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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/11/2025, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1861 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
(ME) , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Via C.F._1
Cristoforo Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv.
NA ME che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA V.EMANUELE 100 (UFFICIO CP_1
LEGALE ) presso lo studio dell'Avv. AIME CP_2 CP_2
ER che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato nel 2017, esponeva di avere Parte_1 regolarmente prestato attività lavorativa agricola a tempo determinato, nell'anno
2007, alle dipendenze dell'azienda agricola indicata in atti, per complessive 151 giornate lavorative, regolarmente denunciate dal datore di lavoro.
Deduceva che, nonostante ciò, l' aveva provveduto a cancellare le predette CP_1 giornate dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli relativi all'anno 2007, con conseguente perdita del diritto alle prestazioni previdenziali collegate. Assumeva di non avere mai ricevuto alcuna notifica o comunicazione di un provvedimento di cancellazione, affermando di avere appreso dell'avvenuto disconoscimento delle giornate solo in occasione della consultazione dell'estratto conto contributivo aggiornato nel 2017.
Chiedeva, pertanto, accertarsi l'avvenuto svolgimento dell'attività lavorativa per
151 giornate nell'anno 2007 e, per l'effetto, ordinarsi all' l'iscrizione o CP_1 reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2007, con le relative conseguenze previdenziali, oltre spese.
Allegava, tra l'altro, ricorso amministrativo e estratti contributivi 2013 e 2017.
Si costituiva l' , eccependo in via preliminare la decadenza dall'azione CP_1 giudiziaria ex art. 22 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in l. 11 marzo 1970, n.
83, in combinato disposto con l'art. 11 d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375, nonché con la disciplina sopravvenuta di cui all'art. 38 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in l. 15 luglio 2011, n. 111, relativa alla pubblicazione telematica degli elenchi nominativi.
L'Istituto esponeva che il provvedimento di cancellazione delle giornate riferite all'anno 2007 era stato inserito in un elenco nominativo di variazione, pubblicato sul portale istituzionale dell' per un determinato periodo temporale, con CP_1 valore di notifica per i lavoratori interessati. In particolare, indicava che la cancellazione era stata ricompresa nella “quarta variazione” pubblicata nel marzo
2014, allegando la documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione dell'elenco sul sito dell'Istituto per il periodo indicato. Sosteneva che, rispetto a tale pubblicazione, la ricorrente non aveva proposto nei termini di legge il ricorso amministrativo previsto, né, comunque, il ricorso giudiziario entro il termine decadenziale di centoventi giorni.
Nel merito, l' contestava la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo CP_1 invocato, richiamando gli esiti del verbale ispettivo che, sulla base dell'estensione dei fondi, delle colture praticate, della produzione e dei parametri di cui al D.M.
25 marzo 1999 (C.U. 20 aprile 1999, n. 91), aveva ritenuto sproporzionato il numero delle giornate denunciate dal datore di lavoro rispetto al fabbisogno aziendale.
Con note per la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. del 18.11.2025, il difensore della ricorrente ha insistito nelle conclusioni di ricorso, contestando l'eccezione di decadenza e rilevando che l' non avrebbe fornito prova dell'effettiva CP_1 pubblicazione dell'elenco di variazione contenente la cancellazione delle giornate oggetto di causa, chiedendo altresì la fissazione di udienza per l'escussione dei testi già richiesti e/o ammessi.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
DIRITTO
La controversia attiene all'impugnazione del provvedimento di cancellazione di giornate dall'elenco nominativo dei lavoratori agricoli, rispetto al quale viene in rilievo la disciplina della decadenza breve dall'azione giudiziaria dettata dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, conv. in l. 11 marzo 1970, n. 83.
Tale disposizione prevede che, contro i provvedimenti definitivi di iscrizione, mancata iscrizione o cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli,
l'interessato possa proporre azione giudiziaria nel termine di centoventi giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.
La disciplina va coordinata:
• con il sistema dei ricorsi amministrativi di cui all'art. 11 d.lgs. n. 375/1993
e all'art.
9-quinquies della l. 23 luglio 1996, n. 608, che consentono al lavoratore di impugnare i provvedimenti di mancata iscrizione o cancellazione mediante ricorso da proporre, di regola, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco nominativo di variazione, con decisione da adottarsi entro novanta giorni, decorso inutilmente il quale il ricorso si intende respinto;
• con l'art. 38, commi 6 e 7, d.l. n. 98/2011, che ha introdotto l'art. 12-bis nel r.d. 24 settembre 1940, n. 1949, prevedendo che, per le giornate successive al 31 dicembre 2010, gli elenchi nominativi, sia annuali che di variazione, siano pubblicati sul sito internet dell' , con valore di CP_1 notifica per i lavoratori interessati.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 45 del 24 marzo 2021, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, d.l. n.
98/2011, nella parte in cui attribuisce alla pubblicazione sul sito degli CP_1 elenchi nominativi trimestrali di variazione valore di notifica ai lavoratori, ritenendo il sistema compatibile con gli artt. 3, 24 e 38 Cost., ove assicurata l'effettiva accessibilità del sito e la conoscibilità degli atti. Sul versante giurisprudenziale, la Corte di cassazione ha da tempo chiarito che:
• in caso di presentazione del ricorso amministrativo ex art. 11 d.lgs. n.
375/1993 avverso il provvedimento di mancata iscrizione o cancellazione, il termine di 120 giorni di cui all'art. 22 d.l. n. 7/1970 decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso (provvedimento espresso o scadenza del termine previsto per la decisione, con equiparazione del silenzio dell'amministrazione ad atto di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato);
• la temporanea abrogazione dell'art. 22 d.l. n. 7/1970, disposta dall'art. 24
d.l. n. 112/2008, non ha eliminato in radice il regime decadenziale, che è stato successivamente ripristinato nel quadro normativo complessivo, come riconosciuto da Cass. n. 19787/2017 e dalla successiva giurisprudenza di legittimità.
In più recenti pronunce, la Suprema Corte ha ribadito che:
• la cancellazione dalle liste agricole costituisce un provvedimento amministrativo incidente su un diritto soggettivo, la cui mancata impugnazione nei termini di cui all'art. 22 d.l. n. 7/1970 comporta una decadenza di natura sostanziale, che preclude definitivamente al lavoratore la possibilità di ottenere sia la reiscrizione sia le correlate prestazioni previdenziali;
• il sistema della notifica dei disconoscimenti mediante pubblicazione sul sito dell' degli elenchi nominativi trimestrali di variazione costituisce CP_1 una forma di pubblicità legale, idonea a far decorrere i termini per il ricorso amministrativo e, quindi, per l'azione giudiziaria.
Tale orientamento, ormai consolidato, è stato recepito anche da numerose decisioni di merito (fra cui, per il distretto, Trib. Patti 28.2.2025 n. 372; 7.5.2025
n. 890; 1.7.2025 n. 1253; 11.4.2025 n. 745), che hanno ritenuto tempestivamente notificati i provvedimenti di disconoscimento tramite la regolare pubblicazione telematica degli elenchi e dichiarato la decadenza del lavoratore che non abbia agito giudizialmente nel termine di centoventi giorni dalla definizione del procedimento amministrativo. Nel caso di specie, l' ha eccepito la decadenza dalla azione giudiziaria CP_1 deducendo che il provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative riferite all'anno 2007 era stato inserito in un elenco nominativo di variazione pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente per il periodo temporale 10.3.2014 – 26.3.2014
(c.d. “quarta variazione”), come da documentazione prodotta, recante l'indicazione della pubblicazione telematica e delle giornate oggetto di disconoscimento.
La ricorrente, nelle note ex art. 127-ter c.p.c., si è limitata ad affermare che l' CP_1
“non ha provato di avere proceduto alla pubblicazione dell'elenco di variazione”, senza, tuttavia, individuare specifiche carenze formali o sostanziali della documentazione depositata, né dedurre elementi concreti idonei a infirmarne l'autenticità o la riferibilità al proprio nominativo.
Va ricordato che, in tema di pubblicazione telematica degli elenchi nominativi, la prova dell'adempimento può essere fornita dall'Istituto mediante produzione delle stampe degli elenchi e delle attestazioni di pubblicazione recanti l'indicazione del periodo in cui l'elenco è rimasto disponibile sul sito, nonché, ove presente, della certificazione rilasciata dagli uffici competenti. L'idoneità di tale prova è stata ripetutamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, valorizzando la corrispondenza fra i dati riportati negli elenchi e le risultanze delle banche dati previdenziali.
Nel fascicolo di causa risultano depositati dall' gli elenchi e i prospetti CP_1 riepilogativi relativi alla variazione in parola, dai quali emerge la presenza della ricorrente tra i nominativi interessati dal disconoscimento delle giornate oggetto di causa, unitamente all'indicazione del periodo di pubblicazione sul sito dell'Istituto.
Tale produzione, alla luce dei richiamati principi, appare sufficiente a dimostrare l'avvenuta pubblicazione dell'elenco, con conseguente legale conoscibilità del provvedimento di cancellazione da parte della lavoratrice. A fronte di ciò, la mera allegazione difensiva di mancata conoscenza in concreto non è idonea a superare la presunzione di conoscibilità che discende dalla pubblicità legale, soprattutto in assenza di puntuali contestazioni sulla riferibilità dell'elenco alla posizione della ricorrente o sulla regolarità formale della pubblicazione. Pertanto, deve ritenersi provato che il provvedimento di cancellazione è stato ritualmente portato a conoscenza della ricorrente mediante pubblicazione, nel marzo 2014, dell'elenco nominativo di variazione sul sito dell' , ai sensi CP_1 dell'art. 12-bis r.d. n. 1949/1940 e dell'art. 38, commi 6 e 7, d.l. n. 98/2011.
Accertata la regolare pubblicazione dell'elenco di variazione, occorre verificare se, nel caso concreto, sia maturata la decadenza di cui all'art. 22 d.l. n. 7/1970.
L' ha evidenziato che, a seguito della pubblicazione dell'elenco nel marzo CP_1
2014, la ricorrente avrebbe dovuto:
• proporre, entro trenta giorni, il ricorso amministrativo alla Commissione competente avverso il provvedimento di cancellazione;
• successivamente, promuovere l'azione giudiziaria entro il termine di 120 giorni decorrente dalla definizione del procedimento amministrativo
(decisione espressa o scadenza dei termini previsti per la decisione, da intendersi come rigetto tacito).
Nel giudizio in esame, la ricorrente ha allegato la proposizione di un ricorso amministrativo, ma non ha fornito indicazioni specifiche quanto alla sua data né ha allegato elementi idonei a dimostrare che, all'esito del procedimento, il ricorso sia stato definito in epoca tale da spostare in avanti il dies a quo del termine di 120 giorni fino a ricomprendere l'anno 2017, in cui è stato introdotto il presente giudizio.
Per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di presentazione del ricorso amministrativo ex art. 11 d.lgs. n. 375/1993, il termine di 120 giorni decorre dalla data di definizione del procedimento (decisione espressa) oppure dalla scadenza dei termini previsti per la decisione (90 giorni, eventualmente preceduti dal termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso), dovendosi equiparare l'inerzia dell'amministrazione ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dal lavoratore.
Nell'assenza di allegazioni puntuali della ricorrente sul punto, e alla luce dei dati temporali emergenti dagli atti (pubblicazione dell'elenco di variazione nel marzo
2014 e introduzione del giudizio solo nel 2017), deve ritenersi che il termine di
120 giorni fosse ampiamente decorso all'atto del deposito del ricorso giudiziario. Va altresì ribadito che non può farsi decorrere il termine decadenziale dalla data – meramente soggettiva – in cui la lavoratrice afferma di avere avuto conoscenza del disconoscimento in occasione della consultazione dell'estratto conto contributivo 2017, poiché, come sopra rilevato, la conoscenza legale del provvedimento è ancorata alla pubblicazione dell'elenco o, in presenza di ricorso amministrativo, alla definizione del relativo procedimento, e non è rimessa alla soggettiva percezione dell'interessata.
In conformità al consolidato orientamento della Cassazione, la scadenza del termine di 120 giorni determina una decadenza sostanziale, che estingue il diritto del lavoratore a far valere in giudizio la pretesa alla reiscrizione negli elenchi e alle connesse prestazioni previdenziali, rendendo la domanda giudiziaria improponibile.
Ne consegue che l'eccezione di decadenza sollevata dall' deve essere accolta CP_1
e il ricorso dichiarato improponibile per intervenuta decadenza ex art. 22 d.l. n.
7/1970.
La ricorrente ha reso, in calce al ricorso, dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 38 d.l. n. 98/2011, attestando un reddito inferiore ai limiti di legge e impegnandosi a comunicare eventuali variazioni. Tale dichiarazione non risulta specificamente contestata dall' . CP_1
Pertanto, ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma, deve disporsi nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro – definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1861/2017 R.G., proposto da
Parte_1 contro
, Controparte_3 così provvede:
1. dichiara che è incorsa in Parte_1 decadenza, ai sensi dell'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, conv. in l. 11 marzo 1970, n. 83, dal diritto di agire in giudizio avverso il provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative riferite all'anno 2007 dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
2. dichiara, per l'effetto, improponibile il ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' ; Parte_1 CP_1
3. nulla dispone per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Così deciso in Patti 20/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo