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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/06/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5273/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5273/2024 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. DE MARCHI ADRIANO
ATTORE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. MARTINI CRISTINA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale dell'11/03/2025, chiedendo che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto, a spese di lite compensate.
Il Pubblico Ministero ha concluso in data 29/05/2025 per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
pagina 1 di 2 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/12/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio concordatario Parte_1 con in Cornedo Vicentino in data 25/10/2008; che dall'unione non erano nati figli;
che Controparte_1 con decreto dell'08/11/2019 il Tribunale di Vicenza omologava la separazione personale delle parti;
che lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente senza che fosse intervenuta una ripresa della convivenza. La ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Tanto premesso, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti: sono, infatti, trascorsi più di sei mesi tra la comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento per separazione consensuale e la presentazione del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio e la separazione si è conclusa con omologa in data 18/11/2019; i certificati allegati, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta da allora senza interruzioni sino ad oggi e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi. Nessuna statuizione economica è invece richiesta dalle parti.
Le spese di lite vanno compensate, come richiesto da esse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Cornedo Vicentino
(VI) in data 25/10/2008 da e , trascritto nel Registro dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1 del suddetto Comune per l'anno 2008, parte II, serie A, numero 31;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 3.6.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Francesca Grassi IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5273/2024 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. DE MARCHI ADRIANO
ATTORE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. MARTINI CRISTINA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale dell'11/03/2025, chiedendo che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto, a spese di lite compensate.
Il Pubblico Ministero ha concluso in data 29/05/2025 per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
pagina 1 di 2 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/12/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio concordatario Parte_1 con in Cornedo Vicentino in data 25/10/2008; che dall'unione non erano nati figli;
che Controparte_1 con decreto dell'08/11/2019 il Tribunale di Vicenza omologava la separazione personale delle parti;
che lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente senza che fosse intervenuta una ripresa della convivenza. La ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Tanto premesso, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti: sono, infatti, trascorsi più di sei mesi tra la comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento per separazione consensuale e la presentazione del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio e la separazione si è conclusa con omologa in data 18/11/2019; i certificati allegati, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta da allora senza interruzioni sino ad oggi e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi. Nessuna statuizione economica è invece richiesta dalle parti.
Le spese di lite vanno compensate, come richiesto da esse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Cornedo Vicentino
(VI) in data 25/10/2008 da e , trascritto nel Registro dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1 del suddetto Comune per l'anno 2008, parte II, serie A, numero 31;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 3.6.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Francesca Grassi IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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