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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 658/2021 vertente
TRA
C.F. , elettivamente domiciliato in Praia a Parte_1 C.F._1
Mare (CS), via P. Mancini n. 1, presso lo studio dell'avv. Agostino Fortunato, che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato steso in calce all'atto di citazione in opposizione
ATTORE OPPONENTE
e
, CF in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Santo Stefano di Rogliano (CS), Via G. Valarioti n. 4, presso lo studio dell'avv. Alessandra Guzzo, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato steso in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA OPPOSTA e
TRIBUNALE DI COSENZA-UFFICIO C.F. Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, nella persona dell'avv. Sergio La Rocca, presso i cui uffici siti in Catanzaro, Via Gioacchino Da Fiore n. 34, legalmente domicilia.
CONVENUTO OPPOSTO e
pagina 1 di 4 , C.F. , in persona del Prefetto Controparte_3 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, nella persona dell'avv. Sergio La Rocca, presso i cui uffici siti in Catanzaro, Via Gioacchino Da Fiore n. 34, legalmente domicilia.
CONVENUTA OPPOSTA e
P.I. in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_4 P.IVA_4 elettivamente domiciliato in Cittadella del Capo - Bonifati (CS), Via Mameli n. 4, presso lo studio dell'avv. Fabio Spinelli, che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato steso in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO OPPOSTO e
, C.F. , in persona del Controparte_5 P.IVA_5
Sindaco pro tempore.
CONVENUTO OPPOSTO TU
e
, P.I. in persona del Sindaco pro tempore. Controparte_6 P.IVA_6
CONVENUTO OPPOSTO TU
e
, C.F. , in persona del Prefetto legale Controparte_7 P.IVA_7 rappresentante pro tempore.
CONVENUTA OPPOSTA TU
e
, C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_8 P.IVA_8 tempore.
CONVENUTO OPPOSTO TU
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti. pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'atto di opposizione.
L'opposizione avanzata dall'attore ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. va dichiarata inammissibile.
L'odierno opponente, infatti, dichiara di essere venuto a conoscenza della esistenza di una serie di cartelle esattoriali a suo carico a seguito di richiesta degli estratti di ruolo presso gli sportelli dell . Controparte_1
L dunque ha spiegato opposizione ai detti estratti di ruolo ai sensi dell'art. 615 Pt_1 comma 1 c.p.c. al fine di ottenere il loro annullamento nonché l'annullamento delle 24 cartelle di pagamento sottese agli stessi ruoli emesse per crediti relativi a sanzioni amministrative, contravvenzioni al codice della strada, canone acqua e recupero spese processuali. Ha eccepito a tal fine la mancata notifica delle cartelle esattoriali riportate negli estratti di ruolo impugnati e dei relativi atti propedeutici, nonché l'illegittimità della procedura di riscossione coattiva adottata in quanto effettuata senza il rispetto delle norme di legge che regolano la materia, oltre che per crediti non dovuti e, comunque, prescritti. Ha richiesto, infine, la sospensione dell'efficacia esecutiva dei relativi titoli impositivi.
Gli Enti impositori costituitisi in giudizio e l hanno Controparte_1 eccepito, tra l'altro, preliminarmente l'inammissibilità della spiegata opposizione e tale doglianza risulta fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'art. 3 bis D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021, prevede, infatti, che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 26283/2022, ha statuito che "In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. pagina 3 di 4 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione".
Dunque, poiché oggetto dell'opposizione in esame sono gli estratti di ruolo e le cartelle ad essi sottese, e considerato che l'opponente non ha provato nel corso del giudizio la sussistenza dell'interesse all'impugnazione degli stessi non avendo dimostrato la ricorrenza di uno dei sopra specificati tre casi così come indicati dal legislatore con la novella del 2021, in ottemperanza alla summenzionata disposizione normativa dell'art. 3 bis D.L. n. 146/2021 non resta che dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione atteso, altresì, che, per come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, detta disposizione si applica anche ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore.
2. Sulle spese di lite.
L'instaurazione del presente giudizio in data 7 maggio 2021 (data di iscrizione a ruolo) anteriormente all'emanazione ed entrata in vigore della disposizione normativa del d.l.
21 ottobre 2021, n. 146, costituisce giusto motivo che giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione spiegata da Parte_1
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Paola, 13.01.2025
IL GIUDICE
(dr. Luigi Varrecchione)
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