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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/08/2025, n. 2418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2418 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1926/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere dr. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1926/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in PIAZZA DI Parte_1 P.IVA_1
SPAGNA, 35 00187 ROMA presso lo studio dell'avv. LEFEVRE SEBASTIANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA BORGONUOVO 27 Controparte_1 P.IVA_2
20121 MILANO presso lo studio dell'avv. MERCANTI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
pagina 1 di 15 sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Voglia il Giudicante adito, rigettata ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per
l'effetto:
- accertare e dichiarare che il contratto di leasing di cui è causa ha natura di leasing traslativo e che pertanto allo stesso si applica l'art. 1526 c.c. e per l'effetto condannare a restituire CP_1
a la somma di Euro 11.984.079,34 Parte_1
(undicimilioninovecentoottantaquattromila/34) versata da a titolo di Parte_1 maxicanone iniziale, di canoni di leasing in costanza di rapporto ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in subordine laddove il Tribunale dovesse ritenere l'art. 14 del contratto di
Leasing valido ai sensi dell'art. 1526, secondo comma, c.c. ovvero in quanto clausola penale si chiede che il Tribunale voglia, rispettivamente, ferma la condanna alla restituzione di quanto pagato, disporre la riduzione dell'indennità ai sensi dell'art. 1526, secondo comma, c.c. ovvero ridurre la penale in quanto manifestamente eccessiva e ridurla ad equità secondo le disposizioni dell'art. 1526, primo comma, c.c.
- in via gradata e subordinata, nella denegata ipotesi che il Tribunale non accolga la domanda principale, e voglia eventualmente procedere all'applicazione della Legge 124/2017 (ferma la domanda principale), si chiede che il Tribunale disponga Ctu che determini il valore del bene immobile, con ogni consequenziale effetto, condannando la concedente a riconoscere all'utilizzatrice le somme calcolate in applicazione degli art. 138 e seguenti Legge 124/2017 o ritenute di giustizia con ogni conseguenziale effetto.
Con vittoria di spese di lite.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, previa ogni opportuna e necessaria statuizione e declaratoria anche sulle eccezioni e domande svolte da in primo grado, che qui si ripropongono Controparte_1 espressamente ex art. 346 c.p.c., disattesa qualsiasi contraria eccezione e deduzione, così giudicare:
1. IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare inammissibile l'appello avversario, anche per carenza di interesse, per tutti i motivi esposti nella comparsa di risposta del 21.10.2024 depositata da Controparte_1
2. IN VIA PRINCIPALE
Respingere i motivi di appello, le domande e le eccezioni, tutti, formulati da controparte, in quanto pagina 2 di 15 manifestamente infondati in fatto e in diritto e, per l'effetto, respingere l'appello avversario
3. IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 10173/2023, depositata il 18.12.2023, accertare e dichiarare che il vanta un credito, in forza della risoluzione del Controparte_1 contratto di leasing n. 564352/001 del 05.04.2005, nei confronti di pari almeno a Parte_1
€ 25.125.698,40, oltre alle ulteriori spese di conservazione e guardiania dell'Immobile, nonché alle spese per la stima dell'Immobile, nonché all'attualizzazione del credito vantato dalla dal CP_2
31.12.2020 fino alla data di liquidazione, al tasso contrattuale [i.e. Euribor 3 mesi, base 365, valuta:
31.12.2020; cfr. combinato disposto art. 15 comma 3 lett. a) e art. 6 Condizioni Generali Contratto di
Leasing sub doc. 1 fascicolo e piano di ammortamento finanziario sub doc. 22 fascicolo CP_2 CP_2 in applicazione dei principi e criteri stabiliti dalla clausola n. 15 delle Condizioni Generali del
Contratto Leasing o, in via subordinata, pari almeno a € 22.002.644,61, oltre alle ulteriori spese di conservazione e guardiania dell'Immobile, nonché alle spese per la stima dell'Immobile, nonché all'attualizzazione del credito vantato dalla dal 31.12.2020 fino alla data di liquidazione, al CP_2 tasso contrattuale [i.e. Euribor 3 mesi, base 365, valuta: 31.12.2020; cfr. combinato disposto art. 15 comma 3 lett. a) e art. 6 Condizioni Generali Contratto di Leasing sub doc. 1 fascicolo Banca e piano di ammortamento finanziario sub doc. 22 fascicolo in applicazione dei principi e criteri CP_2 stabiliti dalla legge n. 124/2017, o comunque un credito determinato nella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta di giustizia o emergere dall'istruttoria in corso di causa e, per
l'effetto, condannare al pagamento, in favore del della Parte_1 Controparte_1 somma oggetto del credito che verrà così accertato, dichiarato e determinato in suo favore, detratto il valore dell'immobile oggetto del contratto di leasing n. 564352/001 del 05.04.2005.
4. IN VIA SUBORDINATA
Si ripropongono ex art. 346 c.p.c. le seguenti conclusioni, come precisate in primo grado:
4.1 Respingere tutte le domande e le eccezioni avversarie, in quanto manifestamente infondate in fatto
e in diritto e carenti di prova e allegazione
4.2 Accertarsi e dichiararsi che il vanta un credito, in forza della risoluzione del Controparte_1 contratto di leasing n. 564352/001 del 05.04.2005, nei confronti di pari almeno a Parte_1
€ 4.437.987,70, oltre alle ulteriori spese di conservazione e guardiania dell'Immobile, nonché alle spese anticipate per il recupero dell'Immobile, quantificabili in € 10.519,29 e alle spese per la stima dell'Immobile, in applicazione dei principi e criteri stabiliti dalla legge n. 124/2017 e dalla clausola n.
pagina 3 di 15 15 delle Condizioni Generali del Contratto Leasing o, in via subordinata alternativa, in forza della sentenza n. 8980/2019 della Corte di Cassazione e dell'art. 72quater l. fall., o, in via ancora subordinata, secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 3671/2018; Cass. Civ.
n. 2538/2016), come anche prevista dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano, o in via ulteriormente subordinata, in applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. secondo il criterio c.d.
“Rebecca-Sperotti”, o comunque un credito determinato nella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta di giustizia o emergere dall'istruttoria in corso di causa e, per l'effetto, condannare al pagamento, in favore del della somma Parte_1 Controparte_1 oggetto del credito che verrà così accertato, dichiarato e determinato in suo favore, oltre interessi e rivalutazione.
4.3.In via subordinata, si chiede accertarsi e dichiararsi che il vanta un credito, in Controparte_1 forza della risoluzione del contratto di leasing n. 564352/001 del 05.04.2005, nei confronti di pari a € 17.704.833,00, a titolo di indennità di occupazione per il periodo Parte_1 decorrente dalla data di consegna del complesso immobiliare sito in Roma, Località Santa Palomba,
Via degli Astrini snc, oggetto del contratto di leasing n. 564352/001 del 05.04.2005 a Parte_1
(05.04.2005) e fino alla relativa restituzione alla (19.09.2016), calcolata sulla base di
[...] CP_2 quanto dichiarato dovuto da in forza del Contratto di Locazione (canone annuo di Euro Pt_2
1.550.000,00; cfr. doc. 13 fascicolo , o dell'eventuale diverso valore di mercato per la locazione CP_2 di immobili simili al complesso immobiliare sito in Roma, Località Santa Palomba, Via degli Astrini snc, oggetto del contratto di leasing n. 564352/001 del 05.04.2005 ed ubicati nella medesima zona, ovvero in subordine, del valore OMI per le locazioni di immobili situati nella zona dove si trova il complesso immobiliare sito in Roma, Località Santa Palomba, Via degli Astrini snc, oggetto del contratto di leasing n. 564352/001 del 05.04.2005 o comunque un credito determinato nella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta di giustizia o emergere dall'istruttoria in corso di causa e, per l'effetto, condannare al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
della somma oggetto del credito che verrà così accertato, dichiarato e determinato in suo CP_1 favore, oltre interessi e rivalutazione.
5. IN VIA ISTRUTTORIA
Laddove fosse ritenuto opportuno al fine del decidere, si chiede l'ammissione di una Consulenza
Tecnica volta a determinare il credito vantato dal nei confronti di Controparte_1 Parte_1 in forza della risoluzione del contratto di leasing n. 564352/001 del 05.04.2005, previa stima del
[...]
pagina 4 di 15 valore del complesso immobiliare sito in Roma, Località Santa Palomba, Via degli Astrini snc, oggetto del contratto di leasing n. 564352/001 del 05.04.2005.
6. IN OGNI CASO
Emettere ogni altro provvedimento pertinente e consequenziale, anche in ordine alle spese, diritti, onorari ed oneri accessori del presente giudizio, di primo e di secondo grado, da porre ad esclusivo carico di controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Come risulta dagli atti di causa e pacifico fra le parti, fra (successivamente Controparte_3 divenuta e, poi, , quale concedente, e Controparte_4 CP_1 Parte_1 Pt_1
[...
corrente in Roma, nella veste di conduttrice, sono intervenuti vari processi, tutti riferiti al contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 564352/001 del 5.4.2005, registrato il 17.8.2005, avente quale oggetto un complesso immobiliare sito in Roma, Località Santa Paolomba, via degli
Astrini snc, in atti meglio descritto, rapporto negoziale del quale la locatrice aveva intimato la risoluzione di diritto ex art. 14 delle relative condizioni generali, per sopraggiunto inadempimento della locataria, mediante raccomandata del 25.2.2010.
1.2 In particolare, per quanto qui interessa, il Tribunale di Milano, su ricorso ex art. 633 cpc di
[...]
, con decreto del 22 luglio 2013 n. 29709/2013 d'ordine, n. 42097/2013 di Rg., CP_3 ingiungeva alla locataria ed ai suoi fideiussori, signori , ed Parte_3 Parte_4
tutti di Roma, il pagamento della somma di € 1.756.581,68 (per i garanti, Controparte_5 entro i limiti della garanzia prestata), di cui € 1.661.345,91 richiesti dalla creditrice – con espressa riserva di separata azione per gli ulteriori crediti maturati e maturandi successivamente al
25.2.2010 - a titolo di canoni scaduti e rimasti impagati dal 1.1.2009 al 25.2.2010, € 83.921,96 a titolo di interessi di mora maturati dalla singole scadenze al 24.9.2012 ed € 11.313,81, pari alle somme pagate dalla creditrice a titolo di imposte di registro;
ciò, oltre agli interessi come da domanda sulla somma capitale ed alle spese del relativo procedimento.
1.3 Proposta opposizione ex art. 645 cpc, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 15253/14, rigettava le domande e le eccezioni degli ingiunti, con conseguente conferma del provvedimento monitorio.
1.4 L'appello proposto dai soccombenti avverso tale decisione (n. 2422/2015 di Rg.) veniva dichiarato inammissibile da questa Corte, in diversa composizione, con ordinanza ex art. 348 ter cpc, vigente ratione temporis, del 18.12.2015, pubblicata il 29.12.2015, senza proposizione di alcun gravame ai sensi del terzo comma della citata norma. pagina 5 di 15 1.5 A seguito del deposito da parte della concedente di ricorso ex art. 702 bis, il medesimo Tribunale di
Milano, definendo il procedimento n. 38694/2015 di r.g. in tale modo radicato, con ordinanza del
18.1.2016, confermata con sentenza di questa Corte n. 845/2018, passata in giudicato, disponeva il rilascio del fabbricato in favore della finanziaria, con contestuale rigetto delle eccezioni e delle domande riconvenzionali proposte dalla conduttrice per ottenere la restituzione dei canoni versati nel corso del rapporto negoziale e la riduzione della penale sinallagmatica, di cui veniva dichiarata l'inammissibilità a causa della mancata restituzione del fabbricato in tale momento.
1.6 Successivamente alla riconsegna del bene, avvenuta il 19.9.2016 a mezzo Ufficiale Giudiziario addetto all'Unep di Roma, agiva avanti al Tribunale di Milano nei confronti di Parte_1 radicando il giudizio n. 19218/2019 di Rg.; ciò, al fine di vedere condannare la CP_1 convenuta a pagare in suo favore, ai sensi dell'art. 1526 cc, la somma di € 11.984.079,34 versata in esecuzione del contratto di locazione finanziaria in discussione fino alla sua risoluzione a titolo di maxi-canone iniziale e di canoni periodici od, in subordine, in caso di ritenuta validità dell'art. 14 delle sue condizioni generali, ai sensi dell'art. 1526, secondo comma, cc, ovvero ancora, a vedere ridurre la penale, a suo avviso insita nella clausola in parola, in quanto manifestamente eccessiva.
1.7 Costituitasi in tale processo con comparsa di risposta dell'11.9.2019, con cui CP_1 contestava le pretese avversarie (anche perché, a suo dire, coperte da giudicato) e proponeva proprie pretese riconvenzionali - vòlte ad ottenere la condanna della controparte al pagamento del proprio credito a seguito dell'intervenuta risoluzione contrattuale, quantificato quanto meno pari ad € 4.437.987,70, oltre alle ulteriori spese di conservazione e guardiania dell'immobile, nonché alle spese anticipate per il recupero dell'immobile, quantificabili in € 10.519,29, e alle spese per la stima dell'immobile, o comunque alla corresponsione di un credito determinato nella diversa somma, maggiore o minore, fosse stata ritenuta di giustizia o emergente dall'istruttoria in corso di causa, ovvero ancora, in via ulteriormente subordinata condizionata, al pagamento di un credito, in forza della risoluzione del contratto di leasing nei confronti di pari a € Parte_1
17.704.833,00, a titolo di indennità di occupazione per il periodo decorrente dalla data di consegna del fabbricato (5.4.2005) fino al rilascio (19.9.2016) -, il Tribunale di Milano, ad esito dell'istruttoria compiuta (in particolare, tenuto conto delle indagini del CTU nominato per accertare il valore di mercato del compendio immobiliare per cui è causa, quantificato in € 9.888.528,00 al momento della reintegrazione nel possesso della concedente), con sentenza n. 10173/2023 del 14 dicembre 2023, pubblicata il 18.12.2023, determinava il credito spettante a ai CP_6
pagina 6 di 15 sensi dell'art. 15 delle condizioni generali del contratto in parola, nell'ammontare di €
3.751.450,55, al cui pagamento, oltre agli interessi legali dall'11.9.2019 al saldo effettivo, condannava ciò, con contestuale rigetto della domanda di restituzione dei Parte_1 canoni ex art. 1526 cc svolta da quest'ultima ed integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, a carico delle quali poneva, nella misura del 50% ciascuna, in via definitiva, il pagamento del compenso liquidato al CTU.
1.8 Avverso tale decisione proponeva appello con atto di citazione notificato Parte_1 telematicamente il 18 giugno 2024, che dava luogo al presente giudizio, in cui si costituiva l'appellata con comparsa di risposta del 18 novembre 2024, con la quale resisteva al gravame e proponeva appello incidentale per quanto risultata soccombente.
1.9 Ad esito della prima udienza del 19 novembre 2024, su concorde istanza dei rispettivi procuratori, veniva fissata la rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli atti conclusivi, al 6 maggio 2025, poi rinviata d'ufficio dal nuovo Consigliere istruttore designato dal Presidente della Corte il 20 gennaio
2025 – fermi i termini al riguardo già concessi –, con ordinanza del 28 aprile 2025 comunicata alle parti il giorno successivo, al 1 luglio 2025, in cui – previo deposito di apposite note scritte ex art. 127 ter cpc – la causa veniva rimessa per la decisione avanti al Collegio, nella composizione di cui in epigrafe.
2.1 Con il primo motivo l'appellante censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1526 cc, laddove il Tribunale ha ritenuto legittime le clausole 14 e 15 delle condizioni generali del contratto di leasing, quando, al contrario, per la stessa avrebbe dovuto accertare che il meccanismo sinallagmatico predisposto dalla concedente determina un ingiustificato arricchimento della locatrice a proprio danno, con palese sbilanciamento delle rispettive obbligazioni in favore della finanziaria e conseguente necessità di applicare la citata norma imperativa codicistica, disapplicando quelle pattizie.
2.2 Infatti, prosegue l'obbligo a carico dell'utilizzatore di corrispondere anche i Parte_1 canoni non scaduti ed il prezzo per l'esercizio dell'opzione di acquisto si pone in contrasto con il dettato dell'art. 1526 cc e dell'art. 1463 cc, oltre che con l'essenza stessa dei rapporti a prestazioni corrispettive, imponendo al conduttore di eseguire la prestazione a suo carico pur in difetto dell'altrui controprestazione, consistente nella possibilità di utilizzo del bene (restituito) e del trasferimento della proprietà (che rimane alla locatrice), a nulla valendo che l'art. 15 delle pagina 7 di 15 condizioni generali del contratto in questione preveda che da tali importi vada detratto quanto ricavato dalla locatrice a seguito della vendita o dalla ricollocazione del bene sul mercato, operazione rimessa sine die a discrezione della banca, che comporta l'accollo sulla locataria del rischio di subire nel frattempo una successiva perdita di valore del bene, con un meccanismo che non trova alcuna copertura nell'art. 1526 cc, il cui secondo comma, che consente di derogare a quanto previsto dal primo, riguarda i soli canoni scaduti alla data di risoluzione a titolo di indennità per l'equo compenso in ragione dell'utilizzo della cosa, del suo logoramento e del suo deprezzamento nel tempo, non menzionando, invece, quelli da scadere o la possibilità di dare ingresso a pretese risarcitorie, né per un eventuale deterioramento anormale dell'immobile, nè per mancato guadagno.
2.3 D'altra parte, aggiunge l'appellante, l'art. 15 delle condizioni generali in discussione – che, oltretutto, prevedendo l'obbligo di corresponsione anche degli interessi in aggiunta al capitale residuo, determina un trattamento per il debitore più oneroso rispetto a quello del legislatore del
2017 - costituisce una clausola non meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 cc, laddove vìola una norma imperativa, dando luogo ad un meccanismo che non può neppure essere sanato dall'essere stato sostanzialmente recepito dalla Legge 124/2017, disciplina pacificamente non applicabile al caso che ci occupa, in cui la risoluzione è intervenuta prima della sua entrata in vigore, e neppure potendosi assoggettare la fattispecie a quanto previsto dall'art. 72 quater della legge fallimentare;
ciò, ancor più, rammentato che i contratti di leasing non lasciano spazio all'autonomia privata, essendo predisposti unilateralmente dalla società concedente - contraente “forte” - sulla base di moduli prestampati, contenenti le condizioni generali imposte all'utilizzatore, costretto ad accettarle obbligatoriamente, pena la non conclusione del rapporto negoziale, come avviene nei contratti bancari che prevedano la capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici dovuti dal cliente o commissioni di massimo scoperto indeterminate o, infine, la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, richiamando genericamente le condizioni praticate sulla piazza.
2.4 Ed, al fine di verificare concretamente lo sbilanciamento fra le rispettive obbligazioni delle parti, secondo basta confrontare - a fronte dell'importo di € 19.866.789,70 Parte_1 complessivo dei canoni da corrispondere come da contratto - il totale pagato da parte sua, pari ad €
11.984.079,34 oltre iva, con il residuo credito in favore della controparte, pari ad € 7.882.710,36, importo inferiore al valore attribuito al bene dal CTU, stimato, alle date del 2.2.2016 e del pagina 8 di 15 19.9.2016, in € 9.888.528,00, per rendersi conto dell'ingiustificato arricchimento conseguito da pari, come minimo, ad € 2.000.000, rispetto a quanto avrebbe potuto lucrare dalla CP_1 corretta esecuzione del contratto;
da qui, il diritto di essa conduttrice di vedersi restituire i canoni versati, in applicazione dell'art. 1526 cc.
2.5 Con il terzo motivo – strettamente connesso al primo e, quindi, da trattarsi, per ordine logico, congiuntamente ed anticipatamente rispetto al secondo – l'appellante si duole dell'errata applicazione da parte del Tribunale del disposto di cui al secondo comma dell'art. 1526 cc, laddove, in forza dell'art. 15 delle condizioni generali di contratto, ha ritenuto dovuto a suo carico anche l'importo di € 3.600.000,00 previsto a titolo di opzione di acquisto;
trattasi, infatti, di penale manifestamente eccessiva anche a mente degli artt. 1535 e 1384 cc, laddove non conforme al necessario contemperamento degli opposti interessi dei contraenti e che, quindi, si sarebbe dovuta ridurre ad equità. Quanto sopra, anche considerato che non è affatto scontato che l'utilizzatore, alla fine del rapporto, si sarebbe sobbarcato il pagamento di siffatta somma, non di esigua entità, se non, in caso di mancanza di liquidità, facendo nuovamente ricorso al mercato del credito, eventualmente anche usufruendo della facoltà, prevista a livello pattizio subordinatamente alla continuazione del versamento dei canoni periodici, di chiedere un periodo di proroga prima di esercitare detta opzione;
e, pertanto, è iniquo inserire nel corrispettivo residuo da versare anche tale onere, soprattutto rapportando il prezzo finale di acquisto alla stima del fabbricato operata dal CTU, pari al
36% del suo valore venale, alla data di restituzione alla proprietaria. Da quanto sopra discende, secondo l'appellante, che il proprio credito nei confronti di anche laddove si CP_1 dovessero applicare gli artt. 14 e 15 delle condizioni di contratto, derivante dalla differenza tra il valore del bene ed il residuo dovuto all'appellata, depurato dell'opzione di acquisto, deve riquantificarsi nella somma, più sopra già indicata, di € 7.882.710,36.
3.1 Tali motivi sono destituiti di fondamento.
3.2 Va immediatamente rilevato al riguardo che gli artt. 14 e 15 delle condizioni generali del contratto oggetto di lite integrano clausole di chiara ed intellegibile portata, sottoscritte specificamente, anche ai fini di cui agli artt. 1341 e 1342 cc, dalla conduttrice – certo non per costrizione, ma nel libero esercizio della sua attività imprenditoriale, nemmeno essendo qualificabile alla stregua di un consumatore o di un “contraente debole”, attesane la qualità professionale, tanto più con riferimento alla complessa e rilevante operazione immobiliare che ci occupa -, quindi, pienamente edotta e consapevole degli obblighi assunti dalla medesima e delle conseguenze derivanti dal loro pagina 9 di 15 mancato adempimento, ricorrendo il quale l'appellata più che legittimamente ha intimato la risoluzione di diritto del rapporto negoziale dedotto in giudizio;
ciò, risultando pacifico, anche ai fini di cui all'art. 115 cpc, in quanto non oggetto di contestazione, che alla data Parte_1 del 25.2.2010, era rimasta in mora nel pagamento di canoni scaduti per la somma capitale oggetto del decreto ingiuntivo n. 29709/13 d'ordine del Tribunale di Milano a suo tempo ottenuto dalla creditrice, più sopra richiamato.
3.3 Tali clausole sono perfettamente valide ed efficaci, laddove, in sostanza, prevedono, in caso di scioglimento anticipato del contratto, la facoltà della concedente di chiedere il pagamento dei canoni insoluti ed il versamento di quelli ancora da scadere, unitamente all'importo per l'esercizio dell'opzione di acquisto, ferma restando la restituzione del bene, con espressa previsione in favore dell'utilizzatrice, quale bilanciamento delle rispettive posizioni, dell'accredito di quanto incassato o percepibile dalla finanziaria a seguito della ricollocazione del bene sul mercato una volta tornato nella sua disponibilità, a decurtazione di quanto eventualmente dovutole, o viceversa, in caso di sopravvenienza attiva a vantaggio della conduttrice.
3.4 Vale, in proposito, anche rammentare come il Supremo Collegio in diverse occasioni abbia confermato la piena liceità, in materia di risoluzione di leasing traslativo, di clausole quali quelle in discussione (v. Cassazione, Sez. 3, ordinanze 16632 del 12.6.2023 e n. 15202 del 12.6.2018;
Cassazione, sentenza n. 19272/14; non smentite sul punto dalla sentenza delle Sezioni Unite n.
2061 del 28 gennaio 2021), laddove consentono alla società finanziaria di ottenere non più dello stesso utile che avrebbe conseguito se il contratto fosse stato adempiuto regolarmente (ex multis, cfr.: Cassazione, ordinanza n. 25863 del 31.10.2017; Cassazione, sentenze n. 4969 del 2.3.2007 e n.4208 del 25.03.2001), dovendosi comparare da parte del Giudice il vantaggio che i patti in questione assicurano al contraente adempiente con il margine di guadagno che egli si riprometteva di legittimamente trarre dall'affare, che nella fattispecie risulta contenuto entro le previsioni sinallagmatiche.
3.5 È, quindi, legittimo che la regolamentazione delle conseguenze dell'anticipato scioglimento dei rapporti negoziali quali quello in parola si discosti da quanto previsto dall'art.1526 c.c. per il contratto tipico della vendita con patto di riservato dominio, pur tenuto conto della necessità di perseguire il corretto contemperamento degli interessi patrimoniali dei contraenti. Ciò, anche considerato l'orientamento in tal senso assunto dal legislatore con le più recenti norme approvate in materia, ancorchè non applicabili ratione temporis al caso di specie, ma comunque dettate per pagina 10 di 15 situazioni non prettamente coincidenti, ma comunque non dissimili, fra cui l'art. 72 quater della legge fallimentare (che, peraltro, non ha trovato un corrispettivo diretto nel nuovo Codice della
Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, entrato in vigore il 15.7.2022, che prevede diverse soluzioni a seconda della procedura e del tipo di contratto) e la disciplina della risoluzione di contratto di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale, dettata dalla Legge 28.12.2015, n.208, comma 82, che non si discosta da quanto fra le parti del presente processo era stato pattuito.
3.6 Del resto, il leasing, secondo l'interpretazione che qui si condivide, svolge sempre e comunque una funzione finanziaria - evidenziata, sotto il profilo normativo, dall'attribuzione in esclusiva alle banche ed agli altri intermediari finanziari, ad opera dell'art.1, secondo comma, n.3 ed art.196 del
D. Lgs n. 385/1993, delle operazioni di locazione finanziaria -, analoga al contratto di mutuo, con la differenza che il finanziatore/concedente ha la proprietà dei beni per l'intera durata del rapporto.
Tali beni, in particolare, costituiscono una garanzia dell'adempimento del beneficiario, così come l'ipoteca costituisce la garanzia del pagamento del mutuo.
3.7 Devesi, a questo punto, anche osservare che, assodata la pienamente legittima deroga, nella fattispecie, per valido accordo fra le parti, all'intera disposizione di cui all'art.1526 c.c., presupposto del corretto equilibrio delle rispettive posizioni delle contraenti è che, in base ad una interpretazione delle citate disposizioni negoziali ed, in particolare, dell'art. 15 del contratto ispirata a criteri di buona fede, alla finanziaria rimangano, comunque, attribuiti i canoni di leasing versati prima della risoluzione del rapporto negoziale ed altresì i canoni successivi attualizzati, oltre all'importo concordato per l'esercizio dell'opzione di acquisto del fabbricato, posto che, diversamente, si verificherebbe un indebito arricchimento in favore della conduttrice, in favore della quale, peraltro, sussiste il diritto di vedere compensare e, quindi, detrarre in parte dal debito dalla stessa maturato quanto stimato dal CTU come valore del bene una volta restituito alla proprietaria, pari, nel caso che ci occupa, alla non contestata somma di € 9.888.528,00, quale equo contemperamento delle rispettive posizioni fra le parti.
3.8 Del resto, quanto diversamente opinato dall'attrice contraddice con il testo letterale degli accordi sinallagmatici in questione, in quanto nel più volte richiamato art. 15 della scrittura negoziale in parola, come effetto della risoluzione, non è previsto alcun diritto della locataria di ottenere la restituzione dei canoni di leasing versati anteriormente (oltretutto, neppure comprovati nel loro preciso ammontare, al di là di affermazioni del tutto apodittiche al riguardo), che, diversamente, sarebbe stato necessario stabilire espressamente.
pagina 11 di 15 3.9 Correttamente, quindi, il Giudice a quo ha negato ingresso alle tesi dell'appellante in discussione.
4.1 Con il secondo motivo l'appellante si duole della violazione da parte del Tribunale del combinato disposto di cui agli artt. 2909 cc e 324 cpc, per non avere accertato la violazione del ne bis in idem da parte della resistente, avendo quest'ultima richiesto, in via riconvenzionale, nei conteggi dalla medesima proposti, anche l'importo in linea capitale di € 1.661.345,91 già oggetto del decreto ingiuntivo n. 29709/23 d'ordine, passato in giudicato il 7.2.2017 per definitivo rigetto dell'opposizione proposta da parte sua;
trattasi, ad avviso della qui procedente, di errore rilevante, in quanto il Giudice di prime cure avrebbe dovuto, anche d'ufficio, dichiarare inammissibile l'avversaria domanda sul punto, mentre ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione sollevata sulla questione da parte sua.
4.2 Per quanto sopra, secondo non avrebbe potuto richiedere la somma Parte_1 CP_1 di € 1.661.345,91 di cui alla voce “canoni scaduti fino alla risoluzione” esposta nel conteggio di pag. 21 della comparsa di risposta dalla medesima depositata in primo grado, da considerarsi non dovuta.
4.3 Tale motivo non coglie nel segno.
4.4 Da semplice disamina della motivazione della sentenza gravata (pag. 11), emerge come il
Tribunale, al fine di valutare gli effetti, la portata e l'incidenza sui rapporti fra le parti della clausola
15 delle condizioni generali di contratto più volte richiamata, ha espressamente richiamato, per gli importi maturati in favore della concedente anteriormente alla risoluzione dello stesso, quanto già determinato nel decreto ingiuntivo n. 29709/2013, recante condanna della qui procedente al pagamento della complessiva somma di € 1.756.581,68, di cui “€ 1.661.581,91 a titolo di canoni di locazione finanziaria scaduti e rimasti impagati dal 1.1.2009 al 25.2.2010 oltre interessi di mora dalle singole scadenze al 24.9.2012 per € 83.921,96 oltre all'importo di € 11.313,81 a titolo di somme pagate dalla creditrice a titolo di imposta di registro”, considerando, inoltre, l' “importo di
€ 10.519,29 per spese anticipate per recupero dell'immobile”, liquidate con “diverso decreto ingiuntivo emesso in data 24.4.2017 e confermato con la sentenza n. 15591/2018 del 26.7.2018
(doc. 17-19 fascicolo della convenuta)”.
5.1 Pertanto, il primo decidente non ha affatto omesso di tenere conto dei precedenti provvedimenti, passati in giudicato, resi inter partes, operazione, del resto, necessaria per il calcolo di quanto complessivamente dovuto, ai sensi dell'art. 15 del contratto in discussione, da Parte_1 nei confronti di ad esito della restituzione del fabbricato, quantificato (v. pag. 12) CP_1
pagina 12 di 15 nella somma di € 13.639.978,55, da cui ha correttamente detratto l'importo di € 9.888.528,00 corrispondente all'accertato valore di mercato del cespite immobiliare in tale momento, per giungere, tramite opportuni conteggi e dovute integrazioni e stando a quanto tempestivamente dedotto dalla creditrice, al saldo di € 3.751.450,55 - oltre agli interessi legali dall'11.9.2019 (data di deposito della comparsa di risposta della finanziaria in quella fase processuale) al soddisfo - rimasto a carico della qui procedente, a tacere che nel corso del giudizio in tale modo definito l'attrice nemmeno aveva contestato, se non genericamente e senza prendere specifica posizione sui singoli importi, quanto riportato nell'apposita tabella riversata in atti, fin dalla sua costituzione, dall'odierna convenuta;
da qui, il rigetto dell'eccezione sollevata al riguardo dall'appellante.
5.2 Con l'appello incidentale lamenta che il primo decidente non ha valutato CP_1 correttamente la propria domanda riconvenzionale, con la quale aveva fin dall'inizio richiesto la condanna della controparte a pagare in suo favore tutto quanto dovuto a seguito della risoluzione contrattuale - quantificato in € 4.437.987,70, oltre accessorie, nella comparsa di costituzione - in base ai calcoli dalla medesima effettuati applicando le clausole sinallagmatiche e quanto disposto dalla legge 127/2017, come dalla tabella ivi riportata ed in ragione delle singole voci indicate, poi meglio specificate nel corso del processo, con riferimento agli interessi di mora sui canoni scaduti alla data di risoluzione del rapporto negoziale ed in ragione del tasso pattuito, in base a nuovo prospetto – basato sul piano di ammortamento prodotto sub. doc. 22 – elaborato nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 cpc, giungendo a determinare il credito dalla medesima preteso, attualizzando al 30.12.2020 i canoni a scadere sul capitale residuo alla data della risoluzione, in €
23.221.357,19 o, in alternativa, attualizzando al 30.12.2020 detti canoni secondo quanto previsto dalla legge 124/2017 e ricalcolando in tale modo gli interessi di mora, in € 20.098.303,40.
5.3 Pertanto, secondo la finanziaria, è errato quanto in proposito ritenuto dal Tribunale, laddove ha qualificato tardiva la propria precisazione del credito come sopra riportata, in quanto proposta con memoria non demandata a modifiche o ad integrazioni del petitum, quando la stessa si è limitata a conteggiare, nell'ambito di una consentita semplice emendatio, l'indicizzazione del capitale in forza di quanto previsto dall'art. 15 delle condizioni generali di contratto, calcolata in base a criteri già risultanti dalla documentazione in atti.
5.4 L'appello incidentale è infondato.
5.5 Vale osservare in proposito che la modifica dei conteggi elaborata in prime cure da CP_1 con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cpc integra, in concreto, come bene ritenuto dal pagina 13 di 15 Giudice a quo, un nuovo tema di indagine e di giudizio proposto tardivamente e a preclusioni processuali già intervenute, traente spunto dall'applicazione - del tutto apodittica e, per altro verso, nemmeno in linea con quanto già aliunde accertato ad esito di procedimenti già definiti fra le stesse parti - di difformi metodi di calcolo dei canoni a scadere e degli interessi di mora sul capitale residuo alla data di risoluzione del rapporto sinallagmatico in questione rispetto a quanto inizialmente prospettato, oltretutto demandandone la più esatta determinazione ad una CTU dalla medesima sollecitata nelle proprie conclusioni in questa sede, cui, peraltro, non può darsi ingresso, in quanto ictu oculi del tutto esplorativa.
5.6 Del resto, come confermato dalla giurisprudenza, di merito e di legittimità, in materia, con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, cpc possono formularsi unicamente repliche alle domande ed alle eccezioni nuove o modificate dall'altra parte con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 cpc, oppure dedursi nuovi mezzi di prova e produzioni documentali, non certo ampliare le proprie pretese rispetto a quelle in precedenza rassegnate, tramite allegazioni e deduzioni prima non proposte;
da qui, la conferma di inammissibilità della diversa prospettazione del petitum introdotta in causa dalla società di leasing al fine e con l'effetto di apportare in lite ulteriori questioni non ancora azionate o, comunque, di allargare il thema decidendum, attività consentita, al più tardi, ma sempre entro i limiti normativamente previsti, con la predetta prima memoria ex art. 183, sesto comma, cpc, con riferimento anche alla quale, peraltro, lo jus variandi consente alle parti la possibilità di rettificare le iniziali domande, ma non di aggiungerne altre, come ha inteso effettuare nella fattispecie l'Istituto di credito (cfr. ex multis: Cassazione Civile,
Sez. 3, ordinanze n. 7604 del 21.3.2025 e n. 2533 del 26.1.2024; Cassazione Civile, Sez. 3, sentenza n. 22865 del 13.9.2019; Cassazione Civile, Sez. Unite, sentenza 13.9.2018 n. 22404, seguita da Cassazione Civile, Sez. 3, ordinanza n. 3127 del 9.2.2021).
6.1 Le considerazioni che precedono, assorbenti ogni altra domanda, istanza, eccezione e questione di causa, portano al rigetto dell'appello principale proposto da e dell'appello Parte_1 incidentale della società avverso la sentenza n. 10173/2023 del 14 dicembre 2023 CP_1 del Tribunale di Milano, che, per l'effetto, va confermata integralmente.
6.2 Attesa la reciproca soccombenza, le spese del presente grado possono in toto compensarsi fra le parti ex art. 92, secondo comma, cpc.
pagina 14 di 15 6.3 Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte di e di Parte_1 CP_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del
[...]
D.P.R. 30 maggio 2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge
24/12/2012 numero 228, in ragione del rigetto dei rispettivi appelli - principale ed incidentale - dalle medesime proposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, assorbita o disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge gli appelli, principale ed incidentale, rispettivamente proposti da e Parte_1 avverso la sentenza n. 10173/2023 del 14 dicembre 2023 del Tribunale di CP_1
Milano che, per l'effetto, conferma;
2) compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti, principale ed incidentale, e dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 CP_1 unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
Milano, 8 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Arnaldo Martinengo Villagana dr. Roberto Aponte
Palatino di Villachiara Ragazzoni
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere dr. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1926/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in PIAZZA DI Parte_1 P.IVA_1
SPAGNA, 35 00187 ROMA presso lo studio dell'avv. LEFEVRE SEBASTIANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA BORGONUOVO 27 Controparte_1 P.IVA_2
20121 MILANO presso lo studio dell'avv. MERCANTI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
pagina 1 di 15 sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Voglia il Giudicante adito, rigettata ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per
l'effetto:
- accertare e dichiarare che il contratto di leasing di cui è causa ha natura di leasing traslativo e che pertanto allo stesso si applica l'art. 1526 c.c. e per l'effetto condannare a restituire CP_1
a la somma di Euro 11.984.079,34 Parte_1
(undicimilioninovecentoottantaquattromila/34) versata da a titolo di Parte_1 maxicanone iniziale, di canoni di leasing in costanza di rapporto ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in subordine laddove il Tribunale dovesse ritenere l'art. 14 del contratto di
Leasing valido ai sensi dell'art. 1526, secondo comma, c.c. ovvero in quanto clausola penale si chiede che il Tribunale voglia, rispettivamente, ferma la condanna alla restituzione di quanto pagato, disporre la riduzione dell'indennità ai sensi dell'art. 1526, secondo comma, c.c. ovvero ridurre la penale in quanto manifestamente eccessiva e ridurla ad equità secondo le disposizioni dell'art. 1526, primo comma, c.c.
- in via gradata e subordinata, nella denegata ipotesi che il Tribunale non accolga la domanda principale, e voglia eventualmente procedere all'applicazione della Legge 124/2017 (ferma la domanda principale), si chiede che il Tribunale disponga Ctu che determini il valore del bene immobile, con ogni consequenziale effetto, condannando la concedente a riconoscere all'utilizzatrice le somme calcolate in applicazione degli art. 138 e seguenti Legge 124/2017 o ritenute di giustizia con ogni conseguenziale effetto.
Con vittoria di spese di lite.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, previa ogni opportuna e necessaria statuizione e declaratoria anche sulle eccezioni e domande svolte da in primo grado, che qui si ripropongono Controparte_1 espressamente ex art. 346 c.p.c., disattesa qualsiasi contraria eccezione e deduzione, così giudicare:
1. IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare inammissibile l'appello avversario, anche per carenza di interesse, per tutti i motivi esposti nella comparsa di risposta del 21.10.2024 depositata da Controparte_1
2. IN VIA PRINCIPALE
Respingere i motivi di appello, le domande e le eccezioni, tutti, formulati da controparte, in quanto pagina 2 di 15 manifestamente infondati in fatto e in diritto e, per l'effetto, respingere l'appello avversario
3. IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 10173/2023, depositata il 18.12.2023, accertare e dichiarare che il vanta un credito, in forza della risoluzione del Controparte_1 contratto di leasing n. 564352/001 del 05.04.2005, nei confronti di pari almeno a Parte_1
€ 25.125.698,40, oltre alle ulteriori spese di conservazione e guardiania dell'Immobile, nonché alle spese per la stima dell'Immobile, nonché all'attualizzazione del credito vantato dalla dal CP_2
31.12.2020 fino alla data di liquidazione, al tasso contrattuale [i.e. Euribor 3 mesi, base 365, valuta:
31.12.2020; cfr. combinato disposto art. 15 comma 3 lett. a) e art. 6 Condizioni Generali Contratto di
Leasing sub doc. 1 fascicolo e piano di ammortamento finanziario sub doc. 22 fascicolo CP_2 CP_2 in applicazione dei principi e criteri stabiliti dalla clausola n. 15 delle Condizioni Generali del
Contratto Leasing o, in via subordinata, pari almeno a € 22.002.644,61, oltre alle ulteriori spese di conservazione e guardiania dell'Immobile, nonché alle spese per la stima dell'Immobile, nonché all'attualizzazione del credito vantato dalla dal 31.12.2020 fino alla data di liquidazione, al CP_2 tasso contrattuale [i.e. Euribor 3 mesi, base 365, valuta: 31.12.2020; cfr. combinato disposto art. 15 comma 3 lett. a) e art. 6 Condizioni Generali Contratto di Leasing sub doc. 1 fascicolo Banca e piano di ammortamento finanziario sub doc. 22 fascicolo in applicazione dei principi e criteri CP_2 stabiliti dalla legge n. 124/2017, o comunque un credito determinato nella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta di giustizia o emergere dall'istruttoria in corso di causa e, per
l'effetto, condannare al pagamento, in favore del della Parte_1 Controparte_1 somma oggetto del credito che verrà così accertato, dichiarato e determinato in suo favore, detratto il valore dell'immobile oggetto del contratto di leasing n. 564352/001 del 05.04.2005.
4. IN VIA SUBORDINATA
Si ripropongono ex art. 346 c.p.c. le seguenti conclusioni, come precisate in primo grado:
4.1 Respingere tutte le domande e le eccezioni avversarie, in quanto manifestamente infondate in fatto
e in diritto e carenti di prova e allegazione
4.2 Accertarsi e dichiararsi che il vanta un credito, in forza della risoluzione del Controparte_1 contratto di leasing n. 564352/001 del 05.04.2005, nei confronti di pari almeno a Parte_1
€ 4.437.987,70, oltre alle ulteriori spese di conservazione e guardiania dell'Immobile, nonché alle spese anticipate per il recupero dell'Immobile, quantificabili in € 10.519,29 e alle spese per la stima dell'Immobile, in applicazione dei principi e criteri stabiliti dalla legge n. 124/2017 e dalla clausola n.
pagina 3 di 15 15 delle Condizioni Generali del Contratto Leasing o, in via subordinata alternativa, in forza della sentenza n. 8980/2019 della Corte di Cassazione e dell'art. 72quater l. fall., o, in via ancora subordinata, secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 3671/2018; Cass. Civ.
n. 2538/2016), come anche prevista dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano, o in via ulteriormente subordinata, in applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. secondo il criterio c.d.
“Rebecca-Sperotti”, o comunque un credito determinato nella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta di giustizia o emergere dall'istruttoria in corso di causa e, per l'effetto, condannare al pagamento, in favore del della somma Parte_1 Controparte_1 oggetto del credito che verrà così accertato, dichiarato e determinato in suo favore, oltre interessi e rivalutazione.
4.3.In via subordinata, si chiede accertarsi e dichiararsi che il vanta un credito, in Controparte_1 forza della risoluzione del contratto di leasing n. 564352/001 del 05.04.2005, nei confronti di pari a € 17.704.833,00, a titolo di indennità di occupazione per il periodo Parte_1 decorrente dalla data di consegna del complesso immobiliare sito in Roma, Località Santa Palomba,
Via degli Astrini snc, oggetto del contratto di leasing n. 564352/001 del 05.04.2005 a Parte_1
(05.04.2005) e fino alla relativa restituzione alla (19.09.2016), calcolata sulla base di
[...] CP_2 quanto dichiarato dovuto da in forza del Contratto di Locazione (canone annuo di Euro Pt_2
1.550.000,00; cfr. doc. 13 fascicolo , o dell'eventuale diverso valore di mercato per la locazione CP_2 di immobili simili al complesso immobiliare sito in Roma, Località Santa Palomba, Via degli Astrini snc, oggetto del contratto di leasing n. 564352/001 del 05.04.2005 ed ubicati nella medesima zona, ovvero in subordine, del valore OMI per le locazioni di immobili situati nella zona dove si trova il complesso immobiliare sito in Roma, Località Santa Palomba, Via degli Astrini snc, oggetto del contratto di leasing n. 564352/001 del 05.04.2005 o comunque un credito determinato nella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta di giustizia o emergere dall'istruttoria in corso di causa e, per l'effetto, condannare al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
della somma oggetto del credito che verrà così accertato, dichiarato e determinato in suo CP_1 favore, oltre interessi e rivalutazione.
5. IN VIA ISTRUTTORIA
Laddove fosse ritenuto opportuno al fine del decidere, si chiede l'ammissione di una Consulenza
Tecnica volta a determinare il credito vantato dal nei confronti di Controparte_1 Parte_1 in forza della risoluzione del contratto di leasing n. 564352/001 del 05.04.2005, previa stima del
[...]
pagina 4 di 15 valore del complesso immobiliare sito in Roma, Località Santa Palomba, Via degli Astrini snc, oggetto del contratto di leasing n. 564352/001 del 05.04.2005.
6. IN OGNI CASO
Emettere ogni altro provvedimento pertinente e consequenziale, anche in ordine alle spese, diritti, onorari ed oneri accessori del presente giudizio, di primo e di secondo grado, da porre ad esclusivo carico di controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Come risulta dagli atti di causa e pacifico fra le parti, fra (successivamente Controparte_3 divenuta e, poi, , quale concedente, e Controparte_4 CP_1 Parte_1 Pt_1
[...
corrente in Roma, nella veste di conduttrice, sono intervenuti vari processi, tutti riferiti al contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 564352/001 del 5.4.2005, registrato il 17.8.2005, avente quale oggetto un complesso immobiliare sito in Roma, Località Santa Paolomba, via degli
Astrini snc, in atti meglio descritto, rapporto negoziale del quale la locatrice aveva intimato la risoluzione di diritto ex art. 14 delle relative condizioni generali, per sopraggiunto inadempimento della locataria, mediante raccomandata del 25.2.2010.
1.2 In particolare, per quanto qui interessa, il Tribunale di Milano, su ricorso ex art. 633 cpc di
[...]
, con decreto del 22 luglio 2013 n. 29709/2013 d'ordine, n. 42097/2013 di Rg., CP_3 ingiungeva alla locataria ed ai suoi fideiussori, signori , ed Parte_3 Parte_4
tutti di Roma, il pagamento della somma di € 1.756.581,68 (per i garanti, Controparte_5 entro i limiti della garanzia prestata), di cui € 1.661.345,91 richiesti dalla creditrice – con espressa riserva di separata azione per gli ulteriori crediti maturati e maturandi successivamente al
25.2.2010 - a titolo di canoni scaduti e rimasti impagati dal 1.1.2009 al 25.2.2010, € 83.921,96 a titolo di interessi di mora maturati dalla singole scadenze al 24.9.2012 ed € 11.313,81, pari alle somme pagate dalla creditrice a titolo di imposte di registro;
ciò, oltre agli interessi come da domanda sulla somma capitale ed alle spese del relativo procedimento.
1.3 Proposta opposizione ex art. 645 cpc, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 15253/14, rigettava le domande e le eccezioni degli ingiunti, con conseguente conferma del provvedimento monitorio.
1.4 L'appello proposto dai soccombenti avverso tale decisione (n. 2422/2015 di Rg.) veniva dichiarato inammissibile da questa Corte, in diversa composizione, con ordinanza ex art. 348 ter cpc, vigente ratione temporis, del 18.12.2015, pubblicata il 29.12.2015, senza proposizione di alcun gravame ai sensi del terzo comma della citata norma. pagina 5 di 15 1.5 A seguito del deposito da parte della concedente di ricorso ex art. 702 bis, il medesimo Tribunale di
Milano, definendo il procedimento n. 38694/2015 di r.g. in tale modo radicato, con ordinanza del
18.1.2016, confermata con sentenza di questa Corte n. 845/2018, passata in giudicato, disponeva il rilascio del fabbricato in favore della finanziaria, con contestuale rigetto delle eccezioni e delle domande riconvenzionali proposte dalla conduttrice per ottenere la restituzione dei canoni versati nel corso del rapporto negoziale e la riduzione della penale sinallagmatica, di cui veniva dichiarata l'inammissibilità a causa della mancata restituzione del fabbricato in tale momento.
1.6 Successivamente alla riconsegna del bene, avvenuta il 19.9.2016 a mezzo Ufficiale Giudiziario addetto all'Unep di Roma, agiva avanti al Tribunale di Milano nei confronti di Parte_1 radicando il giudizio n. 19218/2019 di Rg.; ciò, al fine di vedere condannare la CP_1 convenuta a pagare in suo favore, ai sensi dell'art. 1526 cc, la somma di € 11.984.079,34 versata in esecuzione del contratto di locazione finanziaria in discussione fino alla sua risoluzione a titolo di maxi-canone iniziale e di canoni periodici od, in subordine, in caso di ritenuta validità dell'art. 14 delle sue condizioni generali, ai sensi dell'art. 1526, secondo comma, cc, ovvero ancora, a vedere ridurre la penale, a suo avviso insita nella clausola in parola, in quanto manifestamente eccessiva.
1.7 Costituitasi in tale processo con comparsa di risposta dell'11.9.2019, con cui CP_1 contestava le pretese avversarie (anche perché, a suo dire, coperte da giudicato) e proponeva proprie pretese riconvenzionali - vòlte ad ottenere la condanna della controparte al pagamento del proprio credito a seguito dell'intervenuta risoluzione contrattuale, quantificato quanto meno pari ad € 4.437.987,70, oltre alle ulteriori spese di conservazione e guardiania dell'immobile, nonché alle spese anticipate per il recupero dell'immobile, quantificabili in € 10.519,29, e alle spese per la stima dell'immobile, o comunque alla corresponsione di un credito determinato nella diversa somma, maggiore o minore, fosse stata ritenuta di giustizia o emergente dall'istruttoria in corso di causa, ovvero ancora, in via ulteriormente subordinata condizionata, al pagamento di un credito, in forza della risoluzione del contratto di leasing nei confronti di pari a € Parte_1
17.704.833,00, a titolo di indennità di occupazione per il periodo decorrente dalla data di consegna del fabbricato (5.4.2005) fino al rilascio (19.9.2016) -, il Tribunale di Milano, ad esito dell'istruttoria compiuta (in particolare, tenuto conto delle indagini del CTU nominato per accertare il valore di mercato del compendio immobiliare per cui è causa, quantificato in € 9.888.528,00 al momento della reintegrazione nel possesso della concedente), con sentenza n. 10173/2023 del 14 dicembre 2023, pubblicata il 18.12.2023, determinava il credito spettante a ai CP_6
pagina 6 di 15 sensi dell'art. 15 delle condizioni generali del contratto in parola, nell'ammontare di €
3.751.450,55, al cui pagamento, oltre agli interessi legali dall'11.9.2019 al saldo effettivo, condannava ciò, con contestuale rigetto della domanda di restituzione dei Parte_1 canoni ex art. 1526 cc svolta da quest'ultima ed integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, a carico delle quali poneva, nella misura del 50% ciascuna, in via definitiva, il pagamento del compenso liquidato al CTU.
1.8 Avverso tale decisione proponeva appello con atto di citazione notificato Parte_1 telematicamente il 18 giugno 2024, che dava luogo al presente giudizio, in cui si costituiva l'appellata con comparsa di risposta del 18 novembre 2024, con la quale resisteva al gravame e proponeva appello incidentale per quanto risultata soccombente.
1.9 Ad esito della prima udienza del 19 novembre 2024, su concorde istanza dei rispettivi procuratori, veniva fissata la rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli atti conclusivi, al 6 maggio 2025, poi rinviata d'ufficio dal nuovo Consigliere istruttore designato dal Presidente della Corte il 20 gennaio
2025 – fermi i termini al riguardo già concessi –, con ordinanza del 28 aprile 2025 comunicata alle parti il giorno successivo, al 1 luglio 2025, in cui – previo deposito di apposite note scritte ex art. 127 ter cpc – la causa veniva rimessa per la decisione avanti al Collegio, nella composizione di cui in epigrafe.
2.1 Con il primo motivo l'appellante censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1526 cc, laddove il Tribunale ha ritenuto legittime le clausole 14 e 15 delle condizioni generali del contratto di leasing, quando, al contrario, per la stessa avrebbe dovuto accertare che il meccanismo sinallagmatico predisposto dalla concedente determina un ingiustificato arricchimento della locatrice a proprio danno, con palese sbilanciamento delle rispettive obbligazioni in favore della finanziaria e conseguente necessità di applicare la citata norma imperativa codicistica, disapplicando quelle pattizie.
2.2 Infatti, prosegue l'obbligo a carico dell'utilizzatore di corrispondere anche i Parte_1 canoni non scaduti ed il prezzo per l'esercizio dell'opzione di acquisto si pone in contrasto con il dettato dell'art. 1526 cc e dell'art. 1463 cc, oltre che con l'essenza stessa dei rapporti a prestazioni corrispettive, imponendo al conduttore di eseguire la prestazione a suo carico pur in difetto dell'altrui controprestazione, consistente nella possibilità di utilizzo del bene (restituito) e del trasferimento della proprietà (che rimane alla locatrice), a nulla valendo che l'art. 15 delle pagina 7 di 15 condizioni generali del contratto in questione preveda che da tali importi vada detratto quanto ricavato dalla locatrice a seguito della vendita o dalla ricollocazione del bene sul mercato, operazione rimessa sine die a discrezione della banca, che comporta l'accollo sulla locataria del rischio di subire nel frattempo una successiva perdita di valore del bene, con un meccanismo che non trova alcuna copertura nell'art. 1526 cc, il cui secondo comma, che consente di derogare a quanto previsto dal primo, riguarda i soli canoni scaduti alla data di risoluzione a titolo di indennità per l'equo compenso in ragione dell'utilizzo della cosa, del suo logoramento e del suo deprezzamento nel tempo, non menzionando, invece, quelli da scadere o la possibilità di dare ingresso a pretese risarcitorie, né per un eventuale deterioramento anormale dell'immobile, nè per mancato guadagno.
2.3 D'altra parte, aggiunge l'appellante, l'art. 15 delle condizioni generali in discussione – che, oltretutto, prevedendo l'obbligo di corresponsione anche degli interessi in aggiunta al capitale residuo, determina un trattamento per il debitore più oneroso rispetto a quello del legislatore del
2017 - costituisce una clausola non meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 cc, laddove vìola una norma imperativa, dando luogo ad un meccanismo che non può neppure essere sanato dall'essere stato sostanzialmente recepito dalla Legge 124/2017, disciplina pacificamente non applicabile al caso che ci occupa, in cui la risoluzione è intervenuta prima della sua entrata in vigore, e neppure potendosi assoggettare la fattispecie a quanto previsto dall'art. 72 quater della legge fallimentare;
ciò, ancor più, rammentato che i contratti di leasing non lasciano spazio all'autonomia privata, essendo predisposti unilateralmente dalla società concedente - contraente “forte” - sulla base di moduli prestampati, contenenti le condizioni generali imposte all'utilizzatore, costretto ad accettarle obbligatoriamente, pena la non conclusione del rapporto negoziale, come avviene nei contratti bancari che prevedano la capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici dovuti dal cliente o commissioni di massimo scoperto indeterminate o, infine, la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, richiamando genericamente le condizioni praticate sulla piazza.
2.4 Ed, al fine di verificare concretamente lo sbilanciamento fra le rispettive obbligazioni delle parti, secondo basta confrontare - a fronte dell'importo di € 19.866.789,70 Parte_1 complessivo dei canoni da corrispondere come da contratto - il totale pagato da parte sua, pari ad €
11.984.079,34 oltre iva, con il residuo credito in favore della controparte, pari ad € 7.882.710,36, importo inferiore al valore attribuito al bene dal CTU, stimato, alle date del 2.2.2016 e del pagina 8 di 15 19.9.2016, in € 9.888.528,00, per rendersi conto dell'ingiustificato arricchimento conseguito da pari, come minimo, ad € 2.000.000, rispetto a quanto avrebbe potuto lucrare dalla CP_1 corretta esecuzione del contratto;
da qui, il diritto di essa conduttrice di vedersi restituire i canoni versati, in applicazione dell'art. 1526 cc.
2.5 Con il terzo motivo – strettamente connesso al primo e, quindi, da trattarsi, per ordine logico, congiuntamente ed anticipatamente rispetto al secondo – l'appellante si duole dell'errata applicazione da parte del Tribunale del disposto di cui al secondo comma dell'art. 1526 cc, laddove, in forza dell'art. 15 delle condizioni generali di contratto, ha ritenuto dovuto a suo carico anche l'importo di € 3.600.000,00 previsto a titolo di opzione di acquisto;
trattasi, infatti, di penale manifestamente eccessiva anche a mente degli artt. 1535 e 1384 cc, laddove non conforme al necessario contemperamento degli opposti interessi dei contraenti e che, quindi, si sarebbe dovuta ridurre ad equità. Quanto sopra, anche considerato che non è affatto scontato che l'utilizzatore, alla fine del rapporto, si sarebbe sobbarcato il pagamento di siffatta somma, non di esigua entità, se non, in caso di mancanza di liquidità, facendo nuovamente ricorso al mercato del credito, eventualmente anche usufruendo della facoltà, prevista a livello pattizio subordinatamente alla continuazione del versamento dei canoni periodici, di chiedere un periodo di proroga prima di esercitare detta opzione;
e, pertanto, è iniquo inserire nel corrispettivo residuo da versare anche tale onere, soprattutto rapportando il prezzo finale di acquisto alla stima del fabbricato operata dal CTU, pari al
36% del suo valore venale, alla data di restituzione alla proprietaria. Da quanto sopra discende, secondo l'appellante, che il proprio credito nei confronti di anche laddove si CP_1 dovessero applicare gli artt. 14 e 15 delle condizioni di contratto, derivante dalla differenza tra il valore del bene ed il residuo dovuto all'appellata, depurato dell'opzione di acquisto, deve riquantificarsi nella somma, più sopra già indicata, di € 7.882.710,36.
3.1 Tali motivi sono destituiti di fondamento.
3.2 Va immediatamente rilevato al riguardo che gli artt. 14 e 15 delle condizioni generali del contratto oggetto di lite integrano clausole di chiara ed intellegibile portata, sottoscritte specificamente, anche ai fini di cui agli artt. 1341 e 1342 cc, dalla conduttrice – certo non per costrizione, ma nel libero esercizio della sua attività imprenditoriale, nemmeno essendo qualificabile alla stregua di un consumatore o di un “contraente debole”, attesane la qualità professionale, tanto più con riferimento alla complessa e rilevante operazione immobiliare che ci occupa -, quindi, pienamente edotta e consapevole degli obblighi assunti dalla medesima e delle conseguenze derivanti dal loro pagina 9 di 15 mancato adempimento, ricorrendo il quale l'appellata più che legittimamente ha intimato la risoluzione di diritto del rapporto negoziale dedotto in giudizio;
ciò, risultando pacifico, anche ai fini di cui all'art. 115 cpc, in quanto non oggetto di contestazione, che alla data Parte_1 del 25.2.2010, era rimasta in mora nel pagamento di canoni scaduti per la somma capitale oggetto del decreto ingiuntivo n. 29709/13 d'ordine del Tribunale di Milano a suo tempo ottenuto dalla creditrice, più sopra richiamato.
3.3 Tali clausole sono perfettamente valide ed efficaci, laddove, in sostanza, prevedono, in caso di scioglimento anticipato del contratto, la facoltà della concedente di chiedere il pagamento dei canoni insoluti ed il versamento di quelli ancora da scadere, unitamente all'importo per l'esercizio dell'opzione di acquisto, ferma restando la restituzione del bene, con espressa previsione in favore dell'utilizzatrice, quale bilanciamento delle rispettive posizioni, dell'accredito di quanto incassato o percepibile dalla finanziaria a seguito della ricollocazione del bene sul mercato una volta tornato nella sua disponibilità, a decurtazione di quanto eventualmente dovutole, o viceversa, in caso di sopravvenienza attiva a vantaggio della conduttrice.
3.4 Vale, in proposito, anche rammentare come il Supremo Collegio in diverse occasioni abbia confermato la piena liceità, in materia di risoluzione di leasing traslativo, di clausole quali quelle in discussione (v. Cassazione, Sez. 3, ordinanze 16632 del 12.6.2023 e n. 15202 del 12.6.2018;
Cassazione, sentenza n. 19272/14; non smentite sul punto dalla sentenza delle Sezioni Unite n.
2061 del 28 gennaio 2021), laddove consentono alla società finanziaria di ottenere non più dello stesso utile che avrebbe conseguito se il contratto fosse stato adempiuto regolarmente (ex multis, cfr.: Cassazione, ordinanza n. 25863 del 31.10.2017; Cassazione, sentenze n. 4969 del 2.3.2007 e n.4208 del 25.03.2001), dovendosi comparare da parte del Giudice il vantaggio che i patti in questione assicurano al contraente adempiente con il margine di guadagno che egli si riprometteva di legittimamente trarre dall'affare, che nella fattispecie risulta contenuto entro le previsioni sinallagmatiche.
3.5 È, quindi, legittimo che la regolamentazione delle conseguenze dell'anticipato scioglimento dei rapporti negoziali quali quello in parola si discosti da quanto previsto dall'art.1526 c.c. per il contratto tipico della vendita con patto di riservato dominio, pur tenuto conto della necessità di perseguire il corretto contemperamento degli interessi patrimoniali dei contraenti. Ciò, anche considerato l'orientamento in tal senso assunto dal legislatore con le più recenti norme approvate in materia, ancorchè non applicabili ratione temporis al caso di specie, ma comunque dettate per pagina 10 di 15 situazioni non prettamente coincidenti, ma comunque non dissimili, fra cui l'art. 72 quater della legge fallimentare (che, peraltro, non ha trovato un corrispettivo diretto nel nuovo Codice della
Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, entrato in vigore il 15.7.2022, che prevede diverse soluzioni a seconda della procedura e del tipo di contratto) e la disciplina della risoluzione di contratto di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale, dettata dalla Legge 28.12.2015, n.208, comma 82, che non si discosta da quanto fra le parti del presente processo era stato pattuito.
3.6 Del resto, il leasing, secondo l'interpretazione che qui si condivide, svolge sempre e comunque una funzione finanziaria - evidenziata, sotto il profilo normativo, dall'attribuzione in esclusiva alle banche ed agli altri intermediari finanziari, ad opera dell'art.1, secondo comma, n.3 ed art.196 del
D. Lgs n. 385/1993, delle operazioni di locazione finanziaria -, analoga al contratto di mutuo, con la differenza che il finanziatore/concedente ha la proprietà dei beni per l'intera durata del rapporto.
Tali beni, in particolare, costituiscono una garanzia dell'adempimento del beneficiario, così come l'ipoteca costituisce la garanzia del pagamento del mutuo.
3.7 Devesi, a questo punto, anche osservare che, assodata la pienamente legittima deroga, nella fattispecie, per valido accordo fra le parti, all'intera disposizione di cui all'art.1526 c.c., presupposto del corretto equilibrio delle rispettive posizioni delle contraenti è che, in base ad una interpretazione delle citate disposizioni negoziali ed, in particolare, dell'art. 15 del contratto ispirata a criteri di buona fede, alla finanziaria rimangano, comunque, attribuiti i canoni di leasing versati prima della risoluzione del rapporto negoziale ed altresì i canoni successivi attualizzati, oltre all'importo concordato per l'esercizio dell'opzione di acquisto del fabbricato, posto che, diversamente, si verificherebbe un indebito arricchimento in favore della conduttrice, in favore della quale, peraltro, sussiste il diritto di vedere compensare e, quindi, detrarre in parte dal debito dalla stessa maturato quanto stimato dal CTU come valore del bene una volta restituito alla proprietaria, pari, nel caso che ci occupa, alla non contestata somma di € 9.888.528,00, quale equo contemperamento delle rispettive posizioni fra le parti.
3.8 Del resto, quanto diversamente opinato dall'attrice contraddice con il testo letterale degli accordi sinallagmatici in questione, in quanto nel più volte richiamato art. 15 della scrittura negoziale in parola, come effetto della risoluzione, non è previsto alcun diritto della locataria di ottenere la restituzione dei canoni di leasing versati anteriormente (oltretutto, neppure comprovati nel loro preciso ammontare, al di là di affermazioni del tutto apodittiche al riguardo), che, diversamente, sarebbe stato necessario stabilire espressamente.
pagina 11 di 15 3.9 Correttamente, quindi, il Giudice a quo ha negato ingresso alle tesi dell'appellante in discussione.
4.1 Con il secondo motivo l'appellante si duole della violazione da parte del Tribunale del combinato disposto di cui agli artt. 2909 cc e 324 cpc, per non avere accertato la violazione del ne bis in idem da parte della resistente, avendo quest'ultima richiesto, in via riconvenzionale, nei conteggi dalla medesima proposti, anche l'importo in linea capitale di € 1.661.345,91 già oggetto del decreto ingiuntivo n. 29709/23 d'ordine, passato in giudicato il 7.2.2017 per definitivo rigetto dell'opposizione proposta da parte sua;
trattasi, ad avviso della qui procedente, di errore rilevante, in quanto il Giudice di prime cure avrebbe dovuto, anche d'ufficio, dichiarare inammissibile l'avversaria domanda sul punto, mentre ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione sollevata sulla questione da parte sua.
4.2 Per quanto sopra, secondo non avrebbe potuto richiedere la somma Parte_1 CP_1 di € 1.661.345,91 di cui alla voce “canoni scaduti fino alla risoluzione” esposta nel conteggio di pag. 21 della comparsa di risposta dalla medesima depositata in primo grado, da considerarsi non dovuta.
4.3 Tale motivo non coglie nel segno.
4.4 Da semplice disamina della motivazione della sentenza gravata (pag. 11), emerge come il
Tribunale, al fine di valutare gli effetti, la portata e l'incidenza sui rapporti fra le parti della clausola
15 delle condizioni generali di contratto più volte richiamata, ha espressamente richiamato, per gli importi maturati in favore della concedente anteriormente alla risoluzione dello stesso, quanto già determinato nel decreto ingiuntivo n. 29709/2013, recante condanna della qui procedente al pagamento della complessiva somma di € 1.756.581,68, di cui “€ 1.661.581,91 a titolo di canoni di locazione finanziaria scaduti e rimasti impagati dal 1.1.2009 al 25.2.2010 oltre interessi di mora dalle singole scadenze al 24.9.2012 per € 83.921,96 oltre all'importo di € 11.313,81 a titolo di somme pagate dalla creditrice a titolo di imposta di registro”, considerando, inoltre, l' “importo di
€ 10.519,29 per spese anticipate per recupero dell'immobile”, liquidate con “diverso decreto ingiuntivo emesso in data 24.4.2017 e confermato con la sentenza n. 15591/2018 del 26.7.2018
(doc. 17-19 fascicolo della convenuta)”.
5.1 Pertanto, il primo decidente non ha affatto omesso di tenere conto dei precedenti provvedimenti, passati in giudicato, resi inter partes, operazione, del resto, necessaria per il calcolo di quanto complessivamente dovuto, ai sensi dell'art. 15 del contratto in discussione, da Parte_1 nei confronti di ad esito della restituzione del fabbricato, quantificato (v. pag. 12) CP_1
pagina 12 di 15 nella somma di € 13.639.978,55, da cui ha correttamente detratto l'importo di € 9.888.528,00 corrispondente all'accertato valore di mercato del cespite immobiliare in tale momento, per giungere, tramite opportuni conteggi e dovute integrazioni e stando a quanto tempestivamente dedotto dalla creditrice, al saldo di € 3.751.450,55 - oltre agli interessi legali dall'11.9.2019 (data di deposito della comparsa di risposta della finanziaria in quella fase processuale) al soddisfo - rimasto a carico della qui procedente, a tacere che nel corso del giudizio in tale modo definito l'attrice nemmeno aveva contestato, se non genericamente e senza prendere specifica posizione sui singoli importi, quanto riportato nell'apposita tabella riversata in atti, fin dalla sua costituzione, dall'odierna convenuta;
da qui, il rigetto dell'eccezione sollevata al riguardo dall'appellante.
5.2 Con l'appello incidentale lamenta che il primo decidente non ha valutato CP_1 correttamente la propria domanda riconvenzionale, con la quale aveva fin dall'inizio richiesto la condanna della controparte a pagare in suo favore tutto quanto dovuto a seguito della risoluzione contrattuale - quantificato in € 4.437.987,70, oltre accessorie, nella comparsa di costituzione - in base ai calcoli dalla medesima effettuati applicando le clausole sinallagmatiche e quanto disposto dalla legge 127/2017, come dalla tabella ivi riportata ed in ragione delle singole voci indicate, poi meglio specificate nel corso del processo, con riferimento agli interessi di mora sui canoni scaduti alla data di risoluzione del rapporto negoziale ed in ragione del tasso pattuito, in base a nuovo prospetto – basato sul piano di ammortamento prodotto sub. doc. 22 – elaborato nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 cpc, giungendo a determinare il credito dalla medesima preteso, attualizzando al 30.12.2020 i canoni a scadere sul capitale residuo alla data della risoluzione, in €
23.221.357,19 o, in alternativa, attualizzando al 30.12.2020 detti canoni secondo quanto previsto dalla legge 124/2017 e ricalcolando in tale modo gli interessi di mora, in € 20.098.303,40.
5.3 Pertanto, secondo la finanziaria, è errato quanto in proposito ritenuto dal Tribunale, laddove ha qualificato tardiva la propria precisazione del credito come sopra riportata, in quanto proposta con memoria non demandata a modifiche o ad integrazioni del petitum, quando la stessa si è limitata a conteggiare, nell'ambito di una consentita semplice emendatio, l'indicizzazione del capitale in forza di quanto previsto dall'art. 15 delle condizioni generali di contratto, calcolata in base a criteri già risultanti dalla documentazione in atti.
5.4 L'appello incidentale è infondato.
5.5 Vale osservare in proposito che la modifica dei conteggi elaborata in prime cure da CP_1 con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cpc integra, in concreto, come bene ritenuto dal pagina 13 di 15 Giudice a quo, un nuovo tema di indagine e di giudizio proposto tardivamente e a preclusioni processuali già intervenute, traente spunto dall'applicazione - del tutto apodittica e, per altro verso, nemmeno in linea con quanto già aliunde accertato ad esito di procedimenti già definiti fra le stesse parti - di difformi metodi di calcolo dei canoni a scadere e degli interessi di mora sul capitale residuo alla data di risoluzione del rapporto sinallagmatico in questione rispetto a quanto inizialmente prospettato, oltretutto demandandone la più esatta determinazione ad una CTU dalla medesima sollecitata nelle proprie conclusioni in questa sede, cui, peraltro, non può darsi ingresso, in quanto ictu oculi del tutto esplorativa.
5.6 Del resto, come confermato dalla giurisprudenza, di merito e di legittimità, in materia, con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, cpc possono formularsi unicamente repliche alle domande ed alle eccezioni nuove o modificate dall'altra parte con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 cpc, oppure dedursi nuovi mezzi di prova e produzioni documentali, non certo ampliare le proprie pretese rispetto a quelle in precedenza rassegnate, tramite allegazioni e deduzioni prima non proposte;
da qui, la conferma di inammissibilità della diversa prospettazione del petitum introdotta in causa dalla società di leasing al fine e con l'effetto di apportare in lite ulteriori questioni non ancora azionate o, comunque, di allargare il thema decidendum, attività consentita, al più tardi, ma sempre entro i limiti normativamente previsti, con la predetta prima memoria ex art. 183, sesto comma, cpc, con riferimento anche alla quale, peraltro, lo jus variandi consente alle parti la possibilità di rettificare le iniziali domande, ma non di aggiungerne altre, come ha inteso effettuare nella fattispecie l'Istituto di credito (cfr. ex multis: Cassazione Civile,
Sez. 3, ordinanze n. 7604 del 21.3.2025 e n. 2533 del 26.1.2024; Cassazione Civile, Sez. 3, sentenza n. 22865 del 13.9.2019; Cassazione Civile, Sez. Unite, sentenza 13.9.2018 n. 22404, seguita da Cassazione Civile, Sez. 3, ordinanza n. 3127 del 9.2.2021).
6.1 Le considerazioni che precedono, assorbenti ogni altra domanda, istanza, eccezione e questione di causa, portano al rigetto dell'appello principale proposto da e dell'appello Parte_1 incidentale della società avverso la sentenza n. 10173/2023 del 14 dicembre 2023 CP_1 del Tribunale di Milano, che, per l'effetto, va confermata integralmente.
6.2 Attesa la reciproca soccombenza, le spese del presente grado possono in toto compensarsi fra le parti ex art. 92, secondo comma, cpc.
pagina 14 di 15 6.3 Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte di e di Parte_1 CP_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del
[...]
D.P.R. 30 maggio 2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge
24/12/2012 numero 228, in ragione del rigetto dei rispettivi appelli - principale ed incidentale - dalle medesime proposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, assorbita o disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge gli appelli, principale ed incidentale, rispettivamente proposti da e Parte_1 avverso la sentenza n. 10173/2023 del 14 dicembre 2023 del Tribunale di CP_1
Milano che, per l'effetto, conferma;
2) compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti, principale ed incidentale, e dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 CP_1 unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
Milano, 8 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Arnaldo Martinengo Villagana dr. Roberto Aponte
Palatino di Villachiara Ragazzoni
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