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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 08/10/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 130/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 130/2025
All'udienza del 08/10/2025 ore 11.17 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv CUZZOCREA NICOLA . Per parte resistente CP_1 nessuno è presente Per la nessuno è presente CP_2
Il Giudice verificata la regolarità delle notifiche dichiara la contumacia.
Il procuratore della parte dichiara che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli Il procuratore di parte ricorrente chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna alle spese per soccombenza virtuale evidenziando che il provvedimento di sgravio è successivo non solo alla notifica del ricorso ma anche alla richiesta di annullamento in autotutela avanzato dalla parte prima del giudizio.
Il difensore dichiara di rinunciare a esser presente alla lettura della sentenza Il procuratore della parte dichiara che l'udienza, alla quale ha partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente. Alle ore 11.35 compare da remoto per l'avv. Galluzzo in sostituzione dell'avv. CP_1
Belelli.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 12.26 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 130/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CUZZOCREA NICOLA Parte_1 C.F._1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. BELELLI Controparte_3 P.IVA_1
MASSIMO
contumace Controparte_4 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza odierna, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da relativo verbale, chiedendo darsi atto della cessazione della materia del contendere, a seguito del provvedimento di sgravio emesso nelle more dalla Cassa Forense.
Avendo l' , in sede amministrativa, accolto la domanda attorea oggetto anche del presente CP_5 giudizio deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di causa nei confronti della esse possono compensarsi nei limiti della metà, CP_2 alla luce del comportamento dell' che ha sgravato il debito subito dopo la notifica del ricorso;
il CP_5 residuo - liquidato come precisato in dispositivo - va peraltro posto a carico della in base al principio CP_2 della cd. soccombenza virtuale.
Possono compensarsi tra le parti le spese relativa all'Agenzia delle Entrate e riscossioni.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
1 2) compensa - nei limiti della metà - le spese di lite, ponendo il residuo, liquidato in €. 150,00, oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, in favore del procuratore antistatario a carico della;
Controparte_4
3)compensa le spese di lite tra le altre parti;
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 8 ottobre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
2
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 130/2025
All'udienza del 08/10/2025 ore 11.17 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv CUZZOCREA NICOLA . Per parte resistente CP_1 nessuno è presente Per la nessuno è presente CP_2
Il Giudice verificata la regolarità delle notifiche dichiara la contumacia.
Il procuratore della parte dichiara che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli Il procuratore di parte ricorrente chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna alle spese per soccombenza virtuale evidenziando che il provvedimento di sgravio è successivo non solo alla notifica del ricorso ma anche alla richiesta di annullamento in autotutela avanzato dalla parte prima del giudizio.
Il difensore dichiara di rinunciare a esser presente alla lettura della sentenza Il procuratore della parte dichiara che l'udienza, alla quale ha partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente. Alle ore 11.35 compare da remoto per l'avv. Galluzzo in sostituzione dell'avv. CP_1
Belelli.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 12.26 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 130/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CUZZOCREA NICOLA Parte_1 C.F._1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. BELELLI Controparte_3 P.IVA_1
MASSIMO
contumace Controparte_4 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza odierna, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da relativo verbale, chiedendo darsi atto della cessazione della materia del contendere, a seguito del provvedimento di sgravio emesso nelle more dalla Cassa Forense.
Avendo l' , in sede amministrativa, accolto la domanda attorea oggetto anche del presente CP_5 giudizio deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di causa nei confronti della esse possono compensarsi nei limiti della metà, CP_2 alla luce del comportamento dell' che ha sgravato il debito subito dopo la notifica del ricorso;
il CP_5 residuo - liquidato come precisato in dispositivo - va peraltro posto a carico della in base al principio CP_2 della cd. soccombenza virtuale.
Possono compensarsi tra le parti le spese relativa all'Agenzia delle Entrate e riscossioni.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
1 2) compensa - nei limiti della metà - le spese di lite, ponendo il residuo, liquidato in €. 150,00, oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, in favore del procuratore antistatario a carico della;
Controparte_4
3)compensa le spese di lite tra le altre parti;
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 8 ottobre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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