Ordinanza cautelare 2 novembre 2021
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 19/05/2025, n. 9570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9570 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09570/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09773/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9773 del 2021, proposto da
TA AG e RZ LU, entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Giancarlo Mattei e Marco Orlando, con domicilio digitale in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Battistella, con domicilio digitale in atti;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 115787 del 7 luglio 2021 di Roma Capitale, avente ad oggetto “ Comunicazione di nullità ed inefficacia della C.I.L.A. prot. CA/2020/54961 del 21/02/2020 e della C.I.L.A. prot. CA/2021/77086 del 9/5/2021 ”;
- della nota della Regione Lazio – Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana, avente ad oggetto “ Lavori in Comune di ROMA MUNICIPIO I – Vicolo del Farinone 35 ”;
- di tutti gli atti a essi presupposti, connessi e/o conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 aprile 2025 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, le ricorrenti impugnano la nota di Roma Capitale del 7 luglio 2021 recante la “ Comunicazione di nullità ed inefficacia della C.I.L.A. prot. CA/2020/54961 del 21/02/2020 e della C.I.L.A. prot. CA/2021/77086 del 9/5/2021 ” da costoro avanzate con riferimento all’immobile sito al piano terra dell’edificio in Roma, vicolo del Farinone n. 35, distinto al N.C.E.U. di Roma al foglio 476, particella 165, sub. 507.
In particolare, l’amministrazione comunale adottava tale determinazione, sul presupposto che in occasione del sopralluogo eseguito il 17 giugno 2021 “ è stato riscontrato … che, rispetto a quanto rappresentato nell'elaborato grafico che accompagna la C.I.L.A. prot. CA/2020/54961, sono presenti:
1) una nicchia con dimensioni pari a circa mt 0,82 di larghezza x mt 1,78 di altezza con profondità pari a mt 0,32 posizionata sulla parete portante di sinistra dell'ambiente principale - (foto n. 1);
2) una nicchia con dimensioni pari a circa mt 0,40 di larghezza x mt 1,26 di altezza con profondità pari a mt 0,30 ed una altezza da terra pari a mt 0,90 posizionata sulla parete divisoria frontale - (foto n. 2);
3) una travatura in profilato tipo "IPE" posta in corrispondenza della porta di accesso per una luce pari a mt. 3,10 (foto n. 3 e 4) ”,
per l’effetto ritenendo che “ sia la C.I.L.A. prot. CA/2020/54961 del 21/02/2020 che la successiva C.I.L.A. prot. CA/2021/77086 del 9/5/2021, che hanno interessato l’u.i. in oggetto, così come rappresentato e dichiarato nei rispettivi elaborati grafici, sono difformi rispetto allo stato dei luoghi sopra riscontrato, oltre ad essere prive della legittimità edilizia in merito alle opere descritte ai punti 1), 2) e 3), pertanto le stesse sono da considerarsi NULLE ED INEFFICACI, così come le opere con esse realizzate ”.
Le ricorrenti chiedono l’annullamento di tale atto, sostanzialmente evidenziando come gli interventi contestati siano stati addirittura autorizzati e realizzati “ oltre vent’anni fa ” dalla stessa amministrazione, all’epoca proprietaria dell’immobile.
Esse impugnano, altresì, la successiva nota della Regione Lazio – Direzione Regionale lavori pubblici, Stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo, Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana che, avendo accertato sull’immobile di via del Farinone 35 la presenza di “ interventi realizzati su murature portanti divisorie non rappresentati negli elaborati grafici dei titoli abilitativi e pertanto eseguiti in assenza di SCIA ex art. 22 DPR 380/2001 ”, aveva loro ingiunto di presentare, in qualità di proprietarie o di aventi titolo sull’immobile, “ un progetto di verifica … che (contenesse) la documentazione tecnica prevista dalle vigenti leggi e regolamento atta a dimostrare la conformità dei lavori realizzati alle vigenti norme tecniche in zona sismica o in caso di non conformità il loro adeguamento ”, stabilendo che “ in caso di mancata presentazione di detti atti progettuali o per l’impossibilità di adeguamento alle norme sismiche le opere (avrebbero dovuto)… essere demolite o rimesse in pristino ”.
Roma Capitale si costituiva in giudizio, poi eccependo con memoria depositata il 22 ottobre 2021 l’improcedibilità del gravame in relazione alla circostanza che “ Successivamente veniva presentata SCIA in sanatoria prot. CA/12577 nella quale il tecnico incaricato dichiara nel certificato di idoneità statica che gli interventi contestati nel precedente accertamento possono essere sanati ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 380/01 ” e che “ la UOT del Municipio Roma I a seguito di detta SCIA emetteva in data 26.08.2021 nuovo esito di accertamento tecnico (prot. CA/140734) in sostituzione del precedente con comminazione della sola sanzione economica ”.
La Sezione con ordinanza n. 5978/2021 respingeva, dunque, l’istanza cautelare.
Le ricorrenti con successiva memoria - nel confermare di aver “ presentato in data 23/07/2021 la SCIA in sanatoria prot. CA/12577 ” a fronte della quale “ il Municipio ha quindi emesso a seguito di detta presentazione un nuovo accertamento tecnico in cui viene comminata la sola sanzione economica ” - comunicavano, altresì, di aver “ anche presentato apposita documentazione progettuale di verifica finalizzata alle controdeduzioni all’art. 96, comma 2, del DPR 380/01; documentazione assunta dalla Regione Lazio al prot. n. 983030 del 29 novembre 2021 ” e che “ a seguito dell’istruttoria svolta al riguardo dall’Amministrazione, con nota del 10 dicembre 2021, l’Ente regionale ha comunicato “l'approvazione in linea tecnica del progetto di adeguamento dell'opera alla normativa vigente. L'emanazione di tale provvedimento conclude l'iter procedurale di competenza di questa Area” (doc. 15 - Provvedimento Genio Civile)” .
Esse insistevano, comunque, per l’accoglimento delle doglianze proposte.
All’udienza di smaltimento del 4 aprile 2025 la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione previo avviso alle parti dell’esistenza di profili di possibile improcedibilità del gravame anche per quel che riguarda l’avversata nota della Regione Lazio, in relazione alla sopravvenuta comunicazione del 10 dicembre 2021.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c, del cod. proc. amm., in relazione all’impugnazione sia della nota di Roma, risultando in atti che, come eccepito dall’amministrazione comunale, tale determinazione sia stata “ sostituita ” dal successivo provvedimento prot. CA/140734 del 26 agosto 2021 recante (nuovo) “ esito accertamento tecnico riferito a violazione urbanistico-edilizia ”, ove si riconosce la sanabilità degli interventi in questione giusta sopravvenuta S.C.I.A. in sanatoria prot. CA/125777/2021 avanzata ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. 380/2001 il 23 luglio 2021, sia della nota della Regione Lazio, avendo la stessa parte ricorrente documentato come, a seguito di presentazione della documentazione tecnica già richiesta con l’atto avversato, l’Ente regionale abbia concluso il relativo procedimento, comunicando con nota del 10 dicembre 2021 “ l’approvazione in linea tecnica del progetto di adeguamento dell’opera alla normativa vigente ”.
Ben si comprende, dunque, come la posizione giuridica di parte ricorrente non risulti allo stato (più) lesa dagli atti impugnati, avendo essi ormai perso efficacia, in quanto entrambi sostituiti dalle richiamate sopravvenute determinazioni, peraltro contenenti - all’esito di una rinnovata istruttoria –riscontri di contenuto almeno in parte favorevole alle ricorrenti o, comunque, da costoro in alcun modo tempestivamente contestati nell’ambito del presente giudizio mediante la tempestiva proposizione di relativi motivi aggiunti.
Ne discende come il ricorso proposto sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che l’eventuale accoglimento del gravame ed il conseguente annullamento degli atti avversati non sortirebbe per le ricorrenti l’utilità sperata, per essere gli esiti degli accertamenti eseguiti ora contenuti nelle successive determinazioni di Roma Capitale del 26 agosto 2021 e della Regione Lazio del 10 dicembre 2021, entrambe non tempestivamente contestate e, per l’effetto, oramai inoppugnabili per decorrenza dei relativi termini.
Sussistono, comunque, giusti motivi, valutate le concrete modalità di svolgimento della vicenda, per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Eleonora Monica, Presidente FF, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Guido Gabriele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Eleonora Monica |
IL SEGRETARIO