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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13131 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 34339/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice, dott.sa IL ANTONIONI spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 17.12.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
rappresentata e difesa, per procura allegata al ricorso, Parte_1 dall'avv. Daniele Stramaccioni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie 58
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il
Grande 21, rappresentato e difeso dal funzionario Daniela di Giorgio in virtù di delega del Direttore della Sede Roma Flaminio, elettivamente CP_1 domiciliato in Roma, in via Giulio Romano, 46 presso la sede Roma CP_1
Flaminio.
1 RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi a questo Tribunale, l' per ottenere il pagamento dei ratei CP_1 dell'indennità di accompagno ex art. 1 L. 18/80, beneficio il diritto al quale le era stato riconosciuto con decreto di omologa del 15.5.2025 del Tribunale di
Roma con decorrenza dalla domanda amministrativa dell'8.4.2024.
L costituendosi in giudizio, comunicava l'avvenuta liquidazione della CP_1 prestazione chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Nelle note autorizzate parte ricorrente dava atto dell'avvenuto pagamento dei ratei arretrati, nondimeno insistendo per la condanna dell' al pagamento CP_1 alle spese di giudizio.
Spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc, la causa, di natura documentale, era dunque decisa con la presente sentenza, depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il giudicante che, atteso l'intervenuto pagamento da parte dell' dei CP_1 ratei arretrati della prestazione riconosciuta alla ricorrente, è cessata la materia del contendere, non sussistendo (più) alcun interesse delle parti ad una pronuncia nel merito.
L'avvenuto pagamento della prestazione in un tempo successivo al deposito del ricorso importa, tuttavia, la condanna dell' alla rifusione delle spese di CP_1 giudizio – liquidate come in dispositivo – in favore della ricorrente e da distrarsi.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l a rifondere le spese di lite - liquidate in complessivi CP_1
€ 1.800,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - in favore della ricorrente e da distrarsi.
Roma, 18.12.2025
Il Giudice
IL TO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice, dott.sa IL ANTONIONI spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 17.12.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
rappresentata e difesa, per procura allegata al ricorso, Parte_1 dall'avv. Daniele Stramaccioni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie 58
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il
Grande 21, rappresentato e difeso dal funzionario Daniela di Giorgio in virtù di delega del Direttore della Sede Roma Flaminio, elettivamente CP_1 domiciliato in Roma, in via Giulio Romano, 46 presso la sede Roma CP_1
Flaminio.
1 RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi a questo Tribunale, l' per ottenere il pagamento dei ratei CP_1 dell'indennità di accompagno ex art. 1 L. 18/80, beneficio il diritto al quale le era stato riconosciuto con decreto di omologa del 15.5.2025 del Tribunale di
Roma con decorrenza dalla domanda amministrativa dell'8.4.2024.
L costituendosi in giudizio, comunicava l'avvenuta liquidazione della CP_1 prestazione chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Nelle note autorizzate parte ricorrente dava atto dell'avvenuto pagamento dei ratei arretrati, nondimeno insistendo per la condanna dell' al pagamento CP_1 alle spese di giudizio.
Spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc, la causa, di natura documentale, era dunque decisa con la presente sentenza, depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il giudicante che, atteso l'intervenuto pagamento da parte dell' dei CP_1 ratei arretrati della prestazione riconosciuta alla ricorrente, è cessata la materia del contendere, non sussistendo (più) alcun interesse delle parti ad una pronuncia nel merito.
L'avvenuto pagamento della prestazione in un tempo successivo al deposito del ricorso importa, tuttavia, la condanna dell' alla rifusione delle spese di CP_1 giudizio – liquidate come in dispositivo – in favore della ricorrente e da distrarsi.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l a rifondere le spese di lite - liquidate in complessivi CP_1
€ 1.800,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - in favore della ricorrente e da distrarsi.
Roma, 18.12.2025
Il Giudice
IL TO
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