CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MANCINI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 967/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 BA - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - IN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720220008657126000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720220008657126000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 562/2025 depositato il
31/12/2025 Richieste delle parti:
La parte si riporta alle conclusioni in atti.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 19.9.2024, ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate NE ed alla Regione Lazio, e tempestivamente depositato, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della Cartella di pagamento n. 04720220008657126000 di € 594,88 emessa da Agenzia delle Entrate-
NE con Ente creditore Regione Lazio notificata il 03/07/2024.
A motivo del gravame deduceva che la cartella aveva ad oggetto Tassa automobilistica per gli Anni 2019 e 2020 in relazione all'autoveicolo Targato Targa_1, veicolo che però egli non aveva mai posseduto e che, comunque, la targa in questione non risultava mai assegnata ad alcun veicolo.
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare tutti gli atti impugnati.
L'Agenzia delle Entrate NE si costituiva in giudizio deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla questione sollevata in relazione alla debenza del tributo, e deduceva di avere correttamente agito a seguito della iscrizione a ruolo.
Invocava pertanto il rigetto del ricorso.
La Regione Lazio restava contumace.
Alla odierna udienza, la Commissione ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Invero le certificazioni ACI e PRA prodotte dal ricorrente dimostrano che la targa Targa_1 non risulta registrata nel sistema informatico della motorizzazione civile in quanto non iscritta al Pubblico Registro
Automobilistico. E che oltretutto essa non risulta mai assegnata ad alcun veicolo.
Omettendo di costituirsi in giudizio la Regione Lazio ha rinunciato contestare tale assunto del ricorrente, peraltro provato dalle certificazioni prodotte.
S'impone pertanto l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo nei rapporti con la Regione Lazio, tenuto anche conto del fatto che da anni il ricorrente riceve analoghe richieste di pagamento che è costretto ad impugnare.
Quanto ai rapporti con l'agente della riscossione, obiettivamente privo di legittimazione passiva per la fase antecedente alla iscrizione a ruolo e nondimeno citato in quanto autore dell'atto impugnato, appare invece equa una compensazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna la Regione Lazio a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in euro 700. Dichiara tali spese compensate nei rapporti con la Agenzia Entrate NE.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MANCINI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 967/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 BA - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - IN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720220008657126000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720220008657126000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 562/2025 depositato il
31/12/2025 Richieste delle parti:
La parte si riporta alle conclusioni in atti.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 19.9.2024, ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate NE ed alla Regione Lazio, e tempestivamente depositato, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della Cartella di pagamento n. 04720220008657126000 di € 594,88 emessa da Agenzia delle Entrate-
NE con Ente creditore Regione Lazio notificata il 03/07/2024.
A motivo del gravame deduceva che la cartella aveva ad oggetto Tassa automobilistica per gli Anni 2019 e 2020 in relazione all'autoveicolo Targato Targa_1, veicolo che però egli non aveva mai posseduto e che, comunque, la targa in questione non risultava mai assegnata ad alcun veicolo.
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare tutti gli atti impugnati.
L'Agenzia delle Entrate NE si costituiva in giudizio deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla questione sollevata in relazione alla debenza del tributo, e deduceva di avere correttamente agito a seguito della iscrizione a ruolo.
Invocava pertanto il rigetto del ricorso.
La Regione Lazio restava contumace.
Alla odierna udienza, la Commissione ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Invero le certificazioni ACI e PRA prodotte dal ricorrente dimostrano che la targa Targa_1 non risulta registrata nel sistema informatico della motorizzazione civile in quanto non iscritta al Pubblico Registro
Automobilistico. E che oltretutto essa non risulta mai assegnata ad alcun veicolo.
Omettendo di costituirsi in giudizio la Regione Lazio ha rinunciato contestare tale assunto del ricorrente, peraltro provato dalle certificazioni prodotte.
S'impone pertanto l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo nei rapporti con la Regione Lazio, tenuto anche conto del fatto che da anni il ricorrente riceve analoghe richieste di pagamento che è costretto ad impugnare.
Quanto ai rapporti con l'agente della riscossione, obiettivamente privo di legittimazione passiva per la fase antecedente alla iscrizione a ruolo e nondimeno citato in quanto autore dell'atto impugnato, appare invece equa una compensazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna la Regione Lazio a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in euro 700. Dichiara tali spese compensate nei rapporti con la Agenzia Entrate NE.