Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 2975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2975 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02975/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01508/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1508 del 2024, proposto dalla Co.Ge.O. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Beatrice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Giovanna Norrito, Francesco Gramuglia e Francesco Velardi con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento:
del provvedimento di reiezione emesso dall’Inps di Palermo n. 550090148295 del 28/08/2024 e notificato il giorno 30.08.2024, della domanda di Cassa Integrazione Ordinaria con n. protocollo Inps.5500.27/02/2024.0159771;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale intimato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2025 la dott.ssa EN AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, la società ricorrente è insorta avverso il provvedimento con il quale l’INPS le ha comunicato che l’istanza di accesso alla cassa integrazione ordinaria, presentata il 27.02.2024, per il periodo dal 12.02.2024 al 14.04.2024, recante come causale " perizia di variante e suppletiva al progetto ", è stata respinta. In particolare, la ricorrente è concessionaria dei lavori di manutenzione straordinaria sulla S.S. 121 Catanese per la collocazione delle barriere di sicurezza danneggiate a seguito di un evento alluvionale sul ponte al km 163+250 della SS 121 di competenza comunale, tratto A, nel Comune di Villalba.
Con la nota prot. 0012857 del 09.01.2024 l’appaltante ha richiesto alla committente ANAS l’autorizzazione alla redazione di perizia di variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, per la necessità di far fronte alle seguenti esigenze:
“- installazione della barriera H3 bordo ponte in corrispondenza dei muri andatori, in luogo della prevista H3 bordo laterale previa realizzazione di nuovo cordolo in ca. porta barriere;
- risanamento corticale di pile , spalle e parte dell’intradosso dell’impalcato il cui stato di degrado è stato appurato a seguito della rimozione del materiale alluvionale depositatosi al di sotto del viadotto;
- stralcio dei lavori relativi al rifacimento della pavimentazione stradale nei tratti prossimi ai muri andatori poiché oggetto di recenti interventi e quindi in buono stato di conservazione ”.
In data 23.2.2024, con atto prot. n. 155308, l’ANAS ha approvato la perizia di variante in corso d’opera.
A fronte di ciò, con verbale del 18.3.2024, l’ANAS ha disposto la ripresa dei lavori in precedenza sospesi, attesa la cessazione delle cause che impedivano il loro regolare prosieguo.
In data 27.02.2024 la società ricorrente ha presentato all’INPS la domanda di integrazione salariale per il periodo dal 12.02.2024 al 14.04.2024, domanda che è stata rigettata con il provvedimento oggetto di impugnazione, con la seguente motivazione: “ dalla documentazione presentata dall'azienda emerge che nel caso in esame la causale "Perizia di variante e suppletiva al progetto" non possa ritenersi integrata dal momento che la necessità di variare i progetti originari o di ampliare gli stessi è da rinvenire nelle esigenze della committenza sopraggiunte in corso d'opera, e non da situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente, come previsto dalla Circolare INPS 139/2016 ”.
2. La censura del diniego impugnato è affidata al seguente motivo di diritto: “ violazione di legge; erronea valutazione dei fatti posti alla base del diniego impugnato ”.
Secondo parte ricorrente il punto 6.2 della Circolare INPS 139/2016 - il quale prevede che “ la fattispecie che integra la causale “perizia di variante e suppletiva”, si riferisce alle sospensioni dell’attività lavorativa dovute a situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente ” - dovrebbe essere interpretato in senso a lei favorevole nel caso di specie. La ricorrente ha potuto, infatti, documentare, attraverso la relazione tecnica allegata alla propria istanza, la natura imprevedibile della variante al progetto che si è resa necessaria e che ha causato la sospensione dei lavori già regolarmente iniziati.
3. L’Istituto previdenziale intimato si è costituito in giudizio e in data 8.10.2025 ha depositato una memoria nella quale si è difeso nel merito della pretesa ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso.
4. All’udienza pubblica del 21 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere parzialmente accolto, per le ragioni che seguono.
L’interpretazione prospettata da parte ricorrente sulla qualificazione delle circostanze che hanno condotto alla variante di progetto come “ situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente ” è corretta e deve essere condivisa. Si sottolinea che il punto 6.2. della circolare INPS n. 139/2016 riporta la seguente specifica in merito alla descrizione della fattispecie: “ Infine, l’integrabilità della fattispecie “Perizia di variante e suppletiva” è dimostrata quando la sospensione non derivi da necessità di variare i progetti originari o di ampliare gli stessi per esigenze della committenza sopraggiunte in corso d’opera, ma da situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente. Non sono pertanto integrabili sospensioni dovute ad esigenze della committenza di variare i progetti originari o di ampliare gli stessi sopraggiunte in corso d’opera (ampliamento dei lavori per l’utilizzo dei ribassi delle basi d’asta, modifiche progettuali, necessità di provvedere a nuovi calcoli ecc.).”.
Dalla relazione allegata all’istanza di ammortizzatore sociale emerge chiaramente che la necessità dei lavori diversi, e ulteriori rispetto al progetto originario che hanno giustificato la richiesta di variante di progetto, è emersa in corso d’opera e non era in alcun modo prevedibile ex ante .
In particolare, le esigenze che hanno reso necessaria la perizia in variante e la sospensione dei lavori sono state le seguenti: 1) l’installazione della barriera H3 bordo ponte in corrispondenza dei muri andatori, in luogo della prevista H3 bordo laterale, “ a causa della reale geometria dei muri andatori rinvenuta in fase di scavo del corpo stradale ”; 2) il risanamento corticale di pile, spalle e parte dell’intradosso dell’impalcato “ il cui stato di degrado è stato appurato a seguito della rimozione del materiale alluvionale depositatosi al di sotto del viadotto ”.
Posto che i lavori dei quali è stata incaricata la ricorrente erano di manutenzione straordinaria stradale, resasi necessaria a seguito di un evento alluvionale su un ponte la cui gestione è di competenza ANAS, la reale consistenza di tali opere poteva non risentire di quanto accertato nel corso dei lavori stessi, non potendo certo imputarsi né alla committente ANAS né, tantomeno, alla ricorrente, l’esistenza di danni occulti o non immediatamente riscontrabili o misurabili nella loro reale consistenza sul tratto stradale di cui trattasi.
La sospensione dei lavori per l’esecuzione di opere da considerarsi imprevedibili al momento della redazione del progetto iniziale non è quindi imputabile alle parti.
Diversamente opinando, anche alla luce di un’interpretazione sistematica della Circolare INPS n. 139/2016, non si comprenderebbe quali possano essere le circostanze imprevedibili che possono condurre a una variante di progetto in ambito di lavori edili e che siano diverse da quelle realizzate nel caso concreto.
2. Per i motivi sopra riportati, il ricorso va, pertanto, accolto con esclusivo riferimento al periodo in cui i lavori sono stati effettivamente sospesi a causa della variante di progetto necessaria, ossia dal 12.02.2024, come da istanza, al 18.3.2024, data in cui l’ANAS ha disposto la ripresa dei lavori, e, per l’effetto, il diniego impugnato deve essere annullato per tale periodo e confermato per quello eccedente, dal 19.3.2024 al 14.04.2024.
3. Le spese di giudizio possono trovare compensazione tra le parti in ragione del limitato accoglimento del gravame e della parziale novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI CA, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
EN AT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN AT | RI CA |
IL SEGRETARIO