Articolo 6 della Legge 21 marzo 2001, n. 74
Articolo 5Articolo 7
Versione
13 aprile 2001
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Versione
14 ottobre 2020
Art. 6. (Figure professionali specialistiche) 1. Sono individuate e riconosciute le seguenti figure professionali specialistiche le cui qualifiche sono rilasciate dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5:
a) tecnico di soccorso alpino;
b) tecnico di elisoccorso;
c) unita' cinofila da valanga;
d) unita' cinofila da ricerca in superficie;
e) medico per emergenza ad alto rischio nel territorio montano;
f) medico per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo;
g) tecnico di soccorso speleologico;
h) tecnico di soccorso in forra;
i) direttore delle operazioni di soccorso.
((i-bis) tecnico di centrale operativa;
i-ter) coordinatore di operazioni di ricerca;
i-quater) tecnico di ricerca;
i-quinquies) tecnico di soccorso in pista;
i-sexies) tecnico disostruttore;
i-septies) tecnico speleosubacqueo;
i-octies) pilota di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto)) .
Entrata in vigore il 14 ottobre 2020
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