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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 516/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1173/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 39201/2024 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2664/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento TARI n. 39201/2024 per l'anno 2022, relativo alle utenze site in Palermo.pdf).
Successivamente all'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione resistente ha comunicato l'intervenuto accoglimento in autotutela dell'istanza del contribuente e la conseguente eliminazione integrale dell'atto impugnato, determinando così il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Il ricorrente, preso atto dell'intervento amministrativo, ha chiesto che il processo sia dichiarato estinto con condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento dell'atto impositivo da parte dell'Ente determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/1992, con conseguente estinzione del giudizio.
Ai fini della regolamentazione delle spese, trova applicazione il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice deve valutare quale sarebbe stato l'esito del giudizio ove fosse proseguito.
Dagli atti emerge che la pretesa tributaria era illegittimamente fondata, in quanto riferita a un immobile il cui possesso era cessato sin dal 2021 e regolarmente comunicato al Comune, come documentato dalla parte ricorrente.
Pertanto, l'Amministrazione sarebbe risultata soccombente.
Poiché il difensore del ricorrente ha dichiarato di non aver riscosso gli onorari e di agire in regime di antistatario, le spese devono essere liquidate in suo favore.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e condanna il Comune di Palermo alle spese del giudizo che liquida a favore della parte ricorrente in € 200,00 oltre accessori di legge con distrazione a favore del procuratore antistatario avv. Difensore_1. Palermo, 29.10.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1173/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 39201/2024 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2664/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento TARI n. 39201/2024 per l'anno 2022, relativo alle utenze site in Palermo.pdf).
Successivamente all'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione resistente ha comunicato l'intervenuto accoglimento in autotutela dell'istanza del contribuente e la conseguente eliminazione integrale dell'atto impugnato, determinando così il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Il ricorrente, preso atto dell'intervento amministrativo, ha chiesto che il processo sia dichiarato estinto con condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento dell'atto impositivo da parte dell'Ente determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/1992, con conseguente estinzione del giudizio.
Ai fini della regolamentazione delle spese, trova applicazione il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice deve valutare quale sarebbe stato l'esito del giudizio ove fosse proseguito.
Dagli atti emerge che la pretesa tributaria era illegittimamente fondata, in quanto riferita a un immobile il cui possesso era cessato sin dal 2021 e regolarmente comunicato al Comune, come documentato dalla parte ricorrente.
Pertanto, l'Amministrazione sarebbe risultata soccombente.
Poiché il difensore del ricorrente ha dichiarato di non aver riscosso gli onorari e di agire in regime di antistatario, le spese devono essere liquidate in suo favore.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e condanna il Comune di Palermo alle spese del giudizo che liquida a favore della parte ricorrente in € 200,00 oltre accessori di legge con distrazione a favore del procuratore antistatario avv. Difensore_1. Palermo, 29.10.25 IL GIUDICE MONOCRATICO