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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 19/12/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: CI SEBASTIANI Presidente TT DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 2013/2025 promossa da:
(c.f. ) nata alla Spezia il 10.05.1970 (con l'avv. Parte_1 C.F._1 Torracca) e (c.f. ) nato alla Spezia il 19.04.1970 (con Parte_2 C.F._2 l'avv. Romagnoli) e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 17.10.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario a La Spezia in data 07.06.1998 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 1998, numero 57, parte II, serie A); che dall'unione sono nati due figli, (16.02.2002) e (27.02.2009); che Per_1 Per_2 con sentenza non definitiva n. 308/2021 del 26.05.2021, passata in giudicato, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi;
che, successivamente, con sentenza definitiva n. 390/2021 del 01.12.2021, lo stesso Tribunale ha disposto prendendo atto delle conclusioni concordate fra le parti, dato atto dell'accordo fra le stesse raggiunto;
di non aver da allora ricostituito alcuna comunione di vita materiale e spirituale;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata). I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“A) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori e potrà stare con il padre Persona_3 per due fine settimana alternati al mese, orientativamente dalle ore 11:00 del sabato e della domenica mattina fino alle ore 22:00 di entrambi i giorni, trattenendosi per cena;
potrà altresì stare con il padre per due settimane da individuarsi in accordo con la madre, anche non continuative, durante il periodo estivo di sospensione dell'impegno scolastico. Nel corso delle vacanze di Natale e Pasqua, ferme restando le condizioni ordinarie appena descritte, seguendo la regola dell'alternanza il minore potrà stare con il padre il 24 e 26 dicembre, ovvero il giorno di Natale dal pomeriggio alle ore 23:00 ed il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo nei medesimi orari. Sono comunque fatti salvi diversi accordi delle parti. B) La casa familiare sita in La Spezia, via Veneto 258, di proprietà dei genitori della SI.ra
[...]
ovvero dei SInori e , resterà assegnata in godimento a Pt_1 Parte_3 Parte_4 [...]
con i mobili che la arredano. Pt_1 C) Il SI.re verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1 del figlio la somma di € 350,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 Per_2 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente ricorso, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie, per la qualificazione delle quali i genitori faranno riferimento ai criteri definiti nel prontuario in uso presso il Tribunale della Spezia”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 04.12.2025, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. In tal sede, le parti hanno altresì precisato che, con riguardo alla frequentazione del padre con il minore , non ci sono difficoltà di rapporti Per_2 e che nulla osta a che il ragazzo nei week end di calendario pernotti presso il genitore non collocatario. Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata). La domanda in punto status va, pertanto, accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto, anche secondo quanto da ultimo precisato, può essere omologato, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della prole minorenne. Non si è proceduto all'ascolto del figlio minore delle parti in quanto non necessario alla luce dell'accordo tra i genitori. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra
[...]
e , generalizzati come in epigrafe e coniugatisi a La Spezia in data Pt_1 Parte_2 07.06.1998 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 1998, numero 57, parte II, serie A);
- omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza. La Spezia, 10.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
TT Di ER CI AS