TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/02/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 890 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: usucapione;
nella causa civile promossa da
, ; Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Parte_3
, , rappresentati e difesi
[...] Parte_4 Parte_5 dall'avv. Marco de Carlo;
- attori -
Contro
; , Parte_2 CP_2 Parte_4 Controparte_3 CP_2 [...]
, Fu , CP_4 CP_2 Parte_4 CP_2 Controparte_5 Per_1 nonché eventuali eredi o aventi causa;
- resistenti contumaci -
*****
Fatto e diritto
Con il presente atto di citazione, gli attori hanno chiesto accertarsi e dichiararsi la piena ed esclusiva proprietà di un terreno censito nel catasto terreni del comune di Vernole, al foglio
62, p.lla 123 - qualità frutteto – della superficie di are 01 ca 60; reddito dominicale euro 1,40; reddito agrario euro 1,28., per aver esercitato un possesso uti dominus, in maniera esclusiva, continua e continuata, pacifica ed indisturbata per oltre un ventennio, e così ordinarne la trascrizione dell'emananda sentenza in favore degli attori.
In particolare, gli attori hanno esposto di aver provveduto, da sempre, e comunque da oltre un ventennio, in modo esclusivo, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del predetto terreno adibito a frutteto. Hanno aggiunto quest'ultimo è posto nella parte retrostante della civile abitazione sita in Vernole (LE), alla via Lecce, n. 36 (riportata in catasto al foglio 62, p.lla 125 sub 1 e 27) di cui i medesimi attori sono comproprietari iure ereditario e che lo stesso è totalmente recintato, sicché l'accesso avviene esclusivamente accedendo ed attraversando la predetta unità immobiliare. Gli attori hanno altresì esposto che a causa dell'omessa stipula di atti di trasferimento del diritto domenicale, risulta ancora indiviso tra diversi soggetti (tutti ultracentenari e verosimilmente deceduti già da tempo), di cui è ignoto il luogo di residenza.
A tale proposito, preliminarmente si dà atto che in forza del decreto di autorizzazione n.3186/2023 V.G. del 10.11.2023 del Presidente del Tribunale di Lecce, si provvedeva alla notifica per pubblici proclami ex 150 c.p.c del presente ricorso nei confronti dei convenuti e/o degli eredi e/o aventi causa.
Nessuno dei convenuti si è costituito e se ne dichiara dunque la contumacia.
Si dà altresì atto che è stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria a cui nessuno dei convenuti ha aderito.
Istruita la causa a mezzo delle prove documentali e per testi, all' udienza del 04.02.2025, la controversia è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite.
La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi che seguono.
Ed invero, in base alle prove acquisite è emersa l'esistenza in capo agli attori di un possesso munito dei necessari requisiti di cui all'art. 1158 c.c., in senso conforme alle circostanze indicate nell'atto introduttivo del giudizio. Ed invero, gli stessi ha fornito la prova, sia a mezzo della documentazione prodotta che dell'istruttoria orale espletata, della continuativa, fattuale ed ultraventennale disponibilità uti dominus del bene di cui è causa.
Nel determinare il tempo dell'usucapione, si applicano, come noto, le regole dell'accessione al possesso, consistente nella possibilità, per il possessore usucapiente, di aggiungere al proprio, il tempo del possesso sul medesimo bene del suo dante causa, secondo l'art. 1146 c.c.
Entrambi i testimoni escussi hanno comprovato l'animus possidendi confermando che il terreno di cui è causa è posto nella parte retrostante della civile abitazione sita in Vernole (LE), alla via Lecce, n.36; che il terreno è totalmente recintato, sicché l'accesso allo stesso avviene, da sempre, accedendo alla predetta unità immobiliare presso cui gli attori hanno vissuto per oltre un ventennio;
che gli attori, da sempre e comunque da oltre 20 anni e fino ad oggi, hanno provveduto alla pulizia, alla concimazione e potatura delle piante, nonché alla raccolta dei frutti del predetto terreno, sostenendone le relative spese.
Così compendiate le risultanze di prova, stante la univocità delle stesse, si può ritenere accertato il possesso pacifico, ininterrotto ed ultraventennale esercitato dagli attori sul terreno oggetto del presente giudizio e, dunque, la sussistenza dei presupposti di legge al fine di dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del bene de quo in favore degli attori.
Del resto, il disinteresse dei convenuti per il terreno per cui è giudizio, unitamente al quadro probatorio acquisito, contribuisce a corroborare la piena fondatezza della pretesa azionata in giudizio, ciò che consente l'accoglimento della relativa domanda.
L'atteggiamento di non opposizione alla domanda esperita giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , Parte_1 [...]
, Parte_2 Controparte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
: Parte_5
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta usucapione, in favore degli attori del terreno censito nel catasto terreni del comune di Vernole, al foglio 62, p.lla 123 - qualità frutteto – della superficie di are 01 ca 60; intestato a Parte_2 CP_2 Parte_4
; ,
[...] Controparte_3 CP_2 Controparte_4 CP_2 Parte_4 [...]
Fu ; CP_2 Controparte_5 Per_1
- dispone la trascrizione del provvedimento a favore di Parte_1 Parte_2
; , Controparte_1 Parte_3 Parte_4 Controparte_6
a cura del Conservatore dei RR.II.;
[...]
- Spese compensate.
Lecce, 18 febbraio 2025
La giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dalla dott.ssa Eleonice Loredana Mastria – funzionaria UPP – sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 890 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: usucapione;
nella causa civile promossa da
, ; Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Parte_3
, , rappresentati e difesi
[...] Parte_4 Parte_5 dall'avv. Marco de Carlo;
- attori -
Contro
; , Parte_2 CP_2 Parte_4 Controparte_3 CP_2 [...]
, Fu , CP_4 CP_2 Parte_4 CP_2 Controparte_5 Per_1 nonché eventuali eredi o aventi causa;
- resistenti contumaci -
*****
Fatto e diritto
Con il presente atto di citazione, gli attori hanno chiesto accertarsi e dichiararsi la piena ed esclusiva proprietà di un terreno censito nel catasto terreni del comune di Vernole, al foglio
62, p.lla 123 - qualità frutteto – della superficie di are 01 ca 60; reddito dominicale euro 1,40; reddito agrario euro 1,28., per aver esercitato un possesso uti dominus, in maniera esclusiva, continua e continuata, pacifica ed indisturbata per oltre un ventennio, e così ordinarne la trascrizione dell'emananda sentenza in favore degli attori.
In particolare, gli attori hanno esposto di aver provveduto, da sempre, e comunque da oltre un ventennio, in modo esclusivo, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del predetto terreno adibito a frutteto. Hanno aggiunto quest'ultimo è posto nella parte retrostante della civile abitazione sita in Vernole (LE), alla via Lecce, n. 36 (riportata in catasto al foglio 62, p.lla 125 sub 1 e 27) di cui i medesimi attori sono comproprietari iure ereditario e che lo stesso è totalmente recintato, sicché l'accesso avviene esclusivamente accedendo ed attraversando la predetta unità immobiliare. Gli attori hanno altresì esposto che a causa dell'omessa stipula di atti di trasferimento del diritto domenicale, risulta ancora indiviso tra diversi soggetti (tutti ultracentenari e verosimilmente deceduti già da tempo), di cui è ignoto il luogo di residenza.
A tale proposito, preliminarmente si dà atto che in forza del decreto di autorizzazione n.3186/2023 V.G. del 10.11.2023 del Presidente del Tribunale di Lecce, si provvedeva alla notifica per pubblici proclami ex 150 c.p.c del presente ricorso nei confronti dei convenuti e/o degli eredi e/o aventi causa.
Nessuno dei convenuti si è costituito e se ne dichiara dunque la contumacia.
Si dà altresì atto che è stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria a cui nessuno dei convenuti ha aderito.
Istruita la causa a mezzo delle prove documentali e per testi, all' udienza del 04.02.2025, la controversia è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite.
La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi che seguono.
Ed invero, in base alle prove acquisite è emersa l'esistenza in capo agli attori di un possesso munito dei necessari requisiti di cui all'art. 1158 c.c., in senso conforme alle circostanze indicate nell'atto introduttivo del giudizio. Ed invero, gli stessi ha fornito la prova, sia a mezzo della documentazione prodotta che dell'istruttoria orale espletata, della continuativa, fattuale ed ultraventennale disponibilità uti dominus del bene di cui è causa.
Nel determinare il tempo dell'usucapione, si applicano, come noto, le regole dell'accessione al possesso, consistente nella possibilità, per il possessore usucapiente, di aggiungere al proprio, il tempo del possesso sul medesimo bene del suo dante causa, secondo l'art. 1146 c.c.
Entrambi i testimoni escussi hanno comprovato l'animus possidendi confermando che il terreno di cui è causa è posto nella parte retrostante della civile abitazione sita in Vernole (LE), alla via Lecce, n.36; che il terreno è totalmente recintato, sicché l'accesso allo stesso avviene, da sempre, accedendo alla predetta unità immobiliare presso cui gli attori hanno vissuto per oltre un ventennio;
che gli attori, da sempre e comunque da oltre 20 anni e fino ad oggi, hanno provveduto alla pulizia, alla concimazione e potatura delle piante, nonché alla raccolta dei frutti del predetto terreno, sostenendone le relative spese.
Così compendiate le risultanze di prova, stante la univocità delle stesse, si può ritenere accertato il possesso pacifico, ininterrotto ed ultraventennale esercitato dagli attori sul terreno oggetto del presente giudizio e, dunque, la sussistenza dei presupposti di legge al fine di dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del bene de quo in favore degli attori.
Del resto, il disinteresse dei convenuti per il terreno per cui è giudizio, unitamente al quadro probatorio acquisito, contribuisce a corroborare la piena fondatezza della pretesa azionata in giudizio, ciò che consente l'accoglimento della relativa domanda.
L'atteggiamento di non opposizione alla domanda esperita giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , Parte_1 [...]
, Parte_2 Controparte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
: Parte_5
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta usucapione, in favore degli attori del terreno censito nel catasto terreni del comune di Vernole, al foglio 62, p.lla 123 - qualità frutteto – della superficie di are 01 ca 60; intestato a Parte_2 CP_2 Parte_4
; ,
[...] Controparte_3 CP_2 Controparte_4 CP_2 Parte_4 [...]
Fu ; CP_2 Controparte_5 Per_1
- dispone la trascrizione del provvedimento a favore di Parte_1 Parte_2
; , Controparte_1 Parte_3 Parte_4 Controparte_6
a cura del Conservatore dei RR.II.;
[...]
- Spese compensate.
Lecce, 18 febbraio 2025
La giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dalla dott.ssa Eleonice Loredana Mastria – funzionaria UPP – sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi