Ordinanza cautelare 13 giugno 2024
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00009/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00300/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 300 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Manuela Strangi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15;
per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia:
- del provvedimento del Questore della Provincia di Reggio Calabria del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo con invito ex art. 12 comma 2 d.P.R. n. 394/99 a lasciare il territorio Italiano nel termine di 15 giorni e con l’avvertenza che in caso di inottemperanza “si procederà a norma degli art 13 del TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione” (doc. 1);
- nonché di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. PE TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 15/05/2024 e depositato in pari data, il Sig. -OMISSIS-, cittadino marocchino, agisce per l’annullamento del decreto della Questura di Reggio Calabria del -OMISSIS-, notificatogli il -OMISSIS-, con il quale è stata rigettata l’istanza presentata in data 27/02/2013 volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivo di lavoro autonomo, con invito a lasciare il territorio italiano, con l’avvertenza che, in caso di inottemperanza, “si procederà a norma dell’art.13” del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
Il provvedimento di rigetto muove dalla sentenza del Tribunale di Rossano n. -OMISSIS- di applicazione della pena di anni 2 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, divenuta irrevocabile il 04/10/2012, per la violazione dell'art. 73 comma 5 del DPR 309/1990 e, pur rilevando “che risulta … pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze il procedimento penale n. -OMISSIS- sempre per la violazione dell'art. 73 DPR 309/1990”, ritiene ostativa la (prima) condanna ai sensi dell'art. 4 comma 3 del T.U. ai fini dell'ingresso in Italia e del rinnovo del permesso di soggiorno precedentemente rilasciato.
Il ricorrente espone che:
- dopo la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, nel mese di giugno del 2014 è stato tratto in arresto ed infine condannato alla pena di anni 13 e mesi 4 di reclusione nel processo denominato -OMISSIS- per violazione degli artt. 73-74 Dpr 309/90;
- in data 8/10/2014 l’Amministrazione dell’Interno ha inviato un preavviso di rigetto che non è mai stato ricevuto dal ricorrente, atteso che già da quattro mesi si trovava in stato di custodia cautelare nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS- (operazione --OMISSIS-;
- in data -OMISSIS-, ben oltre dieci anni dopo la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, al ricorrente è stato notificato il provvedimento impugnato, con il quale il Questore della Provincia di Reggio Calabria ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.
Avverso tale provvedimento è insorto il ricorrente, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
I) “ Nullità e/o annullabilità per il mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento. Obbligatorietà della comunicazione per i provvedimenti ablatori. ”: il preavviso di rigetto inviato in data 08/10/2014 non è mai stato ricevuto dal ricorrente, che già da quattro mesi (dalla data del 24/06/2014) si trovava in stato di custodia cautelare presso la casa Circondariale di Palmi (RC) nell’ambito del procedimento n -OMISSIS-.
L’Amministrazione dell’Interno avrebbe potuto facilmente rintracciare il ricorrente, specialmente tramite la consultazione della banca dati in uso della Questura, mentre non lo ha posto nelle condizioni di controdedurre nel procedimento avviato ai fini dell’adozione di un provvedimento non vincolato.
Ne consegue, quindi, che il provvedimento finale, di fatto, non è stato preceduto dalla prescritta comunicazione di avvio del procedimento.
II) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 comma 5 e 13 comma 2 lett. c) d.lg.vo 286/98; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost, eccesso di potere per difetto di motivazione ex art 3 legge 241/90, disparità di trattamento, contraddittorietà. Violazione art 3 e 117, comma 1 Cost. ( in relazione all’art. 8 CEDU). ”.
Il provvedimento impugnato è stato adottato in ragione del carattere ostativo della condanna subita “ per la violazione dell'art. 73 comma 5 del DPR 309/1990 ”, alla luce delle previsioni (allora contenute) agli artt. 4 e 5 del T.U. sull'immigrazione e cioè di disposizioni che, nelle more, con sentenza n. 88/2023 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale “ nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e quelle definitive per il reato di cui all’art. 474, secondo comma, del codice penale, senza prevedere che l’autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente ”.
Anche se il ricorrente ha riportato una ulteriore condanna e, allo stato, è sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ex art 94 DPR 309/90 presso la comunità -OMISSIS-), le ragioni palesate dalla Questura di Reggio Calabria nel lontano 2014, e che hanno portato al rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno, sono oggi abbondantemente superate.
Dall’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino n. -OMISSIS- (doc. 3) emerge che “(…) Il condannato sta frequentando il corso universitario DAMS e segue il corso di teatro; effettua colloqui per i problemi di alcoldipendenza; assume terapia anticraving aderendo con costanza e motivazione al programma terapeutico proposto (…) Riconosce pienamente gli addebiti, ne riconosce il disvalore e li addebbita alla propria dipendenza (…) ”; e che “ il condannato è in carcere dal giugno 2014, i fatti per cui la pena in espiazione sono gravissimi ma comunque risalenti al 2011 e da inserirsi in un contesto nel quale il condannato faceva ampio uso di sostanze stupefacenti e alcol. Pertanto, l'affrancamento dalle sostanze è il presupposto per abbattere la recidiva. Ritiene dunque il Collegio che il programma terapeutico comunitario proposto sia idoneo al recupero psico-sociale del detenuto, in considerazione della volontà da lui manifestata di affrancarlo dalla Tossicodipendenza e dal precedente sale di vita deviante, nonché della regolarità della condotta inframuraria tenuta e della sostanziale assenza di segnalazioni di reato per fatti recenti. Si ritiene, in altre parole, che possa dunque essere concessa all’interessato un'importante occasione di riabilitazione e cambiamento, in considerazione delle problematiche di tossicodipendenza di cui lo stesso è portatore - dalla cui soluzione dipende necessariamente ogni prospettiva di risocializzazione e di riduzione del rischio di recidiva, concretizzando un aggancio terapeutico che certamente può giovargli più della permanenza in carcere - della condotta penitenziaria costantemente regolare e dell’entità della pena residua ”.
Il Tribunale, quindi, a differenza della Questura, adiuvato dagli organi competenti, ha valutato la situazione concreta del ricorrente e il suo percorso di reinserimento nella società, evitando valutazioni fondate su giudizi astratti e lesivi dell’art. 8 CEDU e dei principi espressi dalla Corte Costituzionale, avendo diritto l’interessato a non essere sradicato dal luogo in cui intrattiene la parte più significativa dei propri rapporti sociali, lavorativi, familiari ed affettivi.
2. Per resistere al ricorso, in data 06/06/2024 si è costituita in giudizio, con atto di mera forma, la Questura di Reggio Calabria, producendo documenti.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata rigettata la domanda cautelare “ Rilevato che l’impugnato diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, adottato dalla Questura di Reggio Calabria il -OMISSIS- e notificato il 20.03.2024, si basa sulla condanna ostativa riportata ex art. 444 c.p.p. dal ricorrente per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (v. art. 4, comma 3 e art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 286/1998);
Ritenuto che le prospettate esigenze cautelari non appaiono attualmente e favorevolmente suscettibili di immediata tutela, atteso che il ricorrente sta scontando in regime di affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. n. 309/90 una pena residua di tre anni a seguito di un’ulteriore e successiva condanna per il più grave reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (v. ord. Tribunale Sorveglianza di Torino -OMISSIS-- v. doc. n. 3 di parte ricorrente) ”.
4. In vista dell’udienza pubblica, le parti non hanno depositato nuovi documenti né memorie.
5. Alla pubblica udienza del 17/12/2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato.
7. Il provvedimento impugnato ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto la condanna penale per reati inerenti gli stupefacenti “ vale ad accertare l'effettiva ricorrenza di una certa condotta, cui il legislatore ha ricollegato inderogabilmente l'effetto della non ammissibilità sul T.N. in ragione di una valutazione della pericolosità sociale che discende dal fatto in sé ”, e ritenendosi “ vincolata all'emissione di un provvedimento reiettivo ”.
E ciò alla luce dell’art. 4 comma 3 del T.U. sull'immigrazione che “ stabilisce ( ndr: stabiliva) i presupposti e le condizioni perché lo straniero possa fare ingresso nel territorio dello Stato ” e della circostanza che tali “ presupposti e condizioni … a norma del successivo art. 5 comma 5, devono sussistere anche ai fini del rinnovo del titolo di soggiorno già rilasciato ed il cui venir meno comporta il rifiuto del rinnovo stesso o la revoca del permesso in corso di validità ”.
L’Amministrazione, senza effettuare alcuna verifica in concreto della pericolosità sociale del richiedente, ha tratto dall’intervenuta condanna “ per la violazione dell'art. 73 comma 5 del DPR 309/1990 ” una ragione automaticamente ostativa all’accoglimento dell’istanza di rinnovo, alla luce delle previsioni (allora contenute) agli artt. 4 e 5 del T.U. sull'immigrazione.
Ne è prova il fatto che, pur menzionando il procedimento penale n. -OMISSIS- pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze “ sempre per la violazione dell'art. 73 DPR 309/1990 ”, rinviene nella “ sopramenzionata condanna penale ” l’accertamento dell’unica circostanza atta a dimostrare l’“ effettiva ricorrenza di una certa condotta, cui il legislatore ha ricollegato inderogabilmente l'effetto della non ammissibilità sul T.N. in ragione di una valutazione della pericolosità sociale che discende dal fatto in sé ” e che “ la P.A. sia vincolata all'emissione di un provvedimento reiettivo ”.
8. Tuttavia, con sentenza n. 88/2023 la Corte Costituzionale (pubblicata nella G.U. del 10/05/2023 n.19) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e quelle definitive per il reato di cui all’art. 474, secondo comma, del codice penale, senza prevedere che l’autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente.
9. Com’è noto, le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale eliminano la norma dichiarata incostituzionale con effetto ex tunc , in forza dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30, l. n. 87/1953, e cioè dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Consulta.
La norma dichiarata incostituzionale, quindi, non è più applicabile e gli effetti della declaratoria di incostituzionalità si estendono a tutti i rapporti giuridici ancora pendenti al momento della decisione della Corte, rimanendone esclusi solo i cc.dd. rapporti già esauriti, ossia quei rapporti che abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, nonché del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale.
La citata sentenza della Corte Costituzionale ha, dunque, l'effetto di eliminare il presupposto normativo sulla base del quale è stato adottato il provvedimento impugnato che viene privato, anch'esso con effetti retroattivi, della sua base legale (TAR Lazio, Roma, sez. II bis 17/10/2025 n. 17931; Cons. Stato sez. VII 12/06/2025 n. 5084 e sez. V, 4/06/2024, n. 4998; Cons. Stato, sez. VI, 11 settembre 2014, n. 4624; T.A.R. Trento Trentino-Alto Adige sez. I, 4/02/2022, n. 29; T.A.R. Basilicata, 22/11/2021, n. 754).
Ne consegue che è illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno adottato sul presupposto dell'automatismo previsto dall’art. 5, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, basato su una presunzione assoluta di pericolosità, perché norma dichiarata costituzionalmente illegittima con la citata sentenza della Corte Costituzionale, ove il rapporto è da ritenersi al momento della pubblicazione della stessa ancora pendente, in ragione della circostanza che il decreto della Questura di Reggio Calabria, pur adottato il -OMISSIS-, è rimasto privo di effetti ai sensi dell’art. 21 bis l.n. 241/90 sino al giorno della sua notifica, avvenuta il -OMISSIS-.
10. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso priva il ricorrente dell’interesse a coltivare la censura di carattere formale e procedimentale dedotta con il primo motivo, atteso che, una volta riavviato il procedimento, qualora l’Amministrazione ritenesse sussistenti, in concreto, motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza o verificasse in concreto la pericolosità sociale del richiedente, dovrebbe comunque ex lege (nuovamente) comunicare all’interessato il prescritto preavviso, consentendogli di presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti.
11. Poiché al momento dell'adozione del provvedimento impugnato la Corte Costituzionale non aveva ancora dichiarato costituzionalmente illegittime le norme applicate dall’Amministrazione dell’Interno, sussistono eccezionali motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, eccetto il contributo unificato, il quale va posto a carico dell'Amministrazione resistente, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato che va posto a carico dell'Amministrazione resistente, con distrazione a favore dell’Avv. Manuela Strangi, dichiaratasi antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT EN, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
PE TR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE TR | AT EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.