TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/06/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa promossa da:
(C.F. e P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Trento (TN), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maurizio A. Matteuzzi (C.F.
, che la rappresenta e difende;
C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. , nato in [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...];
APPELLATO CONTUMACE con l'intervento di
(C.F. , in persona del Sindaco Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore;
INTERVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 796/2023 del Giudice di Pace di
Treviso, emessa in data 19 giugno 2023 e depositata il 22 giugno 2023.
Opposizione a ingiunzione fiscale.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE
«Nel merito in via principale, dichiararsi la nullità della sentenza n. 796/2023, pronunciata dal Giudice di Pace di Treviso nella causa n. 1862/2023 R.G. in data
19 giugno 2023 e depositata in data 22 giugno 2023, per essere stata resa da un giudice incompetente per territorio e, comunque, in totale riforma della stessa, dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi l'opposizione promossa dal sig. CP_1
e per l'effetto confermare la legittimità dell'ingiunzione fiscale di pagamento
[...]
n. 007296M120220000011. In ogni caso, condannarsi il sig. al CP_1 pagamento in favore di delle somme portate Parte_1 dall'ingiunzione di pagamento n. 007296M120220000011. In ogni caso, spese e competenze di causa, ivi compreso il rimborso spese generali di studio, di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifuse.» SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 796/2023 con cui il Giudice di Pace di Treviso aveva accolto l'opposizione proposta dal sig. avverso l'ingiunzione fiscale emessa CP_1 per il recupero di una sanzione amministrativa irrogata dal CP_2 [...]
. CP_2
L'appellante ha lamentato la nullità della sentenza per essere stata pronunciata da un giudice territorialmente incompetente, vizio tempestivamente eccepito in primo grado sia dall'odierna appellante sia dal . Controparte_2
Instaurato il presente giudizio di appello e dichiarata la contumacia del sig.
e del , la causa è stata trattenuta in decisione. CP_1 Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto sulla base del primo motivo, avente carattere pregiudiziale e assorbente.
È fondata e decisiva la censura relativa alla nullità della sentenza di primo grado per incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Treviso.
Nel giudizio di prime cure, le parti convenute avevano correttamente eccepito l'incompetenza del foro adito, indicando come competente il Giudice di Pace di
Borgo Valsugana (TN). Il Giudice di Pace di Treviso ha illegittimamente ignorato tale eccezione, decidendo la causa nel merito e così violando le norme inderogabili sulla competenza territoriale.
La controversia, avente ad oggetto l'opposizione a un'ingiunzione di pagamento fondata su un verbale per violazione del Codice della Strada, doveva infatti essere incardinata dinanzi al giudice del luogo in cui la violazione è stata commessa (art. 7, c. 2, D.Lgs. 150/2011) o, alternativamente, dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente (art. 32, c. 2, D.Lgs. 150/2011). Entrambi i criteri riconducono inequivocabilmente la competenza al Giudice di Pace di
[...]
. CP_2
La violazione di tali norme determina la nullità della sentenza impugnata, come correttamente dedotto dall'appellante. L'accoglimento di tale motivo assorbe ogni altra questione di merito.
Tuttavia, incidenter tantum e al solo fine di corroborare la statuizione sulle spese processuali secondo il principio di soccombenza, si osserva come l'opposizione del sig. apparisse, anche nel merito, manifestamente CP_1 infondata.
Dagli atti di causa emerge infatti che l'opponente aveva sottoscritto la
"comunicazione dati conducente", riconoscendo la propria responsabilità e
2 dimostrando di aver avuto piena e legale conoscenza del verbale di contestazione presupposto.
Tale circostanza rende evidente la pretestuosità dell'azione intentata e rafforza la necessità di porre a suo carico le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ogni altra Parte_1 istanza disattesa:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, DICHIARA LA NULLITÀ della sentenza n.
796/2023 del Giudice di Pace di Treviso, per incompetenza per territorio eper essere competente il Giudice di Pace di Controparte_2
3. CONDANNA il sig. alla rifusione, in favore di CP_1 [...]
delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida Parte_1 complessivamente quanto ai compensi professionali in euro 600,00 per il primo grado ed in euro € 800,00 0per l'appello , oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Fissa termine di mesi tre per riassumere la causa avanti al giudice di pace competente
Treviso, 23/06/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa promossa da:
(C.F. e P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Trento (TN), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maurizio A. Matteuzzi (C.F.
, che la rappresenta e difende;
C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. , nato in [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...];
APPELLATO CONTUMACE con l'intervento di
(C.F. , in persona del Sindaco Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore;
INTERVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 796/2023 del Giudice di Pace di
Treviso, emessa in data 19 giugno 2023 e depositata il 22 giugno 2023.
Opposizione a ingiunzione fiscale.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE
«Nel merito in via principale, dichiararsi la nullità della sentenza n. 796/2023, pronunciata dal Giudice di Pace di Treviso nella causa n. 1862/2023 R.G. in data
19 giugno 2023 e depositata in data 22 giugno 2023, per essere stata resa da un giudice incompetente per territorio e, comunque, in totale riforma della stessa, dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi l'opposizione promossa dal sig. CP_1
e per l'effetto confermare la legittimità dell'ingiunzione fiscale di pagamento
[...]
n. 007296M120220000011. In ogni caso, condannarsi il sig. al CP_1 pagamento in favore di delle somme portate Parte_1 dall'ingiunzione di pagamento n. 007296M120220000011. In ogni caso, spese e competenze di causa, ivi compreso il rimborso spese generali di studio, di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifuse.» SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 796/2023 con cui il Giudice di Pace di Treviso aveva accolto l'opposizione proposta dal sig. avverso l'ingiunzione fiscale emessa CP_1 per il recupero di una sanzione amministrativa irrogata dal CP_2 [...]
. CP_2
L'appellante ha lamentato la nullità della sentenza per essere stata pronunciata da un giudice territorialmente incompetente, vizio tempestivamente eccepito in primo grado sia dall'odierna appellante sia dal . Controparte_2
Instaurato il presente giudizio di appello e dichiarata la contumacia del sig.
e del , la causa è stata trattenuta in decisione. CP_1 Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto sulla base del primo motivo, avente carattere pregiudiziale e assorbente.
È fondata e decisiva la censura relativa alla nullità della sentenza di primo grado per incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Treviso.
Nel giudizio di prime cure, le parti convenute avevano correttamente eccepito l'incompetenza del foro adito, indicando come competente il Giudice di Pace di
Borgo Valsugana (TN). Il Giudice di Pace di Treviso ha illegittimamente ignorato tale eccezione, decidendo la causa nel merito e così violando le norme inderogabili sulla competenza territoriale.
La controversia, avente ad oggetto l'opposizione a un'ingiunzione di pagamento fondata su un verbale per violazione del Codice della Strada, doveva infatti essere incardinata dinanzi al giudice del luogo in cui la violazione è stata commessa (art. 7, c. 2, D.Lgs. 150/2011) o, alternativamente, dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente (art. 32, c. 2, D.Lgs. 150/2011). Entrambi i criteri riconducono inequivocabilmente la competenza al Giudice di Pace di
[...]
. CP_2
La violazione di tali norme determina la nullità della sentenza impugnata, come correttamente dedotto dall'appellante. L'accoglimento di tale motivo assorbe ogni altra questione di merito.
Tuttavia, incidenter tantum e al solo fine di corroborare la statuizione sulle spese processuali secondo il principio di soccombenza, si osserva come l'opposizione del sig. apparisse, anche nel merito, manifestamente CP_1 infondata.
Dagli atti di causa emerge infatti che l'opponente aveva sottoscritto la
"comunicazione dati conducente", riconoscendo la propria responsabilità e
2 dimostrando di aver avuto piena e legale conoscenza del verbale di contestazione presupposto.
Tale circostanza rende evidente la pretestuosità dell'azione intentata e rafforza la necessità di porre a suo carico le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ogni altra Parte_1 istanza disattesa:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, DICHIARA LA NULLITÀ della sentenza n.
796/2023 del Giudice di Pace di Treviso, per incompetenza per territorio eper essere competente il Giudice di Pace di Controparte_2
3. CONDANNA il sig. alla rifusione, in favore di CP_1 [...]
delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida Parte_1 complessivamente quanto ai compensi professionali in euro 600,00 per il primo grado ed in euro € 800,00 0per l'appello , oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Fissa termine di mesi tre per riassumere la causa avanti al giudice di pace competente
Treviso, 23/06/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
3