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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 10761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10761 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA –3°Sez. Lavoro-
Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 27.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°26362\2025 del ruolo generale e vertente
TRA in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa Parte_1 dall'avv.to G. Fontanella in virtù di procura in atti
Opponente
E
in persona del Controparte_1
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to R. Piergentili in virtù di procura generale notarile alle liti.
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento n.097 2025
9052650628 000
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.7.2025 ha proposto Parte_1 opposizione avverso opposizione a intimazione di pagamento n.097
2025 9052650628 000 notificata in data 9.7.2025 relativamente ai seguenti avvisi di addebito: n. 397 2015 0002993154 000 notificato il 11.4.2018 per la parte relativa a contributi previdenziali dell'anno contributivo 2014-2015 e n. 397 2015 0017164940 000 notificato il 12.11.2015 per la parte relativa a contributi previdenziali dell'anno contributivo 2015 eccependo la prescrizione dei crediti maturata successivamente alla notifica degli avvisi chiedendo di dichiararsi non dovuti i crediti suindicati, vinte le spese. Si è costituito eccependo la regolare notifica degli avvisi di CP_2 addebito e degli atti interruttivi del termine di prescrizione e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
L'opposizione è infondata.
Essendo pacifica tra le parti la notifica degli avvisi di addebito richiamati in ricorso nelle date ivi indicate, va disattesa l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica medesima avendo prodotto atti interruttivi del termine quinquennali quali, tra CP_2 gli altri, intimazione di pagamento n.09720199023848032000 notificata il 20/03/2019, e intimazione di pagamento n.09720239033604464000 notificato il 13/04/2023 che hanno utilmente interrotto il termine fino alla notifica dell'intimazione opposta.
Rilevato che parte opponente nulla ha contestato in ordine a tali atti interruttivi deve dichiararsi la sussistenza dei crediti contributivi suindicati oggetto degli avvisi di addebito n. 397
2015 0002993154 000 e n. 397 2015 0017164940 000.
L'opposizione è, dunque, respinta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e conferma intimazione di pagamento n.097 2025
9052650628 000 relativamente agli avvisi di addebito n. 397 2015
0002993154 000 e n. 397 2015 0017164940 000 rispettivamente per la parte relativa a contributi previdenziali dell'anno contributivo
2014-2015 per la parte relativa a contributi previdenziali dell'anno contributivo 2015.
Condanna in persona del legale rapp.te p.t. al Parte_1 pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di E.7300,00 oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del
15%.
Roma 27.10.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA –3°Sez. Lavoro-
Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 27.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°26362\2025 del ruolo generale e vertente
TRA in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa Parte_1 dall'avv.to G. Fontanella in virtù di procura in atti
Opponente
E
in persona del Controparte_1
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to R. Piergentili in virtù di procura generale notarile alle liti.
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento n.097 2025
9052650628 000
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.7.2025 ha proposto Parte_1 opposizione avverso opposizione a intimazione di pagamento n.097
2025 9052650628 000 notificata in data 9.7.2025 relativamente ai seguenti avvisi di addebito: n. 397 2015 0002993154 000 notificato il 11.4.2018 per la parte relativa a contributi previdenziali dell'anno contributivo 2014-2015 e n. 397 2015 0017164940 000 notificato il 12.11.2015 per la parte relativa a contributi previdenziali dell'anno contributivo 2015 eccependo la prescrizione dei crediti maturata successivamente alla notifica degli avvisi chiedendo di dichiararsi non dovuti i crediti suindicati, vinte le spese. Si è costituito eccependo la regolare notifica degli avvisi di CP_2 addebito e degli atti interruttivi del termine di prescrizione e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
L'opposizione è infondata.
Essendo pacifica tra le parti la notifica degli avvisi di addebito richiamati in ricorso nelle date ivi indicate, va disattesa l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica medesima avendo prodotto atti interruttivi del termine quinquennali quali, tra CP_2 gli altri, intimazione di pagamento n.09720199023848032000 notificata il 20/03/2019, e intimazione di pagamento n.09720239033604464000 notificato il 13/04/2023 che hanno utilmente interrotto il termine fino alla notifica dell'intimazione opposta.
Rilevato che parte opponente nulla ha contestato in ordine a tali atti interruttivi deve dichiararsi la sussistenza dei crediti contributivi suindicati oggetto degli avvisi di addebito n. 397
2015 0002993154 000 e n. 397 2015 0017164940 000.
L'opposizione è, dunque, respinta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e conferma intimazione di pagamento n.097 2025
9052650628 000 relativamente agli avvisi di addebito n. 397 2015
0002993154 000 e n. 397 2015 0017164940 000 rispettivamente per la parte relativa a contributi previdenziali dell'anno contributivo
2014-2015 per la parte relativa a contributi previdenziali dell'anno contributivo 2015.
Condanna in persona del legale rapp.te p.t. al Parte_1 pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di E.7300,00 oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del
15%.
Roma 27.10.2025 Il Giudice