Art. 39. (Trasporti marittimi di merci pericolose o
inquinanti). 1. Il Governo emana, con uno o piu' regolamenti, norme intese ad attuare la direttiva 93/75/CEE del Consiglio , relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunita' europea o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri:
a) obbligo del comandante o dell'operatore di una nave diretta a porti marittimi della Comunita' o che ne esce e che trasporta merci pericolose o inquinanti, nonche' dello spedizioniere o del caricatore di tali merci, di fornire le informazioni sulla nave e sulla natura e sistemazione a bordo delle merci pericolose o inquinanti, nonche' ogni altra informazione in caso di incidente o di situazione in mare che costituisca una minaccia per la fascia costiera o per interessi connessi;
b) collaborazione con le autorita' competenti di altri Stato membro per la prevenzione e la salvaguardia delle zone marittime e costiere dai pericoli connessi al trasporto delle merci pericolose o inquinanti.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura prevista dall' articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86 . 3. I regolamenti di cui al presente articolo possono demandare a decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , la emanazione di regole tecniche e modalita' di applicazione.
Note all' art. 39:
- La direttiva 93/75/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 273 del 22 settembre 1993.
- Per l' art. 4 comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86 , vedi nota dell'art. 4.
- Per quanto concerne la legge 23 agosto 1988, n. 400 , vedi note all'art. 18.
inquinanti). 1. Il Governo emana, con uno o piu' regolamenti, norme intese ad attuare la direttiva 93/75/CEE del Consiglio , relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunita' europea o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri:
a) obbligo del comandante o dell'operatore di una nave diretta a porti marittimi della Comunita' o che ne esce e che trasporta merci pericolose o inquinanti, nonche' dello spedizioniere o del caricatore di tali merci, di fornire le informazioni sulla nave e sulla natura e sistemazione a bordo delle merci pericolose o inquinanti, nonche' ogni altra informazione in caso di incidente o di situazione in mare che costituisca una minaccia per la fascia costiera o per interessi connessi;
b) collaborazione con le autorita' competenti di altri Stato membro per la prevenzione e la salvaguardia delle zone marittime e costiere dai pericoli connessi al trasporto delle merci pericolose o inquinanti.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura prevista dall' articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86 . 3. I regolamenti di cui al presente articolo possono demandare a decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , la emanazione di regole tecniche e modalita' di applicazione.
Note all' art. 39:
- La direttiva 93/75/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 273 del 22 settembre 1993.
- Per l' art. 4 comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86 , vedi nota dell'art. 4.
- Per quanto concerne la legge 23 agosto 1988, n. 400 , vedi note all'art. 18.