TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/12/2025, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Prima Sezione Civile, composto dei magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7996 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DAVIDE C.F._1
PIRODDA, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale,
ricorrente
contro
, nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ANDREA MEREU, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
e con la partecipazione del
1 Pubblico Ministero
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito:
1. dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla disciplina del collocamento e visite del genitore non collocatario, per la raggiunta maggiore età del figlio;
2. revocare l'obbligo di di versare l'assegno di euro 250 in Parte_1
favore di per il mantenimento del figlio ID, attualmente convivente Controparte_1
con la madre in Germania;
3. porre in capo a l'obbligo di versare in favore di Controparte_1 Parte_1
l'importo mensile di euro 300, a titolo di contributo al mantenimento del figlio,
[...]
entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT come per legge;
4. disporre che i genitori concorrano in ragione del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del figlio (quali, esemplificativamente, spese mediche non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale, di istruzione, sportive e ricreative in genere), preventivamente concordate, salvo le urgenti;
5. compensazione delle spese del giudizio.”
MOTIVI
Con ricorso depositato il 5/12/2023, , premesso di avere Parte_1
contratto matrimonio in Cagliari il 10/12/2005 con , e che dall'unione Controparte_1
coniugale fra loro era nato il [...] il figlio ID, che i coniugi si erano separati consensualmente con omologa del 22/01/2013 prevedendo l'affido condiviso del minore, il
2 collocamento presso la madre, assegnataria della casa coniugale, e il diritto di visita del padre,
altresì tenuto a versare mensilmente 600,00 euro per il mantenimento del figlio;
che con la pronuncia del divorzio il tribunale di Cagliari aveva invece disposto l'affidamento esclusivo del minore al padre, con diritto di visita della madre in occasione dei rientri in Sardegna, in quanto nel frattempo si era trasferita all'estero, e il versamento a carico della medesima di 250,00 euro al mese per il mantenimento del minore;
di essere residente in [...]insieme alla figlia minore nata dall'unione con l'attuale compagno;
di gestire un ristorante in Burgbernheim, dove Per_1
dimorava, e di avere un reddito imponibile annuo di euro 118.976,94; che il figlio ID, ormai prossimo al compimento dei 17 anni, recatosi in Germania nel luglio 2023 per far visita alla madre, aveva deciso di rimanervi stabilmente;
di avere a suo tempo lasciato la Sardegna in quanto, pur avendo conseguito due lauree in Polonia, era rimasta priva di occupazione, si era sempre dedicata al figlio ID, ma nel 2017, per mantenere i suoi figli (allora ID aveva quasi 14 anni, e aveva 3 anni) e migliorare la propria qualità di vita si era trasferita in Per_1
Germania; che avrebbe voluto sin da allora portare con sé il figlio ID ma aveva rispettato i bisogni del ragazzo che esprimeva una posizione ambivalente al riguardo;
la volontà del ragazzo era ora netta nel senso di permanere presso la madre in Germania, ma il padre, interpellato al riguardo, non aveva mostrato alcuna disponibilità; tanto premesso, la ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo e il collocamento del minore presso di sé, con diritto di visita del padre, la revoca dell'obbligo di contribuzione a suo carico e la previsione dell'obbligo del padre di versare
400,00 euro mensili pe il mantenimento del figlio.
Con comparsa depositata il 13/03/2024, ha chiesto il rigetto delle domande Controparte_1
avanzate dalla ricorrente, la quale aveva più volte violato i provvedimenti giudiziali e ora tratteneva il minore in Germania impedendone il rientro in Italia, ignorando le esigenze
3 scolastiche e di salute del figlio, affetto da ADHD e asmatico, potendosi anche dubitare della genuinità della volontà asseritamente espressa dal minore.
Il resistente ha quindi domandato in via riconvenzionale l'affido c.d. “rinforzato” del minore al padre, con esercizio del diritto di visita materno soltanto presso il domicilio paterno, e chiedendo che il minore fosse immediatamente ricondotto in Italia con condanna della madre al pagamento di una somma di danaro per ogni giorno di ritardo, ed altresì l'ammonimento e la condanna della stessa al risarcimento del danno.
Sentite le parti e ascoltato il minore, il Giudice Delegato, tenuto conto della chiara e netta volontà
del ragazzo, congruamente motivata, di continuare a vivere stabilmente con la madre in
Germania, dove il minore aveva riferito di dimorare per propria libera scelta da oltre un anno frequentando regolarmente la scuola e svolgendo attività sportiva oltre ad avere instaurato una soddisfacente rete amicale e sociale, con un marcato miglioramento della propria qualità di vita al contrario di quanto vissuto in Italia col padre col quale aveva al momento un sofferto rapporto che non sentiva improntato al dialogo e alla comprensione, ha disposto in via provvisoria il collocamento del minore presso la madre con facoltà di vedere il padre secondo tempi e modalità
concordati liberamente fra loro tenuto conto dell'età del minore e della sua volontà, recandosi il padre in Germania, o viceversa il figlio in Italia, con un preavviso di almeno 10 giorni, e nelle vacanze natalizie alternativamente dal 22 dicembre al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6
gennaio; nelle ferie estive per 21 giorni con accordo da raggiungere entro il 30 maggio di ogni anno.
Il GD ha altresì disposto l'affido esclusivo del minore alla madre, considerato l'irriducibile disaccordo fra le parti e la lontananza del padre dal nuovo contesto abitativo del figlio, al fine di agevolare la gestione del minore, determinando in capo al padre il contributo di euro 300.
4 Nella successiva udienza del 18/09/2025, le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo per la definizione del giudizio alle condizioni trascritte in epigrafe.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Nelle more del giudizio, il figlio delle parti è divenuto maggiorenne e pertanto non deve essere assunto alcun provvedimento con riguardo all'affidamento.
Le concordi conclusioni formulate implicano inoltre la rinuncia alle domande sanzionatorie proposte dal resistente.
Ritiene il Collegio che la disciplina concordata dalle parti, conforme alla restante disciplina dettata in via provvisoria, debba essere recepita in via definitiva in quanto conforme all'interesse del figlio.
Le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, a modifica della sentenza di divorzio del tribunale di Cagliari n. 2708/2022,
pubblicata il 24/11/2022, così dispone:
Sull'accordo delle parti:
1. dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'affidamento del figlio, suo collocamento e diritto di visita del genitore non convivente, e in ordine ai provvedimenti sanzionatori domandati;
2. revoca l'obbligo di di versare l'assegno di euro 250 in Parte_1
favore di per il mantenimento del figlio ID, convivente con la madre in Controparte_1
Germania;
5 3. pone in capo a l'obbligo di versare in favore di Controparte_1 Parte_1
l'importo mensile di euro 300, a titolo di contributo al mantenimento del figlio,
[...]
entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT come per legge;
4. dispone che i genitori concorrano in ragione del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del figlio (quali, esemplificativamente, spese mediche non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale, di istruzione, sportive e ricreative in genere), preventivamente concordate, salvo le urgenti;
5. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 18/11/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
6