Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/02/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 834/2024 promossa da
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Santino Parte_1 C.F._1
Cuffaro Farruggia, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1
-contumace-
Oggetto: crediti retributivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 20.03.2024, l'odierna ricorrente chiede dichiararsi il proprio diritto alla corresponsione del compenso per l'attività svolta nella gestione del sistema SGATE negli anni
2008/2009, 2017/2018 e 2019 e, per l'effetto, condannarsi il convenuto al pagamento, in CP_1
suo favore, della somma pari a 4.407,77 euro o della diversa somma ritenuta di giustizia. Con condanna alle spese.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio il , Controparte_1
del quale va pertanto dichiarata la contumacia.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
Va premesso che, secondo la regola generale sancita dall'art. 2697 c.c., spetta alla parte che intende far valere un diritto in giudizio dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente,
“il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova” (cfr. Cass. 4 ottobre 2013, n.
22738; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1878).
Segnatamente, secondo il costante orientamento giurisprudenziale in materia di onere della prova
(ex multis, Cass. S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533), al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Tanto premesso, occorre rilevare, sulla scorta della documentazione versata in atti, che, con determinazione sindacale n. 100 del 31.12.2008 (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente),
l'odierna ricorrente, dipendente del Comune di con inquadramento nella categoria C, era CP_1 stata nominata “operatore abilitato ad effettuare la registrazione del Comune al sistema progetto
SGATE” e, successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 3.11.2015 (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte ricorrente), “rendicontatore del processo SGATE (…), delegandola alla gestione del processo di riconoscimento dei maggiori oneri ed in particolare all'approvazione del rendiconto economico ed alla contestuale indicazione dei riferimenti per effettuare l'accredito, con onere di presentazione dei rendiconti in corso di elaborazione”.
Il , con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 20.04.2018 (cfr. doc. 3 Controparte_1 del fascicolo di parte ricorrente), aveva, quindi, deliberato di “regolamentare che le somme accreditate a titolo di rimborso dei Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del Bonus Elettrico e al Bonus Gas saranno destinate nella misura del 20% per il funzionamento dell'Ufficio Servizi Sociali, e nella parte restante per l'80% da destinare con successivo provvedimento al personale autorizzato alla gestione del sistema SGAte” e “di provvedere nel bilancio di previsione 2018 di istituire un nuovo capitolo di spesa esclusivamente per il rimborso dei Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni per
l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del Bonus Elettrico e al Bonus Gas, somme a destinazione vincolata, per il personale autorizzato e addetto alla gestione del sistema telematico SGAte”, mentre, con determinazione dirigenziale n. 525 del 4.06.2021 (cfr. doc.
4 del fascicolo di parte ricorrente), aveva approvato il rendiconto economico “dal quale risulta un rimborso complessivo pari ad € 6.083,80 per Maggiori Oneri sostenuto dall'Ente per
l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del Bonus Elettrico per
l'anno 2008/2009”; in particolare, con determinazione dirigenziale n. 1221 del 31.12.2021 (cfr. doc.
7 del fascicolo di parte ricorrente), il convenuto aveva poi impegnato, in favore della CP_1
ricorrente, la somma pari a 1.624,80 euro con la causale “rimborso dei Maggiori Oneri bonus gas ed elettrico relativi al periodo – anno 2008/2009” e provveduto, con determinazione n. 69 del
9.02.2022 (cfr. doc. 8 del fascicolo di parte ricorrente), alla liquidazione del suddetto importo.
Ancora, con determinazione n. 134 dell'8.03.2022 (cfr. doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente), il convenuto aveva approvato il rendiconto economico “dal quale risulta un rimborso CP_1 complessivo pari a € 1.433,28 per Maggiori Oneri sostenuti dall'Ente per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del Bonus Elettrico per l'anno 2017/2018” e, con determinazione n. 583 del 12.07.2022 (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte ricorrente), il rendiconto economico “dal quale risulta un rimborso complessivo pari ad € 992,64 per Maggiori Oneri sostenuti dall'Ente per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del
Bonus Elettrico per l'anno 2019”.
Ciò detto, giova evidenziarsi, con riferimento alla somma residua richiesta dalla ricorrente per l'anno 2008/2009 e agli importi azionati con riguardo agli anni 2017/2018 e 2019, che le suindicate determinazioni contengono esclusivamente l'approvazione dei relativi rendiconti economici e non già una liquidazione di compensi in favore dell'odierna ricorrente e, pertanto, non possono essere, in questa sede, ritenute idonee a fondare il diritto di credito azionato.
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
La contumacia della parte convenuta esime dal pronunciamento sulle spese nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso in Agrigento, l'11 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo