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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1714/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249014752371/000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249014752371/000 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2122/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti.
Resistente: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso proposto in data 09/05/2025 contro l'Agenzia delle entrate riscossione e depositato presso questa Corte in data 01/10/2025 impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe.
Allegava la ricorrente:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i) del d. lgs. n. 504/92 e dell'art. 12, comma 1 lett. g) del regolamento comunale per la disciplina della iuc – merito;
2) carenza di motivazione dell'atto impugnato;
3) omessa comunicazione di atto col quale l'amministrazione preannuncia l'adozione di atto sfavorevole al contribuente. conseguente nullità dell'avviso di accertamento;
4) nullità dell'atto di accertamento per difetto di sottoscrizione - mancata sussunzione della fattispecie concreta nella norma di cui all'art. 1, comma 87, l. 549/1995;
5) nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione – abrogazione dell'art. 1, comma 87 –
l.549/95;
6) disapplicazione delle sanzioni: mancanza della colpevolezza.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese di lite.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate riscossione e in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992 poichè la ricorrente si è costituita in giudizio oltre trenta giorni dalla proposizione del ricorso in quanto il ricorso è stato notificato alla controparte in data 09/05/2025 e depositato in Corte di Giustizia Tributaria in data 01/10/2025. Nel merito contestava il ricorso concludendo di conseguenza.
All'esito dell'udienza odierna la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992, il quale prevede che il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità deposita, nella Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado adita l'originale del ricorso notificato. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'art. 23.
Nel caso di specie il ricorso è stato notificato all'Agenzia delle entrate riscossione in data 09/05/2025 e depositato in Corte di Giustizia Tributaria in data 01/10/2025. Da qui l'inammissibilità del ricorso.
Le spese vanno compensate in considerazione della recente variazione della normativa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.
Lecce, 24/11/25
Il Giudice monocratico
Dott. Giovanni De Gaetanis
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1714/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249014752371/000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249014752371/000 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2122/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti.
Resistente: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso proposto in data 09/05/2025 contro l'Agenzia delle entrate riscossione e depositato presso questa Corte in data 01/10/2025 impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe.
Allegava la ricorrente:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i) del d. lgs. n. 504/92 e dell'art. 12, comma 1 lett. g) del regolamento comunale per la disciplina della iuc – merito;
2) carenza di motivazione dell'atto impugnato;
3) omessa comunicazione di atto col quale l'amministrazione preannuncia l'adozione di atto sfavorevole al contribuente. conseguente nullità dell'avviso di accertamento;
4) nullità dell'atto di accertamento per difetto di sottoscrizione - mancata sussunzione della fattispecie concreta nella norma di cui all'art. 1, comma 87, l. 549/1995;
5) nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione – abrogazione dell'art. 1, comma 87 –
l.549/95;
6) disapplicazione delle sanzioni: mancanza della colpevolezza.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese di lite.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate riscossione e in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992 poichè la ricorrente si è costituita in giudizio oltre trenta giorni dalla proposizione del ricorso in quanto il ricorso è stato notificato alla controparte in data 09/05/2025 e depositato in Corte di Giustizia Tributaria in data 01/10/2025. Nel merito contestava il ricorso concludendo di conseguenza.
All'esito dell'udienza odierna la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992, il quale prevede che il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità deposita, nella Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado adita l'originale del ricorso notificato. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'art. 23.
Nel caso di specie il ricorso è stato notificato all'Agenzia delle entrate riscossione in data 09/05/2025 e depositato in Corte di Giustizia Tributaria in data 01/10/2025. Da qui l'inammissibilità del ricorso.
Le spese vanno compensate in considerazione della recente variazione della normativa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.
Lecce, 24/11/25
Il Giudice monocratico
Dott. Giovanni De Gaetanis