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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 914/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 914/2024 promossa da:
nata il [...] a San Paolo in [...] (C.F: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in [...]126, QD/L 27-Villaggio Capriccio-Louveira-SP; Controparte_1
, nato il [...] a San Paolo in [...] (C.F: ) e
[...] CodiceFiscale_2 residente in [...], 468, Casa 30-Pq ; Controparte_2 [...]
nata il [...] a San Paolo in [...] (C.F: ) e Parte_2 CodiceFiscale_3 residente in Rua Bergamo, 126, , tutti rappresentati e difesi CodiceFiscale_4 dall'Avv. Marco Dimartino, presso il cui studio sito in Ragusa, Viale Sicilia n.20, eleggono domicilio, con unica procura munita di Apostille, autenticazione e traduzione ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore. Controparte_3
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., regolarmente notificato, i ricorrenti Parte_1
1 e convenivano in giudizio Controparte_1 Parte_2 il chiedendo di accertare e dichiarare, in favore proprio, il loro status di Controparte_3 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Per_1 nato a [...] e (Cfr. doc.
[...] Parte_3 Persona_2 versata in atti n.1), il quale era emigrato in Brasile ove era deceduto il 15.12.1945 (Cfr. doc. versata in atti n.2), senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (cfr. doc. in atti n.
3 e 4) né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine.
Dal matrimonio dell'avo cittadino italiano con , celebrato in Brasile il 4.01.1902 Controparte_4
(Cfr. doc. versata in atti n.5), era nato il figlio (Cfr. doc. versata in atti n.6) in data Persona_3
16.02.1915, il quale – a sua volta – il 7.12.1940, aveva sposato (Cfr. doc. versata in Persona_4 atti n.8)
Dall'unione tra e era nato il figlio il 03.03.1942 Persona_3 Persona_4 Persona_5
(Cfr. doc. versata in atti n.9), il quale aveva sposato il 28.11.1966 generando Controparte_5 [...]
nata il [...] (Cfr. doc. versata in atti n.11), odierna ricorrente. Parte_1
Dal matrimonio tra quest'ultima e del 12.01.1991 (Cfr. doc. versata in atti n.12) era nato CP_6 il figlio in data 07.07.1992 (Cfr. doc. versata in atti n.14), Controparte_1 odierno ricorrente.
Dall'unione in seconde nozze di con (Cfr. doc. versata in atti Parte_1 Controparte_7
n.13), celebrate il 15.09.2012, era nata il [...] la figlia (Cfr. doc. Persona_6 versata in atti n.16).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza maschile da avo italiano e, per l'effetto, dichiarare i medesimi cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
Il si costituiva in giudizio in data 08.10.2024, per il tramite dell'Avvocatura Controparte_3 dello Stato, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con note depositate in data 4.11.2024 ai sensi dell'art.127 ter Codice di procedura civile, la difesa insisteva sulle richieste e sull'eccezioni di cui all'atto introduttivo.
Il 28.12.2024 il giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
2 n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito, giova rilevare che, nonostante i ricorrenti abbiano depositato la certificazione dell'avo italiano rilasciata dall'autorità religiosa in luogo di quella civile e indicante la data Persona_1 in cui questi ha ricevuto il battesimo piuttosto che la data di nascita, si ritiene che la ricostruzione della discendenza possa essere operata sulla base della paternità e della maternità indicate nel predetto certificato in quanto conformi a quelle indicate nei certificati successivi.
Pertanto, deve ritenersi che i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova della discendenza ininterrotta dall'originario avo.
Inoltre, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_8 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_8
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la
3 caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_3 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le
4 disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, si osserva che i ricorrenti hanno dimostrato di aver inviato il modulo di richiesta per il riconoscimento della cittadinanza italiana al Consolato Generale d'Italia a San Paolo con lettere raccomandate a/r del 23 aprile 2018 (segnatamente, una da parte di Parte_1 nell'interesse proprio e della figlia all'epoca minore, e una dall'altra di Parte_2
) ricevute dall'autorità consolare il successivo 7 maggio Controparte_1
2018 (Cfr. doc. versata in atti n. 17 e n. 18).
In forza delle anzidette richieste, i ricorrenti venivano inseriti nelle liste di attesa dell'anno 2018, rispettivamente, ai nn. 5981 e 6122, come è possibile evincere dal documento allegato data la coincidenza delle date di nascite.
Tuttavia, il Consolato Italiano in San Paolo del Brasile non ha precisato quando sarebbe stato in grado di avviare la pratica di cittadinanza né ancora ha indicato i tempi presumibili di espletamento della pratica, i quali – in ogni caso – sono ormai ben oltre i 730 giorni previsti dalla citata normativa.
Da tale inerzia del Consolato italiano competente è derivato l'interesse ad agire della ricorrente alla tutela giurisdizionale, non potendo contare su tempi certi per vedersi riconosciuto il suo diritto, con conseguente infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente
. Peraltro, nel ricorso la difesa ha denunciato la condizione di sostanziale paralisi o CP_3
5 comunque di estrema lentezza in cui versa l'autorità consolare, che ha comportato l'impossibilità a evadere la richiesta dei ricorrenti non solo nei tempi di legge ma più propriamente in tempi ragionevoli e detta circostanza non è stata contestata dall'amministrazione resistente.
Pertanto, dalla mancata evasione delle proprie richieste nel termine di legge (730 giorni di cui all'art. 3
DPR 362/1994 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) deriva l'interesse ad agire della parte ricorrente ex art. 100 c.p.c., il che comporta un sostanziale diniego del diritto e giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi al rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del
1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr. Cass. SU n. 25317/2022:
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l.
n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver
6 stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci” non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario (come, ad esempio,
l'iscrizione alle liste elettorali), da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana è stata trasmessa senza interruzione fino agli odierni ricorrenti.
In particolare, l'avo italiano nato a [...] Persona_1
e ha trasmesso iure sanguinis” la cittadinanza italiana al proprio figlio e Parte_3 Persona_2 ai relativi discendenti, fino agli attuali ricorrenti Parte_1 Controparte_1
e
[...] Parte_2
Deve, dunque, essere accolta la domanda e per l'effetto i ricorrenti devono essere dichiarati cittadini italiani iure sanguinis, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_3 conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c.. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del
[...]
né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi CP_3 che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nata il Parte_1
21.07.1968 a San Paolo in Brasile; , nato il [...] Controparte_1
a San Paolo in Brasile; nata il [...] a San Paolo in [...] il diritto Parte_2 alla cittadinanza italiana;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere CP_3 CP_9
7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Reggio Calabria il 25 gennaio 2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
8
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 914/2024 promossa da:
nata il [...] a San Paolo in [...] (C.F: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in [...]126, QD/L 27-Villaggio Capriccio-Louveira-SP; Controparte_1
, nato il [...] a San Paolo in [...] (C.F: ) e
[...] CodiceFiscale_2 residente in [...], 468, Casa 30-Pq ; Controparte_2 [...]
nata il [...] a San Paolo in [...] (C.F: ) e Parte_2 CodiceFiscale_3 residente in Rua Bergamo, 126, , tutti rappresentati e difesi CodiceFiscale_4 dall'Avv. Marco Dimartino, presso il cui studio sito in Ragusa, Viale Sicilia n.20, eleggono domicilio, con unica procura munita di Apostille, autenticazione e traduzione ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore. Controparte_3
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., regolarmente notificato, i ricorrenti Parte_1
1 e convenivano in giudizio Controparte_1 Parte_2 il chiedendo di accertare e dichiarare, in favore proprio, il loro status di Controparte_3 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Per_1 nato a [...] e (Cfr. doc.
[...] Parte_3 Persona_2 versata in atti n.1), il quale era emigrato in Brasile ove era deceduto il 15.12.1945 (Cfr. doc. versata in atti n.2), senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (cfr. doc. in atti n.
3 e 4) né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine.
Dal matrimonio dell'avo cittadino italiano con , celebrato in Brasile il 4.01.1902 Controparte_4
(Cfr. doc. versata in atti n.5), era nato il figlio (Cfr. doc. versata in atti n.6) in data Persona_3
16.02.1915, il quale – a sua volta – il 7.12.1940, aveva sposato (Cfr. doc. versata in Persona_4 atti n.8)
Dall'unione tra e era nato il figlio il 03.03.1942 Persona_3 Persona_4 Persona_5
(Cfr. doc. versata in atti n.9), il quale aveva sposato il 28.11.1966 generando Controparte_5 [...]
nata il [...] (Cfr. doc. versata in atti n.11), odierna ricorrente. Parte_1
Dal matrimonio tra quest'ultima e del 12.01.1991 (Cfr. doc. versata in atti n.12) era nato CP_6 il figlio in data 07.07.1992 (Cfr. doc. versata in atti n.14), Controparte_1 odierno ricorrente.
Dall'unione in seconde nozze di con (Cfr. doc. versata in atti Parte_1 Controparte_7
n.13), celebrate il 15.09.2012, era nata il [...] la figlia (Cfr. doc. Persona_6 versata in atti n.16).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza maschile da avo italiano e, per l'effetto, dichiarare i medesimi cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
Il si costituiva in giudizio in data 08.10.2024, per il tramite dell'Avvocatura Controparte_3 dello Stato, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con note depositate in data 4.11.2024 ai sensi dell'art.127 ter Codice di procedura civile, la difesa insisteva sulle richieste e sull'eccezioni di cui all'atto introduttivo.
Il 28.12.2024 il giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
2 n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito, giova rilevare che, nonostante i ricorrenti abbiano depositato la certificazione dell'avo italiano rilasciata dall'autorità religiosa in luogo di quella civile e indicante la data Persona_1 in cui questi ha ricevuto il battesimo piuttosto che la data di nascita, si ritiene che la ricostruzione della discendenza possa essere operata sulla base della paternità e della maternità indicate nel predetto certificato in quanto conformi a quelle indicate nei certificati successivi.
Pertanto, deve ritenersi che i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova della discendenza ininterrotta dall'originario avo.
Inoltre, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_8 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_8
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la
3 caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_3 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le
4 disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, si osserva che i ricorrenti hanno dimostrato di aver inviato il modulo di richiesta per il riconoscimento della cittadinanza italiana al Consolato Generale d'Italia a San Paolo con lettere raccomandate a/r del 23 aprile 2018 (segnatamente, una da parte di Parte_1 nell'interesse proprio e della figlia all'epoca minore, e una dall'altra di Parte_2
) ricevute dall'autorità consolare il successivo 7 maggio Controparte_1
2018 (Cfr. doc. versata in atti n. 17 e n. 18).
In forza delle anzidette richieste, i ricorrenti venivano inseriti nelle liste di attesa dell'anno 2018, rispettivamente, ai nn. 5981 e 6122, come è possibile evincere dal documento allegato data la coincidenza delle date di nascite.
Tuttavia, il Consolato Italiano in San Paolo del Brasile non ha precisato quando sarebbe stato in grado di avviare la pratica di cittadinanza né ancora ha indicato i tempi presumibili di espletamento della pratica, i quali – in ogni caso – sono ormai ben oltre i 730 giorni previsti dalla citata normativa.
Da tale inerzia del Consolato italiano competente è derivato l'interesse ad agire della ricorrente alla tutela giurisdizionale, non potendo contare su tempi certi per vedersi riconosciuto il suo diritto, con conseguente infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente
. Peraltro, nel ricorso la difesa ha denunciato la condizione di sostanziale paralisi o CP_3
5 comunque di estrema lentezza in cui versa l'autorità consolare, che ha comportato l'impossibilità a evadere la richiesta dei ricorrenti non solo nei tempi di legge ma più propriamente in tempi ragionevoli e detta circostanza non è stata contestata dall'amministrazione resistente.
Pertanto, dalla mancata evasione delle proprie richieste nel termine di legge (730 giorni di cui all'art. 3
DPR 362/1994 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) deriva l'interesse ad agire della parte ricorrente ex art. 100 c.p.c., il che comporta un sostanziale diniego del diritto e giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi al rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del
1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr. Cass. SU n. 25317/2022:
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l.
n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver
6 stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci” non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario (come, ad esempio,
l'iscrizione alle liste elettorali), da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana è stata trasmessa senza interruzione fino agli odierni ricorrenti.
In particolare, l'avo italiano nato a [...] Persona_1
e ha trasmesso iure sanguinis” la cittadinanza italiana al proprio figlio e Parte_3 Persona_2 ai relativi discendenti, fino agli attuali ricorrenti Parte_1 Controparte_1
e
[...] Parte_2
Deve, dunque, essere accolta la domanda e per l'effetto i ricorrenti devono essere dichiarati cittadini italiani iure sanguinis, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_3 conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c.. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del
[...]
né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi CP_3 che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nata il Parte_1
21.07.1968 a San Paolo in Brasile; , nato il [...] Controparte_1
a San Paolo in Brasile; nata il [...] a San Paolo in [...] il diritto Parte_2 alla cittadinanza italiana;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere CP_3 CP_9
7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Reggio Calabria il 25 gennaio 2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
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