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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/09/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 461 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 17.9.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor Monica D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 461/2025 R.G.
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
vertente tra
, (c. fisc. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Caracci
- ricorrente -
e
Controparte_2
(C.F. ) domiciliato in VIA VITO
[...] P.IVA_1
SORBA 18 91100 TRAPANI rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Battista DI
VINCENZO – resistente -
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame la ricorrente lamenta l'errata valutazione, da parte dell' , del grado di menomazione psico fisica conseguente all'infortunio sul lavoro CP_1
dalla stessa subito in data 25.2.2014, reputato congruo nella misura pari al 16%, mentre l' ha riconosciuto una percentuale del 3%. CP_1
Non contestata tra le parti la effettiva verificazione di un infortunio sul lavoro, la controversia attiene alla individuazione della sussistenza e gravità delle menomazioni di carattere permanente derivate da tale infortunio, e conseguentemente, del grado percentuale di danno biologico assegnabile alle stesse.
Ciò posto, alla stregua delle condivisibili conclusioni cui è pervenuto il CTU all'uopo nominato, il danno biologico complessivamente sofferto dal ricorrente va effettivamente valutato nella misura dell'8%.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione in atti).
Deve pertanto concludersi che l'istante possiede i requisiti di legge previsti per il riconoscimento del diritto a un indennizzo parametrato ad un'invalidità permanente pari all'8 %, oltre interessi legali con la decorrenza di cui all'art. 74 del DPR n. 1124/1965 sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Vanno poste definitivamente a carico del convenuto le spese della CP_1
consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso condanna l' a corrispondere alla ricorrente CP_1
l'indennizzo dovuto per il danno biologico dalla stessa subito in misura dell' 8% oltre interessi legali come per legge ed a rifonderle le spese di lite che liquida in € 1.900,00 per compensi oltre Iva e CPA.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate.
Marsala, 17.09.2025 Il Giudice
Monica D'Angelo
SEZIONE LAVORO
RG. 461 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 17.9.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor Monica D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 461/2025 R.G.
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
vertente tra
, (c. fisc. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Caracci
- ricorrente -
e
Controparte_2
(C.F. ) domiciliato in VIA VITO
[...] P.IVA_1
SORBA 18 91100 TRAPANI rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Battista DI
VINCENZO – resistente -
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame la ricorrente lamenta l'errata valutazione, da parte dell' , del grado di menomazione psico fisica conseguente all'infortunio sul lavoro CP_1
dalla stessa subito in data 25.2.2014, reputato congruo nella misura pari al 16%, mentre l' ha riconosciuto una percentuale del 3%. CP_1
Non contestata tra le parti la effettiva verificazione di un infortunio sul lavoro, la controversia attiene alla individuazione della sussistenza e gravità delle menomazioni di carattere permanente derivate da tale infortunio, e conseguentemente, del grado percentuale di danno biologico assegnabile alle stesse.
Ciò posto, alla stregua delle condivisibili conclusioni cui è pervenuto il CTU all'uopo nominato, il danno biologico complessivamente sofferto dal ricorrente va effettivamente valutato nella misura dell'8%.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione in atti).
Deve pertanto concludersi che l'istante possiede i requisiti di legge previsti per il riconoscimento del diritto a un indennizzo parametrato ad un'invalidità permanente pari all'8 %, oltre interessi legali con la decorrenza di cui all'art. 74 del DPR n. 1124/1965 sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Vanno poste definitivamente a carico del convenuto le spese della CP_1
consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso condanna l' a corrispondere alla ricorrente CP_1
l'indennizzo dovuto per il danno biologico dalla stessa subito in misura dell' 8% oltre interessi legali come per legge ed a rifonderle le spese di lite che liquida in € 1.900,00 per compensi oltre Iva e CPA.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate.
Marsala, 17.09.2025 Il Giudice
Monica D'Angelo