Articolo 5 della Legge 21 marzo 1990, n. 53
Articolo 4Articolo 6
Versione
23 marzo 1990
Art. 5. 1. All' articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono soppresse le parole: "ha validita' quinqennale e";
b) al comma 2 sono soppresse le parole: "e di segretario di seggio elettorale";
c) al comma 3 sono soppresse le parole: "o di segretario"; le parole: "per giustificati e comprovati motivi" sono sostituite dalle seguenti: "per gravi, giustificati e comprovati motivi";
d) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Del sorteggio cosi' effettuato e' data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia".
2. In occasione del primo aggiornamento annuale dell'albo degli scrutatori, previsto dall' articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95 , il sindaco, in qualita' di presidente della commissione elettorale comunale, invita tutti coloro che sono gia' iscritti nell'albo ad esprimere per iscritto, entro quindici giorni dalla ricezione dell'invito stesso, il gradimento a restare inseriti nell'albo.
Entrata in vigore il 23 marzo 1990