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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/05/2025, n. 2939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2939 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente Relatore Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 51859 V.g. dell'anno
2024, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 11/04/2025, vertente
TRA
(c.f. ), con l'Avv. DEMONTIS Parte_1 P.IVA_1
RICCARDO ( ); C.F._1
RECLAMANTE
E
(c.f. ), con l'Avv. GIARRATANA CP_1 P.IVA_2
MATTEO, unitamente all'Avv. LANZA CALOGERO
RESITENTE
OGGETTO: reclamo contro la sentenza n. 680/2024 emessa dal Tribunale di
Roma in data 8.11.2024.
Conclusioni della reclamante: “chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma voglia, previa sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione, revocare la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
Conclusioni della resistente: “Nel merito ed in via principale: rigettare il reclamo proposto poiché infondato in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa, rigettare tutte le richieste di parte reclamante. Con il favore di spese, compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.”.
r.g. n. 1 FATTO E DIRITTO
Con la sentenza reclamata il tribunale di Roma ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della che ha proposto reclamo. Parte_1
ha resistito al gravame. CP_1
Il reclamo è stato trattenuto in decisione all'udienza del 11/04/2025, dopo la discussione.
Il reclamo si fonda sulla mancanza di legittimazione al ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della società e sull'assenza dei requisiti CP_1 dimensionali per l'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, motivi diffusamente contrastati dalla resistente.
Il tribunale aveva notato, con riferimento alla legittimazione della ricorrente in prime cure, quanto segue:
“preliminarmente si osserva che il credito oggetto di domanda, trae la propria origine dai rapporti bancari intercorsi tra l'allora e l'odierna Controparte_2
resistente; più in particolare, si osserva, che la con atto di fusione Controparte_2
del 27.11.2017, si è fusa per incorporazione in la quale a sua volta Controparte_3 ha ceduto la piena proprietà del predetto ramo d'azienda a con atto CP_4
a rogito del Notaio di Milano REP 16046/8617, ai sensi e per gli effetti Persona_1 dell'art. 58 del D. lgs n. 385/93 con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 35 del 23 marzo 202; l'odierna istante, ha Controparte_1
dedotto di essere subentrata nella posizione creditoria di in forza di CP_4
contratto di cessione dei crediti in blocco stipulato in data 28 luglio 2021 con avviso pubblicato in G.U. Del 19 agosto 2021, parte seconda, foglio Inserzioni n. 98; la CP_1
a sostegno della domanda ha depositato, tra gli altri, l'avviso di cessione, copia del contratto di mutuo chirografario n. 033-06.90064118, sottoscritto in data 11 marzo
2020, tra l'allora e la nonché CP_2 Controparte_5 Parte_1
copia del contratto di conto corrente n. 033-01-91345, sottesi alla domanda;
l'opponente ha altresì provato e documentato, di aver conferimento a
[...]
(iscritta all'albo degli intermediari finanziari ex art. Controparte_6
106 TUB), l'incarico di svolgere in qualità di Master Servicer CP_7
l'amministrazione, il recupero e la riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento;
quest'ultima, ha delegato in qualità di Controparte_8
ub-servicer) (per la quali non vi è un obbligo di iscrizione nell'albo Parte_2
degli intermediari finanziari) allo svolgimento delle sole attività operative, relative alla
r.g. n. 2 gestione, amministrazione e recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto di cessione;
ne consegue che nel caso in esame, può agire quale mandataria della CP_8
Cont
in forza della delega ricevuta dalla Controparte_6
(Master servicer) in capo alla quale permane la responsabilità dell'attività della riscossione …”.
La Corte condivide la motivazione adottata dal primo giudice che risulta coerente con la giurisprudenza di legittimità in ordine alla prova della cessione dei crediti in blocco. In epoca recente Cass. Civ., Sez. III, 6 aprile 2025, n. 9073 ha ribadito che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Nella fattispecie il tribunale ha dato conto di tutti i passaggi che giustificavano il ricorso da parte di subentrata nella posizione creditoria di Controparte_1 CP_4
in forza di contratto di cessione dei crediti in blocco stipulato in data 28 luglio
[...]
2021 con avviso pubblicato in G.U. del 19 agosto 2021.
La reclamante sembra in realtà annettere al ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale una funzione di “recupero” del credito che non le è invece propria. Per essere legittimato al ricorso è sufficiente, infatti, la qualità di creditore insoddisfatto, spettando poi al tribunale stabilire se sussistano le condizioni per l'apertura della liquidazione concorsuale.
In ordine ai limiti dimensionali il tribunale aveva opportunamente rilevato “…che, dall'esame del bilancio di esercizio 2021 (così come modificato nell'anno 2024), si evidenziano elementi concreti, idonei a dimostrare l'anomalia dei dati in esso contenuti, rettificati solo dopo la notifica del ricorso volto all'apertura della liquidazione giudiziale;
laddove, peraltro, parte resistente ha limitato la propria difesa nella mera trascrizione del periodo riportato a pagina 20 della nota integrativa (bilancio 2021 rettificato nell'anno 2024) “La variazione dei crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante è dovuta, per l'importo di € 250.000,00, alla svalutazione completa mediante
l'utilizzo dell'apposito fondo appostato nel passivo di un credito inesigibile”, senza dare alcuna prova della sussistenza dei relativi presupposti di fatto;
la generica giustificazione addotta a motivo della modifica risulta essere una mera clausola di stile dalla quale non è possibile nemmeno desumere la natura dei crediti, della svalutazione
r.g. n. 3 degli stessi nonché la natura e la consistenza del detto” fondo appostato nel passivo di un credito inesigibile”; si ritiene quindi che sussistono in capo alla società resistente i requisiti per l'accesso alle procedure di insolvenza, in quanto l'impresa non può definirsi “minore” ai dell'art. 2, comma 1, lett. d) CCII;”.
Non può che sposarsi l'argomentato giudizio di inattendibilità della rettifica al bilancio 2021 apportata nell'anno 2024 solo dopo la notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione, con l'aspirazione, non assecondabile, di condurre sotto soglia la voce del debito e quella dei ricavi, come ampiamente illustrato anche nella memoria di costituzione di parte resistente.
Il reclamo è pertanto privo di ogni fondamento e le spese di questo giudizio vanno poste a carico della reclamante in solido col legale rappresentante ricorrendo il presupposto dell'art. 51 CCIA
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge il reclamo;
b) condanna la reclamante in solido con quale suo legale Controparte_9
rappresentate, al rimborso in favore di delle spese di lite del CP_1
presente giudizio, che si liquidano in euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di in solido col legale rappresentante di Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 05/05/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4 r.g. n.
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