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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/09/2025, n. 5238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5238 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7190/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucchetti Marco e Galieti Lidia per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e
) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Tirabassi Francesco per procura in calce alla comparsa di risposta appellata oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Frosinone n.442/2021, pubblicata in data 2.5.2021.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - La vicenda oggetto di causa è riportata nella sentenza impugnata come segue. La ha chiesto ed ottenuto un decreto Controparte_2 ingiuntivo nei confronti del sig. per la somma di € 8.621,00, oltre Parte_1 interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dal trentesimo giorno successivo all'emissione della fattura al saldo, e spese della fase monitoria. La pretesa creditoria aveva ad oggetto il saldo del corrispettivo relativo alla realizzazione di lavori edili presso l'immobile del sig. in Roma, via Monte Bianco n. 19, e si fondava in parte sulla scrittura Pt_1 transattiva del 9.4.2015, con cui il sig. risolveva il contratto di appalto con la Pt_1 precedente appaltatrice Centro Italia Immobiliare s.r.l. e affidava alla
[...] prima subappaltatrice, il completamento dei lavori, e in parte Controparte_3 sull'accordo per la realizzazione di lavori extra contratto. Il sig. ha proposto opposizione, e dedotto: Pt_1
- Di aver commissionato alla con la scrittura transattiva del Controparte_2
9.4.2015, l'esecuzione di opere di completamento in economia dei lavori residui sulla porzione di immobile sita in Roma, via Monte Bianco n. 19, per un prezzo di € 37.000,00;
- Di aver versato alla il corrispettivo pattuito mediante tre bonifici, Controparte_2 il primo di € 9.100,00 eseguito in data 10.4.2015, il secondo di € 9.100,00 eseguito in data 10.4.2015 e il terzo di € 18.000,00 eseguito in data 29.4.2015;
- Che, in pendenza dei lavori, la aveva domandato il pagamento Controparte_2 del corrispettivo della realizzazione del parcheggio auto con annesso passo carrabile e cancello automatizzato, e il committente, nonostante si trattasse di lavori ricompresi in quelli di completamento oggetto della scrittura transattiva, aveva pagato, con bonifico in data 17.6.2015, l'ulteriore somma di € 11.000,00, per € 9.240,00 a saldo delle lavorazioni inerenti il parcheggio e per € 1.760,00 a saldo delle lavorazioni iniziali;
- Con bonifico del 4.9.2015 aveva effettuato un ulteriore pagamento di € 2.750,00, a saldo delle lavorazioni collaterali al parcheggio;
- Che, pertanto, a fronte di un importo complessivo dovuto di € 46.240,00 aveva corrisposto la maggior somma di € 49.950,00, con un sopravanzo di € 3.710,00, per cui null'altro era dovuto;
- Che nella scrittura transattiva del 9.4.2015 era indicato come direttore dei lavori il sig. che la sottoscriveva, e che, nell'esercizio dei suoi compiti, Controparte_1 avrebbe dovuto rilevate l'incongruità della pretesa creditoria poi fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo. Ciò premesso, l'opponente ha chiesto al tribunale l'autorizzazione a chiamare in causa il sig. per essere da questi manlevato e garantito in caso di Controparte_1 soccombenza;
nel merito, ha chiesto la revoca del decreto opposto, con vittoria di spese, da liquidarsi in favore dei difensori antistatari. La si è costituita, ed ha eccepito: Controparte_2
- Che, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, i lavori appaltati, contrattuali ed extracontrattuali, ammontavano ad € 73.127,99;
- Che, oltre ai lavori di completamento di cui alla scrittura del 9.4.2015, il sig. Pt_1 le aveva commissionato le seguenti ulteriori lavorazioni: la realizzazione di un parcheggio di 41 mq., con spostamento dell'ingresso e abbattimento di un muto di recinzione;
2) il rifacimento di un'altra parte del muto di recinzione, danneggiato da terzi;
3) la realizzazione di una nuova linea di gas metano;
4) la tinteggiatura delle facciate della villa con allestimento dei ponteggi;
5) la verniciatura delle pareti interne della villa con la tecnica dello “spatolato”;
- Che i lavori da eseguire e i relativi costi erano stati sempre concordati con il sig.
che era presente giornalmente in cantiere;
Pt_1 - Che i pagamenti eseguiti ammontavano ad € 60.381,99, per cui residuavano da pagare € 8.621,00, richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo, ed ulteriori € 4.125,00, chiesti in via riconvenzionale;
- Che, in particolare, quest'ultima somma era dovuta per le seguenti ulteriori lavorazioni eseguite: rasatura con geolite delle pareti della piazzola;
realizzazione del portico di ingresso principale;
realizzazione del tettino al secondo piano;
demolizione e rifacimento dell'intonaco delle facciate;
installazione di quattro citofoni;
installazione del salvavita al piano interrato;
installazione della caldaia al piano interrato;
modifica parziale delle ringhiere in marmo della scala interna;
installazione del cronotermostato al piano interrato;
tinteggiatura della stanza al piano terra;
realizzazione di un punto acqua sul terrazzo;
realizzazione di divisorio nel bagno. Pertanto, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, e, in ogni caso, la condanna della controparte al pagamento della somma di € 8.621,00 portata dalla fattura n. 29/2015; inoltre, in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 4.125,00 oltre i.v.a. e accessori legge dalla domanda al saldo;
con vittoria di spese e condanna della controparte al risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. Con ordinanza del 27.4.2017 il giudice istruttore ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto opposto e autorizzato la chiamata in causa del sig. CP_1
Il terzo chiamato si è costituito in giudizio, e ha eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza per territorio del Tribunale di Frosinone per essere competente il Tribunale di Roma in virtù della clausola di cui all'art. 11 del contratto del 9.4.2015, e la nullità della citazione del terzo per mancanza o genericità dell'edictio actionis;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda di manleva, confermando che i lavori commissionati dal sig. alla ammontavano a circa € Pt_1 Controparte_2
70.000,00, ed erano stati tutti autorizzati dal committente, per cui alcun comportamento colposo gli era imputabile.
§ 2. - All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale sono stati esaminati i testi di parte opposta ed espletata c.t.u., il tribunale, respinta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal terzo chiamato e ritenuta inammissibile l'ulteriore domanda di condanna proposta “in via riconvenzionale” da parte opposta, ha così deciso:
“- revoca il decreto ingiuntivo n. 810/2016, emesso dal Tribunale di Frosinone in data 18.7.2016, e condanna il sig. a pagare alla Parte_1 Controparte_2
l'importo di € 7.500,01, oltre interessi nella misura e con la
[...] decorrenza indicate nel decreto ingiuntivo;
- condanna il sig. a rifondere alla Parte_1 Controparte_2 le spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre spese
[...] generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna il sig. a rifondere al sig. le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte opposta;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della parte opponente”. § 3. – La sentenza è stata impugnata da con un atto contenente un solo motivo. Pt_1
Resiste all'appello che ne ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità per CP_1 difetti di specificità. La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 19.9.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti come segue. Per l'appellante : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma CORTE D'APPELLO di ROMA, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento dell'appello proposto dall'appellante Pt_1
ed in riforma parziale della sentenza del TRIBUNALE ORDINARIO di
[...]
FROSINONE, Sezione Civile, G.U. Dott.ssa M. Ciccolo, N. 442/2021, pubblicata il 02.05.2021, Rep. n. 788/2021 del 02.05.2021, non notificata e resa inter partes a definizione del giudizio N.r.g. 2977/2016, Nel merito: in via principale ed in riforma parziale della sentenza impugnata, dichiarare la responsabilità professionale dell'appellato in Controparte_4 relazione ai profili dedotti in sede di atto di appello e, per l'effetto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 106 e 269 c.p.c., dichiarare il medesimo , Controparte_1 tenuto a manlevare e garantire il sig. in relazione alle somme da Parte_1 quest'ultimo pagate alla condannando Controparte_5
a rifondere a l'importo di euro 16.382,85# Controparte_1 Parte_1 oltre interessi. In via subordinata, disporre la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio tra e . Parte_1 Controparte_1
Per l'appellato Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis: in via preliminare
- ricorrendone i presupposti, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello del Sig. , per violazione dell'art. 342 c.p.c., così Parte_1 come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134;
- ricorrendone i presupposti, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello del Sig. , per violazione dell'art. 342 c.p.c. e per Parte_1 mancata impugnazione di un determinante e non superabile capo specifico della Sentenza, in ordine all'operato del Sig. Controparte_1
- in ogni caso, dichiarare inammissibile la domanda di manleva per diversità di causa petendi ovvero per omessa e/o generica editio actionis;
nel merito
- rigettare l'appello proposto da parte del Sig. , poiché infondato in Parte_1 fatto e in diritto;
- condannare la parte appellante al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.;
- il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da distrarsi a favore del difensore che si è già dichiarato antistatario. § 4. – L'unico motivo di appello riguarda il rigetto della domanda di condanna in manleva proposta da contro il direttore dei lavori chiamato Pt_1 Controparte_1 in causa. La sentenza, sul punto, è così motivata:
“Poiché, a parte la richiesta relativa al costo del montaggio e smontaggio ponteggi, la pretesa avanzata in sede monitoria è stata sostanzialmente confermata, dal che si evince che la contabilizzazione dei lavori è avvenuta correttamente, e non sono emerse mancanze di alcun tipo addebitabili al direttore dei lavori, la domanda di manleva sollevata nei suoi riguardi va respinta”.
Lamenta l'appellante l'errore di giudizio in cui sarebbe incorso il giudice per non avere, una volta accertata la totale mancanza della contabilità dei costi di montaggio smontaggio dei ponteggi, imputato tale mancanza al direttore dei lavori, che dovrebbe risponderne a titolo di colpa omissiva. Tale censura è ammissibile, in quanto sufficientemente specifica ai sensi dell'art.342 c.p.c., ma è infondata nel merito. Ammesso che il direttore dei lavori Controparte_1 sia colpevole di non aver contabilizzato i costi di montaggio e smontaggio dei ponteggi, considerato che la domanda dell'appaltatore sul punto è stata respinta, non si vede da cosa dovrebbe essere manlevato il committente.
Con altra censura, più ampia e preliminarmente esposta, l'appellante lamenta che il direttore dei valori: non abbia registrato in modo puntuale e immediato - sul libretto delle misure e sul giornale dei lavori - le misurazioni di verifica o i fatti occorsi in cantiere;
non abbia diligentemente tenuto la contabilità dei lavori, né eseguito misurazioni, verifiche e comparazioni, anche in contraddittorio con l'esecutore dei lavori (registrando il tutto su verbali integrativi) su aspetti contabili non chiari o esposti a contestazioni, prima della registrazione sui documenti contabili e della liquidazione delle relative lavorazioni;
non abbia svolto la necessaria relazione per il collaudatore con la spiegazione di tutti gli aspetti relativi alla contabilità dei lavori e la descrizione di tutti i fatti rilevanti avvenuti e registrati a tale proposito. Osserva che con tali omissioni il D.L. lo avrebbe esposto alla richiesta di somme non computate, ancorché, alla luce dei fatti, dovute, così impedendogli di sapere a quali spese sarebbe andato incontro e di effettuare anche i relativi sgravi fiscali. La censura è inammissibile ex artt.342 e 345 c.p.c.. Il corrispettivo spettante all'appaltatore così come determinato dal Tribunale non è contestato e sul punto si è formato il giudicato. La critica alla sentenza impugnata viene formulata prescindendo dalla motivazione del rigetto della domanda di condanna in manleva proposta contro il terzo chiamato. Inoltre tale domanda si sostanzia in una pretesa risarcitoria per un danno – consistente nella mancata preventivazione degli oneri economici e nel mancato godimento di sgravi fiscali – che non risulta essere mai stato dedotto in precedenza e che comunque è descritto in termini talmente generici da non soddisfare nemmeno il requisito di cui al n.4 dell'art.163 c.p.c.. § 5. – Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 5200,01 e € 26.000,00, salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento, quindi in € 4.888,00 per compenso, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge, da pagare al difensore dell'appellato dichiaratosi antistatario.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n.442/2021 , pubblicata in data 02/05/2021, così decide:
- rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere Parte_1 all'appellato le spese processuali di questo grado di giudizio, liquidate per compensi in € 4.888,00, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge, eseguendo il pagamento al difensore antistatario avv.Francesco Tirabassi.
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 19/09/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7190/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucchetti Marco e Galieti Lidia per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e
) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Tirabassi Francesco per procura in calce alla comparsa di risposta appellata oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Frosinone n.442/2021, pubblicata in data 2.5.2021.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - La vicenda oggetto di causa è riportata nella sentenza impugnata come segue. La ha chiesto ed ottenuto un decreto Controparte_2 ingiuntivo nei confronti del sig. per la somma di € 8.621,00, oltre Parte_1 interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dal trentesimo giorno successivo all'emissione della fattura al saldo, e spese della fase monitoria. La pretesa creditoria aveva ad oggetto il saldo del corrispettivo relativo alla realizzazione di lavori edili presso l'immobile del sig. in Roma, via Monte Bianco n. 19, e si fondava in parte sulla scrittura Pt_1 transattiva del 9.4.2015, con cui il sig. risolveva il contratto di appalto con la Pt_1 precedente appaltatrice Centro Italia Immobiliare s.r.l. e affidava alla
[...] prima subappaltatrice, il completamento dei lavori, e in parte Controparte_3 sull'accordo per la realizzazione di lavori extra contratto. Il sig. ha proposto opposizione, e dedotto: Pt_1
- Di aver commissionato alla con la scrittura transattiva del Controparte_2
9.4.2015, l'esecuzione di opere di completamento in economia dei lavori residui sulla porzione di immobile sita in Roma, via Monte Bianco n. 19, per un prezzo di € 37.000,00;
- Di aver versato alla il corrispettivo pattuito mediante tre bonifici, Controparte_2 il primo di € 9.100,00 eseguito in data 10.4.2015, il secondo di € 9.100,00 eseguito in data 10.4.2015 e il terzo di € 18.000,00 eseguito in data 29.4.2015;
- Che, in pendenza dei lavori, la aveva domandato il pagamento Controparte_2 del corrispettivo della realizzazione del parcheggio auto con annesso passo carrabile e cancello automatizzato, e il committente, nonostante si trattasse di lavori ricompresi in quelli di completamento oggetto della scrittura transattiva, aveva pagato, con bonifico in data 17.6.2015, l'ulteriore somma di € 11.000,00, per € 9.240,00 a saldo delle lavorazioni inerenti il parcheggio e per € 1.760,00 a saldo delle lavorazioni iniziali;
- Con bonifico del 4.9.2015 aveva effettuato un ulteriore pagamento di € 2.750,00, a saldo delle lavorazioni collaterali al parcheggio;
- Che, pertanto, a fronte di un importo complessivo dovuto di € 46.240,00 aveva corrisposto la maggior somma di € 49.950,00, con un sopravanzo di € 3.710,00, per cui null'altro era dovuto;
- Che nella scrittura transattiva del 9.4.2015 era indicato come direttore dei lavori il sig. che la sottoscriveva, e che, nell'esercizio dei suoi compiti, Controparte_1 avrebbe dovuto rilevate l'incongruità della pretesa creditoria poi fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo. Ciò premesso, l'opponente ha chiesto al tribunale l'autorizzazione a chiamare in causa il sig. per essere da questi manlevato e garantito in caso di Controparte_1 soccombenza;
nel merito, ha chiesto la revoca del decreto opposto, con vittoria di spese, da liquidarsi in favore dei difensori antistatari. La si è costituita, ed ha eccepito: Controparte_2
- Che, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, i lavori appaltati, contrattuali ed extracontrattuali, ammontavano ad € 73.127,99;
- Che, oltre ai lavori di completamento di cui alla scrittura del 9.4.2015, il sig. Pt_1 le aveva commissionato le seguenti ulteriori lavorazioni: la realizzazione di un parcheggio di 41 mq., con spostamento dell'ingresso e abbattimento di un muto di recinzione;
2) il rifacimento di un'altra parte del muto di recinzione, danneggiato da terzi;
3) la realizzazione di una nuova linea di gas metano;
4) la tinteggiatura delle facciate della villa con allestimento dei ponteggi;
5) la verniciatura delle pareti interne della villa con la tecnica dello “spatolato”;
- Che i lavori da eseguire e i relativi costi erano stati sempre concordati con il sig.
che era presente giornalmente in cantiere;
Pt_1 - Che i pagamenti eseguiti ammontavano ad € 60.381,99, per cui residuavano da pagare € 8.621,00, richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo, ed ulteriori € 4.125,00, chiesti in via riconvenzionale;
- Che, in particolare, quest'ultima somma era dovuta per le seguenti ulteriori lavorazioni eseguite: rasatura con geolite delle pareti della piazzola;
realizzazione del portico di ingresso principale;
realizzazione del tettino al secondo piano;
demolizione e rifacimento dell'intonaco delle facciate;
installazione di quattro citofoni;
installazione del salvavita al piano interrato;
installazione della caldaia al piano interrato;
modifica parziale delle ringhiere in marmo della scala interna;
installazione del cronotermostato al piano interrato;
tinteggiatura della stanza al piano terra;
realizzazione di un punto acqua sul terrazzo;
realizzazione di divisorio nel bagno. Pertanto, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, e, in ogni caso, la condanna della controparte al pagamento della somma di € 8.621,00 portata dalla fattura n. 29/2015; inoltre, in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 4.125,00 oltre i.v.a. e accessori legge dalla domanda al saldo;
con vittoria di spese e condanna della controparte al risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. Con ordinanza del 27.4.2017 il giudice istruttore ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto opposto e autorizzato la chiamata in causa del sig. CP_1
Il terzo chiamato si è costituito in giudizio, e ha eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza per territorio del Tribunale di Frosinone per essere competente il Tribunale di Roma in virtù della clausola di cui all'art. 11 del contratto del 9.4.2015, e la nullità della citazione del terzo per mancanza o genericità dell'edictio actionis;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda di manleva, confermando che i lavori commissionati dal sig. alla ammontavano a circa € Pt_1 Controparte_2
70.000,00, ed erano stati tutti autorizzati dal committente, per cui alcun comportamento colposo gli era imputabile.
§ 2. - All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale sono stati esaminati i testi di parte opposta ed espletata c.t.u., il tribunale, respinta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal terzo chiamato e ritenuta inammissibile l'ulteriore domanda di condanna proposta “in via riconvenzionale” da parte opposta, ha così deciso:
“- revoca il decreto ingiuntivo n. 810/2016, emesso dal Tribunale di Frosinone in data 18.7.2016, e condanna il sig. a pagare alla Parte_1 Controparte_2
l'importo di € 7.500,01, oltre interessi nella misura e con la
[...] decorrenza indicate nel decreto ingiuntivo;
- condanna il sig. a rifondere alla Parte_1 Controparte_2 le spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre spese
[...] generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna il sig. a rifondere al sig. le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte opposta;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della parte opponente”. § 3. – La sentenza è stata impugnata da con un atto contenente un solo motivo. Pt_1
Resiste all'appello che ne ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità per CP_1 difetti di specificità. La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 19.9.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti come segue. Per l'appellante : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma CORTE D'APPELLO di ROMA, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento dell'appello proposto dall'appellante Pt_1
ed in riforma parziale della sentenza del TRIBUNALE ORDINARIO di
[...]
FROSINONE, Sezione Civile, G.U. Dott.ssa M. Ciccolo, N. 442/2021, pubblicata il 02.05.2021, Rep. n. 788/2021 del 02.05.2021, non notificata e resa inter partes a definizione del giudizio N.r.g. 2977/2016, Nel merito: in via principale ed in riforma parziale della sentenza impugnata, dichiarare la responsabilità professionale dell'appellato in Controparte_4 relazione ai profili dedotti in sede di atto di appello e, per l'effetto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 106 e 269 c.p.c., dichiarare il medesimo , Controparte_1 tenuto a manlevare e garantire il sig. in relazione alle somme da Parte_1 quest'ultimo pagate alla condannando Controparte_5
a rifondere a l'importo di euro 16.382,85# Controparte_1 Parte_1 oltre interessi. In via subordinata, disporre la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio tra e . Parte_1 Controparte_1
Per l'appellato Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis: in via preliminare
- ricorrendone i presupposti, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello del Sig. , per violazione dell'art. 342 c.p.c., così Parte_1 come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134;
- ricorrendone i presupposti, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello del Sig. , per violazione dell'art. 342 c.p.c. e per Parte_1 mancata impugnazione di un determinante e non superabile capo specifico della Sentenza, in ordine all'operato del Sig. Controparte_1
- in ogni caso, dichiarare inammissibile la domanda di manleva per diversità di causa petendi ovvero per omessa e/o generica editio actionis;
nel merito
- rigettare l'appello proposto da parte del Sig. , poiché infondato in Parte_1 fatto e in diritto;
- condannare la parte appellante al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.;
- il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da distrarsi a favore del difensore che si è già dichiarato antistatario. § 4. – L'unico motivo di appello riguarda il rigetto della domanda di condanna in manleva proposta da contro il direttore dei lavori chiamato Pt_1 Controparte_1 in causa. La sentenza, sul punto, è così motivata:
“Poiché, a parte la richiesta relativa al costo del montaggio e smontaggio ponteggi, la pretesa avanzata in sede monitoria è stata sostanzialmente confermata, dal che si evince che la contabilizzazione dei lavori è avvenuta correttamente, e non sono emerse mancanze di alcun tipo addebitabili al direttore dei lavori, la domanda di manleva sollevata nei suoi riguardi va respinta”.
Lamenta l'appellante l'errore di giudizio in cui sarebbe incorso il giudice per non avere, una volta accertata la totale mancanza della contabilità dei costi di montaggio smontaggio dei ponteggi, imputato tale mancanza al direttore dei lavori, che dovrebbe risponderne a titolo di colpa omissiva. Tale censura è ammissibile, in quanto sufficientemente specifica ai sensi dell'art.342 c.p.c., ma è infondata nel merito. Ammesso che il direttore dei lavori Controparte_1 sia colpevole di non aver contabilizzato i costi di montaggio e smontaggio dei ponteggi, considerato che la domanda dell'appaltatore sul punto è stata respinta, non si vede da cosa dovrebbe essere manlevato il committente.
Con altra censura, più ampia e preliminarmente esposta, l'appellante lamenta che il direttore dei valori: non abbia registrato in modo puntuale e immediato - sul libretto delle misure e sul giornale dei lavori - le misurazioni di verifica o i fatti occorsi in cantiere;
non abbia diligentemente tenuto la contabilità dei lavori, né eseguito misurazioni, verifiche e comparazioni, anche in contraddittorio con l'esecutore dei lavori (registrando il tutto su verbali integrativi) su aspetti contabili non chiari o esposti a contestazioni, prima della registrazione sui documenti contabili e della liquidazione delle relative lavorazioni;
non abbia svolto la necessaria relazione per il collaudatore con la spiegazione di tutti gli aspetti relativi alla contabilità dei lavori e la descrizione di tutti i fatti rilevanti avvenuti e registrati a tale proposito. Osserva che con tali omissioni il D.L. lo avrebbe esposto alla richiesta di somme non computate, ancorché, alla luce dei fatti, dovute, così impedendogli di sapere a quali spese sarebbe andato incontro e di effettuare anche i relativi sgravi fiscali. La censura è inammissibile ex artt.342 e 345 c.p.c.. Il corrispettivo spettante all'appaltatore così come determinato dal Tribunale non è contestato e sul punto si è formato il giudicato. La critica alla sentenza impugnata viene formulata prescindendo dalla motivazione del rigetto della domanda di condanna in manleva proposta contro il terzo chiamato. Inoltre tale domanda si sostanzia in una pretesa risarcitoria per un danno – consistente nella mancata preventivazione degli oneri economici e nel mancato godimento di sgravi fiscali – che non risulta essere mai stato dedotto in precedenza e che comunque è descritto in termini talmente generici da non soddisfare nemmeno il requisito di cui al n.4 dell'art.163 c.p.c.. § 5. – Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 5200,01 e € 26.000,00, salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento, quindi in € 4.888,00 per compenso, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge, da pagare al difensore dell'appellato dichiaratosi antistatario.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n.442/2021 , pubblicata in data 02/05/2021, così decide:
- rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere Parte_1 all'appellato le spese processuali di questo grado di giudizio, liquidate per compensi in € 4.888,00, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge, eseguendo il pagamento al difensore antistatario avv.Francesco Tirabassi.
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 19/09/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo