Articolo 6 della Legge 6 ottobre 1981, n. 564
Articolo 5Articolo 7
Versione
28 ottobre 1981
Art. 6.
II personale delle prime sei categorie, con esclusione del profilo di ispettore, e' iscritto nei ruoli compartimentali, distintamente per servizi od unita' equiparate, relativi alla circoscrizione compartimentale in cui e' sito l'impianto o l'ufficio in cui esso ha la residenza amministrativa alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il personale dirigente e quello appartenente alle altre categorie e profili continua ad essere iscritto nei ruoli dei singoli servizi della direzione generale, secondo la specializzazione professionale di appartenenza. E' altresi' iscritto nei ruoli dei singoli servizi il personale degli altri profili in servizio negli uffici della direzione generale.
Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, qualora il settore d'impiego relativo ai singoli profili lo richieda, i ruoli dei profili delle prime sei categorie, esclusi quelli di ispettore principale ed ispettore, possono essere distinti in piu' sezioni, ai fini anche della priorita' per il conferimento delle funzioni superiori, a termini dell' articolo 12 della legge 6 febbraio 1979, n. 42 .
Ai fini della determinazione dell'anzianita' restano applicabili le norme previste dall'articolo 63 dello stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni ed integrazioni, e dal decreto del Ministro dei trasporti 8 novembre 1979, n. 2538 .
Per i trasferimenti da uno ad altro ruolo compartimentale o di servizio, la competenza ad adottare i relativi provvedimenti e' del direttore del servizio del personale per quello delle categorie inferiori alla sesta.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1981
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