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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 19/01/2026, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 196/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IN RO, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore CARRA ANTONIO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1200/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 39/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 3 e pubblicata il 27/02/2013
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A00899 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A00899 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A00899 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle rispettive conclusioni.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II° GRADO - LECCE R.G. Ricorsi n. 1200 / 2025 Sezione 24
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente contenzioso è conseguente alla riassunzione del giudizio a seguito della Ordinanza della
Corte di Cassazione n. 25349/2024, del 1109.2024 depositata il 20/09/2024 , che ha cassato con rinvio la
sentenza della CTR Puglia sez. 24, Lecce, n. 674/24/2016, depositata in data 15.03.2016, in
materia di II.DD., che aveva parzialmente riformato la sentenza di I grado, nei confronti della sola
socia al 40%, motivando con rimando alla sentenza n. 675/2016 emessa in pari data nei confronti
della Società_1 SR,, con cui era stato respinto l'appello erariale.
La Suprema Corte, all'appello della sentenza n. 674/24/2016), della Agenzia delle Entrate notificato in data 10 ottobre 2016 con riguardo la socia. Ricorrente_1, ha accolto il primo motivo del ricorso erariale ritenendo la sentenza della CTR della Puglia n. 674/2016 affetta da motivazione apparente, o meglio, rilievi, a cui non si è attenuta la CTR, e per l'effetto, rinviato, per nuovo giudizio, alla Corte di secondo grado in diversa composizione.
Mente, la Suprema Corte rigetta definitivamente l'appello della società sentenza. n. 675/2016, e conferma in giudizio di prime cure, .
Per una migliore esposizione riporta in estratto la motivazione della suddetta decisione della Corte di Cassazione che accoglie in primo motivo e ritiene assorbente il secondo.
La Cassazione accoglie il primo motivo nel senso che, “La CTR si è limitata a rinviare alla decisione da essa stessa assunta con riferimento alla ripresa fiscale operata nel confronti- della Società_1 SR in relazione al medesimo anno d'imposta (2006), limitandosi ad affermare di avere, in quella sede, rigettato "l'appello parziale" proposto dall'Ufficio. Manca, dunque, una effettiva. (e necessaria) motivazione idonea a rivelare la ratio decidendi sottostante e a rendere comprensibile la regola di giudizio applicata alla controversia. Ciò si pone in palese contrasto con i parametri legislativi evocati a . sostegno del motivo articolato dalla ricorrente, anche all'esito della riduzione del sindacato di legittimità sulla motivazione al
“minimo costituzionale” la cui soglia - come costantemente confermato a partire dall'arresto delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 - non è· raggiunta in caso di motivazione obiettivamente incomprensibile . Come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.. U Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, IV. 641526-01), "la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni. obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione dei proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture" (da ultimo, in tal senso, Sez. 5, Sentenza n. 9830 del 11/04/2024, IV. 670874 - 01; Sez. 5, Ordinanza il. 17971' dell'l/7/2024).
In particolare,· la sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, se è completamente priva dell'illustrazione delle censure sollevate dall'appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata riportante la mera decisione ad essa così da impedire la individuazione.· del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione. Non può certo sanare il rilevato vizio di motivazione l'avvenuto . deposito, con la memoria illustrativa della controricorrente, dell'ordinanza n. 35549 del 20/12/2023 con la quale la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto contro la decisione assunta dalla CTR in altro giudizio e che la sentenza qui impugnata, ha pure richiamato. Nella sentenza impugnata, infatti, manca del . tutto l'illustrazione della motivazione della sentenza di primo grado alla quale i giudici di appello hanno fatto rinvio per relationem per fondare la propria decisione”..
La Corte cosi conclude, ”In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, il ricorso deve essere accolto, e la sentenza cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sez. staccata di Lecce, in diversa composizione”,
Tutto ciò premesso la fattispecie in esame ha origine da avviso di accertamento n. TVH01A00899/2011, per l'anno di imposta 2006, con cui la D.P Agenzia delle Entrate di Brindisi accertava un maggior reddito imponibile in capo alla Ricorrente_1 pari ad euro 85.371,00, sulla scorta dell'avviso di accertamento n. TVH03A200856/2011 emesso nei confronti della Società_1 s.r.l., di cui Ricorrente_1 possedeva una quota partecipativa pari al 40% dell'intero capitale societario.
Avendo l'Ufficio, considerato la ristretta base sociale della società, un supra, partecipata da due unici Ricorrente_1soci (la socia al 40% e la Nominativo 1 del del 60%), sulla percezione di utili extracontabili da parte degli stessi, con il conseguente recupero delle maggiori imposte dovute.
La ricorrente Ricorrente_1 presentava ricorso, chiedendone l'annullamento per difetto di motivazione.,
A tal uopo la CTP di Brindisi con sentenza n. 39/03/2013, depositata il 27.03ì2,2013, annullava parzialmente l'avviso di accertamento emesso a carico della socia Ricorrente_1 , “in conseguenza del maggior reddito, così come fissato, da questa stessa sezione in ordine al ricorso n. Società_2TVH03A200856 deciso nei confronti della società SR”.
Difatti, la stessa CTP, con sentenza n. 37/03/2013, depositata il 27.02.2013, accoglieva parzialmente il ricorso della società Società_1 SR ., rideterminando i maggiori ricavi accertati.
La CTR di Lecce Puglia, con la sentenza del 15.03.2016, n. 674/24/2016, rigettava l'appello dell'Ufficio. La Agenzia delle Entrate ritenuto non condivisibile il giudizio espresso dalla Commissione tributaria regionale, ricorreva in Cassazione per apparente motivazione, da cui la impossibilità della ratio decidendi,
Successivamente, tale sentenza appellata in Cassazione dall'Ufficio, (ut. supra), , veniva, cassata dalla Suprema Corte con l'Ordinanza n. 25349/2024, pronunciata l'11.09.2024 e depositata il 20.09.2024, con accoglimento del primo motivo di apparente motivazione del ricorso erariale e rinvia, per un nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – sezione staccata di Lecce, in diversa composizione.
Con atto di riassunzione
La ricorrente Ricorrente_1 LE ha, quale socia, proposto ricorso per la riassunzione del giudizio, innanzi a questa Corte di secondo grado, a seguito della richiamata decisione della Corte di Cassazione Ordinanza n. 25349/2024, contro la Agenzia delle Entrate.
Prospettando in sintesi l'annullamento del proprio reddito di partecipazione accertato dall'Ufficio, alla luce del precedente e prodromico parziale annullamento dell'avviso di accertamento della società. Società_1 SR , rideterminando i maggiori ricavi accertati.
Insta, previa affermazione del giudicato interno, annullare integralmente l'avviso di accertamento in oggetto confermando la sentenza della CTP di Brindisi n. 39/03/13. In via subordinata ridurre parzialmente le II. DD. in ragione (ed in proporzione) del parziale annullamento dell'accertamento societario statuito nella coeva sentenza n. 37/03/13 ( doc. all. in atti); in euro 6.277,65.
La Agenzia Entrate ritualmente costituitasi nel presente grado di giudizio, evidenzia che l'Ufficio, preso atto delle determinazioni giudiziarie relative all'avviso di accertamento emesso nei confronti della Società_1 s.r.l., aveva già a suo tempo proceduto alla riliquidazione dello stesso, al fine di rideterminare il reddito di impresa della società e il conseguente maggior reddito di partecipazione in capo alla odierna riassumente. ricorrente Ricorrente_1 (socia al 40%) e altra socia al 60%.
Alla odierna pubblica udienza dopo la introduzione del relatore le parti costituite si riportano ognuna alle proprie conclusioni La Corte trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente evidenzia che, a seguito della Ordinanza n.11933/2021, di rinvio della Corte di Cassazione, è tenuta ad esaminare i motivi di impugnazione prospettati dall'Ufficio avverso la sentenza sfavorevole di I grado ed i motivi prospettati dalla società e dai contribuenti in sede di ricorso di I grado - o non esaminati per assorbimento nella sentenza della CTR sede di Lecce (orea Corte di Giustizia tributaria di secondo grado), di mancata motivazione riproposti espressamente in sede di costituzione dalla resistente. in giudizio di appello.
Tali motivi , siccome in parte motiva, seguente restano assorbiti. Invero, la Agenzia delle Entrate, di Brindisi, a seguito della sentenza della CTP di Brindisi, n. 39/03/2013 depositata il 2.02.2013, divenuta definitiva, ha rideterminato, il maggior reddito di impresa della società Società_1 s.r.l., in euro 6.277,65., di conseguenza in. proporzione anche il reddito imputato ai soci.
Per cui, con riferimento alla socia, Ricorrente_1, considerato che ai sensi dell'articolo 47 del TUIR (vigente ratione temporis) gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società concorrevano alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40% del loro ammontare e che la socia deteneva il 40 % delle quote societarie, il maggior reddito imponibile definitivamente accertato in capo alla Ricorrente_1 è stato rideterminato in euro 1.004,48 (6.278,00 x 40% = 2.511,20; 2.511,20 x 40% = 1.004,48), su cui sono state calcolate le relative maggiori imposte dovute.
L'Ufficio, pertanto, ha proceduto, con provvedimento n. 2012S474791 del 04.07. 2013, (doc. all. in atti), a sgravare parzialmente la partita di ruolo relativa all'avviso di accertamento n. TVH010200899/2011, oggetto del presente giudizio, la somma è stata ridotta in euro 254, 03.
Dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della socia Ricorrente_1
così come rideterminato;
e condannare, la appellante al pagamento delle spese di lite anche con riferimento alle spese per il giudizio di Cassazione.
La ricorrente Ricorrente_1 conclude per rigettare l'appello dell'Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, confermare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi n. 39/03/13.
Il collegio dispone in conformità a quanto richiesto dalle parti, venendo meno la cessazione della materia del contendere per il venir meno delle ragioni sottostanti all'introduzione di esso in forza della normativa sopravvenuta di parziale sgravio. con definitivo accertamento per euro 254, 03.
Tale pronuncia è direttamente ricollegabile al sopravvenuto difetto di interesse ad agire e a resistere, in capo alle rispettive parti. Presuppone, infatti, che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
Tutto ciò premesso, in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, si dichiara la cessazione della materia del contendere con conferma della sentenza n. 39/03/2013 di prime cure.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado PUGLIA, Sezione 24 sez. staccata di Lecce, giudicando in sede di rinvio, rigetta l'appello dell'Ufficio A. E. e conferma l'atto di parziale sgravio,
- derivante da definiti ed accertati utili in capo alla società, motivato nella sent. n. 39/03/2013, Ricorrente_1depositata il 27.03ì2,2013, della CTP di Brindisi, di materia imponibile alla. socia ,
Le spese di lite per grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado PUGLIA, Sezione 24. Lecce, pronunciando in sede di rinvio sulla riassunzione proposto da Ricorrente_1 nei confronti di Agenzia Entrate -Brindisi, cosi provvede:
- rigetta l'appello dell'Ufficio A. E.
- condanna Ricorrente_1 al pagamento dell'l'imposta accertata come in motivazione.;
- condanna l'Ufficio Agenzia delle Entrate, alla refusione delle spese di giudizio in favore del contribuente, del giudizio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione di rinvio, liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, e la somma di euro 1.000,00 per questo secondo grado di appello.
Così deciso in Lecce, 21.11.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Libera Pagliaro dott. Alessandro Silvestrini
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IN RO, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore CARRA ANTONIO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1200/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 39/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 3 e pubblicata il 27/02/2013
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A00899 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A00899 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A00899 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle rispettive conclusioni.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II° GRADO - LECCE R.G. Ricorsi n. 1200 / 2025 Sezione 24
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente contenzioso è conseguente alla riassunzione del giudizio a seguito della Ordinanza della
Corte di Cassazione n. 25349/2024, del 1109.2024 depositata il 20/09/2024 , che ha cassato con rinvio la
sentenza della CTR Puglia sez. 24, Lecce, n. 674/24/2016, depositata in data 15.03.2016, in
materia di II.DD., che aveva parzialmente riformato la sentenza di I grado, nei confronti della sola
socia al 40%, motivando con rimando alla sentenza n. 675/2016 emessa in pari data nei confronti
della Società_1 SR,, con cui era stato respinto l'appello erariale.
La Suprema Corte, all'appello della sentenza n. 674/24/2016), della Agenzia delle Entrate notificato in data 10 ottobre 2016 con riguardo la socia. Ricorrente_1, ha accolto il primo motivo del ricorso erariale ritenendo la sentenza della CTR della Puglia n. 674/2016 affetta da motivazione apparente, o meglio, rilievi, a cui non si è attenuta la CTR, e per l'effetto, rinviato, per nuovo giudizio, alla Corte di secondo grado in diversa composizione.
Mente, la Suprema Corte rigetta definitivamente l'appello della società sentenza. n. 675/2016, e conferma in giudizio di prime cure, .
Per una migliore esposizione riporta in estratto la motivazione della suddetta decisione della Corte di Cassazione che accoglie in primo motivo e ritiene assorbente il secondo.
La Cassazione accoglie il primo motivo nel senso che, “La CTR si è limitata a rinviare alla decisione da essa stessa assunta con riferimento alla ripresa fiscale operata nel confronti- della Società_1 SR in relazione al medesimo anno d'imposta (2006), limitandosi ad affermare di avere, in quella sede, rigettato "l'appello parziale" proposto dall'Ufficio. Manca, dunque, una effettiva. (e necessaria) motivazione idonea a rivelare la ratio decidendi sottostante e a rendere comprensibile la regola di giudizio applicata alla controversia. Ciò si pone in palese contrasto con i parametri legislativi evocati a . sostegno del motivo articolato dalla ricorrente, anche all'esito della riduzione del sindacato di legittimità sulla motivazione al
“minimo costituzionale” la cui soglia - come costantemente confermato a partire dall'arresto delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 - non è· raggiunta in caso di motivazione obiettivamente incomprensibile . Come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.. U Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, IV. 641526-01), "la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni. obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione dei proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture" (da ultimo, in tal senso, Sez. 5, Sentenza n. 9830 del 11/04/2024, IV. 670874 - 01; Sez. 5, Ordinanza il. 17971' dell'l/7/2024).
In particolare,· la sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, se è completamente priva dell'illustrazione delle censure sollevate dall'appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata riportante la mera decisione ad essa così da impedire la individuazione.· del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione. Non può certo sanare il rilevato vizio di motivazione l'avvenuto . deposito, con la memoria illustrativa della controricorrente, dell'ordinanza n. 35549 del 20/12/2023 con la quale la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto contro la decisione assunta dalla CTR in altro giudizio e che la sentenza qui impugnata, ha pure richiamato. Nella sentenza impugnata, infatti, manca del . tutto l'illustrazione della motivazione della sentenza di primo grado alla quale i giudici di appello hanno fatto rinvio per relationem per fondare la propria decisione”..
La Corte cosi conclude, ”In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, il ricorso deve essere accolto, e la sentenza cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sez. staccata di Lecce, in diversa composizione”,
Tutto ciò premesso la fattispecie in esame ha origine da avviso di accertamento n. TVH01A00899/2011, per l'anno di imposta 2006, con cui la D.P Agenzia delle Entrate di Brindisi accertava un maggior reddito imponibile in capo alla Ricorrente_1 pari ad euro 85.371,00, sulla scorta dell'avviso di accertamento n. TVH03A200856/2011 emesso nei confronti della Società_1 s.r.l., di cui Ricorrente_1 possedeva una quota partecipativa pari al 40% dell'intero capitale societario.
Avendo l'Ufficio, considerato la ristretta base sociale della società, un supra, partecipata da due unici Ricorrente_1soci (la socia al 40% e la Nominativo 1 del del 60%), sulla percezione di utili extracontabili da parte degli stessi, con il conseguente recupero delle maggiori imposte dovute.
La ricorrente Ricorrente_1 presentava ricorso, chiedendone l'annullamento per difetto di motivazione.,
A tal uopo la CTP di Brindisi con sentenza n. 39/03/2013, depositata il 27.03ì2,2013, annullava parzialmente l'avviso di accertamento emesso a carico della socia Ricorrente_1 , “in conseguenza del maggior reddito, così come fissato, da questa stessa sezione in ordine al ricorso n. Società_2TVH03A200856 deciso nei confronti della società SR”.
Difatti, la stessa CTP, con sentenza n. 37/03/2013, depositata il 27.02.2013, accoglieva parzialmente il ricorso della società Società_1 SR ., rideterminando i maggiori ricavi accertati.
La CTR di Lecce Puglia, con la sentenza del 15.03.2016, n. 674/24/2016, rigettava l'appello dell'Ufficio. La Agenzia delle Entrate ritenuto non condivisibile il giudizio espresso dalla Commissione tributaria regionale, ricorreva in Cassazione per apparente motivazione, da cui la impossibilità della ratio decidendi,
Successivamente, tale sentenza appellata in Cassazione dall'Ufficio, (ut. supra), , veniva, cassata dalla Suprema Corte con l'Ordinanza n. 25349/2024, pronunciata l'11.09.2024 e depositata il 20.09.2024, con accoglimento del primo motivo di apparente motivazione del ricorso erariale e rinvia, per un nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – sezione staccata di Lecce, in diversa composizione.
Con atto di riassunzione
La ricorrente Ricorrente_1 LE ha, quale socia, proposto ricorso per la riassunzione del giudizio, innanzi a questa Corte di secondo grado, a seguito della richiamata decisione della Corte di Cassazione Ordinanza n. 25349/2024, contro la Agenzia delle Entrate.
Prospettando in sintesi l'annullamento del proprio reddito di partecipazione accertato dall'Ufficio, alla luce del precedente e prodromico parziale annullamento dell'avviso di accertamento della società. Società_1 SR , rideterminando i maggiori ricavi accertati.
Insta, previa affermazione del giudicato interno, annullare integralmente l'avviso di accertamento in oggetto confermando la sentenza della CTP di Brindisi n. 39/03/13. In via subordinata ridurre parzialmente le II. DD. in ragione (ed in proporzione) del parziale annullamento dell'accertamento societario statuito nella coeva sentenza n. 37/03/13 ( doc. all. in atti); in euro 6.277,65.
La Agenzia Entrate ritualmente costituitasi nel presente grado di giudizio, evidenzia che l'Ufficio, preso atto delle determinazioni giudiziarie relative all'avviso di accertamento emesso nei confronti della Società_1 s.r.l., aveva già a suo tempo proceduto alla riliquidazione dello stesso, al fine di rideterminare il reddito di impresa della società e il conseguente maggior reddito di partecipazione in capo alla odierna riassumente. ricorrente Ricorrente_1 (socia al 40%) e altra socia al 60%.
Alla odierna pubblica udienza dopo la introduzione del relatore le parti costituite si riportano ognuna alle proprie conclusioni La Corte trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente evidenzia che, a seguito della Ordinanza n.11933/2021, di rinvio della Corte di Cassazione, è tenuta ad esaminare i motivi di impugnazione prospettati dall'Ufficio avverso la sentenza sfavorevole di I grado ed i motivi prospettati dalla società e dai contribuenti in sede di ricorso di I grado - o non esaminati per assorbimento nella sentenza della CTR sede di Lecce (orea Corte di Giustizia tributaria di secondo grado), di mancata motivazione riproposti espressamente in sede di costituzione dalla resistente. in giudizio di appello.
Tali motivi , siccome in parte motiva, seguente restano assorbiti. Invero, la Agenzia delle Entrate, di Brindisi, a seguito della sentenza della CTP di Brindisi, n. 39/03/2013 depositata il 2.02.2013, divenuta definitiva, ha rideterminato, il maggior reddito di impresa della società Società_1 s.r.l., in euro 6.277,65., di conseguenza in. proporzione anche il reddito imputato ai soci.
Per cui, con riferimento alla socia, Ricorrente_1, considerato che ai sensi dell'articolo 47 del TUIR (vigente ratione temporis) gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società concorrevano alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40% del loro ammontare e che la socia deteneva il 40 % delle quote societarie, il maggior reddito imponibile definitivamente accertato in capo alla Ricorrente_1 è stato rideterminato in euro 1.004,48 (6.278,00 x 40% = 2.511,20; 2.511,20 x 40% = 1.004,48), su cui sono state calcolate le relative maggiori imposte dovute.
L'Ufficio, pertanto, ha proceduto, con provvedimento n. 2012S474791 del 04.07. 2013, (doc. all. in atti), a sgravare parzialmente la partita di ruolo relativa all'avviso di accertamento n. TVH010200899/2011, oggetto del presente giudizio, la somma è stata ridotta in euro 254, 03.
Dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della socia Ricorrente_1
così come rideterminato;
e condannare, la appellante al pagamento delle spese di lite anche con riferimento alle spese per il giudizio di Cassazione.
La ricorrente Ricorrente_1 conclude per rigettare l'appello dell'Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, confermare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi n. 39/03/13.
Il collegio dispone in conformità a quanto richiesto dalle parti, venendo meno la cessazione della materia del contendere per il venir meno delle ragioni sottostanti all'introduzione di esso in forza della normativa sopravvenuta di parziale sgravio. con definitivo accertamento per euro 254, 03.
Tale pronuncia è direttamente ricollegabile al sopravvenuto difetto di interesse ad agire e a resistere, in capo alle rispettive parti. Presuppone, infatti, che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
Tutto ciò premesso, in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, si dichiara la cessazione della materia del contendere con conferma della sentenza n. 39/03/2013 di prime cure.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado PUGLIA, Sezione 24 sez. staccata di Lecce, giudicando in sede di rinvio, rigetta l'appello dell'Ufficio A. E. e conferma l'atto di parziale sgravio,
- derivante da definiti ed accertati utili in capo alla società, motivato nella sent. n. 39/03/2013, Ricorrente_1depositata il 27.03ì2,2013, della CTP di Brindisi, di materia imponibile alla. socia ,
Le spese di lite per grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado PUGLIA, Sezione 24. Lecce, pronunciando in sede di rinvio sulla riassunzione proposto da Ricorrente_1 nei confronti di Agenzia Entrate -Brindisi, cosi provvede:
- rigetta l'appello dell'Ufficio A. E.
- condanna Ricorrente_1 al pagamento dell'l'imposta accertata come in motivazione.;
- condanna l'Ufficio Agenzia delle Entrate, alla refusione delle spese di giudizio in favore del contribuente, del giudizio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione di rinvio, liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, e la somma di euro 1.000,00 per questo secondo grado di appello.
Così deciso in Lecce, 21.11.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Libera Pagliaro dott. Alessandro Silvestrini