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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 03/12/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa EL OL ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 891 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa DA
e , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1 nato a [...] il [...] e deceduto in data 24.10.2025, elettivamente domiciliate in Orvieto (TR), Corso Cavour n.97, presso lo studio degli Avv.ti Alessandra Guerrini e Iuri Fucili che le rappresentano e difendono giusta procura in atti;
RICORRENTI CONTRO
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 10 del D.L. n.203/2005, convertito nella L. n. 248/2005, dal funzionario dipendente Dott.ssa
[...]
a ciò designato con ordine di servizio del Direttore di sede n. 08 del Per_2 19/07/2012) ed elettivamente domiciliato in Terni, via Bramante n. 13
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato il 19.9.2025, adiva l'intestato Tribunale al Persona_1 fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario di cui all'art.1 Legge n.18/1980 (indennità di accompagnamento) negata in via amministrativa dall' . CP_1
Nelle more del giudizio decedeva (24.10.2025) e gli eredi, Persona_1 indicati in epigrafe, riassumevano il giudizio con atto depositato in data 31.10.2025, facendo seguito all'istanza amministrativa vanamente presentata dal loro dante causa in data 10.7.2025, domandando l'accertamento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento.
L' in allegato alle note del 14.11.2025, depositava verbale di invalidità civile CP_1 redatto in autotutela, nel quale si riconosce all'originaria parte ricorrente l'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa e, pertanto, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con spese di lite compensate.
All'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente prestava il consenso alla dichiarazione di cessata materia del contendere, tuttavia, insisteva per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1 Sulle conclusioni delle parti la causa è stata decisa ai sensi dell'art.429 c.p.c. e successive modifiche ed integrazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto riconoscimento da parte dell' in autotutela del requisito CP_1 sanitario, con decorrenza dalla domanda amministrativa, in capo a , in Persona_1 vita, oggetto del ricorso, con integrale soddisfacimento delle richieste avanzate dallo stesso e azionate in riassunzione dagli eredi, consente di dichiarare cessata la materia del contendere. La materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche di ufficio, quando sia accetta la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire (Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2000, n. 5390; Cass. civ., sez. lav., 6 maggio 1998, n. 4583; Cass. civ., 21 aprile 1982, n. 2463). Infatti, tale declaratoria, non formando oggetto di una eccezione in senso stretto, può rilevarsi anche d'ufficio, senza che vi sia accordo fra le parti in merito a tale pronuncia, quando emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.8903 del 04/05/2016). Come è noto, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia. La loro esistenza deve essere accertata preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito. Orbene, per il venir meno dell'interesse ad agire e perché possa ritenersi cessata la materia del contendere è necessario, per dirla con Cassazione Civile, Sezione lavoro, 27 aprile 2000, n. 5390, che: "a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
e) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura "ad hoc". Peraltro, l'interesse ad agire e a contraddire devono ritenersi ancora sussistenti quando, pur non essendovi più alcun contrasto nel merito e vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente o dal suo difensore munito di procura, non vi sia però accordo sulla regolazione delle spese processuali (Cass. civ., sez. lav., 25 febbraio 2000, n. 2180 e la stessa Cass. civ., sez. Iav., 27 aprile 2000, n. 5393 già citata).
Ciò risulta per tabulas e, comunque, integra una circostanza non contestata.
In conseguenza, le parti non vantano più un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia dichiarativa sul requisito sanitario e deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Lo sviluppo processuale che si è verificato non è contemplato dalla disciplina dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio dell'invalidità previdenziale e assistenziale, ma a tale insufficienza strutturale della procedura ex art. 445 bis c.p.c. si può porre rimedio mediante la pronuncia di una sentenza, perché non avrebbe addentellato normativo una pronuncia ricalcata sul tipo dell'omologa, che è un provvedimento peculiare.
D'altro canto, la statuizione di non luogo a provvedere sull'istanza di accertamento del requisito sanitario non si concilierebbe con la regolamentazione delle spese del
2 procedimento, che parte ricorrente rivendica a motivo della soccombenza virtuale dell'ente gestore.
Sarebbe, invece, una finzione l'omologa resa, senza l'espletamento di attività peritale, sul presupposto che la concessione, o addirittura il pagamento, della prestazione da parte CP_ dell' assuma valore confessorio circa l'esistenza del requisito sanitario.
Quanto alle spese processuali, il tempo trascorso fra l'istanza amministrativa e il riconoscimento della prestazione vale a configurare la soccombenza virtuale dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , quali eredi di Parte_3 Per_1
(nato a [...] il [...] e deceduto il 24.10.2025), con ricorso ex art.
[...] 445 bis c.p.c. depositato il 19.9.2025, nei confronti dell' , così provvede: CP_1
- DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
- CONDANNA l' a pagare agli Avv.ti Alessandra Guerrini e Iuri Fucili, CP_1 dichiaratisi anticipatari, il compenso professionale in complessivi € 1.300,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Terni, lì 3 dicembre 2025
Il giudice
EL OL
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa EL OL ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 891 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa DA
e , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1 nato a [...] il [...] e deceduto in data 24.10.2025, elettivamente domiciliate in Orvieto (TR), Corso Cavour n.97, presso lo studio degli Avv.ti Alessandra Guerrini e Iuri Fucili che le rappresentano e difendono giusta procura in atti;
RICORRENTI CONTRO
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 10 del D.L. n.203/2005, convertito nella L. n. 248/2005, dal funzionario dipendente Dott.ssa
[...]
a ciò designato con ordine di servizio del Direttore di sede n. 08 del Per_2 19/07/2012) ed elettivamente domiciliato in Terni, via Bramante n. 13
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato il 19.9.2025, adiva l'intestato Tribunale al Persona_1 fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario di cui all'art.1 Legge n.18/1980 (indennità di accompagnamento) negata in via amministrativa dall' . CP_1
Nelle more del giudizio decedeva (24.10.2025) e gli eredi, Persona_1 indicati in epigrafe, riassumevano il giudizio con atto depositato in data 31.10.2025, facendo seguito all'istanza amministrativa vanamente presentata dal loro dante causa in data 10.7.2025, domandando l'accertamento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento.
L' in allegato alle note del 14.11.2025, depositava verbale di invalidità civile CP_1 redatto in autotutela, nel quale si riconosce all'originaria parte ricorrente l'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa e, pertanto, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con spese di lite compensate.
All'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente prestava il consenso alla dichiarazione di cessata materia del contendere, tuttavia, insisteva per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1 Sulle conclusioni delle parti la causa è stata decisa ai sensi dell'art.429 c.p.c. e successive modifiche ed integrazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto riconoscimento da parte dell' in autotutela del requisito CP_1 sanitario, con decorrenza dalla domanda amministrativa, in capo a , in Persona_1 vita, oggetto del ricorso, con integrale soddisfacimento delle richieste avanzate dallo stesso e azionate in riassunzione dagli eredi, consente di dichiarare cessata la materia del contendere. La materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche di ufficio, quando sia accetta la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire (Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2000, n. 5390; Cass. civ., sez. lav., 6 maggio 1998, n. 4583; Cass. civ., 21 aprile 1982, n. 2463). Infatti, tale declaratoria, non formando oggetto di una eccezione in senso stretto, può rilevarsi anche d'ufficio, senza che vi sia accordo fra le parti in merito a tale pronuncia, quando emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.8903 del 04/05/2016). Come è noto, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia. La loro esistenza deve essere accertata preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito. Orbene, per il venir meno dell'interesse ad agire e perché possa ritenersi cessata la materia del contendere è necessario, per dirla con Cassazione Civile, Sezione lavoro, 27 aprile 2000, n. 5390, che: "a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
e) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura "ad hoc". Peraltro, l'interesse ad agire e a contraddire devono ritenersi ancora sussistenti quando, pur non essendovi più alcun contrasto nel merito e vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente o dal suo difensore munito di procura, non vi sia però accordo sulla regolazione delle spese processuali (Cass. civ., sez. lav., 25 febbraio 2000, n. 2180 e la stessa Cass. civ., sez. Iav., 27 aprile 2000, n. 5393 già citata).
Ciò risulta per tabulas e, comunque, integra una circostanza non contestata.
In conseguenza, le parti non vantano più un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia dichiarativa sul requisito sanitario e deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Lo sviluppo processuale che si è verificato non è contemplato dalla disciplina dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio dell'invalidità previdenziale e assistenziale, ma a tale insufficienza strutturale della procedura ex art. 445 bis c.p.c. si può porre rimedio mediante la pronuncia di una sentenza, perché non avrebbe addentellato normativo una pronuncia ricalcata sul tipo dell'omologa, che è un provvedimento peculiare.
D'altro canto, la statuizione di non luogo a provvedere sull'istanza di accertamento del requisito sanitario non si concilierebbe con la regolamentazione delle spese del
2 procedimento, che parte ricorrente rivendica a motivo della soccombenza virtuale dell'ente gestore.
Sarebbe, invece, una finzione l'omologa resa, senza l'espletamento di attività peritale, sul presupposto che la concessione, o addirittura il pagamento, della prestazione da parte CP_ dell' assuma valore confessorio circa l'esistenza del requisito sanitario.
Quanto alle spese processuali, il tempo trascorso fra l'istanza amministrativa e il riconoscimento della prestazione vale a configurare la soccombenza virtuale dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , quali eredi di Parte_3 Per_1
(nato a [...] il [...] e deceduto il 24.10.2025), con ricorso ex art.
[...] 445 bis c.p.c. depositato il 19.9.2025, nei confronti dell' , così provvede: CP_1
- DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
- CONDANNA l' a pagare agli Avv.ti Alessandra Guerrini e Iuri Fucili, CP_1 dichiaratisi anticipatari, il compenso professionale in complessivi € 1.300,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Terni, lì 3 dicembre 2025
Il giudice
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