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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/11/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1098/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
SENTENZA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice nel procedimento in epigrafe indicato, introdotto ai sensi dell'art 473bis.29 c.p.c. oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso), da
(C.F. ), con l'a.d.s. avv. dott.ssa Parte_1 C.F._1 CATERINA CRIMENI (decreto di nomina n. 2440/2020), elettivamente domiciliato in Pontedera, via Tosco Romagnola n. 126, presso lo studio dell'avv. CRISTINA BALESTRI, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- ricorrente nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
- resistenti contumaci
*****
Con ricorso depositato in data 10.4.2025 ai sensi dell'art. 473bis.29 c.p.c.,
[...]
ha domandato al Tribunale di Pisa la modifica “della sentenza di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario n. 412 del 31/03/2011 come già modificata con provvedimento del 16/02/2023 reso dal Tribunale di Trapani (nel procedimento R.G.n. 1146/2022), disporre la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del Sig. in favore delle figlie maggiorenni e Parte_1 CP_1
con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso. Con Controparte_2 vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre Iva e CPA come per legge, in caso di opposizione”.
Il ricorrente, a sostegno della propria domanda, ha dedotto, in sintesi: - che la figlia
, ultratrentenne, ha avuto un figlio in data 18.5.2024, continua a lavorare CP_1 presso la cooperativa PAIMBIOLABOR, e sta frequentando un corso per il sostegno
1 nelle scuole per conseguire maggiore professionalità; - che la figlia ha del CP_2 pari costituito un proprio nucleo familiare, avendo avuto una figlia il 24.12.2022; - che le proprie condizioni di salute ed economiche sono peggiorate, tanto da essere attualmente beneficiario di a.d.s.; - di vivere in RSA, la cui retta è aumentata progressivamente;
- di dover sostenere altresì esborsi pari a 120,00 euro al mese per un progetto educativo, reso necessario dalle attuali condizioni di salute;
- che sono quindi integrate sopravvenienze idonee a determinare l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, tenuto conto anche delle spese sanitarie e per cure che esso ricorrente deve affrontare mensilmente.
Le ricorrenti, pur ritualmente citate, non si sono costituite;
ne è stata pertanto dichiarata la contumacia all'udienza del 15.7.2025.
La causa è stata istruita per tabulas; all'udienza sopra menzionata la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza termini, e successivamente rimessa sul ruolo in attesa del visto del PM. Espletato l'adempimento, la causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione, senza termini.
*****
Il ricorso è fondato.
E' noto infatti che, in tema di contributo del genitore al mantenimento dei figli maggiorenni, il matrimonio o, comunque, la formazione di un autonomo nucleo familiare escludono l'esistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, atteso che il matrimonio, come la convivenza, sono espressione di una raggiunta maturità affettiva e personale, implicando di regola che nessun obbligo di mantenimento possa sopravvivere (Cass. civ., sez. I, 14/08/2020, n. 17183; Cass. civ., 26/01/2011, n. 1830; Cass. civ., 17/11/2006, n. 24498).
Il principio è a maggior ragione applicabile al caso di specie, in cui è documentato che le figlie del ricorrente, che oggi hanno 30 e 33 anni, hanno costituito tra il 2022 e il 2024 propri nuclei familiari (all. 12, 13, 16 e 17 al ricorso) e convivono con i rispettivi partner.
A ciò, va aggiunto il documentato mutamento delle esigenze di cura e di assistenza del ricorrente il quale, a fronte di entrate mensili di complessivi 1.900 euro, ha visto innanzitutto aumentare la retta mensile per la RSA, nella quale è tutt'oggi collocato, passando dagli originari € 291,10 agli attuali € 1.069,26 (all. 18, 19 e 20 al ricorso).
Alle spese mensili si è aggiunto l'esborso di euro 120,00 in favore della cooperativa
[...]
per la frequenza di un progetto educativo, dal mese di ottobre 2024, volto ad Pt_2 offrire supporto nelle aree di fragilità, e ciò anche a seguito della nomina di un a.d.s. (dal 2020).
E' del pari documentalmente provato il peggioramento della situazione debitoria del ricorrente, al quale sono state notificate ulteriori cartelle esattoriali ed intimazioni di pagamento: - la cartella n. 06220240009957839000 di € 318,71 nel mese di dicembre 2024; - la cartella n. 6220230007274406000 di € 292,91 notificata a marzo 2025; - intimazione di pagamento di € 1.853,98 relativa alla cartella n. 89914010931889009000; - intimazione di pagamento di € 318,71 relativa alla cartella n. 08720210000789822000; - ad in inizio marzo 2025, la notifica della cartella n.
2 06220240013137025000 di € 242,89 (all 28. 028). Inoltre, il resistente nel mese di gennaio 2025 il ha ricevuto da parte della creditrice una nuova Parte_1 Pt_3 richiesta di pagamento per un debito di € 9.061,49 originato da contratti conclusi con la banca Monte dei Paschi di SI (all. 29).
In tale contesto, la raggiunta autosufficienza economica delle figlie – comprovata dalla accertata costituzione di un proprio nucleo familiare, con prole – e l'evidente peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, unito alla sopravvenuta esigenza di investire le risorse residue (al netto dei pagamenti mensili per spese fisse e ripianamento dei debiti) nella cura della persona e della salute, trattandosi di soggetto fragile destinatario di misura di protezione, costituiscono elementi di fatto che determinano la revoca dell'obbligo di al mantenimento delle Parte_1 figlie maggiorenni, oggi economicamente indipendenti.
Le spese di lite rimangono in capo al ricorrente, che le ha anticipate, dal momento che egli ha domandato la condanna delle figlie alla refusione delle spese del presente giudizio solo “in caso di opposizione”, che nella specie non vi è stata (essendo CP_1 e rimaste contumaci). Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Trapani di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario n. 412 del 31/03/2011, come modificata con decreto del Tribunale di Trapani del 16/02/2023 (R.G. V. G. n. 1146/2022),
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, REVOCA l'obbligo in capo a
[...]
di versare un assegno di mantenimento mensile in favore delle figlie Parte_1
e , maggiorenni ed Controparte_1 Controparte_2 economicamente autosufficienti, con effetti dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
SPESE in capo al ricorrente, che le ha anticipate.
Si comunichi.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 7.11.2025
La Presidente
dott.ssa Santa Spina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
SENTENZA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice nel procedimento in epigrafe indicato, introdotto ai sensi dell'art 473bis.29 c.p.c. oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso), da
(C.F. ), con l'a.d.s. avv. dott.ssa Parte_1 C.F._1 CATERINA CRIMENI (decreto di nomina n. 2440/2020), elettivamente domiciliato in Pontedera, via Tosco Romagnola n. 126, presso lo studio dell'avv. CRISTINA BALESTRI, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- ricorrente nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
- resistenti contumaci
*****
Con ricorso depositato in data 10.4.2025 ai sensi dell'art. 473bis.29 c.p.c.,
[...]
ha domandato al Tribunale di Pisa la modifica “della sentenza di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario n. 412 del 31/03/2011 come già modificata con provvedimento del 16/02/2023 reso dal Tribunale di Trapani (nel procedimento R.G.n. 1146/2022), disporre la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del Sig. in favore delle figlie maggiorenni e Parte_1 CP_1
con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso. Con Controparte_2 vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre Iva e CPA come per legge, in caso di opposizione”.
Il ricorrente, a sostegno della propria domanda, ha dedotto, in sintesi: - che la figlia
, ultratrentenne, ha avuto un figlio in data 18.5.2024, continua a lavorare CP_1 presso la cooperativa PAIMBIOLABOR, e sta frequentando un corso per il sostegno
1 nelle scuole per conseguire maggiore professionalità; - che la figlia ha del CP_2 pari costituito un proprio nucleo familiare, avendo avuto una figlia il 24.12.2022; - che le proprie condizioni di salute ed economiche sono peggiorate, tanto da essere attualmente beneficiario di a.d.s.; - di vivere in RSA, la cui retta è aumentata progressivamente;
- di dover sostenere altresì esborsi pari a 120,00 euro al mese per un progetto educativo, reso necessario dalle attuali condizioni di salute;
- che sono quindi integrate sopravvenienze idonee a determinare l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, tenuto conto anche delle spese sanitarie e per cure che esso ricorrente deve affrontare mensilmente.
Le ricorrenti, pur ritualmente citate, non si sono costituite;
ne è stata pertanto dichiarata la contumacia all'udienza del 15.7.2025.
La causa è stata istruita per tabulas; all'udienza sopra menzionata la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza termini, e successivamente rimessa sul ruolo in attesa del visto del PM. Espletato l'adempimento, la causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione, senza termini.
*****
Il ricorso è fondato.
E' noto infatti che, in tema di contributo del genitore al mantenimento dei figli maggiorenni, il matrimonio o, comunque, la formazione di un autonomo nucleo familiare escludono l'esistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, atteso che il matrimonio, come la convivenza, sono espressione di una raggiunta maturità affettiva e personale, implicando di regola che nessun obbligo di mantenimento possa sopravvivere (Cass. civ., sez. I, 14/08/2020, n. 17183; Cass. civ., 26/01/2011, n. 1830; Cass. civ., 17/11/2006, n. 24498).
Il principio è a maggior ragione applicabile al caso di specie, in cui è documentato che le figlie del ricorrente, che oggi hanno 30 e 33 anni, hanno costituito tra il 2022 e il 2024 propri nuclei familiari (all. 12, 13, 16 e 17 al ricorso) e convivono con i rispettivi partner.
A ciò, va aggiunto il documentato mutamento delle esigenze di cura e di assistenza del ricorrente il quale, a fronte di entrate mensili di complessivi 1.900 euro, ha visto innanzitutto aumentare la retta mensile per la RSA, nella quale è tutt'oggi collocato, passando dagli originari € 291,10 agli attuali € 1.069,26 (all. 18, 19 e 20 al ricorso).
Alle spese mensili si è aggiunto l'esborso di euro 120,00 in favore della cooperativa
[...]
per la frequenza di un progetto educativo, dal mese di ottobre 2024, volto ad Pt_2 offrire supporto nelle aree di fragilità, e ciò anche a seguito della nomina di un a.d.s. (dal 2020).
E' del pari documentalmente provato il peggioramento della situazione debitoria del ricorrente, al quale sono state notificate ulteriori cartelle esattoriali ed intimazioni di pagamento: - la cartella n. 06220240009957839000 di € 318,71 nel mese di dicembre 2024; - la cartella n. 6220230007274406000 di € 292,91 notificata a marzo 2025; - intimazione di pagamento di € 1.853,98 relativa alla cartella n. 89914010931889009000; - intimazione di pagamento di € 318,71 relativa alla cartella n. 08720210000789822000; - ad in inizio marzo 2025, la notifica della cartella n.
2 06220240013137025000 di € 242,89 (all 28. 028). Inoltre, il resistente nel mese di gennaio 2025 il ha ricevuto da parte della creditrice una nuova Parte_1 Pt_3 richiesta di pagamento per un debito di € 9.061,49 originato da contratti conclusi con la banca Monte dei Paschi di SI (all. 29).
In tale contesto, la raggiunta autosufficienza economica delle figlie – comprovata dalla accertata costituzione di un proprio nucleo familiare, con prole – e l'evidente peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, unito alla sopravvenuta esigenza di investire le risorse residue (al netto dei pagamenti mensili per spese fisse e ripianamento dei debiti) nella cura della persona e della salute, trattandosi di soggetto fragile destinatario di misura di protezione, costituiscono elementi di fatto che determinano la revoca dell'obbligo di al mantenimento delle Parte_1 figlie maggiorenni, oggi economicamente indipendenti.
Le spese di lite rimangono in capo al ricorrente, che le ha anticipate, dal momento che egli ha domandato la condanna delle figlie alla refusione delle spese del presente giudizio solo “in caso di opposizione”, che nella specie non vi è stata (essendo CP_1 e rimaste contumaci). Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Trapani di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario n. 412 del 31/03/2011, come modificata con decreto del Tribunale di Trapani del 16/02/2023 (R.G. V. G. n. 1146/2022),
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, REVOCA l'obbligo in capo a
[...]
di versare un assegno di mantenimento mensile in favore delle figlie Parte_1
e , maggiorenni ed Controparte_1 Controparte_2 economicamente autosufficienti, con effetti dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
SPESE in capo al ricorrente, che le ha anticipate.
Si comunichi.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 7.11.2025
La Presidente
dott.ssa Santa Spina
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