TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 9
TAR
Ordinanza cautelare 13 giugno 2024
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Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Improcedibile
    Mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento

    L'accoglimento del secondo motivo di ricorso priva il ricorrente dell'interesse a coltivare la censura di carattere formale e procedimentale dedotta con il primo motivo, atteso che, una volta riavviato il procedimento, qualora l’Amministrazione ritenesse sussistenti, in concreto, motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza o verificasse in concreto la pericolosità sociale del richiedente, dovrebbe comunque ex lege (nuovamente) comunicare all’interessato il prescritto preavviso, consentendogli di presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti.

  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere per difetto di motivazione

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 88/2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano il rigetto automatico del permesso di soggiorno per condanne relative a specifici reati, tra cui l'art. 73, comma 5, del DPR 309/1990, senza una valutazione concreta della pericolosità sociale del richiedente. Tale sentenza ha effetto retroattivo sui rapporti giuridici pendenti. Il provvedimento impugnato, basato su tali norme, è quindi illegittimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 9
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 9
    Data del deposito : 12 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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