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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/10/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1174/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro LE EC, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1174/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Luca D'Ambrogio, Parte_1 C.F._1 con domicilio telematico pec Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Battista Brugnolo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, corso Sempione n. 76
CONVENUTO
Oggetto: pagamento somma
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 5.5.2024, ha Parte_1
adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuto il suo diritto a percepire l'importo di € 19.727,36 in ragione del rapporto di lavoro subordinato svolto alle dipendenze della convenuta dal 1.8.2017 al 22.12.2023 quale magazziniere, addetto agli sgomberi e alle consegne e preposto anche al montaggio e allo smontaggio di mobili.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze della convenuta appunto dal 1.8.2017 al 22.12.2023 quale operaio inquadrato nel sesto livello del c.c.n.l. commercio terziario
Confcommercio eseguendo la propria attività lavorativa nel negozio e magazzino di vendita di mobili e oggetti usati sito in Giussano;
Pagina 1 di 8 - di aver lavorato, dal 1.8.2017 al 31.5.2021, con orario dalle 10,00 alle 17,00 con un'ora di pausa pranzo dal martedì al sabato e dal 1.6.2021 al 22.12.2023 nei medesimi giorni e con la medesima durata della pausa pranzo, ma con orario dalle 10,00 alle 19,00;
- di essere stato adibito guida del furgone e alla consegna al piano di mobili, alla realizzazione di sgomberi di solai e cantine con consegna della merce presso il negozio o il magazzino della convenuta, allo svolgimento dell'attività di magazziniere con sistemazione anche dei mobili usati negli spazi del magazzino, allo smontaggio e rimontaggio dei mobili acquistati dalla convenuta e poi rivenduti;
- di essersi dimesso per giusta causa in ragione del mancato pagamento delle retribuzioni di settembre, ottobre e novembre 2023 e per i continui ritardi nei pagamenti e di essere rimasto creditore di tali retribuzioni, con la sola eccezione del pagamento dell'acconto di € 197,00 per la mensilità di ottobre 2023, dei ratei di tredicesima e quattordicesima, della indennità sostitutiva di ferie e permessi, della indennità sostitutiva del preavviso, del t.f.r.;
- di aver depositato, prima delle dimissioni, ricorso per decreto ingiuntivo per le retribuzioni dovute in suo favore quale quattordicesima e mensilità maturate fino al mese di settembre 2023, per le quali aveva ricevuto solo il pagamento di acconti;
- di aver ricevuto il pagamento delle somme richieste in via monitoria dopo il deposito del relativo ricorso, cosicché risulta dovuto in suo favore anche il rimborso delle spese liquidate con l'emissione del decreto ingiuntivo non notificato.
Costituitasi ritualmente in giudizio, la società convenuta ha contestato la domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto, previo accertamento della insussistenza della giusta causa delle dimissioni e della conseguente non debenza della indennità sostitutiva del preavviso, da addebitare al lavoratore, del diritto a portare in compensazione l'importo di € 500,00 relativo ad un prestito eseguito in favore del lavoratore, della debenza in favore del ricorrente del minor importo di € 11.733,04 netti, da cui decurtare gli ulteriori importo di € 1.426,00 e di €
500,00.
La società convenuta ha dedotto di aver regolarmente retribuito il ricorrente, salvo alcuni piccoli ritardi dovuti alle difficoltà economiche ed ha contestato la domanda attorea perché il lavoratore aveva sottoscritto un regolamento interno nel quale era previsto che il pagamento della retribuzione poteva avvenire dal giorno 15 al giorno 20 del mese successivo a quello di competenza. Ha confutato la tesi della giusta causa delle dimissioni poiché essa, dal
20.10.2023 al 22.12.2024 aveva corrisposto al lavoratore l'importo di € 2.500,00 a fronte di un dovuto pari ad € 3.997,00, cosicché alla data delle dimissioni il credito del lavoratore era pari a soli € 1.497,00, importo analogo a quello dovuto per la retribuzione di novembre 2023, la cui
Pagina 2 di 8 debenza era maturata solo dal 20.12.2023, ossia solo due giorni prima delle dimissioni. Ha peraltro evidenziato che, pochi giorni prima delle dimissioni, aveva erogato in favore del dipendente l'importo di € 500,00 a titolo di prestito personale. Ha infine contestato i conteggi formulati dal lavoratore, rilevando che gli importi netti dovuti in suo favore per le retribuzioni maturate da settembre 2023 a dicembre 2023 e quale tredicesima ammontano ad €
11.733,04, da cui detrarre l'indennità sostitutiva del preavviso e il prestito di € 500,00.
Con riferimento alle somme richieste in pagamento in ragione del decreto ingiuntivo n.
57/2024, ha rilevato che esse non possono essere riconosciute come dovute in questa sede processuale, sia solo per la parte afferente alla refusione delle spese di lite, poiché parte attorea è già in possesso di un titolo (il decreto ingiuntivo) che, pur notificato, non è stato opposto.
Vanamente esperito il tentativo di conciliazione, il ricorrente ha dichiarato di voler disconoscere la sottoscrizione apposta al regolamento interno riguardante il pagamento posticipato della retribuzione prodotto dalla convenuta sub doc. 1 (cfr. verbale di udienza del
2.10.2024) e quest'ultima ha invece rinunciato alla istanza di verificazione e non a prodotto l'originale del regolamento invocato (cfr. verbale di udienza del 23.10.2024). Emessa ordinanza ex art. 423 c.p.c. per le somme non contestate (pari ad € 9.807,04) ed istruita quindi la causa su base documentale (cfr. verbale di udienza del 23.10.2024), all'udienza ex art. 420
c.p.c. il Giudice, dopo aver invitato le parti alla discussione, si è ritirato in camera di consiglio, all'esito della quale ha depositato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato solo in parte e deve, pertanto, essere accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
La domanda attorea è tesa a conseguire il pagamento delle retribuzioni maturate dal ricorrente da ottobre 2023 al 22.12.2023, dei ratei di mensilità supplementari, delle competenze di fine rapporto (ivi incluso il t.f.r.) e della indennità sostitutiva del preavviso.
Le eccezioni di parte convenuta sono invece tese a delimitare la pretesa attorea in ragione della “concordata” tardività nella erogazione della retribuzione, della scomputabilità dell'importo di € 500,00 prestato dalla convenuta al ricorrente stesso, della non debenza della indennità sostitutiva del preavviso per difetto della giusta causa delle dimissioni e della correlativa debenza di tale importo da parte del ricorrente in favore della convenuta, della
Pagina 3 di 8 erogabilità in favore del lavoratore dei soli importi netti e non di quelli lordi oggetto di domanda.
Le eccezioni difensive non colgono nel segno:
- con riferimento alla dedotta insussistenza della giusta causa delle dimissioni e della debenza, pertanto, da parte del ricorrente della indennità sostitutiva del preavviso, deve rilevarsi che la domanda della convenuta tesa a veder riconosciuto il suo diritto a ricevere il pagamento di tale indennità (da scomputarsi dal maggiore importo dovuto in favore del lavoratore) non è ammissibile, non avendo la società formulato nella memoria alcuna domanda riconvenzionale.
Ne consegue che in questa sede processuale il Tribunale potrà valutare se è dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso in favore del ricorrente, rimanendo invece precluso – per omessa formulazione della relativa domanda in via riconvenzionale – verificare se sussistano le condizioni per l'attribuzione alla convenuta del diritto a percepire l'indennità di preavviso per insussistenza della giusta causa di dimissione;
- in relazione alla dedotta insussistenza della giusta causa delle dimissioni e della esistenza di un regolamento aziendale (sottoscritto anche dal ricorrente) teso a consentire il pagamento differito delle retribuzioni, l'assunto attoreo è rimasto privo di riscontro documentale poiché – a fronte della manifestata volontà di disconoscere la sottoscrizione che il lavoratore avrebbe apposto al predetto regolamento – la società non ha prodotto il documento in versione originale per consentirne la verificazione. Ne consegue che la valutazione circa la tempestività della attribuzione delle competenze stipendiale dovuti in favore del lavoratore deve essere effettuata in considerazione degli usi, sicché l'erogazione della retribuzione in favore del ricorrente dovrà essere ritenuta tempestiva se effettuata entro il decimo giorno successivo alla fine di ciascun mese.
Ad ogni buon conto deve comunque rilevarsi che la previsione circa il pagamento dei compensi “dal 15 al 20 del mese successivo” non risulta riferibile alla retribuzione dei lavoratori dipendenti, perché nel regolamento tale termine di pagamento è espressamente indicato per i “pagamenti dei compensi” relativi a “consulenza” (cfr. doc. 1, punto 22, fasc. conv.);
- circa la scomputabilità dell'importo di € 500,00 dalle somme dovute in favore del ricorrente per aver egli ricevuto tale importo in pagamento a titolo di prestito, le allegazioni della parte convenuta sono del tutto generiche. Dando atto di aver erogato tale importo in favore del ricorrente a titolo di prestito personale, la società convenuta non illustra in quale giorno tale “prestito” sarebbe stato concordato, quali modalità e
Pagina 4 di 8 quali tempistiche sarebbero state pattuite per la sua restituzione, per quali ragioni l'importo di € 500,00 sarebbe stato corrisposto al lavoratore a titolo di prestito pur a fronte della debenza in suo favore di talune retribuzioni arretrate. Peraltro la stessa convenuta dà atto che in relazione al predetto prestito non esiste “pezza giustificativa alcuna”, sicché lo stesso – espressamente contestato dal ricorrente – non può essere portato a scomputo delle differenze retributive rivendicate;
- con riferimento, infine, alla richiesta di determinazione degli importi dovuti in favore del lavoratore nel loro ammontare netto e non lordo, è sufficiente rilevare che è principio consolidato in giurisprudenza che “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito,
è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (Cass., sentenza n. 18584/08).
In senso conforme ed in maniera ancor più chiara anche con riferimento al diritto del lavoratore a conseguire il pagamento della retribuzione, non tempestivamente corrispostagli, al lordo delle ritenute fiscali e contributive, la corte di legittimità ha evidenziato che “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute sia contributive che fiscali” (cfr. Cass., sentenza n. 19790/2011).
Da quanto detto consegue che “allorché il datore di lavoro sia inadempiente agli obblighi di versamento delle ritenute previdenziali e fiscali, quanto alle previdenziali egli non ha più titolo di rivalersi nei confronti del lavoratore, mentre, quanto alle fiscali, soccorrerà il consueto meccanismo della tassazione dei redditi arretrati, sui quali incomberà al lavoratore, dopo averli materialmente percepiti e dichiarati, corrispondere, su liquidazione del competente ufficio, le relative imposte” (cfr. Cass., sentenza n. 19790/2011 citata).
Pagina 5 di 8 Ne consegue, con riferimento alla fattispecie in disamina, che gli importi netti che la società deduce di aver corrisposto al ricorrente verranno come tali considerati satisfattivi nella misura in cui essi siano pari alla retribuzione netta dovuta in favore del lavoratore. A fronte della incapienza degli importi versati dalla convenuta in favore del ricorrente, invece, tutti gli importi ancora dovuti in favore del lavoratore dovranno essere computati nel loro ammontare lordo.
Tanto premesso con riferimento alle eccezioni formulate dalla convenuta, con riferimento alla verifica e determinazione delle eventuali differenze retributive dovute in favore del ricorrente deve rilevarsi, innanzi tutto, che parte attorea – pur avendo depositato propri conteggi – non ha affatto contestato le risultanze delle buste paga depositate dalla convenuta sub doc. 2 e relative alle mensilità di settembre 2023, ottobre, 2023, novembre
2023, dicembre 2023 (comprensiva dei ratei di quattordicesima mensilità, liquidazione del t.f.r., delle competenze di fine rapporto e della indennità sostitutiva del preavviso) e di tredicesima 2023.
Per la determinazione delle differenze retributive dovute al lavoratore deve però considerarsi che la retribuzione relativa alla mensilità di settembre 2023 ha formato oggetto di provvedimento monitorio (ritualmente notificato alla odierna convenuta) con il quale il
Tribunale di Monza ha ordinato alla convenuta il pagamento dell'importo residuo lordizzato, avendo il ricorrente dato atto di aver percepito il pagamento di una parte di tale retribuzione
(cfr. doc. D fasc. ric.).
Nella quantificazione degli importi dovuti in favore di parte attorea, dunque, non dovranno essere computate le competenze relative alla mensilità di settembre 2023; d'altra parte lo stesso ricorrente, nella propria domanda formulata in questa sede processuale, non richiede alcun importo a tale titolo.
Sulla base delle buste paga prodotte dalla stessa datrice di lavoro, dunque, le differenze retributive dovute al lavoratore a titolo di mensilità di ottobre 2023, novembre
2023, dicembre 2023, ratei di quattordicesima mensilità, liquidazione del t.f.r., delle competenze di fine rapporto e della indennità sostitutiva del preavviso e di tredicesima 2023 ammontano ad € 18.423,15 (cfr. doc. 2 fasc. ric.).
Nonostante le differenti allegazioni svolte dalla convenuta, gli acconti erogati dal settembre
2023 al dicembre 2023 in favore del lavoratore non possono essere portati a scomputo di quanto dovuto sulla base delle predette buste paga di ottobre 2023, novembre 2023, dicembre 2023 e tredicesima 2023, poiché tali acconti sono stati imputati al pagamento dei crediti più antichi (e meno garantiti) e dal lavoratore già scomputati in parte allorché richiese il pagamento delle differenze retributive maturate sulla retribuzione di settembre 2023 (cfr. doc.
Pagina 6 di 8 D fasc. ric., relativo al procedimento monitorio ed al relativo decreto ingiuntivo con il quale è stato ordinato alla convenuta di provvedere al pagamento in favore del lavoratore delle differenze retributive da questi maturate fino al settembre 2023), in parte dall'importo dovuto sulla base del decreto ingiuntivo, cosicché – considerando tutti gli acconti versati dalla convenuta e computati fino al settembre 2023 – residua quale ulteriore da abbinare alla retribuzione di ottobre 2023 la sola somma di € 197,08, con la definitiva debenza da parte della convenuta, in favore del ricorrente, dell'importo di € 18.226,07.
Da tutto quanto evidenziato emerge altresì come, alla data del 22.12.2023, il ricorrente era creditore delle intere retribuzioni di ottobre 2023 e novembre 2023, sicché risulta integrata la giusta causa delle dimissioni e risulta quindi fondata la domanda attorea di veder riconosciuto il suo diritto a conseguire il pagamento della indennità sostitutiva del preavviso.
Ciò nondimeno, rispetto alla somma di € 18.226,07 riconosciuta come dovuta in ragione delle buste paga prodotte dalla società e relative alle mensilità di ottobre 2023, novembre 2023, dicembre 2023 e tredicesima 2023 (al netto dell'acconto residuo di € 197,08), non risulta dovuto in favore del lavoratore alcun ulteriore importo, poiché nella busta paga di dicembre
2023 la società ha già quantificato e computato il valore della indennità sostitutiva del preavviso dovuta in favore del lavoratore (quantificandola in € 726,00, pari a 15 giorni di retribuzione, come previsto dall'art. 254 del c.c.n.l. per i lavoratori con un'anzianità compresa tra i 5 e i 10 anni), rilevato altresì che il conteggio operato dal ricorrente nella pagina 7 del ricorso non risulta affatto corretto poiché effettuato quantificando in 24 i giorni di preavviso, nonostante la diversa previsione pattizia.
La domanda attorea, infine, non può essere accolta per la parte in cui essa è tesa a conseguire il pagamento delle spese legali di € 470,00, oltre accessori di legge, liquidate con il decreto ingiuntivo n. 57/2024. Per tale titolo e importo, infatti, il ricorrente possiede già un titolo esecutivo, sicché il riconoscimento della loro spettanza anche in questa sede processuale comporterebbe una inammissibile duplicazione del titolo esecutivo.
Le spese del giudizio seguono la sostanziale soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto di a Parte_1
percepire da la somma lorda complessiva di euro Controparte_1
Pagina 7 di 8 18.226,07 a titolo di differenze retributive relative alla mensilità di ottobre 2023, novembre 2023, dicembre 2023, ratei di quattordicesima mensilità, liquidazione del t.f.r., delle competenze di fine rapporto e della indennità sostitutiva del preavviso e di tredicesima 2023;
- Condanna a corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1
lorda di euro 18.226,07, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- Rigetta le ulteriori domande formulate in ricorso;
- Condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 23 ottobre 2025
Il Giudice
LE EC
Pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro LE EC, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1174/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Luca D'Ambrogio, Parte_1 C.F._1 con domicilio telematico pec Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Battista Brugnolo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, corso Sempione n. 76
CONVENUTO
Oggetto: pagamento somma
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 5.5.2024, ha Parte_1
adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuto il suo diritto a percepire l'importo di € 19.727,36 in ragione del rapporto di lavoro subordinato svolto alle dipendenze della convenuta dal 1.8.2017 al 22.12.2023 quale magazziniere, addetto agli sgomberi e alle consegne e preposto anche al montaggio e allo smontaggio di mobili.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze della convenuta appunto dal 1.8.2017 al 22.12.2023 quale operaio inquadrato nel sesto livello del c.c.n.l. commercio terziario
Confcommercio eseguendo la propria attività lavorativa nel negozio e magazzino di vendita di mobili e oggetti usati sito in Giussano;
Pagina 1 di 8 - di aver lavorato, dal 1.8.2017 al 31.5.2021, con orario dalle 10,00 alle 17,00 con un'ora di pausa pranzo dal martedì al sabato e dal 1.6.2021 al 22.12.2023 nei medesimi giorni e con la medesima durata della pausa pranzo, ma con orario dalle 10,00 alle 19,00;
- di essere stato adibito guida del furgone e alla consegna al piano di mobili, alla realizzazione di sgomberi di solai e cantine con consegna della merce presso il negozio o il magazzino della convenuta, allo svolgimento dell'attività di magazziniere con sistemazione anche dei mobili usati negli spazi del magazzino, allo smontaggio e rimontaggio dei mobili acquistati dalla convenuta e poi rivenduti;
- di essersi dimesso per giusta causa in ragione del mancato pagamento delle retribuzioni di settembre, ottobre e novembre 2023 e per i continui ritardi nei pagamenti e di essere rimasto creditore di tali retribuzioni, con la sola eccezione del pagamento dell'acconto di € 197,00 per la mensilità di ottobre 2023, dei ratei di tredicesima e quattordicesima, della indennità sostitutiva di ferie e permessi, della indennità sostitutiva del preavviso, del t.f.r.;
- di aver depositato, prima delle dimissioni, ricorso per decreto ingiuntivo per le retribuzioni dovute in suo favore quale quattordicesima e mensilità maturate fino al mese di settembre 2023, per le quali aveva ricevuto solo il pagamento di acconti;
- di aver ricevuto il pagamento delle somme richieste in via monitoria dopo il deposito del relativo ricorso, cosicché risulta dovuto in suo favore anche il rimborso delle spese liquidate con l'emissione del decreto ingiuntivo non notificato.
Costituitasi ritualmente in giudizio, la società convenuta ha contestato la domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto, previo accertamento della insussistenza della giusta causa delle dimissioni e della conseguente non debenza della indennità sostitutiva del preavviso, da addebitare al lavoratore, del diritto a portare in compensazione l'importo di € 500,00 relativo ad un prestito eseguito in favore del lavoratore, della debenza in favore del ricorrente del minor importo di € 11.733,04 netti, da cui decurtare gli ulteriori importo di € 1.426,00 e di €
500,00.
La società convenuta ha dedotto di aver regolarmente retribuito il ricorrente, salvo alcuni piccoli ritardi dovuti alle difficoltà economiche ed ha contestato la domanda attorea perché il lavoratore aveva sottoscritto un regolamento interno nel quale era previsto che il pagamento della retribuzione poteva avvenire dal giorno 15 al giorno 20 del mese successivo a quello di competenza. Ha confutato la tesi della giusta causa delle dimissioni poiché essa, dal
20.10.2023 al 22.12.2024 aveva corrisposto al lavoratore l'importo di € 2.500,00 a fronte di un dovuto pari ad € 3.997,00, cosicché alla data delle dimissioni il credito del lavoratore era pari a soli € 1.497,00, importo analogo a quello dovuto per la retribuzione di novembre 2023, la cui
Pagina 2 di 8 debenza era maturata solo dal 20.12.2023, ossia solo due giorni prima delle dimissioni. Ha peraltro evidenziato che, pochi giorni prima delle dimissioni, aveva erogato in favore del dipendente l'importo di € 500,00 a titolo di prestito personale. Ha infine contestato i conteggi formulati dal lavoratore, rilevando che gli importi netti dovuti in suo favore per le retribuzioni maturate da settembre 2023 a dicembre 2023 e quale tredicesima ammontano ad €
11.733,04, da cui detrarre l'indennità sostitutiva del preavviso e il prestito di € 500,00.
Con riferimento alle somme richieste in pagamento in ragione del decreto ingiuntivo n.
57/2024, ha rilevato che esse non possono essere riconosciute come dovute in questa sede processuale, sia solo per la parte afferente alla refusione delle spese di lite, poiché parte attorea è già in possesso di un titolo (il decreto ingiuntivo) che, pur notificato, non è stato opposto.
Vanamente esperito il tentativo di conciliazione, il ricorrente ha dichiarato di voler disconoscere la sottoscrizione apposta al regolamento interno riguardante il pagamento posticipato della retribuzione prodotto dalla convenuta sub doc. 1 (cfr. verbale di udienza del
2.10.2024) e quest'ultima ha invece rinunciato alla istanza di verificazione e non a prodotto l'originale del regolamento invocato (cfr. verbale di udienza del 23.10.2024). Emessa ordinanza ex art. 423 c.p.c. per le somme non contestate (pari ad € 9.807,04) ed istruita quindi la causa su base documentale (cfr. verbale di udienza del 23.10.2024), all'udienza ex art. 420
c.p.c. il Giudice, dopo aver invitato le parti alla discussione, si è ritirato in camera di consiglio, all'esito della quale ha depositato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato solo in parte e deve, pertanto, essere accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
La domanda attorea è tesa a conseguire il pagamento delle retribuzioni maturate dal ricorrente da ottobre 2023 al 22.12.2023, dei ratei di mensilità supplementari, delle competenze di fine rapporto (ivi incluso il t.f.r.) e della indennità sostitutiva del preavviso.
Le eccezioni di parte convenuta sono invece tese a delimitare la pretesa attorea in ragione della “concordata” tardività nella erogazione della retribuzione, della scomputabilità dell'importo di € 500,00 prestato dalla convenuta al ricorrente stesso, della non debenza della indennità sostitutiva del preavviso per difetto della giusta causa delle dimissioni e della correlativa debenza di tale importo da parte del ricorrente in favore della convenuta, della
Pagina 3 di 8 erogabilità in favore del lavoratore dei soli importi netti e non di quelli lordi oggetto di domanda.
Le eccezioni difensive non colgono nel segno:
- con riferimento alla dedotta insussistenza della giusta causa delle dimissioni e della debenza, pertanto, da parte del ricorrente della indennità sostitutiva del preavviso, deve rilevarsi che la domanda della convenuta tesa a veder riconosciuto il suo diritto a ricevere il pagamento di tale indennità (da scomputarsi dal maggiore importo dovuto in favore del lavoratore) non è ammissibile, non avendo la società formulato nella memoria alcuna domanda riconvenzionale.
Ne consegue che in questa sede processuale il Tribunale potrà valutare se è dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso in favore del ricorrente, rimanendo invece precluso – per omessa formulazione della relativa domanda in via riconvenzionale – verificare se sussistano le condizioni per l'attribuzione alla convenuta del diritto a percepire l'indennità di preavviso per insussistenza della giusta causa di dimissione;
- in relazione alla dedotta insussistenza della giusta causa delle dimissioni e della esistenza di un regolamento aziendale (sottoscritto anche dal ricorrente) teso a consentire il pagamento differito delle retribuzioni, l'assunto attoreo è rimasto privo di riscontro documentale poiché – a fronte della manifestata volontà di disconoscere la sottoscrizione che il lavoratore avrebbe apposto al predetto regolamento – la società non ha prodotto il documento in versione originale per consentirne la verificazione. Ne consegue che la valutazione circa la tempestività della attribuzione delle competenze stipendiale dovuti in favore del lavoratore deve essere effettuata in considerazione degli usi, sicché l'erogazione della retribuzione in favore del ricorrente dovrà essere ritenuta tempestiva se effettuata entro il decimo giorno successivo alla fine di ciascun mese.
Ad ogni buon conto deve comunque rilevarsi che la previsione circa il pagamento dei compensi “dal 15 al 20 del mese successivo” non risulta riferibile alla retribuzione dei lavoratori dipendenti, perché nel regolamento tale termine di pagamento è espressamente indicato per i “pagamenti dei compensi” relativi a “consulenza” (cfr. doc. 1, punto 22, fasc. conv.);
- circa la scomputabilità dell'importo di € 500,00 dalle somme dovute in favore del ricorrente per aver egli ricevuto tale importo in pagamento a titolo di prestito, le allegazioni della parte convenuta sono del tutto generiche. Dando atto di aver erogato tale importo in favore del ricorrente a titolo di prestito personale, la società convenuta non illustra in quale giorno tale “prestito” sarebbe stato concordato, quali modalità e
Pagina 4 di 8 quali tempistiche sarebbero state pattuite per la sua restituzione, per quali ragioni l'importo di € 500,00 sarebbe stato corrisposto al lavoratore a titolo di prestito pur a fronte della debenza in suo favore di talune retribuzioni arretrate. Peraltro la stessa convenuta dà atto che in relazione al predetto prestito non esiste “pezza giustificativa alcuna”, sicché lo stesso – espressamente contestato dal ricorrente – non può essere portato a scomputo delle differenze retributive rivendicate;
- con riferimento, infine, alla richiesta di determinazione degli importi dovuti in favore del lavoratore nel loro ammontare netto e non lordo, è sufficiente rilevare che è principio consolidato in giurisprudenza che “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito,
è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (Cass., sentenza n. 18584/08).
In senso conforme ed in maniera ancor più chiara anche con riferimento al diritto del lavoratore a conseguire il pagamento della retribuzione, non tempestivamente corrispostagli, al lordo delle ritenute fiscali e contributive, la corte di legittimità ha evidenziato che “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute sia contributive che fiscali” (cfr. Cass., sentenza n. 19790/2011).
Da quanto detto consegue che “allorché il datore di lavoro sia inadempiente agli obblighi di versamento delle ritenute previdenziali e fiscali, quanto alle previdenziali egli non ha più titolo di rivalersi nei confronti del lavoratore, mentre, quanto alle fiscali, soccorrerà il consueto meccanismo della tassazione dei redditi arretrati, sui quali incomberà al lavoratore, dopo averli materialmente percepiti e dichiarati, corrispondere, su liquidazione del competente ufficio, le relative imposte” (cfr. Cass., sentenza n. 19790/2011 citata).
Pagina 5 di 8 Ne consegue, con riferimento alla fattispecie in disamina, che gli importi netti che la società deduce di aver corrisposto al ricorrente verranno come tali considerati satisfattivi nella misura in cui essi siano pari alla retribuzione netta dovuta in favore del lavoratore. A fronte della incapienza degli importi versati dalla convenuta in favore del ricorrente, invece, tutti gli importi ancora dovuti in favore del lavoratore dovranno essere computati nel loro ammontare lordo.
Tanto premesso con riferimento alle eccezioni formulate dalla convenuta, con riferimento alla verifica e determinazione delle eventuali differenze retributive dovute in favore del ricorrente deve rilevarsi, innanzi tutto, che parte attorea – pur avendo depositato propri conteggi – non ha affatto contestato le risultanze delle buste paga depositate dalla convenuta sub doc. 2 e relative alle mensilità di settembre 2023, ottobre, 2023, novembre
2023, dicembre 2023 (comprensiva dei ratei di quattordicesima mensilità, liquidazione del t.f.r., delle competenze di fine rapporto e della indennità sostitutiva del preavviso) e di tredicesima 2023.
Per la determinazione delle differenze retributive dovute al lavoratore deve però considerarsi che la retribuzione relativa alla mensilità di settembre 2023 ha formato oggetto di provvedimento monitorio (ritualmente notificato alla odierna convenuta) con il quale il
Tribunale di Monza ha ordinato alla convenuta il pagamento dell'importo residuo lordizzato, avendo il ricorrente dato atto di aver percepito il pagamento di una parte di tale retribuzione
(cfr. doc. D fasc. ric.).
Nella quantificazione degli importi dovuti in favore di parte attorea, dunque, non dovranno essere computate le competenze relative alla mensilità di settembre 2023; d'altra parte lo stesso ricorrente, nella propria domanda formulata in questa sede processuale, non richiede alcun importo a tale titolo.
Sulla base delle buste paga prodotte dalla stessa datrice di lavoro, dunque, le differenze retributive dovute al lavoratore a titolo di mensilità di ottobre 2023, novembre
2023, dicembre 2023, ratei di quattordicesima mensilità, liquidazione del t.f.r., delle competenze di fine rapporto e della indennità sostitutiva del preavviso e di tredicesima 2023 ammontano ad € 18.423,15 (cfr. doc. 2 fasc. ric.).
Nonostante le differenti allegazioni svolte dalla convenuta, gli acconti erogati dal settembre
2023 al dicembre 2023 in favore del lavoratore non possono essere portati a scomputo di quanto dovuto sulla base delle predette buste paga di ottobre 2023, novembre 2023, dicembre 2023 e tredicesima 2023, poiché tali acconti sono stati imputati al pagamento dei crediti più antichi (e meno garantiti) e dal lavoratore già scomputati in parte allorché richiese il pagamento delle differenze retributive maturate sulla retribuzione di settembre 2023 (cfr. doc.
Pagina 6 di 8 D fasc. ric., relativo al procedimento monitorio ed al relativo decreto ingiuntivo con il quale è stato ordinato alla convenuta di provvedere al pagamento in favore del lavoratore delle differenze retributive da questi maturate fino al settembre 2023), in parte dall'importo dovuto sulla base del decreto ingiuntivo, cosicché – considerando tutti gli acconti versati dalla convenuta e computati fino al settembre 2023 – residua quale ulteriore da abbinare alla retribuzione di ottobre 2023 la sola somma di € 197,08, con la definitiva debenza da parte della convenuta, in favore del ricorrente, dell'importo di € 18.226,07.
Da tutto quanto evidenziato emerge altresì come, alla data del 22.12.2023, il ricorrente era creditore delle intere retribuzioni di ottobre 2023 e novembre 2023, sicché risulta integrata la giusta causa delle dimissioni e risulta quindi fondata la domanda attorea di veder riconosciuto il suo diritto a conseguire il pagamento della indennità sostitutiva del preavviso.
Ciò nondimeno, rispetto alla somma di € 18.226,07 riconosciuta come dovuta in ragione delle buste paga prodotte dalla società e relative alle mensilità di ottobre 2023, novembre 2023, dicembre 2023 e tredicesima 2023 (al netto dell'acconto residuo di € 197,08), non risulta dovuto in favore del lavoratore alcun ulteriore importo, poiché nella busta paga di dicembre
2023 la società ha già quantificato e computato il valore della indennità sostitutiva del preavviso dovuta in favore del lavoratore (quantificandola in € 726,00, pari a 15 giorni di retribuzione, come previsto dall'art. 254 del c.c.n.l. per i lavoratori con un'anzianità compresa tra i 5 e i 10 anni), rilevato altresì che il conteggio operato dal ricorrente nella pagina 7 del ricorso non risulta affatto corretto poiché effettuato quantificando in 24 i giorni di preavviso, nonostante la diversa previsione pattizia.
La domanda attorea, infine, non può essere accolta per la parte in cui essa è tesa a conseguire il pagamento delle spese legali di € 470,00, oltre accessori di legge, liquidate con il decreto ingiuntivo n. 57/2024. Per tale titolo e importo, infatti, il ricorrente possiede già un titolo esecutivo, sicché il riconoscimento della loro spettanza anche in questa sede processuale comporterebbe una inammissibile duplicazione del titolo esecutivo.
Le spese del giudizio seguono la sostanziale soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto di a Parte_1
percepire da la somma lorda complessiva di euro Controparte_1
Pagina 7 di 8 18.226,07 a titolo di differenze retributive relative alla mensilità di ottobre 2023, novembre 2023, dicembre 2023, ratei di quattordicesima mensilità, liquidazione del t.f.r., delle competenze di fine rapporto e della indennità sostitutiva del preavviso e di tredicesima 2023;
- Condanna a corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1
lorda di euro 18.226,07, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- Rigetta le ulteriori domande formulate in ricorso;
- Condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 23 ottobre 2025
Il Giudice
LE EC
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