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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/03/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
RG 3581/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente rel. dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 3581/2024, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. LUANI DONATA presso il cui studio sito in PIAZZA SAN GIORGIO, 16 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA è elettivamente domiciliata contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MIGLIOLI ANNALISA presso il cui studio sito in VIA F.LLI MANFREDI N. 8 42100 REGGIO NELL'EMILIA è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlia minore
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 14.03.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento riguarda le modalità di affidamento e mantenimento della minore nata a [...] in data [...]. Persona_1
Tali modalità sono allo stato disciplinate dal Decreto emesso da questo Tribunale in data 16.03.2021 che, in accoglimento del ricorso congiunto depositato dalle parti, ha disposto l'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso la madre, ha previsto il diritto di visita del padre a week end alternati oltre ad un giorno infrasettimanale, ed ha posto a carico del sig. l'onere di contribuire al mantenimento della minore con la Pt_1 somma mensile di € 450,00 (oggi € 512,00 in virtù dell'adeguamento ISTAT) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con il ricorso oggi in esame il sig. riferendo che la figlia per Pt_1 lungo tempo non si è recata presso di lui e che solo recentemente ha ripreso a frequentarlo circa una volta al mese, ha chiesto che vengano rideterminate, con le modalità ritenute di giustizia, le tempistiche per l'esercizio del diritto di visita;
ha chiesto altresì che venga ridotto l'onere di mantenimento posto a suo carico prevedendolo in € 250,00 mensili e che le spese straordinarie vengano individuate secondo il nuovo Protocollo in uso presso il Tribunale (prot. Giugno 2023)
A sostegno della domanda economica egli ha dedotto di essere divenuto padre di una nuova figlia nata nel maggio 2024, di percepire redditi pari a circa € 2.000,00 mensili, di contribuire con la somma di € 400,00 (unitamente alla compagna) per il comodato di un immobile concesso dai genitori di quest'ultima; ha dedotto altresì che i redditi della resistente sarebbero migliorati rispetto all'epoca del precedente provvedimento.
Costituitasi in giudizio la sig.ra ha contestato le domande del CP_1 ricorrente e, in riferimento alle questioni economiche, ha chiesto che il contributo al mantenimento posto a carico di quest'ultimo venga rideterminato in € 550,00 mensili, concordando sull'individuazione delle spese straordinarie come da protocollo vigente.
A sostegno della richiesta di aumento la resistente ha dedotto che, nonostante l' incremento delle proprie ore lavorative (da 10 a 15 settimanali) intervenuto nell'ottobre 2024 i suoi redditi sarebbero comunque assai esigui (pari a circa 550,00 – 600,00 mensili) e che, dovendo sostenere un esborso mensile a titolo di rata di rientro del mutuo di € 553,00, riesce a gestire faticosamente il menage quotidiano grazie al mantenimento versatole dal ricorrente ed all'aiuto economico dei propri genitori. Ha rilevato inoltre che il ricorrente percepisce in ogni caso il 50% dell'AUU per la figlia pari ad € 116,00 (già calcolato al 50%) pur Per_1 tenendola per tempi ridottissimi, che la minore è cresciuta di 4 anni rispetto all'epoca del precedente provvedimento, che il sig. convive con una Pt_1 nuova compagna con la quale può suddividere i costi per la vita quotidiana, che non deve sostenere come in accadeva precedenza un canone di locazione, che percepisce l'AUU per la nuova nata.
All'udienza di comparizione in data 20.02.2025 le parti trovavano un accordo in ordine ai tempi di permanenza della figlia minore presso ciascun genitore, concordando – come riportato a verbale – di confermare in linea generale i tempi previsti dal precedente provvedimento, in ogni caso in accordo con la volontà della ragazza, oggi quindicenne, mentre nessun accordo risultava possibile con riguardo alle questioni economiche.
***
Ritiene il Collegio di poter recepire l'accordo delle parti in ordine ai tempi di permanenza della minore nonché all'individuazione delle spese straordinarie come da vigente Protocollo.
Quanto alla determinazione del contributo mensile da porre a carico del padre va rammentato che per giurisprudenza costante e consolidata i
“giustificati motivi” che consentono la modifica del precedente provvedimento (oggi menzionati dall'art. 473 bis n. 29 c.p.c.) devono consistere in circostanze nuove sopravvenute rispetto al provvedimento di cui si chiede la modifica (la revisione dell'assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni, non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone l'accertamento dell'intervento di circostanze sopravvenute comportanti una significativa modifica delle condizioni economiche dei genitori, con conseguente alterazione del complessivo assetto economico valutato dal primo giudice, e non una nuova valutazione circa la sussistenza dei presupposti e dell'entità dell'assegno medesimo. (Cass.civ. sez. I, 30.06.2021, n.18608
Alla luce di tale principio occorre valutare se le circostanze dedotte dal ricorrente comportino un'alterazione dell'assetto economico tra le parti rispetto all'epoca del precedente provvedimento e, in caso affermativo, in che misura ed a vantaggio di chi vada pronunciata la modifica.
Quanto ai redditi del sig. dalla documentazione in atti (Mod. Pt_1
730/2022) risulta che egli abbia percepito redditi netti (reddito complessivo detratta l'imposta netta) nell'anno 2021 (epoca del precedente provvedimento) pari a complessivi 30.479,00 e dunque circa € 2.500,00 mensili;
successivamente egli ha percepito redditi netti nel 2023 (730/2024) pari a complessivi € 29.675,00 e dunque circa € 2.470,00 mensili;
lo stesso risulta poi avere percepito redditi netti nell'anno 2024 pari a complessivi € 36.283,00 (somma di tutti gli emolumenti accreditati sul Conto Corrente intestato al resistente, inclusa la 13° mensilità – cfr. doc. 20 in atti) e dunque circa € 3.000,00 mensili;
rispetto all'epoca del precedente provvedimento, dunque, il ricorrente ha mantenuto il medesimo livello retributivo nei due anni successivi e, nell'ultimo anno di imposta, risulta avere percepito un aumento di circa € 500,00 mensili.
Considerato il dedotto e documentato esborso mensile versato ai genitori della compagna a titolo di rimborso spese (€ 400,00 mensili accreditati sul conto cointestato, e dunque da calcolarsi in € 200,00 a carico del ricorrente), può considerarsi per il ricorrente un reddito medio mensile di circa € 2.700-2.800 dal quale, tuttavia, egli non deve più detrarre alcun esborso a titolo di canone di locazione, come accadeva in precedenza (circostanza dedotta dalla resistente in comparsa e non contestata)
Lo stesso sig. risulta percepire inoltre la somma mensile di € Pt_1
116,00 a titolo della quota del 50% dell'AUU per la figlia pur tenendo Per_1 con sé la figlia per tempi ridottissimi.
Quanto alla nascita della nuova figlia, giova rammentare che in tema di richiesta di modifica di provvedimenti riguardanti assegno divorzile o contributo al mantenimento dei figli, qualora a supporto della richiesta diminuzione siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, e segnatamente la nascita di un altro figlio, il giudice deve verificare se si gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze dell'obbligato medesimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell'obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri; e la predetta valutazione comparativa non può prescindere dalla condizione economico patrimoniale della compagna del ricorrente, (Cass. Civ. sez. I , n. 7650/2024)
Ebbene, in quest'ottica, nulla ha dedotto il ricorrente con riguardo alla posizione reddituale e patrimoniale della sua nuova compagna, salvo riferire che la stessa svolge la professione di OSS;
dalla documentazione prodotta, tuttavia, si può osservare che ella contribuisce in pari misura rispetto al ricorrente all'alimentazione del conto corrente cointestato utilizzato per le spese familiari (entrambi versano € 700,00 mensili), dal che si deve presumere che abbia la stessa capacità reddituale/patrimoniale del ricorrente medesimo.
Quanto alle esigenze della nuova figlia il ricorrente ha documentato l'esborso mensile relativo all'asilo nido (doc. 24), somma che di per sé viene coperta per intero dalla cifra percepita a titolo di AUU per la nuova nata e pari ad € € 259,95 (cfr. accrediti in C/C);
Venendo alla sig. ra ella risulta avere percepito un reddito CP_1 mensile medio nell'anno 2023 (cfr. 730/2024) pari a circa € 400,00 mensili ed ora, dal mese di ottobre 2024 in virtù dell'aumento dell'orario di lavoro), un reddito mensile di circa € 550-600 (cfr. accrediti in conto corrente); la stessa percepisce come il ricorrente il 50% dell'Assegno Unico pari ad € 116,00 mensili.
Ciò premesso va evidenziato che quand'anche – come sostenuto dalla difesa del ricorrente – la resistente percepisse alcuni emolumenti non dichiarati, la discrepanza tra le entrate di quest'ultima e quelle assai maggiori del sig. sarebbe comunque rilevante. Pt_1
Sotto altro profilo va rilevato che i tempi di permanenza della figlia presso i genitori risultano allo stato del tutto sbilanciati presso la madre, posto che lo stesso ricorrente ha riferito in ricorso che la minore ha iniziato a recarsi presso di lui circa una volta al mese (cfr. ricorso introduttivo pag. 5).
La minore, inoltre, è cresciuta di 4 anni rispetto all'epoca del precedente provvedimento ed è circostanza pacifica, confermata da costante giurisprudenza, che le esigenze dei figli crescono al crescere dell'età: in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione […] dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass. Civ., I, 29.04.2022, n. 13664.
Per tutte le considerazioni di cui sopra, in applicazione dei criteri di cui all'art. 337 quater c.c. e dunque della capacità reddituale ed economica delle parti come sopra descritta (decisamente superiore per il padre), dei tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore (sta pressochè solo con la madre), considerato l'aumento dell'età della minore (oggi quattordicenne) ritiene congruo il Collegio rideterminare in € 500,00 mensili il contributo al mantenimento posto a carico del padre.
Le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa, vanno poste a carico di quest'ultimo, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del Decreto emesso in data 16.03.2021 nel procedimento RG 5310/2020 così dispone a) La minore nata a [...] in data [...], Persona_1 fermi in linea generale i tempi per l'esercizio del diritto di visita previsti dal precedente provvedimento, starà con il padre previo accordo con la minore medesima. b) Il sig. con decorrenza dalla data della domanda (19.11.2024) Pt_1 contribuirà al mantenimento della figlia mediante versamento in favore della sig.ra della somma mensile di € 500,00; detta CP_1 somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT
c) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore ed individuate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia (prot. Giugno 2023) saranno suddivise al 50% tra i genitori;
il relativo conguaglio avverrà mensilmente dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa.
d) Le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.809,00, oltre al 15% spese generali, IVA e CPA come per legge sono poste a carico del ricorrente
Così deciso nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 20.03.2025
Il presidente est.
Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente rel. dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 3581/2024, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. LUANI DONATA presso il cui studio sito in PIAZZA SAN GIORGIO, 16 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA è elettivamente domiciliata contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MIGLIOLI ANNALISA presso il cui studio sito in VIA F.LLI MANFREDI N. 8 42100 REGGIO NELL'EMILIA è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlia minore
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 14.03.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento riguarda le modalità di affidamento e mantenimento della minore nata a [...] in data [...]. Persona_1
Tali modalità sono allo stato disciplinate dal Decreto emesso da questo Tribunale in data 16.03.2021 che, in accoglimento del ricorso congiunto depositato dalle parti, ha disposto l'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso la madre, ha previsto il diritto di visita del padre a week end alternati oltre ad un giorno infrasettimanale, ed ha posto a carico del sig. l'onere di contribuire al mantenimento della minore con la Pt_1 somma mensile di € 450,00 (oggi € 512,00 in virtù dell'adeguamento ISTAT) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con il ricorso oggi in esame il sig. riferendo che la figlia per Pt_1 lungo tempo non si è recata presso di lui e che solo recentemente ha ripreso a frequentarlo circa una volta al mese, ha chiesto che vengano rideterminate, con le modalità ritenute di giustizia, le tempistiche per l'esercizio del diritto di visita;
ha chiesto altresì che venga ridotto l'onere di mantenimento posto a suo carico prevedendolo in € 250,00 mensili e che le spese straordinarie vengano individuate secondo il nuovo Protocollo in uso presso il Tribunale (prot. Giugno 2023)
A sostegno della domanda economica egli ha dedotto di essere divenuto padre di una nuova figlia nata nel maggio 2024, di percepire redditi pari a circa € 2.000,00 mensili, di contribuire con la somma di € 400,00 (unitamente alla compagna) per il comodato di un immobile concesso dai genitori di quest'ultima; ha dedotto altresì che i redditi della resistente sarebbero migliorati rispetto all'epoca del precedente provvedimento.
Costituitasi in giudizio la sig.ra ha contestato le domande del CP_1 ricorrente e, in riferimento alle questioni economiche, ha chiesto che il contributo al mantenimento posto a carico di quest'ultimo venga rideterminato in € 550,00 mensili, concordando sull'individuazione delle spese straordinarie come da protocollo vigente.
A sostegno della richiesta di aumento la resistente ha dedotto che, nonostante l' incremento delle proprie ore lavorative (da 10 a 15 settimanali) intervenuto nell'ottobre 2024 i suoi redditi sarebbero comunque assai esigui (pari a circa 550,00 – 600,00 mensili) e che, dovendo sostenere un esborso mensile a titolo di rata di rientro del mutuo di € 553,00, riesce a gestire faticosamente il menage quotidiano grazie al mantenimento versatole dal ricorrente ed all'aiuto economico dei propri genitori. Ha rilevato inoltre che il ricorrente percepisce in ogni caso il 50% dell'AUU per la figlia pari ad € 116,00 (già calcolato al 50%) pur Per_1 tenendola per tempi ridottissimi, che la minore è cresciuta di 4 anni rispetto all'epoca del precedente provvedimento, che il sig. convive con una Pt_1 nuova compagna con la quale può suddividere i costi per la vita quotidiana, che non deve sostenere come in accadeva precedenza un canone di locazione, che percepisce l'AUU per la nuova nata.
All'udienza di comparizione in data 20.02.2025 le parti trovavano un accordo in ordine ai tempi di permanenza della figlia minore presso ciascun genitore, concordando – come riportato a verbale – di confermare in linea generale i tempi previsti dal precedente provvedimento, in ogni caso in accordo con la volontà della ragazza, oggi quindicenne, mentre nessun accordo risultava possibile con riguardo alle questioni economiche.
***
Ritiene il Collegio di poter recepire l'accordo delle parti in ordine ai tempi di permanenza della minore nonché all'individuazione delle spese straordinarie come da vigente Protocollo.
Quanto alla determinazione del contributo mensile da porre a carico del padre va rammentato che per giurisprudenza costante e consolidata i
“giustificati motivi” che consentono la modifica del precedente provvedimento (oggi menzionati dall'art. 473 bis n. 29 c.p.c.) devono consistere in circostanze nuove sopravvenute rispetto al provvedimento di cui si chiede la modifica (la revisione dell'assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni, non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone l'accertamento dell'intervento di circostanze sopravvenute comportanti una significativa modifica delle condizioni economiche dei genitori, con conseguente alterazione del complessivo assetto economico valutato dal primo giudice, e non una nuova valutazione circa la sussistenza dei presupposti e dell'entità dell'assegno medesimo. (Cass.civ. sez. I, 30.06.2021, n.18608
Alla luce di tale principio occorre valutare se le circostanze dedotte dal ricorrente comportino un'alterazione dell'assetto economico tra le parti rispetto all'epoca del precedente provvedimento e, in caso affermativo, in che misura ed a vantaggio di chi vada pronunciata la modifica.
Quanto ai redditi del sig. dalla documentazione in atti (Mod. Pt_1
730/2022) risulta che egli abbia percepito redditi netti (reddito complessivo detratta l'imposta netta) nell'anno 2021 (epoca del precedente provvedimento) pari a complessivi 30.479,00 e dunque circa € 2.500,00 mensili;
successivamente egli ha percepito redditi netti nel 2023 (730/2024) pari a complessivi € 29.675,00 e dunque circa € 2.470,00 mensili;
lo stesso risulta poi avere percepito redditi netti nell'anno 2024 pari a complessivi € 36.283,00 (somma di tutti gli emolumenti accreditati sul Conto Corrente intestato al resistente, inclusa la 13° mensilità – cfr. doc. 20 in atti) e dunque circa € 3.000,00 mensili;
rispetto all'epoca del precedente provvedimento, dunque, il ricorrente ha mantenuto il medesimo livello retributivo nei due anni successivi e, nell'ultimo anno di imposta, risulta avere percepito un aumento di circa € 500,00 mensili.
Considerato il dedotto e documentato esborso mensile versato ai genitori della compagna a titolo di rimborso spese (€ 400,00 mensili accreditati sul conto cointestato, e dunque da calcolarsi in € 200,00 a carico del ricorrente), può considerarsi per il ricorrente un reddito medio mensile di circa € 2.700-2.800 dal quale, tuttavia, egli non deve più detrarre alcun esborso a titolo di canone di locazione, come accadeva in precedenza (circostanza dedotta dalla resistente in comparsa e non contestata)
Lo stesso sig. risulta percepire inoltre la somma mensile di € Pt_1
116,00 a titolo della quota del 50% dell'AUU per la figlia pur tenendo Per_1 con sé la figlia per tempi ridottissimi.
Quanto alla nascita della nuova figlia, giova rammentare che in tema di richiesta di modifica di provvedimenti riguardanti assegno divorzile o contributo al mantenimento dei figli, qualora a supporto della richiesta diminuzione siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, e segnatamente la nascita di un altro figlio, il giudice deve verificare se si gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze dell'obbligato medesimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell'obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri; e la predetta valutazione comparativa non può prescindere dalla condizione economico patrimoniale della compagna del ricorrente, (Cass. Civ. sez. I , n. 7650/2024)
Ebbene, in quest'ottica, nulla ha dedotto il ricorrente con riguardo alla posizione reddituale e patrimoniale della sua nuova compagna, salvo riferire che la stessa svolge la professione di OSS;
dalla documentazione prodotta, tuttavia, si può osservare che ella contribuisce in pari misura rispetto al ricorrente all'alimentazione del conto corrente cointestato utilizzato per le spese familiari (entrambi versano € 700,00 mensili), dal che si deve presumere che abbia la stessa capacità reddituale/patrimoniale del ricorrente medesimo.
Quanto alle esigenze della nuova figlia il ricorrente ha documentato l'esborso mensile relativo all'asilo nido (doc. 24), somma che di per sé viene coperta per intero dalla cifra percepita a titolo di AUU per la nuova nata e pari ad € € 259,95 (cfr. accrediti in C/C);
Venendo alla sig. ra ella risulta avere percepito un reddito CP_1 mensile medio nell'anno 2023 (cfr. 730/2024) pari a circa € 400,00 mensili ed ora, dal mese di ottobre 2024 in virtù dell'aumento dell'orario di lavoro), un reddito mensile di circa € 550-600 (cfr. accrediti in conto corrente); la stessa percepisce come il ricorrente il 50% dell'Assegno Unico pari ad € 116,00 mensili.
Ciò premesso va evidenziato che quand'anche – come sostenuto dalla difesa del ricorrente – la resistente percepisse alcuni emolumenti non dichiarati, la discrepanza tra le entrate di quest'ultima e quelle assai maggiori del sig. sarebbe comunque rilevante. Pt_1
Sotto altro profilo va rilevato che i tempi di permanenza della figlia presso i genitori risultano allo stato del tutto sbilanciati presso la madre, posto che lo stesso ricorrente ha riferito in ricorso che la minore ha iniziato a recarsi presso di lui circa una volta al mese (cfr. ricorso introduttivo pag. 5).
La minore, inoltre, è cresciuta di 4 anni rispetto all'epoca del precedente provvedimento ed è circostanza pacifica, confermata da costante giurisprudenza, che le esigenze dei figli crescono al crescere dell'età: in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione […] dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass. Civ., I, 29.04.2022, n. 13664.
Per tutte le considerazioni di cui sopra, in applicazione dei criteri di cui all'art. 337 quater c.c. e dunque della capacità reddituale ed economica delle parti come sopra descritta (decisamente superiore per il padre), dei tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore (sta pressochè solo con la madre), considerato l'aumento dell'età della minore (oggi quattordicenne) ritiene congruo il Collegio rideterminare in € 500,00 mensili il contributo al mantenimento posto a carico del padre.
Le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa, vanno poste a carico di quest'ultimo, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del Decreto emesso in data 16.03.2021 nel procedimento RG 5310/2020 così dispone a) La minore nata a [...] in data [...], Persona_1 fermi in linea generale i tempi per l'esercizio del diritto di visita previsti dal precedente provvedimento, starà con il padre previo accordo con la minore medesima. b) Il sig. con decorrenza dalla data della domanda (19.11.2024) Pt_1 contribuirà al mantenimento della figlia mediante versamento in favore della sig.ra della somma mensile di € 500,00; detta CP_1 somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT
c) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore ed individuate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia (prot. Giugno 2023) saranno suddivise al 50% tra i genitori;
il relativo conguaglio avverrà mensilmente dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa.
d) Le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.809,00, oltre al 15% spese generali, IVA e CPA come per legge sono poste a carico del ricorrente
Così deciso nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 20.03.2025
Il presidente est.
Francesco Parisoli