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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/05/2025, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Elmelinda Mercurio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 426 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione, tramite lettura del dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art.281 sexies c.p.c., all'udienza del 20 maggio 2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Tufariello e presso questi Parte_1 elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Dei Romani n.66, giusta procura in atti;
- APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario D'Alessio O, ed Alfredo Maria Di Controparte_1
Somma e presso questi elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere (CE) al Corso
Garibaldi n.56 giusta procura in atti;
- APPELLATA
OGGETTO: Appello sul capo delle spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge in e 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. In via preliminare, questo Giudice rileva la completezza documentale delle produzioni di parte appellante, di talché si può muovere all'esame del gravame (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13218 del 27/06/2016). Sempre in via preliminare, deve rilevarsi l'integrità del contraddittorio, e, verificata la regolarità della notifica, deve dichiararsi la contumacia del Controparte_2
[...]
3. Tanto doverosamente chiarito, e venendo all'esame del merito, la parte appellante deduce che la sentenza del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere n. 7847 2022 è viziata nel capo in cui dispone la compensazione delle spese di lite con la seguente motivazione: ragioni di opportunità, in considerazione della materia trattata, e dell'esito della controversia, si ritiene equo compensare le spese di lite tra le parti >>.
L'appello è fondato.
Giova anzitutto premettere che, mediante la domanda spiegata in primo grado, l'odierno appellante ha censurato l'atto di precetto notificatole, deducendo il difetto di legittimazione passiva per aver rinunciato alla eredità del padre, soggetto individuato come debitore nel titolo esecutivo sotteso all'atto di precetto.
Il giudice di prime cure ha accolto la domanda dell'istante, odierno appellante - ritenendo però di compensare le spese di lite.
In via preliminare, quanto al thema decidendum, occorre rilevare che si è formato il giudicato interno (con esonero di questo giudice da qualsivoglia delibazione) rispetto a tutto quanto richiesto nel primo grado di giudizio e non oggetto di appello (principale o incidentale), né di specifica riproposizione (secondo quanto previsto dall'art. 346 c.p.c.) né, altresì, dipendente dai capi della sentenza specificamente impugnati (in ragione di quanto disposto dagli artt. 329 e 336
c.p.c.).
Come innanzi accennato, l'appellante si duole della disposta compensazione delle spese del grado di giudizio, nonostante l'accoglimento totale della domanda.
Tanto ricostruito in merito alla vicenda processuale, è opportuno analizzare l'art. 92 c.p.c.
– norma di riferimento in tema di compensazione delle spese di lite - anche alla luce della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia.
Come noto, la regolamentazione delle spese di lite è retta dal criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., che prevede in linea generale la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'altra parte;
dunque, in caso di integrale vittoria di una parte, la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c. costituisce una deroga al menzionato principio. Ed invero, il giudice, allorquando non sia di fronte ad una ipotesi di soccombenza reciproca, può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, purché motivi adeguatamente la propria scelta.
Come altresì noto, l'art.92 secondo comma, c.p.c. è stato oggetto di svariati interventi legislativi.
Di seguito si elencano i passaggi fondamentali: a) con l'art. 2 l. 28 dicembre 2005, n. 263, venne modificato l'articolo in questione, con effetto dal 1° marzo 2006, nei seguenti termini: «Se vi
è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»; b) successivamente il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 45, comma 11, l. 18 giugno
2009, n. 69. Il testo dopo la riforma del 2009 recitava: «Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»; c) nel testo introdotto dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162 ( con disposizione che si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione) la norma dispone <<
Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero>>.
In tale contesto normativo si inserisce la sentenza n. 77 del 2018 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del comma secondo dell'art 92 c.p.c. nella parte in cui non annovera le “gravi ed eccezionali ragioni” tra le ipotesi in cui il giudice può disporre la compensazione delle spese di lite.
Dunque, per effetto dell'intervento manipolativo della Corte costituzionale, l'art 92 co. 2
c.p.c. si è arricchito di una ulteriore ipotesi “extratestuale” in cui il giudice può disporre la compensazione delle spese di lite, giusta osservanza dell'obbligo di una adeguata motivazione a sostegno di una tale scelta.
Di seguito il principio di diritto espresso dalla Corte costituzionale con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77 <nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.>>
A ciò si aggiunga l'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione in merito alle “gravi ed eccezionali ragioni” che possono dare la stura ad una compensazione delle spese di lite.
Ad avviso della Suprema Corte la compensazione delle spese di lite può essere disposta, oltre che nel caso di soccombenza reciproca <soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. >> (in questi termini Cassazione civile sez. VI,
18/02/2019, n.4696)
Pertanto, in ossequio alle indicazioni promananti dalla giurisprudenza, sia costituzionale che di legittimità, al giudice è consentito disporre la compensazione, oltre alle ipotesi tassativamente delineate di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, anche ove concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni, a condizione tuttavia che esse vengano esplicitamente indicate nella motivazione della sentenza.
Ne discende che la compensazione può essere “desunta” nel quadro delle altre gravi ed eccezionali ragioni che – all'esito dell'intervento della Corte costituzionale – sono potenzialmente idonee a giustificare una deroga al principio di soccombenza.
Giova, inoltre, evidenziare che, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la pronuncia n.
20598/2008, si sono espresse in senso favorevole alla c.d. motivazione per implicito ed hanno affermato che, al fine di integrare un adeguato supporto motivazionale, non è indispensabile l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento;
è tuttavia necessario che le ragioni giustificatrici siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito o di rito.
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, l'obbligo motivazionale può dirsi assolto anche nel caso in cui le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata.
Tanto chiarito in diritto e venendo all'obbligo motivazionale - che è il punto che interessa nella corrente sede - la Suprema Corte ha statuito che: << in tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 2 della legge 28 dicembre
2005, n. 263), il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato, né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa >> (in questi termini, Cass. civ. Sez. VI Ordinanza, n. 26987/2011).
Ed ancora che: <<non sufficiente che il giudicante fornisca una qualsiasi motivazione ma necessario esponga argomentazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la statuizione compensazione adottata in concreto potendo solo tal caso ritenersi disposizione legge sia stata osservata>>> (sul punto si veda Cass. Civ. n. 21521 del 20/10/2010).
4. In applicazione dei menzionati principi al caso in esame, nel quadro della funzione devolutiva dell'appello - che investe il Tribunale dell'intera questione oggetto di impugnazione, sotto lo specifico profilo del regolamento delle spese di lite ed alla decisione sulla compensazione - non è precluso all'odierno giudicante la individuazione dei presupposti della compensazione nel quadro delle altre gravi ed eccezionali ragioni, potenzialmente idonee a giustificare una deroga al principio di soccombenza ai sensi del sopra citato art. 92, secondo comma, c.p.c., purché sussista il riferimento a specifiche ragioni chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito o di rito (cfr. sul punto Cass. SS.UU. cit.).
Nella sentenza gravata si legge che materia trattata, e dell'esito della controversia, si ritiene equo compensare le spese di lite tra le parti
>>.
Ebbene, ritiene il Tribunale che le questioni addotte non possano essere considerate una motivazione sufficiente alla luce del dettato di cui all'art. 92 c.p.c..
Ad avviso di questo Giudice, nel caso in esame, si è piuttosto al cospetto di una motivazione apparente.
Invero, nella motivazione non si rintraccia alcuna argomentazione giuridica o alcun particolare aspetto concreto, cui ancorare la compensazione delle spese. In particolare, il riferimento, alquanto generico, alla materia del contendere è inidoneo a fondare un valido supporto motivazionale, in grado di giustificare, in concreto, una compensazione delle spese di lite. Tale conclusione è suffragata dall'orientamento giurisprudenziale cristallizzatasi sul tema che, come ampiamente evidenziato, richiede un'indicazione esaustiva delle ragioni che, all'esito del ragionamento dell'organo giudicante, possano sostenere la scelta di compensare le spese di lite;
di talché, nel caso di specie, stante le osservazioni svolte, non può dirsi integrata la deroga al principio della soccombenza.
Ne discende che deve essere stigmatizzato un vero e proprio difetto motivazionale.
Ad analoga conclusione si giunge anche aderendo ad una motivazione implicita, atteso che
- pur in assenza di una specifica motivazione relativa alla questione controversa - dal complesso della motivazione della sentenza appellata, non emergono valide ragioni tali da giustificare e supportare la scelta del giudice di primo grado di propendere per la compensazione delle spese di lite.
Si deve, dunque, ritenere fondato il gravame, con conseguente riforma della sentenza nella parte in cui afferma << Per ragioni di opportunità, in considerazione della materia trattata, e dell'esito della controversia, si ritiene equo compensare le spese di lite tra le parti >> dovendo la sentenza essere riformata nel senso di accogliere la domanda di liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa ed a carico delle parti soccombenti, in solido tra loro.
5. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo per entrambi i gradi di giudizio, con riconoscimento delle spese di lite in favore della parte appellante, opponente in primo grado,
, spese poste a carico del odierno appellato, convenuto in Parte_1 Controparte_1
prime cure, applicando per entrambi i gradi di giudizio il DM 55 del 2014 ( per essere la sentenza gravata pubblicata in data successiva all'entrata in vigore del DM 55 del 2014), ovvero parametri secondo valore della controversia e fasi di introduzione e decisione, al valore medio e con riduzione del 30 per cento di cui all'art. 4, comma 4, del DM citato, per assenza di particolari questioni di fatto o di diritto con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
• accoglie l'appello;
• condanna la parte appellata, al pagamento delle spese di lite del Controparte_1
doppio grado di giudizio, in favore dell'appellante , spese che si liquidano Parte_1
come segue: 1) primo grado di giudizio euro 140,00 oltre oneri e accessori;
2) secondo grado di giudizio euro 220,50, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Giovanni Tufariello.
Santa Maria Capua Vetere, lì 20 maggio 2025
Il Giudice
(dott. ssa Elmelinda Mercurio)