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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/06/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE PRIMA
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Alberto Rizzo Presidente
Eleonora Ramacciotti Giudice
Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al 405 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
, C.F. rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avvocati LA TORRE CATHY e SPIEZIA GIUSEPPE
nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
MODENA
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI: la ricorrente come in ricorso introduttivo. RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
La ricorrente, nubile e senza figli, ha esposto di aver sempre manifestato natura psicologica e comportamento tipicamente maschile, pur essendo individuo di sesso femminile;
di aver assunto l'aspetto e mantenuto gli atteggiamenti di un uomo;
di aver intrapreso percorso di adeguamento dei propri caratteri sessuali sì da ottenere la corrispondenza dei tratti somatici a quelli del sesso maschile percepito come quello di appartenenza;
di aver ricevuto nulla-osta all'intervento dagli specialisti dai quali è seguita.
Ciò premesso, la ricorrente ha proposto azione per la rettificazione degli atti dello Stato Civile domandando che il Tribunale disponga l'immediata rettificazione degli atti dello Stato Civile con conseguente riattribuzione del sesso anagrafico da femminile in maschile e del nome da a Pt_1 Pt_2
ordinando tutte le eventuali ulteriori modifiche che dovessero rendersi necessarie, ai sensi e per gli effetti della legge 164/1982.
Il ricorso è stato notificato al Pubblico Ministero in sede.
All'udienza del 27/05/2025, è personalmente comparsa che, Parte_1
sentita dal G.I., ha dichiarato: “
Lavoro nella logistica da Ikea a Casalecchio di Reno (BO), vivo però a Savignano Sul
Panaro, a lavorare vado in macchina. A Savignano vivo con mio padre, andiamo
d'accordo, e anche con mia madre, che vive altrove perché sono separati. Ho due sorelle,
una più grande e una più piccola, anche con loro vado d'accordo. Ho una fidanzata da
Pag. 2 di 8 quasi due anni che si chiama e ha 23 anni. Lei sa naturalmente della mia Pt_1
condizione e non ha alcun problema. Verso la quarta, quinta elementare ho iniziato a
percepire che il sesso femminile non mi apparteneva e da lì in avanti la consapevolezza
si è via via rafforzata anche perché ho capito che le altre ragazze non sentivano la stessa
cosa. I miei genitori non mi hanno mai ostacolato anzi aiutato. Ho iniziato il mio
percorso al MIT nel 2019 appena dopo il mio diciottesimo compleanno, ho fatto subito
un percorso psicologico e poi la terapia ormonale nel 2020 a febbraio. Sono ancora al
MIT per incontri di mantenimento della terapia ormonale. Ho intenzione di effettuare
tutti i trattamenti chirurgici del caso per la piena corrispondenza al genere maschile di
mia appartenenza.”.
Il difensore della parte ricorrente ha quindi insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§
La domanda è fondata.
All'esame diretto, la ricorrente, di anni 24, nubile e senza figli, si è presentata con aspetto maschile, tono di voce maschile e abiti maschili.
Nella consulenza psicologica datata 27/11/2024 della dott.ssa Persona_1
psicologa-psicoterapeuta consulente presso M.I.T., si legge che la parte attrice non presenta disturbi della personalità, anzi “la richiesta di rettificazione
anagrafica e di sesso appare legittima, motivata, meditata e supportata da una chiara
consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de
Pag. 3 di 8 facto. Essa rappresenta un intervento caldamente auspicabile in quanto, oltre a
costituire un riconoscimento dell'identità di alias e del suo Parte_1 Pt_2
diritto all'autodeterminazione, permetterebbe di evitare i gravi disagi a cui la persona è
potenzialmente esposta nei vari ambiti di vita, avendo oramai raggiunto, grazie
all'avvio della terapia ormonale, buona parte degli effetti fenotipici desiderati .”.
Inoltre, la Prof. , nella propria relazione medica Persona_2
evidenzia: “ritengo che l'utente sia clinicamente e fisicamente pronto ad Pt_1
affrontare un più completo adeguamento dell'aspetto fisico femminile con l'aspetto
maschile desiderato anche attraverso l'intervento chirurgico di mastoplastica riduttiva,
isteroannessiectomia ed eventuale ricostruzione di genitali maschili (sacca scrotale con
protesi testicolari e neofallo). La terapia medica seguita in questi anni testimonia la
ferma volontà del di vivere in conformità al ruolo di genere maschile e ha Pt_1
prodotto modificazioni significative del fenotipo de facto irreversibili. Per tale motivo,
ritengo che sia necessario adeguare già da subito il sesso anagrafico al sesso psicologico
cui l'utente sente di appartenere e in accordo con il quale vive da diversi anni ed è
riconosciuto dalla famiglia e dalla società. In questo modo adeguerà Pt_1
ulteriormente la sua vita sociale e lavorativa al sesso maschile potendo ricostruire così il
suo equilibrio psicoemotivo.”.
In sintesi, le relazioni acquisite attestano che la richiedente sia pienamente consapevole della sua decisione e delle relative conseguenze.
Gli accertamenti di parte effettuati presentano sicure caratteristiche di serietà ed imparzialità, provenendo da professionisti affiliati a primarie strutture sanitarie
Pag. 4 di 8 pubbliche. Non appare, di conseguenza, necessario disporre analoghi accertamenti sotto forma di consulenza tecnica d'ufficio.
Alla stregua dei persuasivi elementi raccolti, va riconosciuto che
[...]
ha effettivamente acquisito l'identità di genere maschile in modo Pt_1
definitivo e irreversibile, tenuto conto che il concetto di identità sessuale attiene al dato complessivo della personalità determinato da un insieme di fattori fisici,
psicologici e sociali in tendenziale equilibrio.
A norma dell'art. 1 della legge 14.4.1982, n. 164, va quindi attribuito a
[...]
esso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita anche prima (o Pt_1
senza) che siano intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, sul rilievo di sistema che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e
conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché
del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4,
del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato
civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo
dei caratteri sessuali anatomici primari;
invero, l'acquisizione di una nuova identità di
genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità,
purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia
oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (Cass., Sez. I,
20.7.2015, n. 15138).
In merito all'ulteriore domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di riconversione del sesso, tesa alla corrispondenza dei tratti somatici con quelli
Pag. 5 di 8 del sesso di appartenenza, nonché come mezzo per il conseguimento del pieno benessere psico-fisico in attuazione del fondamentale diritto alla salute, con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024, la Corte Costituzionale ha “dichiara[to]
l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di
riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54
della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del
tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri
sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per
l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
La Corte ha chiarito che in forza del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, l'autorizzazione prevista dalla disposizione censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato.
Nella fattispecie de quo, la ricorrente ha sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione.
Pertanto, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è
Pag. 6 di 8 necessario, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più
alla ratio legis.
In conformità alla sopra richiamata sentenza della Corte Costituzionale, non è
dunque necessaria alcuna pronuncia di codesto Tribunale in merito alla domanda di parte attrice di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali, primari e secondari.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1. attribuisce a nata a [...] il Parte_1
15/11/2000, C.F. , il sesso maschile, attribuendogli il C.F._1
nome di così rettificando l'atto di nascita ove vi è enunciato il sesso Pt_2
femminile e il nome ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Pt_1
Comune predetto, ove l'atto di nascita è stato trascritto, di procedere alla rettificazione nel relativo registro;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 05/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Eugenio Bolondi
Pag. 7 di 8
IL PRESIDENTE
Alberto Rizzo
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE PRIMA
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Alberto Rizzo Presidente
Eleonora Ramacciotti Giudice
Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al 405 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
, C.F. rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avvocati LA TORRE CATHY e SPIEZIA GIUSEPPE
nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
MODENA
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI: la ricorrente come in ricorso introduttivo. RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
La ricorrente, nubile e senza figli, ha esposto di aver sempre manifestato natura psicologica e comportamento tipicamente maschile, pur essendo individuo di sesso femminile;
di aver assunto l'aspetto e mantenuto gli atteggiamenti di un uomo;
di aver intrapreso percorso di adeguamento dei propri caratteri sessuali sì da ottenere la corrispondenza dei tratti somatici a quelli del sesso maschile percepito come quello di appartenenza;
di aver ricevuto nulla-osta all'intervento dagli specialisti dai quali è seguita.
Ciò premesso, la ricorrente ha proposto azione per la rettificazione degli atti dello Stato Civile domandando che il Tribunale disponga l'immediata rettificazione degli atti dello Stato Civile con conseguente riattribuzione del sesso anagrafico da femminile in maschile e del nome da a Pt_1 Pt_2
ordinando tutte le eventuali ulteriori modifiche che dovessero rendersi necessarie, ai sensi e per gli effetti della legge 164/1982.
Il ricorso è stato notificato al Pubblico Ministero in sede.
All'udienza del 27/05/2025, è personalmente comparsa che, Parte_1
sentita dal G.I., ha dichiarato: “
Lavoro nella logistica da Ikea a Casalecchio di Reno (BO), vivo però a Savignano Sul
Panaro, a lavorare vado in macchina. A Savignano vivo con mio padre, andiamo
d'accordo, e anche con mia madre, che vive altrove perché sono separati. Ho due sorelle,
una più grande e una più piccola, anche con loro vado d'accordo. Ho una fidanzata da
Pag. 2 di 8 quasi due anni che si chiama e ha 23 anni. Lei sa naturalmente della mia Pt_1
condizione e non ha alcun problema. Verso la quarta, quinta elementare ho iniziato a
percepire che il sesso femminile non mi apparteneva e da lì in avanti la consapevolezza
si è via via rafforzata anche perché ho capito che le altre ragazze non sentivano la stessa
cosa. I miei genitori non mi hanno mai ostacolato anzi aiutato. Ho iniziato il mio
percorso al MIT nel 2019 appena dopo il mio diciottesimo compleanno, ho fatto subito
un percorso psicologico e poi la terapia ormonale nel 2020 a febbraio. Sono ancora al
MIT per incontri di mantenimento della terapia ormonale. Ho intenzione di effettuare
tutti i trattamenti chirurgici del caso per la piena corrispondenza al genere maschile di
mia appartenenza.”.
Il difensore della parte ricorrente ha quindi insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§
La domanda è fondata.
All'esame diretto, la ricorrente, di anni 24, nubile e senza figli, si è presentata con aspetto maschile, tono di voce maschile e abiti maschili.
Nella consulenza psicologica datata 27/11/2024 della dott.ssa Persona_1
psicologa-psicoterapeuta consulente presso M.I.T., si legge che la parte attrice non presenta disturbi della personalità, anzi “la richiesta di rettificazione
anagrafica e di sesso appare legittima, motivata, meditata e supportata da una chiara
consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de
Pag. 3 di 8 facto. Essa rappresenta un intervento caldamente auspicabile in quanto, oltre a
costituire un riconoscimento dell'identità di alias e del suo Parte_1 Pt_2
diritto all'autodeterminazione, permetterebbe di evitare i gravi disagi a cui la persona è
potenzialmente esposta nei vari ambiti di vita, avendo oramai raggiunto, grazie
all'avvio della terapia ormonale, buona parte degli effetti fenotipici desiderati .”.
Inoltre, la Prof. , nella propria relazione medica Persona_2
evidenzia: “ritengo che l'utente sia clinicamente e fisicamente pronto ad Pt_1
affrontare un più completo adeguamento dell'aspetto fisico femminile con l'aspetto
maschile desiderato anche attraverso l'intervento chirurgico di mastoplastica riduttiva,
isteroannessiectomia ed eventuale ricostruzione di genitali maschili (sacca scrotale con
protesi testicolari e neofallo). La terapia medica seguita in questi anni testimonia la
ferma volontà del di vivere in conformità al ruolo di genere maschile e ha Pt_1
prodotto modificazioni significative del fenotipo de facto irreversibili. Per tale motivo,
ritengo che sia necessario adeguare già da subito il sesso anagrafico al sesso psicologico
cui l'utente sente di appartenere e in accordo con il quale vive da diversi anni ed è
riconosciuto dalla famiglia e dalla società. In questo modo adeguerà Pt_1
ulteriormente la sua vita sociale e lavorativa al sesso maschile potendo ricostruire così il
suo equilibrio psicoemotivo.”.
In sintesi, le relazioni acquisite attestano che la richiedente sia pienamente consapevole della sua decisione e delle relative conseguenze.
Gli accertamenti di parte effettuati presentano sicure caratteristiche di serietà ed imparzialità, provenendo da professionisti affiliati a primarie strutture sanitarie
Pag. 4 di 8 pubbliche. Non appare, di conseguenza, necessario disporre analoghi accertamenti sotto forma di consulenza tecnica d'ufficio.
Alla stregua dei persuasivi elementi raccolti, va riconosciuto che
[...]
ha effettivamente acquisito l'identità di genere maschile in modo Pt_1
definitivo e irreversibile, tenuto conto che il concetto di identità sessuale attiene al dato complessivo della personalità determinato da un insieme di fattori fisici,
psicologici e sociali in tendenziale equilibrio.
A norma dell'art. 1 della legge 14.4.1982, n. 164, va quindi attribuito a
[...]
esso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita anche prima (o Pt_1
senza) che siano intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, sul rilievo di sistema che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e
conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché
del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4,
del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato
civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo
dei caratteri sessuali anatomici primari;
invero, l'acquisizione di una nuova identità di
genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità,
purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia
oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (Cass., Sez. I,
20.7.2015, n. 15138).
In merito all'ulteriore domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di riconversione del sesso, tesa alla corrispondenza dei tratti somatici con quelli
Pag. 5 di 8 del sesso di appartenenza, nonché come mezzo per il conseguimento del pieno benessere psico-fisico in attuazione del fondamentale diritto alla salute, con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024, la Corte Costituzionale ha “dichiara[to]
l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di
riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54
della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del
tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri
sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per
l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
La Corte ha chiarito che in forza del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, l'autorizzazione prevista dalla disposizione censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato.
Nella fattispecie de quo, la ricorrente ha sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione.
Pertanto, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è
Pag. 6 di 8 necessario, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più
alla ratio legis.
In conformità alla sopra richiamata sentenza della Corte Costituzionale, non è
dunque necessaria alcuna pronuncia di codesto Tribunale in merito alla domanda di parte attrice di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali, primari e secondari.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1. attribuisce a nata a [...] il Parte_1
15/11/2000, C.F. , il sesso maschile, attribuendogli il C.F._1
nome di così rettificando l'atto di nascita ove vi è enunciato il sesso Pt_2
femminile e il nome ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Pt_1
Comune predetto, ove l'atto di nascita è stato trascritto, di procedere alla rettificazione nel relativo registro;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 05/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Eugenio Bolondi
Pag. 7 di 8
IL PRESIDENTE
Alberto Rizzo
Pag. 8 di 8