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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 10/02/2026, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 915/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente e Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8771/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Nominativo_1 E Per Esso Deceduto Agli Eredi - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Reggio Di Calabria - --- 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009398454000 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Nominativo_1, a mezzo difensore, impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe deducendo la mancata notifica degli atti prodromici, l'inutile decorso del termine decadenziale e prescrizionale, il difetto di motivazione.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di ADER che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 24.3.2025 la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio stante l'intervenuto decesso della ricorrente.
In data 4.12.2025 la segreteria della Corte notificava alle parti avviso di trattazione per l'udienza del 9.2.2026.
Il difensore dell'originaria ricorrente depositava memorie il cui contenuto si riporta integralmente: “Con ordinanza del 24/03/2025, la Corte ha dichiarato l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 40 D.lgs. 546/1992, a seguito della comunicazione del decesso della ricorrente.
Agli atti, non risulta sia stata depositata né notificata riassunzione da alcuna delle parti. Gli eredi della sig. ra Nominativo_1 non si sono costituiti e non risultano neppure individuati o rappresentati.
Ciononostante, in data 04/12/2025 è stato notificato al sottoscritto difensore l'avviso di trattazione della causa rgn 8771/2024 per il 09/02/2026, indirizzato a “Nominativo_1 e per esso deceduto agli eredi c/o Avv. Difensore_1”. La comunicazione, tuttavia, è improcedibile, in quanto contraria all'interruzione del procedimento già dichiarata e rivolta a soggetti – gli eredi – che non sono parti del giudizio, né hanno conferito mandato difensivo al procuratore del de cuius il quale, pertanto, non è domiciliatario e rappresentante di eventuali notifiche nei confronti degli eredi. Tanto premesso, CHIEDE che la Corte revochi l'avviso di trattazione del 04/12/2025"
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Con ordinanza n. 790/2025 depositata il 26.3.2025 all'esito dell'udienza del 24.3.2025 veniva dichiarata l'interruzione del processo ex art. 40 del d.lgs. 546/92 per intervenuta morte della ricorrente.
Considerato che il giudizio non veniva riassunto nei termini previsti dall'art. 43, comma 2, d.lgs. 546/92, ai sensi dell'art. 45 D.Lvo 546/92 deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte:
· dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli art. 43 e 45 D.Lvo 546/92;
· spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Reggio Calabria –
Sez. 10 del 9 febbraio 2026.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente e Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8771/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Nominativo_1 E Per Esso Deceduto Agli Eredi - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Reggio Di Calabria - --- 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009398454000 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Nominativo_1, a mezzo difensore, impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe deducendo la mancata notifica degli atti prodromici, l'inutile decorso del termine decadenziale e prescrizionale, il difetto di motivazione.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di ADER che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 24.3.2025 la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio stante l'intervenuto decesso della ricorrente.
In data 4.12.2025 la segreteria della Corte notificava alle parti avviso di trattazione per l'udienza del 9.2.2026.
Il difensore dell'originaria ricorrente depositava memorie il cui contenuto si riporta integralmente: “Con ordinanza del 24/03/2025, la Corte ha dichiarato l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 40 D.lgs. 546/1992, a seguito della comunicazione del decesso della ricorrente.
Agli atti, non risulta sia stata depositata né notificata riassunzione da alcuna delle parti. Gli eredi della sig. ra Nominativo_1 non si sono costituiti e non risultano neppure individuati o rappresentati.
Ciononostante, in data 04/12/2025 è stato notificato al sottoscritto difensore l'avviso di trattazione della causa rgn 8771/2024 per il 09/02/2026, indirizzato a “Nominativo_1 e per esso deceduto agli eredi c/o Avv. Difensore_1”. La comunicazione, tuttavia, è improcedibile, in quanto contraria all'interruzione del procedimento già dichiarata e rivolta a soggetti – gli eredi – che non sono parti del giudizio, né hanno conferito mandato difensivo al procuratore del de cuius il quale, pertanto, non è domiciliatario e rappresentante di eventuali notifiche nei confronti degli eredi. Tanto premesso, CHIEDE che la Corte revochi l'avviso di trattazione del 04/12/2025"
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Con ordinanza n. 790/2025 depositata il 26.3.2025 all'esito dell'udienza del 24.3.2025 veniva dichiarata l'interruzione del processo ex art. 40 del d.lgs. 546/92 per intervenuta morte della ricorrente.
Considerato che il giudizio non veniva riassunto nei termini previsti dall'art. 43, comma 2, d.lgs. 546/92, ai sensi dell'art. 45 D.Lvo 546/92 deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte:
· dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli art. 43 e 45 D.Lvo 546/92;
· spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Reggio Calabria –
Sez. 10 del 9 febbraio 2026.