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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/06/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2326 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: regolarizzazione versamenti contributivi,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Francesco Parte_1
Fallarino ed elettivamente domiciliato in Benevento, via dei Cappuccini 11, presso il suo studio,
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Gabriele Morreale Agnello ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Ufficio legale della sede provinciale,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in via telematica il 24/05/2024 il ricorrente ha esposto:
- di aver prestato lavoro subordinato presso la dal 5/10/2021 al Controparte_1
30/09/2023, ricevendo regolare retribuzione;
- che dall'estratto conto previdenziale l'anno 2022 non risultava caricato, ad eccezione CP_2 del mese di aprile;
- che alla sua richiesta di spiegazioni la società aveva dichiarato di avere regolarmente provveduto a versare i contributi e gli aveva consegnato le ricevute di quietanza degli F24, ad eccezione di quelli relativi ai mesi da gennaio ad aprile 2022;
- che aveva chiesto all' di provvedere alla sistemazione della posizione contributiva, senza CP_2 ottenere alcun riscontro;
- che aveva interesse alla regolarizzazione sia perché la Naspi gli era stata liquidata in misura inferiore al dovuto, sulla scorta di una contribuzione parziale, sia perché gli era stata negata la pensione ordinaria di invalidità per carenza del requisito contributivo.
1 Tanto premesso, ha convenuto in giudizio e al fine di sentire: “1. Controparte_1 CP_2
Accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare che ha prestato attività Parte_1 lavorativa subordinata presso la Ditta De Rosa Costruzioni Srl per l'anno 2022; 2. Accertare che il datore di lavoro ha regolarmente pagato la contribuzione prevista dalla legge;
3. In subordine accertare l'eventuale omissione totale e/o parziale di tale onere;
4. Condannare i resistenti al pagamento e/o alla regolarizzazione della propria posizione assicurativa e previdenziale, non corrisposta e non versata e/o non registrata dall' per il periodo lavorativo in questione;
5. CP_2
Condannare l' sede di Benevento, previa rideterminazione dell'ammontare e della durata CP_2 alla luce di quanto innanzi, al pagamento delle differenze dovute per la Naspi in favore del ricorrente;
6. Condannare i resistenti in solido, o chi di essi risultasse soccombente nel presente giudizio, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione allo scrivente avvocato antistatario”.
La ritualmente citata, non si è costituita in giudizio;
ne è stata, pertanto, Controparte_1 dichiarata la contumacia.
Si è invece costituito, tardivamente, l' , rappresentando che erano in corso verifiche circa la CP_2 posizione contributiva del ricorrente e chiedendo un breve rinvio per consentire tali verifiche ed eventualmente dichiararsi cessata la materia del contendere.
La causa, disposto il rinvio chiesto dall' , è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte CP_2 in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso ha ad oggetto la regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente, o in subordine la condanna della datrice di lavoro al versamento dei contributi omessi, in relazione ai mesi di gennaio e febbraio 2022 e da maggio a dicembre del medesimo anno, che dall'estratto contributivo aggiornato al 5/02/2024 non risultano coperti da contribuzione.
La sussistenza di un rapporto di lavoro fra il ricorrente e la in virtù di Controparte_1 un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno e relative proroghe, è documentalmente provata dal modello C2 storico del Centro per l'Impiego, dall' di CP_3 proroga e dalle buste paga, che attestano come nel corso dell'anno 2022 il rapporto abbia avuto regolare esecuzione senza soluzione di continuità.
Per il suddetto periodo – e in particolare, per quanto qui interessa, per l'anno 2022 – il ricorrente aveva quindi diritto tanto alla retribuzione, il cui pagamento è incontestato, quanto al versamento della contribuzione sulle retribuzioni dovute.
Dall'estratto contributivo allegato al ricorso risultano però registrati versamenti contributivi soltanto per i mesi di marzo e aprile, mentre il resto dell'anno è scoperto.
La rimanendo contumace, non ha offerto prova di aver provveduto a versare Controparte_1
i contributi dovuti.
Tuttavia, lo stesso ricorrente ha prodotto, quanto meno per i mesi da maggio a dicembre 2022, copia degli F24 che attestano che la società ha regolarmente provveduto ad effettuare i versamenti cumulativi.
Inoltre l' , nel costituirsi, non ha in alcun modo contestato di avere ricevuto i versamenti dalla CP_2
ma si è limitato a rappresentare che erano in corso verifiche, e a chiedere Controparte_1 un breve rinvio per consentirgli di provvedere in autotutela.
Ebbene, il comportamento processuale dell' assume una rilevanza non secondaria nella CP_2 presente controversia: infatti, secondo i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta a colui il quale agisce in giudizio provare i fatti costitutivi dei 2 diritti dei quali chiede riconoscimento. Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, ad articolarsi diversamente in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, sino ad affievolirsi del tutto in relazione ai fatti non contestati, nel senso cioè che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione non solo i fatti oggetto di esplicita ammissione da parte del convenuto, ma anche fatti e circostanze in ordine ai quali egli, in violazione del generale disposto di cui all'art. 416 comma 3 c.p.c., nessuno specifico rilievo di segno contrario abbia formulato, fatta salva ovviamente l'ipotesi di una logica incompatibilità tra la linea difensiva adottata in generale e il fatto non oggetto di puntuale contestazione.
Invero, le Sezioni unite della Cassazione hanno di recente riaffermato che l'art. 416 c.p.c., per il rito del lavoro, e l'art. 167 c.p.c., comma 1, imponendo al convenuto di prendere posizione nell'atto di costituzione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, configurano la non contestazione come un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato, e dovrà ritenerlo sussistente proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti;
pertanto la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal legislatore, rappresenta l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, e quindi rende inutile provarlo perché non controverso (Cass. Sez. Un., 29 maggio 2014, n. 12065). Tanto la dottrina quanto la giurisprudenza hanno poi precisato che la “non contestazione” è esclusa solo in caso di contestazione “chiara e specifica”. La contestazione, infatti, serve a mettere l'attore prima, e il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati) e quali invece i fatti incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum (così Cass.
Sez. L, Sentenza n. 2832 del 12/02/2016).
L'applicazione dei principi richiamati al caso di specie fonda l'accoglimento della domanda, dal momento che l' , pur non contestando di avere regolarmente ricevuto i versamenti, non ha CP_2 dato prova di averli correttamente registrati sulla posizione dell'odierno ricorrente, che risulta pertanto parzialmente irregolare per l'anno 2022, né ha addotto alcuna ragione a giustificazione del ritardo nel provvedere.
Nonostante il rinvio concesso, l' non ha documentato di aver provveduto nemmeno a seguito CP_2 della notifica del ricorso.
L' va, conseguentemente, condannato alla sistemazione della posizione contributiva del CP_2 ricorrente tenendo conto della contribuzione dovuta sulle retribuzioni erogate per l'intero anno
2022 da parte della Controparte_1
Risulta, inoltre, che con domanda del 4/01/2024 il ricorrente ha chiesto di fruire della NASPI, il cui ammontare è stato determinato avendo riguardo a un numero di settimane di contribuzione e a un totale di retribuzioni imponibili nel quadriennio inferiore a quello reale, per effetto della mancata registrazione dei dati relativi a dieci mesi dell'anno 2022.
L' va, conseguentemente, anche condannato alla riliquidazione della prestazione erogata al CP_2 ricorrente tenendo conto della contribuzione accertata come dovuta nel presente giudizio, e al versamento delle differenze sui ratei versati, oltre interessi legali come per legge sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano nella misura indicata in CP_2 dispositivo, quantificata, in relazione al valore (indeterminabile) della controversia, nella misura 3 minima, ulteriormente ridotta del 30% in considerazione dell'istruzione documentale, dell'assenza di questioni complesse e dell'attività difensiva concretamente espletata, stante anche la contumacia della datrice di lavoro. Nulla per le spese della non Controparte_1 costituita.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, condanna l' alla sistemazione della posizione contributiva CP_2 del ricorrente tenendo conto della contribuzione dovuta sulle retribuzioni erogate per l'intero anno 2022 da parte della Controparte_1
2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire la NASPI, giusta domanda presentata il
4/01/2024, nella misura e per la durata di legge, tenendo conto della contribuzione accertata come dovuta nel presente giudizio, e per l'effetto condanna l' alla riliquidazione della CP_2 prestazione erogata al ricorrente e al versamento delle differenze sui ratei versati, oltre interessi legali come per legge sino al saldo;
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.303,00 oltre rimborso CP_2 forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
Con
4) nulla per le spese della Controparte_1
Benevento, 11 giugno 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2326 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: regolarizzazione versamenti contributivi,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Francesco Parte_1
Fallarino ed elettivamente domiciliato in Benevento, via dei Cappuccini 11, presso il suo studio,
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Gabriele Morreale Agnello ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Ufficio legale della sede provinciale,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in via telematica il 24/05/2024 il ricorrente ha esposto:
- di aver prestato lavoro subordinato presso la dal 5/10/2021 al Controparte_1
30/09/2023, ricevendo regolare retribuzione;
- che dall'estratto conto previdenziale l'anno 2022 non risultava caricato, ad eccezione CP_2 del mese di aprile;
- che alla sua richiesta di spiegazioni la società aveva dichiarato di avere regolarmente provveduto a versare i contributi e gli aveva consegnato le ricevute di quietanza degli F24, ad eccezione di quelli relativi ai mesi da gennaio ad aprile 2022;
- che aveva chiesto all' di provvedere alla sistemazione della posizione contributiva, senza CP_2 ottenere alcun riscontro;
- che aveva interesse alla regolarizzazione sia perché la Naspi gli era stata liquidata in misura inferiore al dovuto, sulla scorta di una contribuzione parziale, sia perché gli era stata negata la pensione ordinaria di invalidità per carenza del requisito contributivo.
1 Tanto premesso, ha convenuto in giudizio e al fine di sentire: “1. Controparte_1 CP_2
Accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare che ha prestato attività Parte_1 lavorativa subordinata presso la Ditta De Rosa Costruzioni Srl per l'anno 2022; 2. Accertare che il datore di lavoro ha regolarmente pagato la contribuzione prevista dalla legge;
3. In subordine accertare l'eventuale omissione totale e/o parziale di tale onere;
4. Condannare i resistenti al pagamento e/o alla regolarizzazione della propria posizione assicurativa e previdenziale, non corrisposta e non versata e/o non registrata dall' per il periodo lavorativo in questione;
5. CP_2
Condannare l' sede di Benevento, previa rideterminazione dell'ammontare e della durata CP_2 alla luce di quanto innanzi, al pagamento delle differenze dovute per la Naspi in favore del ricorrente;
6. Condannare i resistenti in solido, o chi di essi risultasse soccombente nel presente giudizio, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione allo scrivente avvocato antistatario”.
La ritualmente citata, non si è costituita in giudizio;
ne è stata, pertanto, Controparte_1 dichiarata la contumacia.
Si è invece costituito, tardivamente, l' , rappresentando che erano in corso verifiche circa la CP_2 posizione contributiva del ricorrente e chiedendo un breve rinvio per consentire tali verifiche ed eventualmente dichiararsi cessata la materia del contendere.
La causa, disposto il rinvio chiesto dall' , è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte CP_2 in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso ha ad oggetto la regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente, o in subordine la condanna della datrice di lavoro al versamento dei contributi omessi, in relazione ai mesi di gennaio e febbraio 2022 e da maggio a dicembre del medesimo anno, che dall'estratto contributivo aggiornato al 5/02/2024 non risultano coperti da contribuzione.
La sussistenza di un rapporto di lavoro fra il ricorrente e la in virtù di Controparte_1 un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno e relative proroghe, è documentalmente provata dal modello C2 storico del Centro per l'Impiego, dall' di CP_3 proroga e dalle buste paga, che attestano come nel corso dell'anno 2022 il rapporto abbia avuto regolare esecuzione senza soluzione di continuità.
Per il suddetto periodo – e in particolare, per quanto qui interessa, per l'anno 2022 – il ricorrente aveva quindi diritto tanto alla retribuzione, il cui pagamento è incontestato, quanto al versamento della contribuzione sulle retribuzioni dovute.
Dall'estratto contributivo allegato al ricorso risultano però registrati versamenti contributivi soltanto per i mesi di marzo e aprile, mentre il resto dell'anno è scoperto.
La rimanendo contumace, non ha offerto prova di aver provveduto a versare Controparte_1
i contributi dovuti.
Tuttavia, lo stesso ricorrente ha prodotto, quanto meno per i mesi da maggio a dicembre 2022, copia degli F24 che attestano che la società ha regolarmente provveduto ad effettuare i versamenti cumulativi.
Inoltre l' , nel costituirsi, non ha in alcun modo contestato di avere ricevuto i versamenti dalla CP_2
ma si è limitato a rappresentare che erano in corso verifiche, e a chiedere Controparte_1 un breve rinvio per consentirgli di provvedere in autotutela.
Ebbene, il comportamento processuale dell' assume una rilevanza non secondaria nella CP_2 presente controversia: infatti, secondo i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta a colui il quale agisce in giudizio provare i fatti costitutivi dei 2 diritti dei quali chiede riconoscimento. Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, ad articolarsi diversamente in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, sino ad affievolirsi del tutto in relazione ai fatti non contestati, nel senso cioè che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione non solo i fatti oggetto di esplicita ammissione da parte del convenuto, ma anche fatti e circostanze in ordine ai quali egli, in violazione del generale disposto di cui all'art. 416 comma 3 c.p.c., nessuno specifico rilievo di segno contrario abbia formulato, fatta salva ovviamente l'ipotesi di una logica incompatibilità tra la linea difensiva adottata in generale e il fatto non oggetto di puntuale contestazione.
Invero, le Sezioni unite della Cassazione hanno di recente riaffermato che l'art. 416 c.p.c., per il rito del lavoro, e l'art. 167 c.p.c., comma 1, imponendo al convenuto di prendere posizione nell'atto di costituzione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, configurano la non contestazione come un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato, e dovrà ritenerlo sussistente proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti;
pertanto la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal legislatore, rappresenta l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, e quindi rende inutile provarlo perché non controverso (Cass. Sez. Un., 29 maggio 2014, n. 12065). Tanto la dottrina quanto la giurisprudenza hanno poi precisato che la “non contestazione” è esclusa solo in caso di contestazione “chiara e specifica”. La contestazione, infatti, serve a mettere l'attore prima, e il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati) e quali invece i fatti incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum (così Cass.
Sez. L, Sentenza n. 2832 del 12/02/2016).
L'applicazione dei principi richiamati al caso di specie fonda l'accoglimento della domanda, dal momento che l' , pur non contestando di avere regolarmente ricevuto i versamenti, non ha CP_2 dato prova di averli correttamente registrati sulla posizione dell'odierno ricorrente, che risulta pertanto parzialmente irregolare per l'anno 2022, né ha addotto alcuna ragione a giustificazione del ritardo nel provvedere.
Nonostante il rinvio concesso, l' non ha documentato di aver provveduto nemmeno a seguito CP_2 della notifica del ricorso.
L' va, conseguentemente, condannato alla sistemazione della posizione contributiva del CP_2 ricorrente tenendo conto della contribuzione dovuta sulle retribuzioni erogate per l'intero anno
2022 da parte della Controparte_1
Risulta, inoltre, che con domanda del 4/01/2024 il ricorrente ha chiesto di fruire della NASPI, il cui ammontare è stato determinato avendo riguardo a un numero di settimane di contribuzione e a un totale di retribuzioni imponibili nel quadriennio inferiore a quello reale, per effetto della mancata registrazione dei dati relativi a dieci mesi dell'anno 2022.
L' va, conseguentemente, anche condannato alla riliquidazione della prestazione erogata al CP_2 ricorrente tenendo conto della contribuzione accertata come dovuta nel presente giudizio, e al versamento delle differenze sui ratei versati, oltre interessi legali come per legge sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano nella misura indicata in CP_2 dispositivo, quantificata, in relazione al valore (indeterminabile) della controversia, nella misura 3 minima, ulteriormente ridotta del 30% in considerazione dell'istruzione documentale, dell'assenza di questioni complesse e dell'attività difensiva concretamente espletata, stante anche la contumacia della datrice di lavoro. Nulla per le spese della non Controparte_1 costituita.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, condanna l' alla sistemazione della posizione contributiva CP_2 del ricorrente tenendo conto della contribuzione dovuta sulle retribuzioni erogate per l'intero anno 2022 da parte della Controparte_1
2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire la NASPI, giusta domanda presentata il
4/01/2024, nella misura e per la durata di legge, tenendo conto della contribuzione accertata come dovuta nel presente giudizio, e per l'effetto condanna l' alla riliquidazione della CP_2 prestazione erogata al ricorrente e al versamento delle differenze sui ratei versati, oltre interessi legali come per legge sino al saldo;
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.303,00 oltre rimborso CP_2 forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
Con
4) nulla per le spese della Controparte_1
Benevento, 11 giugno 2025.
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