T con nota n. 10324 del 22 Dicembre 2021) - il contratto di appalto dei servizi di
“messa in sicurezza area ex mediante la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti” CP_3 con la Parte_4
− che i lavori hanno avuto inizio il 7.10.2021 e sono terminati il 2.8.2023, con rilascio della relazione di fine lavori il giorno 11.9.2023 e certificato di collaudo dei lavori ultimati il 27.2.2024;
− che l'impegno economico sostenuto dal è pari a 2.192.823,17 euro oltre IVA;
Pt_1
− che l'abusivo e illecito smaltimento di rifiuti e inquinamento dei luoghi sarebbero da addebitare: (a) all'attività svolta dalla in persona del suo A.U. CP_3 P_
; (b) alla condotta del proprietario, all'epoca rappresentato da
[...] Parte_2
(tutore), nel frattempo anche divenuta sua erede.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta del 4.6.2024, ha dedotto: P_
− di essere stato socio di maggioranza e amministratore di costituita il CP_3
3.6.1999;
− che l'impianto di compostaggio, gestito da nel fondo di proprietà di CP_3 Parte_2 in località Cascina Ca' HI, è andato a fuoco il 25.10.2011;
− che, con provvedimento emesso dopo il sopralluogo del 4.7.2013, la ha CP_4 revocato l'autorizzazione a proseguire l'attività;
− che il 3.6.2015 è stata dichiarata fallita e, con decreto 22.6.2016, il CP_3
Tribunale di Lodi ha dichiarato la chiusura del fallimento, sena che alcuna responsabilità fosse accertata a carico di , socio e amministratore;
P_
− che la avrebbe escusso una fideiussione di 81.247,25 euro, per la “copertura CP_4 delle spese da sostenere per le operazioni che attengono allo smaltimento, bonifica e ripristino, nonché il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta”;
p. 5 − che le iniziative degli Enti a tutela del territorio e dell'ambiente sarebbero state quantomeno tardive.
In diritto, ha contestato il difetto di legittimazione dell'attore, per carenza P_ dell'attribuzione, da parte della Giunta comunale, di specifici poteri di rappresentanza e azione al Sindaco. Inoltre, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva ex artt. 2043 c.c.
e 300 T.U.A., in quanto la legge riserva al solo Stato, tramite il Ministro dell'ambiente, il potere di agire per ottenere il risarcimento del danno ambientale.
Nel merito, quanto alla domanda di rivalsa fondata sull'art. 17-bis, L.R. 26/2003, ha P_ dedotto che il soggetto obbligato in caso di rivalsa è il solo gestore dell'impianto, titolare della relativa autorizzazione: sicché, qualsiasi pretesa nei confronti personali di P_ sarebbe del tutto infondata, anche perché l'ordinanza del 14.2.2018, pur indicando anche come destinatario, non avrebbe potuto ex se estendere il novero dei soggetti P_ obbligati al ripristino.
In ogni caso, quanto alla domanda risarcitoria, ha eccepito e contestato l'esistenza di ulteriori voci di danno risarcibili oltre a quelle che, ai sensi del T.U.A., sarebbero tutelabili per iniziativa dello Stato.
1.3. Con comparsa di costituzione e risposta del 3.6.2024, ha lamentato la Parte_2 propria estraneità ai fatti, in quanto – dapprima come tutore e poi come erede del fratello proprietario del fondo – le disposizioni vigenti, sia statali, sia regionali, Pt_3 individuano in altri i soggetti (ossia i materiali esecutori dell'attività inquinante) tenuti al ristoro del danno provocato.
1.4. Con decreto 5.6.2024, il giudice ha rilevato la necessità di integrazione della procura conferita dal , in persona del proprio Sindaco p.t., all'Avv. Giovanelli. Parte_1
Nel termine assegnato, l'attore ha depositato la delibera della Giunta comunale n. 14 del
26.6.2024 (doc. 37) e l'integrazione della procura alle liti (doc. 38).
Con provvedimento dell'1.7.2024 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c., come determinati in base alla data di fissazione dell'udienza di comparizione.
1.5. Per quanto in questa sede interessa, con riferimento alle memorie di cui all'art. 171- ter c.p.c., è sufficiente rilevare che:
− l'attore, con la memoria del 12.9.2024, ha precisato che “la domanda risarcitoria - se non anche ex art. 300 del TUA – rimane perfettamente azionabile ai sensi dell'art. 2043 del Codice civile, dato che i convenuti – pur sapendo benissimo ed essendo pienamente consapevoli che esercitavano un'attività pericolosa”, così evocando l'art. 2050 c.c. quale (ulteriore) fondamento della responsabilità dei convenuti;
− il convenuto , con la memoria del 13.9.2024, ha insistito per l'eccezione di P_ improcedibilità/inammissibilità ritenendo non superata la lacuna della precedente procura;
con la memoria del 4.10.2024 ha contestato la riqualificazione ex art. 2050
c.c. della domanda risarcitoria;
p. 6 − la convenuta con la memoria del 5.9.2024, ha eccepito la prescrizione del Parte_2 diritto attoreo.
1.6. All'udienza del 30.10.2024, comparso e sentito il Sindaco p.t. il giudice ha CP_1 immediatamente fissato l'udienza ex art. 189 c.p.c., con assegnazione dei termini massimi per legge.
1.7. L'udienza del 29.1.2025 è stata convertita ex art. 127-ter c.p.c.; le parti hanno scambiato gli scritti conclusionali e, con ordinanza 5.2.2025, la causa è stata posta in decisione.
2. Preliminarmente, occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità avanzata da P_ ex art. 182 c.p.c. e di prescrizione formulata da Parte_2
2.1. L'eccezione di inammissibilità per carenza di legitimatio ad processum ex art. 182, co.
2, c.p.c. è fondata.
In proposito, si osservi che:
− lo Statuto del regola il regime dell'esercizio della Parte_1 rappresentanza in giudizio, prevedendo (cfr. art. 33.14) che “il Sindaco ha la rappresentanza generale del Comune, anche nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi;
rappresenta in giudizio il sia come attore che come Pt_1 convenuto, previa deliberazione autorizzativa della Giunta Municipale” (cfr. doc. 14
, sottolineatura dell'estensore); P_
− con delibera n. 31 del 29.11.2023, la Giunta Comunale del Comune attore ha autorizzato il Sindaco a promuovere in sede civile l'azione di rivalsa per il recupero del credito vantato dal “nei confronti dei soggetti dei proprietari e/o aventi causa Pt_1 per quanto attiene alla bonifica dell'area ex in comune di ”; CP_3 Parte_1
− con procura del 14.3.2024, il Sindaco p.t. ha conferito incarico professionale all'odierno procuratore, per agire in giudizio, con richiamo della delibera giuntale del 29.11.2023;
− con provvedimento del 5.6.2024, il Tribunale ha rilevato che “con atto di citazione, tuttavia, si svolgono anche domande di chiara natura risarcitoria (e, quindi, non di rivalsa per un recupero di un credito) e, soprattutto, si agisce nei confronti di P_
, nella sua qualità di ex A.U. della non proprietario né avente causa
[...] CP_3 dal proprietario dell'area”, assegnando termine perentorio del 28.6.2024 per provvedere ai sensi dell'art. 182, co. 2, c.p.c.
− con delibera n. 14 del 26.6.2024, la Giunta Comunale del attore ha così Pt_1 provveduto: “ad integrazione del punto 1. della surrichiamata deliberazione della
Giunta comunale n. 31 del 29 Novembre 2023, che lo autorizzava “a promuovere in sede civile l'azione di rivalsa per il recupero del credito vantato dal comune di Parte_1
agendo nei confronti dei soggetti dei proprietari e/o aventi causa per quanto
[...] attiene alla bonifica dell'area ex in comune di ” - a promuovere CP_3 Parte_1 anche “l'azione di risarcimento del danno subito dal Comune di Parte_1
p. 7 agendo nei confronti dei soggetti responsabili e/o corresponsabili del degrado e dell'inquinamento ambientale dell'area ex in comune di ”. CP_3 Parte_1
ha rilevato, con la prima delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., che “non risulta ad oggi P_ sanato né sanabile in seguito l'eccepito difetto di legittimazione processuale attiva in capo al Sindaco con riferimento alla domanda di rimborso delle spese sostenute per la rimozione dei rifiuti e ripristino dei luoghi svolta nei confronti dell'esponente, che dovrà pertanto essere tenuta e dichiarata inammissibile”.
Su tale questione, né nelle successive memorie, né in udienza, l'attore nulla ha replicato.
L'eccezione è correttamente formulata e merita adesione.
Nel caso di specie, lo Statuto comunale, prodotto in giudizio dal convenuto, legittima il
Sindaco ad agire soltanto previa deliberazione autorizzativa della Giunta Municipale.
Il Sindaco p.t. è stato espressamente autorizzato a promuovere l'azione di rivalsa “nei confronti dei soggetti dei proprietari e/o aventi causa per quanto attiene alla bonifica dell'area ex ”. CP_3
La locuzione impiegata (peraltro in un contesto a elevato carattere di competenze), ossia
“proprietari e/o aventi causa”, ricomprende espressamente solo chi sia titolare del diritto dominicale sul fondo (proprietario) o è un avente causa dal proprietario stesso.
L'espressione “avente causa”, di natura tecnica e utilizzata dal legislatore (v., per tutti, gli artt. 732, 2908 e 2909 c.c.; gli artt. 214, 404 c.p.c.) designa, com'è noto, “colui che succede in un diritto in forza di un atto a titolo particolare, ad esempio contratto o legato” (così, efficacemente, Cass. 19925/08; v. anche Cass. 2959/79).
non è mai stato né proprietario, né è avente causa dei proprietari dell'area Controparte_2 in cui la svolgeva la propria attività; a tutto concedere, quale soggetto CP_3 rappresentante della (e quindi non in proprio) può aver intrattenuto un rapporto CP_3 negoziale con l'allora proprietario del sito, ma certo non è mai personalmente subentrato a questi nella titolarità della correlata situazione giuridica.
Tale circostanza era stata precisamente sottolineata nel decreto del 5.6.2024 e, nel termine perentorio assegnato, la carenza di legitimatio ad processum non è stata sanata.
Né può ritenersi, a fronte della specificità dell'eccezione e del contenuto del decreto richiamato, che le delibere di giunta possano essere intese nel senso che l'azione di rivalsa fosse da intendersi come estesa anche a e/o alla (che certamente non erano P_ CP_3 aventi causa di : ciò è reso ancor più evidente dal raffronto con la formulazione Parte_2 delle delibere in ordine all'azione di risarcimento, in cui si fa riferimento a una diversa categoria di soggetti, ossia i “responsabili e/o corresponsabili del degrado e dell'inquinamento ambientale dell'area ex ”. CP_3
Le domande sub 1) e 2) dell'attore sono quindi, nei confronti di , inammissibili, poiché P_ svolte in difetto di apposito conferimento di poteri in favore del Sindaco (in arg., Cass.
6546/01), mentre, nei confronti di saranno suscettibili di esame nel merito. Parte_2
2.2. L'eccezione di prescrizione di , invece, tardiva. Parte_2
p. 8 L'art. 167, co. 2, c.p.c. impone al convenuto di sollevare, con la comparsa di costituzione,
“le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio”.
L'eccezione di prescrizione, come noto, non è rilevabile d'ufficio, sicché doveva essere sollevata entro la comparsa di costituzione;
come, invece, non è accaduto.
3. La domanda di rivalsa verso infondata. Parte_2
L'art. 17-bis, co. 1, L.R. 26/2003, prevede che “in attuazione dei principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità e proporzionalità, nonché del principio “chi inquina paga” […]
l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni degli impianti di cui agli articoli 16 e 17 dispone e, in caso di inottemperanza, esegue d'ufficio, anche tramite i comuni interessati, gli interventi necessari a impedire o a ridurre il realizzarsi del fenomeno pericoloso per la salute, in caso di accertata inadempienza del soggetto tenuto per legge all'attuazione delle misure di prevenzione e precauzione”.
La medesima norma, al successivo co. 3, recita: “[s]e il soggetto tenuto per legge ai sensi del comma 1 non si conforma alle prescrizioni dell'autorità competente, l'autorità può adottare ed eseguire d'ufficio le misure necessarie per la prevenzione e la riduzione dei rischi di cui al comma 1, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse”.
La disposizione regionale invocata consente quindi all'autorità che rilascia le autorizzazioni all'esercizio di determinate attività di intervenire, anche d'ufficio, con quanto necessario a “impedire o a ridurre il realizzarsi del fenomeno pericoloso per la salute”, soltanto in caso di inadempimento del soggetto ex lege tenuto ad attuare le misure di prevenzione e precauzione. Il co. 3 precisa che la rivalsa può essere esercitata verso chi abbia causato (o concausato) le spese stesse.
Come di recente hanno precisato le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. U. 3077/23), in caso di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l'obbligo di adottare le misure idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento è a carico di colui che di essa sia responsabile per avervi dato causa, in base al principio "chi inquina paga"; pertanto,
l'obbligo di eseguire le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica non può essere imposto al proprietario del sito contaminato incolpevole dell'inquinamento, perché gli effetti a suo carico restano limitati a quanto previsto dall'art. 253 T.U.A.
La legislazione regionale, in totale coerenza con la disciplina nazionale, prevede che il diritto di rivalsa possa essere esercitato verso chi abbia causato (o, quantomeno, concausato) le spese.
Nel caso di specie, l'Ente pretende di esercitare la rivalsa su quale Parte_2 erede del fratello AN (v. doc. 33), in quanto proprietario dell'area al momento dei fatti e sino al decesso, all'esito del quale è divenuta proprietaria. Parte_2
Mai è stata invocata, a carico di e/o di alcuna Parte_3 Parte_2 specifica forma di responsabilità che non derivasse dalla mera qualità di proprietario.
Nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., in cui l'attore specifica, a fronte anche delle eccezioni altrui, i presunti titoli di responsabilità dei convenuti, si è meramente dedotto che p. 9 avrebbe conosciuto e assecondato le azioni di sul presupposto Parte_2 P_ che avrebbe percepito i canoni di locazione e sarebbe, all'attualità, titolare del diritto dominicale in proprio.
Né il quadro delle valutazioni muta se si considera che i siano stati via via Parte_2 interessati da provvedimenti dell'Ente e delle altre amministrazioni a vario titolo competenti, non potendosi ritenere che i presupposti delle azioni di rivalsa e responsabilità, definiti ex lege, siano ridefiniti da atti amministrativi adottati nel caso di specie.
Neppure sono stati debitamente documentati gli esiti dei procedimenti penali cui l'attore ha fatto riferimento (v. doc. 39 att.), non essendo stato neppure richiesto – ai fini di una loro eventuale rilevanza a fini istruttori – di provvedere alla loro acquisizione ex artt. 210 o
213 c.p.c.
Nessuna specifica deduzione, ancora, è stata fatta in ordine al coinvolgimento fattivo di nelle attività che hanno condotto all'inquinamento del sito;
alla Parte_3 genericità assertiva corrisponde necessariamente l'assenza di qualsiasi prova in ordine a eventuali forme di corresponsabilità di parte convenuta.
Come ben ha precisato la Suprema Corte, quindi, la posizione del proprietario dell'area inquinata è disciplinata, quanto alle conseguenze economiche, dall'art. 253 T.U.A., rimanendo escluso che la mera titolarità del diritto reale comporti ipso facto l'acquisizione di una posizione giuridica equiparabile a quella del responsabile dell'attività inquinante.
L'insuperabile lacuna assertiva (prima) e probatoria (poi), in ordine a condotte colpevolmente attribuibili a importa quindi il rigetto della domanda. Parte_2
4. Le domande risarcitorie sono in parte inammissibili e, per quanto ne residua, infondate.
4.1. Preliminarmente, ogni pretesa risarcitoria per il c.d. danno ambientale, inteso ex art. 300 T.U.A., è inammissibile per carenza di legittimazione attiva.
L'art. 311 T.U.A. riserva, infatti, al Controparte_6
l'azione volta al risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se
[...] necessario, per equivalente patrimoniale.
Tale disposizione è stata ritenuta pienamente conforme a Costituzione (C. Cost., 126/16).
La Consulta ha infatti chiarito che la concentrazione della legittimazione in capo allo Stato rispecchia “l'esigenza di una gestione unitaria: un intervento di risanamento frazionato e diversificato, su base “micro territoriale”, oltre ad essere incompatibile sul piano teorico con la natura stessa della qualificazione della situazione soggettiva in termini di potere
(funzionale), contrasterebbe con l'esigenza di una tutela sistemica del bene;
tutela che, al contrario, richiede sempre più una visione e strategie sovranazionali”.
Ciò non esclude – come ha osservato sempre il Giudice delle leggi – che la normativa speciale sul danno ambientale concorra (non sussistendo alcuna antinomia reale) con la disciplina generale del danno posta dal codice civile, “non potendosi pertanto dubitare della legittimazione degli enti territoriali a costituirsi parte civile iure proprio, nel processo per reati che abbiano cagionato pregiudizi all'ambiente, per il risarcimento non del danno p. 10 all'ambiente come interesse pubblico, bensì (al pari di ogni persona singola od associata) dei danni direttamente subiti: danni diretti e specifici, ulteriori e diversi rispetto a quello, generico, di natura pubblica, della lesione dell'ambiente come bene pubblico e diritto fondamentale di rilievo costituzionale” (nella giurisprudenza di merito, da ultimo, v. Corte
App. Milano, sent. 17.7.2024, in proc. 2560/23, pres./est. Maddaloni).
Quindi, è inammissibile – per carenza di legittimazione attiva del – qualsiasi Pt_1 richiesta risarcitoria connessa al danno ambientale, spettando ex lege al Ministero competente promuovere eventuali giudizi a tal fine.
4.2. Quanto a eventuali ulteriori forme di responsabilità, a vario titolo evocate (artt. 2043
e/o 2050 c.c.) in capo a e a valgono le osservazioni che seguono. P_ Parte_2
Il Comune attore conserva piena legittimazione per agire, nei confronti di chiunque ritenga responsabile, per ottenere il ristoro di tutti quei danni diretti e specifici, diversi dal pregiudizio ambientale stricto sensu inteso, che pure siano scaturiti dalle medesime condotte di inquinamento: si pensi, in proposito, alla lesione di diritti alla reputazione, all'immagine, alla salute, al paesaggio, alla fruizione, da parte della collettività, di aree o beni siti nel territorio comunale.
Nel caso di specie, tuttavia, l'attore – a prescindere da quale possa astrattamente essere il criterio di imputazione di una eventuale responsabilità – nulla ha allegato in ordine al pregiudizio che, diverso da quello ambientale, sarebbe stato sofferto.
Il Sindaco, sentito in prima udienza ex art. 183 c.p.c. (a preclusioni assertive e probatorie ormai maturate), ha sostanzialmente confermato tale carenza, giacché non ha riferito di alcun effettivo motivo di nocumento. ha dichiarato (i) che l'attività della CP_1 CP_3 procurava disagi a famiglie e imprese in particolare per le esalazioni, problema ora Cont risoltosi;
(ii) di essere stato intervistato dalla n ordine alle circostanze dedotte;
(iii) che sarebbero apparsi sulla stampa locale alcuni articoli (non documentati) tra il 2009 e il 2014.
L'assenza di qualsiasi allegazione in ordine all'interesse giuridicamente protetto che si assume essere stato leso trova quindi conferma in quanto riferito dal Sindaco, che ha sì dichiarato una situazione di disagio, ma senza precisare (come del resto non aveva mai fatto prima nei propri atti difensivi) alcuna concreta forma di nocumento – oltre al danno all'ambiente – derivata dall'attività ascritta agli odierni convenuti.
Del resto, la documentazione prodotta attesta l'esistenza di un danno ambientale, ma nulla più permette di desumere, neppure mediante una valutazione presuntivo-deduttiva, con riferimento alla lesione di beni giuridici ulteriori e diversi.
Nel merito, quindi, sia nei confronti di , sia di la domanda di risarcimento P_ Parte_2 del danno “non ambientale” dev'essere rigettata: infatti, a prescindere dalla qualificazione ex art. 2043 o 2050 c.c., è palese la assoluta carenza assertiva e probatoria in ordine agli interessi giuridicamente protetti che si assumono lesi.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo il disputatum; i valori sono determinati a norma dell'art. 6, D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022.
p. 11 Ai fini della quantificazione, si osservi che l'attività processuale si è limitata allo svolgimento di un'unica udienza e allo scambio di scritti difensivi (ex artt. 171-ter e 189
c.p.c.). L'assenza di istruttoria orale legittima l'applicazione di parametri prossimi ai minimi per la fase di istruttoria/trattazione; la reiterazione di argomentazioni già svolte negli atti introduttivi giustifica pari considerazione per la fase decisionale.
Per le prime due fasi si reputano congrui valori prossimi ai medi, tenuto conto dell'articolazione, in fatto e diritto, degli atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 658 dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA inammissibili le domande di rivalsa nei confronti di;
Controparte_2
2) DICHIARA inammissibili di risarcimento del danno ambientale ex art. 300 T.U.A. nei confronti di entrambi i convenuti;
3) RESPINGE la domanda di rivalsa nei confronti di Parte_2
4) RESPINGE ogni altra domanda risarcitoria avanzata nei confronti di entrambi i convenuti;
5) CONDANNA in persona del Sindaco p.t. al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore di e di che vengono liquidate Controparte_2 Parte_2 in 31.000,00 euro ciascuno, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza del 20/02/2025, data del deposito telematico
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
p. 12
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 658 dell'anno 2024, introdotta da:
(c.f. , in persona del Sindaco p.t. Parte_1 P.IVA_1
, con il patrocinio dell'Avv. GIOVANELLI TIZIANO e domicilio eletto presso CP_1 lo studio del difensore.
ATTORE
CONTRO
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. FINA Controparte_2 C.F._1
GIUSEPPE MARIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. FURIOSI Parte_2 C.F._2
STEFANO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE ATTRICE:
1) - accertare e dichiarare che l'Ing. di AL (quale ex Controparte_2
Amministratore unico della e titolare, gestore ed esecutore dell'abusivo ed CP_3 illecito smaltimento di rifiuti, nonché artefice dell'inquinamento ambientale dell'area sita in
, località Cascina Cà HI, censita al mappale 244 del foglio 4, sulla Parte_1 quale è stata esercitata la medesima attività) e la Signora di Parte_2 Parte_1
(che, già tutore del Signor all'epoca dei fatti, è l'attuale
[...] Parte_3 proprietaria dell'area sita in , località Cascina Cà HI, censita al Parte_1 mappale 244 del foglio 4, sulla quale è stata esercitata la medesima attività ed è stato riversato l'inquinamento ambientale), sono, solidalmente, responsabili dell'inquinamento ambientale causato dall'abusivo ed illecito smaltimento dei rifiuti nell'area sita in Parte_1
p. 1 d località Cascina Cà HI, censita al mappale 244 del foglio 4, e sono pertanto Pt_1 tenuti a rimborsare al , in via tra loro solidale, le spese Parte_1 Pt_1 sostenute per l'esecuzione delle operazioni di “rimozione e smaltimento rifiuti, ripristino finale e recupero ambientale dell'area” ammontanti all'importo di Euro 2.192.823,17=
(duemilionicentonovantaduemilaottocentoventitre/17) oltre I.V.A.;
2) - accertato e dichiarato quanto sopra, condannare l'Ing. e la Signora Controparte_2 nelle loro sovrarivestite qualità ed in via tra loro solidale al rimborso Parte_2 delle spese sostenute dal - che è titolare, ex art. 17-bis, Parte_1 comma 3, della legge regionale 12 Dicembre 2003, n. 26, del “diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse” - per l'esecuzione delle operazioni di “rimozione e smaltimento rifiuti, ripristino finale e recupero ambientale dell'area” sita in località Cascina Cà HI, censita al mappale 244 del foglio 4, ammontanti all'importo di Euro 2.192.823,17= (duemilionicentonovantaduemilaotto- centoventitre/17), oltre I.V.A.;
3) - accertare e dichiarare che l'Ing. di AL (quale ex Controparte_2
Amministratore unico della e titolare, gestore ed esecutore dell'abusivo ed CP_3 illecito smaltimento di rifiuti, nonché artefice e responsabile dell'inquinamento ambientale dell'area sita in , località Cascina Cà HI, censita al mappale 244 del Parte_1 foglio 4, sulla quale è stata esercitata la medesima attività) e la Signora Parte_2 di (che, già tutore del Signor all'epoca dei fatti, è Parte_1 Parte_3
l'attuale proprietaria dell'area sita in , località Cascina Cà HI, censita Parte_1 al mappale 244 del foglio 4, sulla quale è stata esercitata un'attività pericolosa ex art. 2050 del Codice civile ed è stato riversato l'inquinamento ambientale) sono altresì responsabili, in via tra loro solidale, del danno conseguentemente arrecato al Comune di Parte_1
, a norma dell'art. 2043 del Codice civile;
[...]
4) - accertato e dichiarato quanto sopra, condannare l'Ing. e la Signora Controparte_2
- nelle loro sovrarivestite qualità ed in via tra loro solidale - a risarcire Parte_2 il del danno conseguentemente arrecatogli, da determinare, Parte_1 anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 2043 e dell'art. 2050 del Codice civile secondo i criteri indicati dall'art. 300 del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152;
5) - respingere, perché infondate sia in fatto che in diritto, tutte le domande e le eccezioni formulate dall'Ing. ; Controparte_2
6) - respingere, perché infondate sia in fatto che in diritto, tutte le domande e le eccezioni avanzate dalla Signora Parte_2
7) - con vittoria di spese e di compensi professionali di giudizio.
PER IL CONVENUTO : P_
In via preliminare: Accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione processuale dell'attore rispetto alle domande tutte svolte nei confronti dell'Ing. per difetto di P_
p. 2 autorizzazione ex art. 182 co. II c.p.c. per le ragioni di cui in atti, e per l'effetto dichiararsene l'improcedibilità con ogni necessaria e conseguente statuizione.
In via ulteriormente preliminare: Accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva del rispetto alla domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. in relazione all'art. 300 TUA Pt_1 per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto dichiararsene l'improcedibilità con ogni necessaria e conseguente statuizione.
Nel merito: Previa – occorrendo – disapplicazione dell'ordinanza sindacale n. 2 del
14/02/2018 poiché illegittima per i motivi di cui in narrativa, respingersi le domande tutte formulate dall'attore nei confronti dell'Ing. siccome infondate in fatto ed in diritto per P_
i motivi dedotti in atti e da intendersi qui integralmente richiamati, man-dandone assolto il convenuto.
In via istruttoria: Senza che ciò comporti alcuna inversione dell'onere probatorio, ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze dedotte nella comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio, con riserva di capitolazione ed indica-zione degli eventuali testi nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c...
Con ogni ulteriore e più ampia riserva istruttoria.
Ci si oppone all'ammissione delle prove richieste dall'attore in quanto manifestamente inammissibili oltre che inconferenti ed irrilevanti ai fini del giudizio.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge.
PER LA CONVENUTA Parte_2
1) Rigettare tutte le domande avversarie
2) Con favore di spese e compensi professionali di causa, e relativi accessori
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
*.*.*.*
1.1. Il , in persona del proprio Sindaco p.t., ha evocato in Parte_1 giudizio e per sentir accogliere, nei loro confronti, le Controparte_2 Parte_2 conclusioni in precedenza trascritte.
A tal fine, il Comune attore ha dedotto:
− che, in un'area ubicata in , località Cascina Cà HI (censita al Parte_1 locale catasto, mappale 244 del foglio 4), all'epoca di proprietà di Parte_3
(di cui era tutore), la svolgeva operazioni di recupero Parte_2 CP_3
e deposito preliminare mediante compostaggio di f.o.r.s.u. e rifiuti speciali non pericolosi;
− che l'autorizzazione a tal fine rilasciata il 18.4.2005 è stata rinnovata dalla Provincia il
6.8.2010;
p. 3 − che la Provincia, a seguito di due sopralluoghi dell'11.7.2011 e del 9.8.2011, ha dapprima adottato, con provvedimento del 27.12.2012, una diffida e poi sospeso l'attività;
− che, accertata l'inottemperanza in occasione del sopralluogo del 4.7.2013, la CP_4 ha quindi revocato, con atto 16.7.2013, il rinnovo predetto, imponendo altresì la chiusura dell'impianto e la messa in sicurezza dei luoghi;
− che, a seguito di quanto sopra, con nota 16.4.2014, la è stata informata che la CP_3
avrebbe escusso la polizza fideiussoria per 81.247,25 euro;
CP_4
− che, il successivo 17.6.2014, il Comune di ha intimato (anche) a Parte_1
“- di adottare tutti gli interventi di rimozione dei rifiuti presenti Parte_3 nell'area sia nelle parti coperte che in quelle scoperte;
- di procedere al ripristino ambientale del sito citato, provvedendo altresì all'avvio al recupero e/o smaltimento dei rifiuti mediante conferimento degli stessi a ditte autorizzate”;
− che, il successivo 14.2.2018, il richiamati gli artt. 192, co. 3, d. lgs. 152/2006 Pt_1
e 50 d.lgs. 267/2000, ha adottato un ulteriore provvedimento sindacale, con cui a
(A.U. di ) e è stato ingiunto “di adottare, Controparte_2 CP_3 Parte_3 entro 180 giorni, tutti gli interventi di rimozione dei rifiuti presenti nell'area sia nelle parti coperte che in quelle scoperte”; - “di produrre, entro 30 giorni dalla conclusione degli interventi di rimozione e smaltimento, la documentazione attestante il conferimento dei rifiuti medesimi a ditte autorizzate”; - “di presentare alla Provincia di Lodi, entro 60 giorni, il progetto di ripristino finale e le indagini ambientali finalizzate al recupero ambientale dell'area”; - “di provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area come da piano approvato dalla Provincia di Lodi”;
− che, a seguito di ulteriori richieste alla di Lodi di procedere alla stima dei rifiuti CP_4 ancora giacenti, si è svolto il 18.7.2018 un sopralluogo, alla presenza di , di P_
(tutore di , della Provincia di Lodi e dell'ARPA Parte_2 Parte_3
Lombardia;
− che, all'esito del sopralluogo, sono stati rinvenuti 9.400 m3 di rifiuti, tra cui batterie al piombo (codice EER 16 06 01), olii per motori ingranaggi e lubrificazione (codice EER
13 02 08) e un quantitativo di principi attivi farmaceutici;
− che la , il successivo 11.6.2019, previa sollecitazione del ha CP_4 Pt_1 informato il che era in corso la “stesura della documentazione necessaria Pt_1 all'individuazione di un tecnico esperto, esterno all'Amministrazione provinciale, cui affidare la redazione del piano di rimozione dei rifiuti e ripristino dell'area”;
− che, con note del 6.3.2020, è stato comunicato a (Curatore del Controparte_5 fallimento ), a e a (nel frattempo erede di CP_3 P_ Parte_2 Parte_3
di aver avviato un procedimento finalizzato al rimborso delle spese
[...] sostenute per eseguire le operazioni di “rimozione dei rifiuti e di ripristino dei luoghi dell'area sita in località Cascina Ca' HI snc (censita al mappale 244 del foglio 4)”
p. 4 − che la Regione Lombardia, nel dicembre 2020, ha assunto il formale “Impegno pluriennale a valere sul programma annuale d'intervento per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 17 bis della L.R. 26/03 a favore del comune di - Interventi di Parte_1 rimozione rifiuti ex-Fergeo - loc. Cascina Cà HI” per l'importo di Euro
3.070.752,75”;
− che il Comune di , con nota del 4.12.2020, ha comunicato a (Curatore Parte_1 CP_5 del fallimento ), a e a che avrebbe poi dovuto disporre CP_3 P_ Parte_2
l'affidamento delle opere di rimozione, smaltimento rifiuti, ripristino e recupero ambientale, con obbligo, ex art. 21, legge regionale 26/2003 e ex art. 253, d.lgs.
152/2006, di conseguire il rimborso delle spese sostenute per esecuzione delle operazioni, salvo il risarcimento del danno;
− che, a seguito di provvedimenti del 2021, è stato stipulato, con atto rep. n. 307 del 22 Dicembre 2021 (registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Lodi Serie
1T con nota n. 10324 del 22 Dicembre 2021) - il contratto di appalto dei servizi di
“messa in sicurezza area ex mediante la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti” CP_3 con la Parte_4
− che i lavori hanno avuto inizio il 7.10.2021 e sono terminati il 2.8.2023, con rilascio della relazione di fine lavori il giorno 11.9.2023 e certificato di collaudo dei lavori ultimati il 27.2.2024;
− che l'impegno economico sostenuto dal è pari a 2.192.823,17 euro oltre IVA;
Pt_1
− che l'abusivo e illecito smaltimento di rifiuti e inquinamento dei luoghi sarebbero da addebitare: (a) all'attività svolta dalla in persona del suo A.U. CP_3 P_
; (b) alla condotta del proprietario, all'epoca rappresentato da
[...] Parte_2
(tutore), nel frattempo anche divenuta sua erede.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta del 4.6.2024, ha dedotto: P_
− di essere stato socio di maggioranza e amministratore di costituita il CP_3
3.6.1999;
− che l'impianto di compostaggio, gestito da nel fondo di proprietà di CP_3 Parte_2 in località Cascina Ca' HI, è andato a fuoco il 25.10.2011;
− che, con provvedimento emesso dopo il sopralluogo del 4.7.2013, la ha CP_4 revocato l'autorizzazione a proseguire l'attività;
− che il 3.6.2015 è stata dichiarata fallita e, con decreto 22.6.2016, il CP_3
Tribunale di Lodi ha dichiarato la chiusura del fallimento, sena che alcuna responsabilità fosse accertata a carico di , socio e amministratore;
P_
− che la avrebbe escusso una fideiussione di 81.247,25 euro, per la “copertura CP_4 delle spese da sostenere per le operazioni che attengono allo smaltimento, bonifica e ripristino, nonché il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta”;
p. 5 − che le iniziative degli Enti a tutela del territorio e dell'ambiente sarebbero state quantomeno tardive.
In diritto, ha contestato il difetto di legittimazione dell'attore, per carenza P_ dell'attribuzione, da parte della Giunta comunale, di specifici poteri di rappresentanza e azione al Sindaco. Inoltre, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva ex artt. 2043 c.c.
e 300 T.U.A., in quanto la legge riserva al solo Stato, tramite il Ministro dell'ambiente, il potere di agire per ottenere il risarcimento del danno ambientale.
Nel merito, quanto alla domanda di rivalsa fondata sull'art. 17-bis, L.R. 26/2003, ha P_ dedotto che il soggetto obbligato in caso di rivalsa è il solo gestore dell'impianto, titolare della relativa autorizzazione: sicché, qualsiasi pretesa nei confronti personali di P_ sarebbe del tutto infondata, anche perché l'ordinanza del 14.2.2018, pur indicando anche come destinatario, non avrebbe potuto ex se estendere il novero dei soggetti P_ obbligati al ripristino.
In ogni caso, quanto alla domanda risarcitoria, ha eccepito e contestato l'esistenza di ulteriori voci di danno risarcibili oltre a quelle che, ai sensi del T.U.A., sarebbero tutelabili per iniziativa dello Stato.
1.3. Con comparsa di costituzione e risposta del 3.6.2024, ha lamentato la Parte_2 propria estraneità ai fatti, in quanto – dapprima come tutore e poi come erede del fratello proprietario del fondo – le disposizioni vigenti, sia statali, sia regionali, Pt_3 individuano in altri i soggetti (ossia i materiali esecutori dell'attività inquinante) tenuti al ristoro del danno provocato.
1.4. Con decreto 5.6.2024, il giudice ha rilevato la necessità di integrazione della procura conferita dal , in persona del proprio Sindaco p.t., all'Avv. Giovanelli. Parte_1
Nel termine assegnato, l'attore ha depositato la delibera della Giunta comunale n. 14 del
26.6.2024 (doc. 37) e l'integrazione della procura alle liti (doc. 38).
Con provvedimento dell'1.7.2024 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c., come determinati in base alla data di fissazione dell'udienza di comparizione.
1.5. Per quanto in questa sede interessa, con riferimento alle memorie di cui all'art. 171- ter c.p.c., è sufficiente rilevare che:
− l'attore, con la memoria del 12.9.2024, ha precisato che “la domanda risarcitoria - se non anche ex art. 300 del TUA – rimane perfettamente azionabile ai sensi dell'art. 2043 del Codice civile, dato che i convenuti – pur sapendo benissimo ed essendo pienamente consapevoli che esercitavano un'attività pericolosa”, così evocando l'art. 2050 c.c. quale (ulteriore) fondamento della responsabilità dei convenuti;
− il convenuto , con la memoria del 13.9.2024, ha insistito per l'eccezione di P_ improcedibilità/inammissibilità ritenendo non superata la lacuna della precedente procura;
con la memoria del 4.10.2024 ha contestato la riqualificazione ex art. 2050
c.c. della domanda risarcitoria;
p. 6 − la convenuta con la memoria del 5.9.2024, ha eccepito la prescrizione del Parte_2 diritto attoreo.
1.6. All'udienza del 30.10.2024, comparso e sentito il Sindaco p.t. il giudice ha CP_1 immediatamente fissato l'udienza ex art. 189 c.p.c., con assegnazione dei termini massimi per legge.
1.7. L'udienza del 29.1.2025 è stata convertita ex art. 127-ter c.p.c.; le parti hanno scambiato gli scritti conclusionali e, con ordinanza 5.2.2025, la causa è stata posta in decisione.
2. Preliminarmente, occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità avanzata da P_ ex art. 182 c.p.c. e di prescrizione formulata da Parte_2
2.1. L'eccezione di inammissibilità per carenza di legitimatio ad processum ex art. 182, co.
2, c.p.c. è fondata.
In proposito, si osservi che:
− lo Statuto del regola il regime dell'esercizio della Parte_1 rappresentanza in giudizio, prevedendo (cfr. art. 33.14) che “il Sindaco ha la rappresentanza generale del Comune, anche nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi;
rappresenta in giudizio il sia come attore che come Pt_1 convenuto, previa deliberazione autorizzativa della Giunta Municipale” (cfr. doc. 14
, sottolineatura dell'estensore); P_
− con delibera n. 31 del 29.11.2023, la Giunta Comunale del Comune attore ha autorizzato il Sindaco a promuovere in sede civile l'azione di rivalsa per il recupero del credito vantato dal “nei confronti dei soggetti dei proprietari e/o aventi causa Pt_1 per quanto attiene alla bonifica dell'area ex in comune di ”; CP_3 Parte_1
− con procura del 14.3.2024, il Sindaco p.t. ha conferito incarico professionale all'odierno procuratore, per agire in giudizio, con richiamo della delibera giuntale del 29.11.2023;
− con provvedimento del 5.6.2024, il Tribunale ha rilevato che “con atto di citazione, tuttavia, si svolgono anche domande di chiara natura risarcitoria (e, quindi, non di rivalsa per un recupero di un credito) e, soprattutto, si agisce nei confronti di P_
, nella sua qualità di ex A.U. della non proprietario né avente causa
[...] CP_3 dal proprietario dell'area”, assegnando termine perentorio del 28.6.2024 per provvedere ai sensi dell'art. 182, co. 2, c.p.c.
− con delibera n. 14 del 26.6.2024, la Giunta Comunale del attore ha così Pt_1 provveduto: “ad integrazione del punto 1. della surrichiamata deliberazione della
Giunta comunale n. 31 del 29 Novembre 2023, che lo autorizzava “a promuovere in sede civile l'azione di rivalsa per il recupero del credito vantato dal comune di Parte_1
agendo nei confronti dei soggetti dei proprietari e/o aventi causa per quanto
[...] attiene alla bonifica dell'area ex in comune di ” - a promuovere CP_3 Parte_1 anche “l'azione di risarcimento del danno subito dal Comune di Parte_1
p. 7 agendo nei confronti dei soggetti responsabili e/o corresponsabili del degrado e dell'inquinamento ambientale dell'area ex in comune di ”. CP_3 Parte_1
ha rilevato, con la prima delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., che “non risulta ad oggi P_ sanato né sanabile in seguito l'eccepito difetto di legittimazione processuale attiva in capo al Sindaco con riferimento alla domanda di rimborso delle spese sostenute per la rimozione dei rifiuti e ripristino dei luoghi svolta nei confronti dell'esponente, che dovrà pertanto essere tenuta e dichiarata inammissibile”.
Su tale questione, né nelle successive memorie, né in udienza, l'attore nulla ha replicato.
L'eccezione è correttamente formulata e merita adesione.
Nel caso di specie, lo Statuto comunale, prodotto in giudizio dal convenuto, legittima il
Sindaco ad agire soltanto previa deliberazione autorizzativa della Giunta Municipale.
Il Sindaco p.t. è stato espressamente autorizzato a promuovere l'azione di rivalsa “nei confronti dei soggetti dei proprietari e/o aventi causa per quanto attiene alla bonifica dell'area ex ”. CP_3
La locuzione impiegata (peraltro in un contesto a elevato carattere di competenze), ossia
“proprietari e/o aventi causa”, ricomprende espressamente solo chi sia titolare del diritto dominicale sul fondo (proprietario) o è un avente causa dal proprietario stesso.
L'espressione “avente causa”, di natura tecnica e utilizzata dal legislatore (v., per tutti, gli artt. 732, 2908 e 2909 c.c.; gli artt. 214, 404 c.p.c.) designa, com'è noto, “colui che succede in un diritto in forza di un atto a titolo particolare, ad esempio contratto o legato” (così, efficacemente, Cass. 19925/08; v. anche Cass. 2959/79).
non è mai stato né proprietario, né è avente causa dei proprietari dell'area Controparte_2 in cui la svolgeva la propria attività; a tutto concedere, quale soggetto CP_3 rappresentante della (e quindi non in proprio) può aver intrattenuto un rapporto CP_3 negoziale con l'allora proprietario del sito, ma certo non è mai personalmente subentrato a questi nella titolarità della correlata situazione giuridica.
Tale circostanza era stata precisamente sottolineata nel decreto del 5.6.2024 e, nel termine perentorio assegnato, la carenza di legitimatio ad processum non è stata sanata.
Né può ritenersi, a fronte della specificità dell'eccezione e del contenuto del decreto richiamato, che le delibere di giunta possano essere intese nel senso che l'azione di rivalsa fosse da intendersi come estesa anche a e/o alla (che certamente non erano P_ CP_3 aventi causa di : ciò è reso ancor più evidente dal raffronto con la formulazione Parte_2 delle delibere in ordine all'azione di risarcimento, in cui si fa riferimento a una diversa categoria di soggetti, ossia i “responsabili e/o corresponsabili del degrado e dell'inquinamento ambientale dell'area ex ”. CP_3
Le domande sub 1) e 2) dell'attore sono quindi, nei confronti di , inammissibili, poiché P_ svolte in difetto di apposito conferimento di poteri in favore del Sindaco (in arg., Cass.
6546/01), mentre, nei confronti di saranno suscettibili di esame nel merito. Parte_2
2.2. L'eccezione di prescrizione di , invece, tardiva. Parte_2
p. 8 L'art. 167, co. 2, c.p.c. impone al convenuto di sollevare, con la comparsa di costituzione,
“le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio”.
L'eccezione di prescrizione, come noto, non è rilevabile d'ufficio, sicché doveva essere sollevata entro la comparsa di costituzione;
come, invece, non è accaduto.
3. La domanda di rivalsa verso infondata. Parte_2
L'art. 17-bis, co. 1, L.R. 26/2003, prevede che “in attuazione dei principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità e proporzionalità, nonché del principio “chi inquina paga” […]
l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni degli impianti di cui agli articoli 16 e 17 dispone e, in caso di inottemperanza, esegue d'ufficio, anche tramite i comuni interessati, gli interventi necessari a impedire o a ridurre il realizzarsi del fenomeno pericoloso per la salute, in caso di accertata inadempienza del soggetto tenuto per legge all'attuazione delle misure di prevenzione e precauzione”.
La medesima norma, al successivo co. 3, recita: “[s]e il soggetto tenuto per legge ai sensi del comma 1 non si conforma alle prescrizioni dell'autorità competente, l'autorità può adottare ed eseguire d'ufficio le misure necessarie per la prevenzione e la riduzione dei rischi di cui al comma 1, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse”.
La disposizione regionale invocata consente quindi all'autorità che rilascia le autorizzazioni all'esercizio di determinate attività di intervenire, anche d'ufficio, con quanto necessario a “impedire o a ridurre il realizzarsi del fenomeno pericoloso per la salute”, soltanto in caso di inadempimento del soggetto ex lege tenuto ad attuare le misure di prevenzione e precauzione. Il co. 3 precisa che la rivalsa può essere esercitata verso chi abbia causato (o concausato) le spese stesse.
Come di recente hanno precisato le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. U. 3077/23), in caso di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l'obbligo di adottare le misure idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento è a carico di colui che di essa sia responsabile per avervi dato causa, in base al principio "chi inquina paga"; pertanto,
l'obbligo di eseguire le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica non può essere imposto al proprietario del sito contaminato incolpevole dell'inquinamento, perché gli effetti a suo carico restano limitati a quanto previsto dall'art. 253 T.U.A.
La legislazione regionale, in totale coerenza con la disciplina nazionale, prevede che il diritto di rivalsa possa essere esercitato verso chi abbia causato (o, quantomeno, concausato) le spese.
Nel caso di specie, l'Ente pretende di esercitare la rivalsa su quale Parte_2 erede del fratello AN (v. doc. 33), in quanto proprietario dell'area al momento dei fatti e sino al decesso, all'esito del quale è divenuta proprietaria. Parte_2
Mai è stata invocata, a carico di e/o di alcuna Parte_3 Parte_2 specifica forma di responsabilità che non derivasse dalla mera qualità di proprietario.
Nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., in cui l'attore specifica, a fronte anche delle eccezioni altrui, i presunti titoli di responsabilità dei convenuti, si è meramente dedotto che p. 9 avrebbe conosciuto e assecondato le azioni di sul presupposto Parte_2 P_ che avrebbe percepito i canoni di locazione e sarebbe, all'attualità, titolare del diritto dominicale in proprio.
Né il quadro delle valutazioni muta se si considera che i siano stati via via Parte_2 interessati da provvedimenti dell'Ente e delle altre amministrazioni a vario titolo competenti, non potendosi ritenere che i presupposti delle azioni di rivalsa e responsabilità, definiti ex lege, siano ridefiniti da atti amministrativi adottati nel caso di specie.
Neppure sono stati debitamente documentati gli esiti dei procedimenti penali cui l'attore ha fatto riferimento (v. doc. 39 att.), non essendo stato neppure richiesto – ai fini di una loro eventuale rilevanza a fini istruttori – di provvedere alla loro acquisizione ex artt. 210 o
213 c.p.c.
Nessuna specifica deduzione, ancora, è stata fatta in ordine al coinvolgimento fattivo di nelle attività che hanno condotto all'inquinamento del sito;
alla Parte_3 genericità assertiva corrisponde necessariamente l'assenza di qualsiasi prova in ordine a eventuali forme di corresponsabilità di parte convenuta.
Come ben ha precisato la Suprema Corte, quindi, la posizione del proprietario dell'area inquinata è disciplinata, quanto alle conseguenze economiche, dall'art. 253 T.U.A., rimanendo escluso che la mera titolarità del diritto reale comporti ipso facto l'acquisizione di una posizione giuridica equiparabile a quella del responsabile dell'attività inquinante.
L'insuperabile lacuna assertiva (prima) e probatoria (poi), in ordine a condotte colpevolmente attribuibili a importa quindi il rigetto della domanda. Parte_2
4. Le domande risarcitorie sono in parte inammissibili e, per quanto ne residua, infondate.
4.1. Preliminarmente, ogni pretesa risarcitoria per il c.d. danno ambientale, inteso ex art. 300 T.U.A., è inammissibile per carenza di legittimazione attiva.
L'art. 311 T.U.A. riserva, infatti, al Controparte_6
l'azione volta al risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se
[...] necessario, per equivalente patrimoniale.
Tale disposizione è stata ritenuta pienamente conforme a Costituzione (C. Cost., 126/16).
La Consulta ha infatti chiarito che la concentrazione della legittimazione in capo allo Stato rispecchia “l'esigenza di una gestione unitaria: un intervento di risanamento frazionato e diversificato, su base “micro territoriale”, oltre ad essere incompatibile sul piano teorico con la natura stessa della qualificazione della situazione soggettiva in termini di potere
(funzionale), contrasterebbe con l'esigenza di una tutela sistemica del bene;
tutela che, al contrario, richiede sempre più una visione e strategie sovranazionali”.
Ciò non esclude – come ha osservato sempre il Giudice delle leggi – che la normativa speciale sul danno ambientale concorra (non sussistendo alcuna antinomia reale) con la disciplina generale del danno posta dal codice civile, “non potendosi pertanto dubitare della legittimazione degli enti territoriali a costituirsi parte civile iure proprio, nel processo per reati che abbiano cagionato pregiudizi all'ambiente, per il risarcimento non del danno p. 10 all'ambiente come interesse pubblico, bensì (al pari di ogni persona singola od associata) dei danni direttamente subiti: danni diretti e specifici, ulteriori e diversi rispetto a quello, generico, di natura pubblica, della lesione dell'ambiente come bene pubblico e diritto fondamentale di rilievo costituzionale” (nella giurisprudenza di merito, da ultimo, v. Corte
App. Milano, sent. 17.7.2024, in proc. 2560/23, pres./est. Maddaloni).
Quindi, è inammissibile – per carenza di legittimazione attiva del – qualsiasi Pt_1 richiesta risarcitoria connessa al danno ambientale, spettando ex lege al Ministero competente promuovere eventuali giudizi a tal fine.
4.2. Quanto a eventuali ulteriori forme di responsabilità, a vario titolo evocate (artt. 2043
e/o 2050 c.c.) in capo a e a valgono le osservazioni che seguono. P_ Parte_2
Il Comune attore conserva piena legittimazione per agire, nei confronti di chiunque ritenga responsabile, per ottenere il ristoro di tutti quei danni diretti e specifici, diversi dal pregiudizio ambientale stricto sensu inteso, che pure siano scaturiti dalle medesime condotte di inquinamento: si pensi, in proposito, alla lesione di diritti alla reputazione, all'immagine, alla salute, al paesaggio, alla fruizione, da parte della collettività, di aree o beni siti nel territorio comunale.
Nel caso di specie, tuttavia, l'attore – a prescindere da quale possa astrattamente essere il criterio di imputazione di una eventuale responsabilità – nulla ha allegato in ordine al pregiudizio che, diverso da quello ambientale, sarebbe stato sofferto.
Il Sindaco, sentito in prima udienza ex art. 183 c.p.c. (a preclusioni assertive e probatorie ormai maturate), ha sostanzialmente confermato tale carenza, giacché non ha riferito di alcun effettivo motivo di nocumento. ha dichiarato (i) che l'attività della CP_1 CP_3 procurava disagi a famiglie e imprese in particolare per le esalazioni, problema ora Cont risoltosi;
(ii) di essere stato intervistato dalla n ordine alle circostanze dedotte;
(iii) che sarebbero apparsi sulla stampa locale alcuni articoli (non documentati) tra il 2009 e il 2014.
L'assenza di qualsiasi allegazione in ordine all'interesse giuridicamente protetto che si assume essere stato leso trova quindi conferma in quanto riferito dal Sindaco, che ha sì dichiarato una situazione di disagio, ma senza precisare (come del resto non aveva mai fatto prima nei propri atti difensivi) alcuna concreta forma di nocumento – oltre al danno all'ambiente – derivata dall'attività ascritta agli odierni convenuti.
Del resto, la documentazione prodotta attesta l'esistenza di un danno ambientale, ma nulla più permette di desumere, neppure mediante una valutazione presuntivo-deduttiva, con riferimento alla lesione di beni giuridici ulteriori e diversi.
Nel merito, quindi, sia nei confronti di , sia di la domanda di risarcimento P_ Parte_2 del danno “non ambientale” dev'essere rigettata: infatti, a prescindere dalla qualificazione ex art. 2043 o 2050 c.c., è palese la assoluta carenza assertiva e probatoria in ordine agli interessi giuridicamente protetti che si assumono lesi.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo il disputatum; i valori sono determinati a norma dell'art. 6, D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022.
p. 11 Ai fini della quantificazione, si osservi che l'attività processuale si è limitata allo svolgimento di un'unica udienza e allo scambio di scritti difensivi (ex artt. 171-ter e 189
c.p.c.). L'assenza di istruttoria orale legittima l'applicazione di parametri prossimi ai minimi per la fase di istruttoria/trattazione; la reiterazione di argomentazioni già svolte negli atti introduttivi giustifica pari considerazione per la fase decisionale.
Per le prime due fasi si reputano congrui valori prossimi ai medi, tenuto conto dell'articolazione, in fatto e diritto, degli atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 658 dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA inammissibili le domande di rivalsa nei confronti di;
Controparte_2
2) DICHIARA inammissibili di risarcimento del danno ambientale ex art. 300 T.U.A. nei confronti di entrambi i convenuti;
3) RESPINGE la domanda di rivalsa nei confronti di Parte_2
4) RESPINGE ogni altra domanda risarcitoria avanzata nei confronti di entrambi i convenuti;
5) CONDANNA in persona del Sindaco p.t. al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore di e di che vengono liquidate Controparte_2 Parte_2 in 31.000,00 euro ciascuno, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza del 20/02/2025, data del deposito telematico
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
p. 12