CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1276/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MOLLACE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1251/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240042449044000 Consorzio_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 410/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso impugnando
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240042449044000 Consorzio_1
Si è costituita ADER;
non risulta costituito il Associazione_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione sottoposta all'esame di questo decidente è del tutto identica ad altra già esaminate e decise anche di recente.
Secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 33584/2025, nei casi come quello in trattazione è del tutto legittimo fare ricorso ad una motivazione che richiami per intero il contenuto di decisioni già adottate in procedimenti con identico oggetto.
Ecco, allora, quanto.
"Il ricorso deve essere accolto esclusivamente per le strette ragioni che si espongono di seguito.
E' principio ormai consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass. ord. n. 36246 e n. 36273/ 2023), quello secondo il quale il contributo consortile per "le opere eseguite" (dunque, l'assoggettamento dell'immobile al potere impositivo del Consorzio) richiede la contemporanea sussistenza di due condizioni fondamentali:
A) la proprietà di un immobile (terreno o fabbricato) che sia incluso nel perimetro consortile di intervento.
Trattasi di un perimetro definito dal consorzio attraverso un atto specifico, il c.d. “piano di classifica degli immobili”, che individua le aree soggette a contribuzione. B) il fatto che tale immobile tragga un vantaggio diretto e specifico dalle opere di bonifica realizzate o dall'attività di manutenzione svolta dal consorzio.
I Giudice di legittimità hanno statuito che "il vantaggio che giustifica l'imposizione del contributo consortile deve essere diretto e specifico per il singolo fondo, e non un generico beneficio che riguarda l'intero territorio consortile e che ricade sull'immobile solo di riflesso, per il semplice fatto di essere incluso in tale territorio"
Dunque, il beneficio in questione deve essere già conseguito o anche conseguibile (cioè potenziale), purchè sia reale e concreto;
deve, inoltre, essere idoneo a tradursi in una qualità positiva del fondo (si fanno esempi concreti quali un incremento del valore di mercato, o una maggiore e/o migliore produttività agricola, ovvero una riduzione del rischio idraulico che grava specificamente su quel terreno o fabbricato, un miglioramento dell'accessibilità o della salubrità.
In sostanza, il Consorzio non può svolgere una mera attività di manutenzione generale del territorio se questa non si traduce in un vantaggio concreto e specifico per l'immobile del contribuente.
Alla luce delle sistema normativo vigente (art. 6, comma 1, della Legge n. 130 del 2022) l'onere di provare, concretamente e sostanzialmente, la sussistenza delle condizioni di cui sopra, nel caso concreto, spetta al Consorzio di bonifica.
Questa prova deve essere fornita a prescindere dall'esistenza di un “piano di classifica” approvato e dall'insistenza dell'immobile nel “perimetro di contribuenza” definito dal consorzio.
Alla luce di quanto esposto e, soprattutto, alla luce dell'assetto normativo vigente, la cosiddetta
“presunzione di vantaggiosità” dell'attività svolta dal consorzio non può ritenersi più sussistente.
In sostanza, non può ritenersi sussistente più il principio secondo cui il beneficio derivasse automaticamente dall'adozione del “piano di classifica” e dall'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza non è più applicabile.
Dunque, in vigenza del precedente assetto normativo, spettava al contribuente l'onere di fornire la prova contraria, ossia dimostrare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dal piano di classifica o l'assenza di qualsiasi beneficio per il proprio fondo;
solo una volta che il contribuente avesse fornito tale prova contraria, l'onere si sarebbe spostato nuovamente sul consorzio, il quale avrebbe dovuto allora dimostrare i concreti e specifici benefici apportati al singolo fondo dalle opere eseguite.
Allo stato, il Consorzio non può più fare affidamento sulla presunzione di beneficio derivante dal piano di classifica o dall'inclusione nel perimetro, ma deve concretamente dimostrare, in caso di contestazione da parte del contribuente, che l'immobile di quest'ultimo ha tratto un vantaggio diretto, specifico e concreto dalle opere consortili.
Nel caso che ci occupa in questa sede in Consorzio non risulta avere offerto detta prova concreta e contundente, ragione per la quale il ricorso va accolto.
Le spese di lite vanno poste ad esclusivo carico del Consorzio, risultando ADER estranea alla contestazioni di merito in ordine alla debenza del contributo."
Come detto, il ricorso proposto da Ricorrente_1 presenta identiche questioni di fatto e diritto in ordine alle quali questa Corte assume le deduzioni di cui sopra (in grassetto) a fondamento della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione I, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso. Condanna il Associazione_1 al pagamento a favore del ricorrente delle competenze legali e spese di lite, complessivamente liquidate in
€ 400,00 (quattrocento), da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MOLLACE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1251/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240042449044000 Consorzio_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 410/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso impugnando
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240042449044000 Consorzio_1
Si è costituita ADER;
non risulta costituito il Associazione_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione sottoposta all'esame di questo decidente è del tutto identica ad altra già esaminate e decise anche di recente.
Secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 33584/2025, nei casi come quello in trattazione è del tutto legittimo fare ricorso ad una motivazione che richiami per intero il contenuto di decisioni già adottate in procedimenti con identico oggetto.
Ecco, allora, quanto.
"Il ricorso deve essere accolto esclusivamente per le strette ragioni che si espongono di seguito.
E' principio ormai consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass. ord. n. 36246 e n. 36273/ 2023), quello secondo il quale il contributo consortile per "le opere eseguite" (dunque, l'assoggettamento dell'immobile al potere impositivo del Consorzio) richiede la contemporanea sussistenza di due condizioni fondamentali:
A) la proprietà di un immobile (terreno o fabbricato) che sia incluso nel perimetro consortile di intervento.
Trattasi di un perimetro definito dal consorzio attraverso un atto specifico, il c.d. “piano di classifica degli immobili”, che individua le aree soggette a contribuzione. B) il fatto che tale immobile tragga un vantaggio diretto e specifico dalle opere di bonifica realizzate o dall'attività di manutenzione svolta dal consorzio.
I Giudice di legittimità hanno statuito che "il vantaggio che giustifica l'imposizione del contributo consortile deve essere diretto e specifico per il singolo fondo, e non un generico beneficio che riguarda l'intero territorio consortile e che ricade sull'immobile solo di riflesso, per il semplice fatto di essere incluso in tale territorio"
Dunque, il beneficio in questione deve essere già conseguito o anche conseguibile (cioè potenziale), purchè sia reale e concreto;
deve, inoltre, essere idoneo a tradursi in una qualità positiva del fondo (si fanno esempi concreti quali un incremento del valore di mercato, o una maggiore e/o migliore produttività agricola, ovvero una riduzione del rischio idraulico che grava specificamente su quel terreno o fabbricato, un miglioramento dell'accessibilità o della salubrità.
In sostanza, il Consorzio non può svolgere una mera attività di manutenzione generale del territorio se questa non si traduce in un vantaggio concreto e specifico per l'immobile del contribuente.
Alla luce delle sistema normativo vigente (art. 6, comma 1, della Legge n. 130 del 2022) l'onere di provare, concretamente e sostanzialmente, la sussistenza delle condizioni di cui sopra, nel caso concreto, spetta al Consorzio di bonifica.
Questa prova deve essere fornita a prescindere dall'esistenza di un “piano di classifica” approvato e dall'insistenza dell'immobile nel “perimetro di contribuenza” definito dal consorzio.
Alla luce di quanto esposto e, soprattutto, alla luce dell'assetto normativo vigente, la cosiddetta
“presunzione di vantaggiosità” dell'attività svolta dal consorzio non può ritenersi più sussistente.
In sostanza, non può ritenersi sussistente più il principio secondo cui il beneficio derivasse automaticamente dall'adozione del “piano di classifica” e dall'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza non è più applicabile.
Dunque, in vigenza del precedente assetto normativo, spettava al contribuente l'onere di fornire la prova contraria, ossia dimostrare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dal piano di classifica o l'assenza di qualsiasi beneficio per il proprio fondo;
solo una volta che il contribuente avesse fornito tale prova contraria, l'onere si sarebbe spostato nuovamente sul consorzio, il quale avrebbe dovuto allora dimostrare i concreti e specifici benefici apportati al singolo fondo dalle opere eseguite.
Allo stato, il Consorzio non può più fare affidamento sulla presunzione di beneficio derivante dal piano di classifica o dall'inclusione nel perimetro, ma deve concretamente dimostrare, in caso di contestazione da parte del contribuente, che l'immobile di quest'ultimo ha tratto un vantaggio diretto, specifico e concreto dalle opere consortili.
Nel caso che ci occupa in questa sede in Consorzio non risulta avere offerto detta prova concreta e contundente, ragione per la quale il ricorso va accolto.
Le spese di lite vanno poste ad esclusivo carico del Consorzio, risultando ADER estranea alla contestazioni di merito in ordine alla debenza del contributo."
Come detto, il ricorso proposto da Ricorrente_1 presenta identiche questioni di fatto e diritto in ordine alle quali questa Corte assume le deduzioni di cui sopra (in grassetto) a fondamento della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione I, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso. Condanna il Associazione_1 al pagamento a favore del ricorrente delle competenze legali e spese di lite, complessivamente liquidate in
€ 400,00 (quattrocento), da distrarsi a favore del procuratore antistatario.