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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 17415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17415 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14977/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14977/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
COroparte_1 COroparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 11/12/2025, innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi:
Per l'avv. ANTONELLA TERRANOVA, oggi sostituito dall'avv. Maria Parte_1
CE NO.
Il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 14977 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza dell'11.12.2025,
e vertente tra
nella qualità di legale rappresentante della , elettivamente Parte_2 Parte_1 domiciliata in Roma, Via Vincenzo Bellini n. 24, presso lo studio dell'Avv. Antonella Terranova che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Carmela Auriemma e CE Ciardullo per procura in atti,
- ricorrente -
e
”, in persona del COroparte_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal funzionario delegato CE
Torricelli,
- resistente -
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, nella qualità di legale rappresentante della Parte_2 [...]
, proponeva opposizione ex art. 22 legge n. 689/81 avverso l'ordinanza ingiunzione prot. Parte_1
n. 997/ADI/8G del 10.1.2022 dell'importo di euro 12.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ex art. 110, 9° comma, lett. f) bis r.d. 773/1931 per aver installato otto apparecchi di intrattenimento di cui al comma 6° dell'art. 110 r.d. 773/1931 in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 88 T.U.L.P.S.
Parte ricorrente eccepiva la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5 e 6 legge n. 689/81 per erronea individuazione del soggetto sanzionato;
l'illegittimità per travisamento dei fatti e la carenza di istruttoria;
che l'attività di trasmissione dati era esercitata da titolare dell'impresa Parte_3 individuale omonima con sede legale ed operativa in Roma alla Via Luigi Fincati n. 7; che Pt_3 non possedeva la licenza di cui all'art. 88 T.U.LP.S. per l'effetto di un ostacolo normativo incompatibile con il diritto eurounitario;
che presentava in data 27.11.2013 istanza di Parte_3 rilascio della licenza ex art. 88 r.d. n. 773/1931, la quale era rigettata sul presupposto della mancanza in capo a ST della concessione rilasciata dai o altri enti;
la violazione degli artt. 49 CP_4
e 56 TFUE;
che il mancato possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 88 T.U.L.P.S. non poteva costituire nel caso delle ricevitorie ST legittimo fondamento per provvedimenti sanzionatori;
che ST era titolare del pieno ed accertato diritto ad operare sul mercato italiano pur in assenza della concessione nazionale, essendo in tutto equiparabile ai soggetti attualmente titolari della stessa;
che l'operatore comunitario ST non poteva essere assimilato alla generalità indistinta dei bookmaker privi di concessione, essendo stati destinatari di molteplici pronunzie rese dalla Corte di
Giustizia e dai giudici nazionali, i quali accertavano la sua illegittima esclusione dalle gare per il rilascio del titolo concessorio nazionale e l'assoluta liceità dell'attività svolta;
che non sussistevano i presupposti per l'applicazione della sanzione;
la violazione degli artt. 68, 88 e 110 T.U.L.P.S.; che il controllo sulla legittimità dell'attività svolta attraverso gli apparecchi AWP doveva essere diretto a verificare la presenza delle autorizzazioni specificamente previste per dette apparecchiature, possesso della licenza di cui all'art. 86 T.U.L.P.S. ed iscrizione nell'elenco dei soggetti di cui all'art. 1, comma 553 della legge 266/2005, come sostituito dalla Legge 220 del 2010, e non ad altre;
la violazione degli artt. nn. 1, 2 e 3 legge n. 689/81 e l'assenza dell'elemento soggettivo.
In subordine parte ricorrente chiedeva il rinvio degli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE.
Si costituiva parte resistente, eccependo l'infondatezza dell'opposizione; che l'attribuzione in Italia delle concessioni per la gestione delle scommesse su competizioni sportive dal 1999 al 2012 era oggetto di tre discipline, tutte sottoposte al vaglio della Corte di Giustizia dell'Unione Europea per contrasto con gli artt. 49 e 56 del TFUE;
che una prima gara era bandita nel 1999, una seconda indetta nel 2006 in base a d.l. n. 223 del 2006 (cd. Decreto Bersani) ed una terza con il d.l.
2.3.2012 n. 16
(c.d. Decreto Monti); che non era mai sancita l'esistenza di una situazione di radicale contrasto tra il sistema concessorio italiano e il diritto europeo;
che con la sentenza Biasci del 12.9.2013 la CGUE riteneva compatibile con le norme del Trattato CE la disciplina prevista dall'art. 88 TULPS, evidenziando che la lotta alla criminalità collegata ai giochi d'azzardo, perseguita dalla normativa nazionale, era idonea a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali poste in materia;
che non esisteva una regola generale che sanciva l'incompatibilità tra disciplina nazionale e unionale, da riscontrarsi caso per caso;
che la ST non era discriminata ed operava sul territorio italiano tramite i CTD da oltre quindici anni senza alcun titolo autorizzativo;
che la stessa non aderiva alla procedura di regolarizzazione di cui alla Legge 190/2014 e che non sussisteva alcuna violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 86, 88 e 110 TULPS, né degli artt. 1, 2 e 3 della legge 689/1981.
All'udienza dell'11.12.2025 si svolge la discussione, l'opponente conclude per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento opposto, in subordine per il rinvio degli atti alla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE e per la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., parte opposta conclude per il rigetto del ricorso e il giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
DIRITTO
L'ordinanza impugnata, nel richiamare il verbale di constatazione prot. n. 18826 del 9.3.2017, ha irrogato la sanzione in quanto “a seguito di un controllo effettuato presso il bar situato in Roma (RM),
Via Luigi Fincati n. 9, intestato alla società “LUCKY STARS” S.R.L., rappresentata legalmente dalla
Sig.ra ” è stata “riscontrata la raccolta di scommesse per conto del bookmaker Parte_2 estero TA ET AL LI non collegato al totalizzatore nazionale, in assenza della licenza di pubblica sicurezza rilasciata ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.”
Dunque, è stata contestata la violazione di cui all'art. 110, 9° comma, lett. f) bis r.d. 773/1931 per aver installato otto apparecchi di intrattenimento di cui al comma 6° dell'art. 110 r.d. 773/1931 in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. e la mancata adesione al regime di regolarizzazione di cui all'art. 1, comma 643, legge n. 190/2014.
Orbene, il ricorso merita accoglimento per un motivo assorbente.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “l'attività di raccolta delle scommesse, effettuata in
Italia da soggetti appartenenti alla rete commerciale di un bookmaker operante nell'ambito dell'Unione Europea che sia stato illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni - e che proprio per tale ragione non abbiano ottenuto la licenza ex art. 88 t.u.l.p.s. - e la successiva trasmissione di dette scommesse all'allibratore non possano essere punite ai sensi della L.
n. 401 del 1989, art. 4, comma 4-bis, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa dell'Unione Europea. Vale, invero, il principio giusta il quale, in tema di giochi d'azzardo, non è configurabile il reato di raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza, da parte del soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero privo di concessione per non aver partecipato alle gare per l'assegnazione indette ai sensi del D.L. 2 marzo
2012, n. 16, convertito in L. 26 aprile 2012, n. 44, a causa della non conformità del regime concessorio interno agli artt. 49 e 56 T.F.U.E. nella interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, secondo la quale dette norme ostano ad una disposizione restrittiva interna che imponga al concessionario di giochi d'azzardo di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività per scadenza dei termini della concessione, l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell'obiettivo effettivamente perseguito da tale disposizione di scoraggiare l'attività illegale (Sez. 3, n. 2262 del 16/11/2016, dep. 2017, e a., Rv. 269054; Sez. 3, n. 43955 del Tes_1
15/09/2016, Rv. 267936, relativa a ST;
Sez. 3, n. 27864 del 03/05/2016, Per_1 [...]
, Rv. 267468; questi principi sono stati anche più di recente riaffermati proprio con riguardo Per_2
a ST: Sez. 3, n. 7223 del 08/10/2019, dep. 2020, n. m.; Sez. 3, n. 50012 del Per_3
09/10/2019, n. m.)” (Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 09/07/2020) 09/09/2020, n. 25439).
In particolare questa pronuncia, peraltro proprio in relazione a centri scommesse recanti insegna
ST, ha rilevato che “i ricorrenti evidenziano che ST è operatore comunitario ed è sempre stato illegittimamente discriminato, in violazione del diritto dell'Unione Europea, nel rilascio di concessione per operare in Italia quale soggetto abilitato alla raccolta di scommesse, dapprima nelle c.d. gare Coni del 1996 e del 2006, da ultimo nel c.d. D.L. n. 16 del 2012, Per_4 Persona_5 art. 10, comma 9-octies). Nei loro confronti non poteva pertanto essere applicata la sanzione penale prevista dalla L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4-bis, dovendo il giudice nazionale disapplicare tale disposizione in quanto contrastante con gli artt. 49 e 56 t.u.f.u.e., trattandosi di restrizione della libertà di stabilimento e prestazione dei servizi non coerente nè sistematica, tantomeno proporzionata, ed inoltre contrastante con i principi di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento, certezza del diritto, equivalenza, effettività, tutela del legittimo affidamento e leale collaborazione”, che “secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e che va ribadita, il reato ipotizzato non sussiste se - dopo aver invano richiesto l'autorizzazione ex art. 88 t.u.l.p.s., rifiutata per il solo fatto che la società estera mandante non fosse titolare di concessione CO COr (come nel caso di specie hanno provato i ricorrenti C., A., mentre per on v'è stata alcuna risposta da parte del Questore) - il terminale italiano di una rete facente capo ad un allibratore straniero, autorizzato ad operare in uno Stato dell'Unione ed illegittimamente discriminato in Italia nell'assegnazione delle concessioni di gioco, operi in modo trasparente come soggetto, contrattualmente legato al bookmaker, che riceve le scommesse ed il denaro costituente la posta di gioco e trasmette i dati all'allibratore, eventualmente pagando poi le vincite su mandato di quest'ultimo, secondo lo schema della raccolta delle scommesse attraverso i luoghi di vendita di cui al D.M. 1 marzo 2006, n. 111, art. 1, comma 2, lett. i). Questi, infatti, sono stati i casi scrutinati nelle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione Europea citate in ricorso (Grande Sezione, 6 marzo
2007, LA, AL e RI c. Italia;
Quarta Sezione, 16 febbraio 2012, e c. Per_6 Per_7
Italia; Terza Sezione, 28 gennaio 2016, Laezza c. Italia) sulle quali si fondano le numerose sentenze di questa Corte che hanno affermato quel principio, annullando i provvedimenti di condanna (o di sequestro preventivo delle aziende) adottati in sede di merito nei confronti dei titolari di Centri
Trasmissione Dati facenti parte della rete di vendita ( e di altre società che si trovano in Pt_4 analoghe condizioni” e che “il mancato rispetto della disciplina amministrativa che non sia conforme al diritto dell'Unione Europea non può comportare l'applicazione di sanzioni penali. In particolare - ha statuito la Corte di Lussemburgo, rispondendo a questioni pregiudiziali sollevate da giudici penali italiani nell'ambito di procedimenti penali aperti nei confronti di soggetti titolari di CTD contrattualmente legati a Sanley International Betting Ltd - "gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale...che impone una sanzione penale a soggetti quali gli imputati nelle cause principali per aver esercitato un'attività organizzata di raccolta e scommesse in assenza della concessione o dell'autorizzazione di polizia richieste dalla normativa nazionale allorchè questi soggetti non hanno potuto ottenere le dette concessioni o autorizzazioni a causa del rifiuto di tale Stato membro, in violazione del diritto comunitario, di concederle loro" (Corte giust., Gr. Sez., 6 marzo 2007, LA, AL e RI c. Italia) e le stesse disposizioni "ostano a che vengano applicate sanzioni per l'esercizio di un'attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell'Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest'ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all'illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara" (Corte Giust. UE, Quarta Sez., 16 febbraio 2012, e Cifone c. Per_6
Italia, ove era stata esaminata la gara per il rilascio di nuove concessioni indetta con il c.d. decreto
Bersani). Allo stesso modo - in analoga vicenda penale concernente la titolare di un CTD contrattualmente legata a ST Malta Ltd e con particolare riguardo alla mancata partecipazione di quest'ultima società alla gara successivamente indetta con il c.d. decreto Monti a causa delle discriminatorie condizioni da esso poste ai nuovi concessionari - si è affermato che "gli artt. 49 TFUE
e 56 TFUD devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva, quale quella in questione nel procedimento principale, la quale impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività per scadenza del termine della concessione, l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell'obiettivo effettivamente perseguito da detta disposizione" (Corte Giust., Terza Sez., 28 gennaio
2016, Laezza c. Italia)”.
Si vedano sul punto anche Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 08/10/2019) 24/02/2020, n. 7209, secondo cui “Nel caso in esame va rilevato che la licenza di polizia di cui all'art. 88 TULPS è stata negata al ricorrente unicamente per carenza del titolo concessorio in capo alla ST, società per conto della quale questi operava. La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'affermazione del principio che in tema di giochi d'azzardo, non è configurabile il reato di raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza, da parte del soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero privo di concessione per non aver partecipato alle gare per l'assegnazione indette ai sensi del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in L. 26 aprile 2012, n. 44, a causa della non conformità del regime concessorio interno agli artt. 49 e 56 T.F.U.E. nella interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, secondo la quale dette norme ostano ad una disposizione restrittiva interna che imponga al concessionario di giochi d'azzardo di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività per scadenza dei termini della concessione, l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell'obiettivo effettivamente perseguito da tale disposizione di scoraggiare l'attività illegale (cfr. Sez. 3, n. 43955 del 15/09/2016, Rv. Per_1
267936)”, nonché Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 02/03/2018) 14/05/2018, n. 21278, in base alla quale “in mancanza della concessione della licenza, per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice, occorre la dimostrazione che l'operatore estero non abbia potuto ottenere le necessarie concessioni autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Sez. 3^, n. 40865 del
20/09/2012, Rv 253367) per effetto di un comportamento comunque discriminatorio Per_8 tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell'operatore comunitario. In questa ipotesi il giudice nazionale, a seguito della vincolante interpretazione data dalle norme del trattato della Corte di giustizia, dovrà disapplicare la normativa interna per contrasto con quella comunitaria e ritenere che non integra reato di cui all'art. 4 cit., la raccolta di scommesse, in assenza di licenza, da parte di un soggetto che opera in Italia per conto dell'operatore straniero, la cui concessione sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e la mancata partecipazione a causa della non conformità, nell'interpretazione della Corte di giustizia, del regime concessorio interno con gli artt. 43 e 49 del trattato CE, (Sez. 3^, n. 14991 del 25/03/2015, Arcieri, Rv 263115; Sez. 3, n. 12335 del 7/0172014,
, Rv 259293; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, , Rv 260944; Sez. 3, n. 28413 del Per_9 Per_10
10/07/2012, Rv 253241)”. Per_7
Anche Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 16/09/2021) 15/10/2021, n. 37577 ha ribadito che “secondo la stessa giurisprudenza citata dal ricorrente il reato ipotizzato non sussiste se - dopo aver invano richiesto l'autorizzazione ex art. 88 t.u.l.p.s., rifiutata per il solo fatto che la società estera mandante non fosse titolare di concessione - il terminale italiano di una rete facente capo ad un allibratore straniero, autorizzato ad operare in uno Stato dell'Unione ed illegittimamente discriminato in Italia nell'assegnazione delle concessioni di gioco, operi in modo trasparente come soggetto, contrattualmente legato al bookmaker, che riceve le scommesse ed il denaro costituente la posta di gioco e trasmette i dati all'allibratore, eventualmente pagando poi le vincite su mandato di quest'ultimo, secondo lo schema della raccolta delle scommesse attraverso i luoghi di vendita di cui al al D.M. 1 marzo 2006, n. 111, art. 1, comma 2, lett. i). Questi, infatti, sono stati i casi scrutinati nelle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione Europea citate in ricorso (Grande Sezione, 6 marzo
2007, LA, AL e RI c. Italia;
Quarta Sezione, 16 febbraio 2012, e c. Per_6 Per_7
Italia; Terza Sezione, 28 gennaio 2016, Laezza c. Italia)isulle quali si fondano le numerose sentenze di questa Corte che hanno affermato quel principio, annullando i provvedimenti di condanna (o di sequestro preventivo delle aziende) adottati in sede di merito nei confronti dei titolari di Centri
Trasmissione Dati facenti parte della rete di vendita Stanley e di altre società che si trovano in analoghe condizioni”.
Sul punto, in fine, si è pronunciata nello stesso senso la giurisprudenza amministrativa: “È illegittimo il provvedimento che ha respinto l'istanza di autorizzazione per l'attività di intermediazione nel settore delle scommesse, per conto di un allibratore straniero regolarmente abilitato nel suo paese, non per motivi di ordine pubblico, ma per il fatto che la raccolta diretta delle scommesse è consentita esclusivamente ai soggetti concessionari o autorizzati dall'amministrazione e che, inoltre, la dichiarazione di inizio di detta attività non permette l'esatta individuazione del titolare dell'attività di raccolta” (Cons. Stato, Sez. VI, Decisione, 12/11/2009, n. 7035).
In definitiva, avendo presentato istanza per il rilascio della licenza ex art. 88 r.d. Parte_3
773/1931, rigettata sul solo presupposto della mancanza in capo a ST della concessione rilasciata dai o altri enti (doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente) e trattandosi di intermediazione CP_4 lecita da parte di affiliato a ST, in base ai principi comunitari sopra evidenziati, così come quella penale, neanche la norma sanzionatoria amministrativa non può trovare applicazione.
Dunque, l'art. 88 T.U.L.P.S., interpretato ed applicato in conformità al diritto comunitario, deve essere inteso nel senso che, in presenza di richiesta di licenza, l'autorità amministrativa non può subordinare il rilascio della licenza ex art. 88 r.d. n. 773/31 in favore dei centri ST al preventivo ottenimento della concessione AAMS, e, dunque, in assenza di altri motivi di diniego, la licenza doveva essere rilasciata.
In accoglimento del ricorso il provvedimento opposto è conseguentemente annullato.
Non osta a questa conclusione la contestazione in ordine alla mancata adesione al regime di cui all'art. 1, comma 643, legge n. 190/2014, ai sensi del quale è prevista, peraltro da un punto di vista fiscale, la regolarizzazione “in attesa del riordino della materia dei giochi pubblici in attuazione dell'articolo
14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per assicurare la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché delle fasce sociali più deboli e dei minori di età, a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell' in considerazione del fatto che, in tale caso, il COroparte_1 giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale”.
In particolare, questo comma alla lettera a) prevede per la regolarizzazione che “non oltre il 31 gennaio 2016 i soggetti inoltrano all' secondo il modello reso COroparte_1 disponibile nel sito istituzionale dell' entro il 5 gennaio 2016, una dichiarazione di impegno CP_1 alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché di collegamento al totalizzatore nazionale, anche mediante uno dei concessionari di Stato per la raccolta di scommesse, con il contestuale versamento mediante modello
F24 della somma di euro 10.000, da compensare in sede di versamento anche solo della prima rata di cui alla lettera e”. Orbene, la sanzione applicata pari a 12.000,00 euro è quella conseguente alla violazione dell'art. 110,
9° comma, lett. f) bis r.d. 773/1931, in base al quale “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio”.
In particolare, l'ordinanza impugnata, dopo aver riscontrato l'illegittimità per otto apparecchi, ha applicato la sanzione di euro 1.500,00 per ciascun apparecchio “VISTO l'art. 1, comma 644, lettera h) della legge del 23/12/2014”, la quale contempla “la sanzione amministrativa pecuniaria di euro
1.500 per ciascun apparecchio installato” per la violazione della lettera f) dello stesso comma, ai sensi della quale “continua ad applicarsi il divieto di installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
in ogni caso l' COroparte_1 non iscrive il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ovvero ne effettua la cancellazione, ove già iscritto”.
Ma nella fattispecie, come già sottolineato, parte ricorrente ha avanzato in data 27.11.2013 istanza di rilascio della licenza ex art. 88 r.d. n. 773/1931, la quale era rigettata sul solo motivo della mancanza in capo a ST della concessione rilasciata dai o altri enti, rigetto, come ampiamente CP_4 evidenziato, illegittimo.
Ne consegue che anche la contestazione in ordine alla mancata adesione al regime di regolarizzazione di cui all'art. 1, comma 643, legge n. 190/2014 non è fondata, perché la regolarizzazione per la società ricorrente passa, ex art. 1, comma 643, lett. a), legge n. 190/2014, anche attraverso la “domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773”, domanda già effettuata ed illegittimamente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie l'opposizione; b) annulla il provvedimento impugnato;
c) condanna la
[...]
”, in persona del legale COroparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 250,00 per spese oltre spese generali, iva, e cpa.
Roma, 11.12.2025
Il Giudice Dr. Corrado Cartoni
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14977/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
COroparte_1 COroparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 11/12/2025, innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi:
Per l'avv. ANTONELLA TERRANOVA, oggi sostituito dall'avv. Maria Parte_1
CE NO.
Il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 14977 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza dell'11.12.2025,
e vertente tra
nella qualità di legale rappresentante della , elettivamente Parte_2 Parte_1 domiciliata in Roma, Via Vincenzo Bellini n. 24, presso lo studio dell'Avv. Antonella Terranova che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Carmela Auriemma e CE Ciardullo per procura in atti,
- ricorrente -
e
”, in persona del COroparte_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal funzionario delegato CE
Torricelli,
- resistente -
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, nella qualità di legale rappresentante della Parte_2 [...]
, proponeva opposizione ex art. 22 legge n. 689/81 avverso l'ordinanza ingiunzione prot. Parte_1
n. 997/ADI/8G del 10.1.2022 dell'importo di euro 12.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ex art. 110, 9° comma, lett. f) bis r.d. 773/1931 per aver installato otto apparecchi di intrattenimento di cui al comma 6° dell'art. 110 r.d. 773/1931 in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 88 T.U.L.P.S.
Parte ricorrente eccepiva la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5 e 6 legge n. 689/81 per erronea individuazione del soggetto sanzionato;
l'illegittimità per travisamento dei fatti e la carenza di istruttoria;
che l'attività di trasmissione dati era esercitata da titolare dell'impresa Parte_3 individuale omonima con sede legale ed operativa in Roma alla Via Luigi Fincati n. 7; che Pt_3 non possedeva la licenza di cui all'art. 88 T.U.LP.S. per l'effetto di un ostacolo normativo incompatibile con il diritto eurounitario;
che presentava in data 27.11.2013 istanza di Parte_3 rilascio della licenza ex art. 88 r.d. n. 773/1931, la quale era rigettata sul presupposto della mancanza in capo a ST della concessione rilasciata dai o altri enti;
la violazione degli artt. 49 CP_4
e 56 TFUE;
che il mancato possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 88 T.U.L.P.S. non poteva costituire nel caso delle ricevitorie ST legittimo fondamento per provvedimenti sanzionatori;
che ST era titolare del pieno ed accertato diritto ad operare sul mercato italiano pur in assenza della concessione nazionale, essendo in tutto equiparabile ai soggetti attualmente titolari della stessa;
che l'operatore comunitario ST non poteva essere assimilato alla generalità indistinta dei bookmaker privi di concessione, essendo stati destinatari di molteplici pronunzie rese dalla Corte di
Giustizia e dai giudici nazionali, i quali accertavano la sua illegittima esclusione dalle gare per il rilascio del titolo concessorio nazionale e l'assoluta liceità dell'attività svolta;
che non sussistevano i presupposti per l'applicazione della sanzione;
la violazione degli artt. 68, 88 e 110 T.U.L.P.S.; che il controllo sulla legittimità dell'attività svolta attraverso gli apparecchi AWP doveva essere diretto a verificare la presenza delle autorizzazioni specificamente previste per dette apparecchiature, possesso della licenza di cui all'art. 86 T.U.L.P.S. ed iscrizione nell'elenco dei soggetti di cui all'art. 1, comma 553 della legge 266/2005, come sostituito dalla Legge 220 del 2010, e non ad altre;
la violazione degli artt. nn. 1, 2 e 3 legge n. 689/81 e l'assenza dell'elemento soggettivo.
In subordine parte ricorrente chiedeva il rinvio degli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE.
Si costituiva parte resistente, eccependo l'infondatezza dell'opposizione; che l'attribuzione in Italia delle concessioni per la gestione delle scommesse su competizioni sportive dal 1999 al 2012 era oggetto di tre discipline, tutte sottoposte al vaglio della Corte di Giustizia dell'Unione Europea per contrasto con gli artt. 49 e 56 del TFUE;
che una prima gara era bandita nel 1999, una seconda indetta nel 2006 in base a d.l. n. 223 del 2006 (cd. Decreto Bersani) ed una terza con il d.l.
2.3.2012 n. 16
(c.d. Decreto Monti); che non era mai sancita l'esistenza di una situazione di radicale contrasto tra il sistema concessorio italiano e il diritto europeo;
che con la sentenza Biasci del 12.9.2013 la CGUE riteneva compatibile con le norme del Trattato CE la disciplina prevista dall'art. 88 TULPS, evidenziando che la lotta alla criminalità collegata ai giochi d'azzardo, perseguita dalla normativa nazionale, era idonea a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali poste in materia;
che non esisteva una regola generale che sanciva l'incompatibilità tra disciplina nazionale e unionale, da riscontrarsi caso per caso;
che la ST non era discriminata ed operava sul territorio italiano tramite i CTD da oltre quindici anni senza alcun titolo autorizzativo;
che la stessa non aderiva alla procedura di regolarizzazione di cui alla Legge 190/2014 e che non sussisteva alcuna violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 86, 88 e 110 TULPS, né degli artt. 1, 2 e 3 della legge 689/1981.
All'udienza dell'11.12.2025 si svolge la discussione, l'opponente conclude per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento opposto, in subordine per il rinvio degli atti alla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE e per la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., parte opposta conclude per il rigetto del ricorso e il giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
DIRITTO
L'ordinanza impugnata, nel richiamare il verbale di constatazione prot. n. 18826 del 9.3.2017, ha irrogato la sanzione in quanto “a seguito di un controllo effettuato presso il bar situato in Roma (RM),
Via Luigi Fincati n. 9, intestato alla società “LUCKY STARS” S.R.L., rappresentata legalmente dalla
Sig.ra ” è stata “riscontrata la raccolta di scommesse per conto del bookmaker Parte_2 estero TA ET AL LI non collegato al totalizzatore nazionale, in assenza della licenza di pubblica sicurezza rilasciata ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.”
Dunque, è stata contestata la violazione di cui all'art. 110, 9° comma, lett. f) bis r.d. 773/1931 per aver installato otto apparecchi di intrattenimento di cui al comma 6° dell'art. 110 r.d. 773/1931 in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. e la mancata adesione al regime di regolarizzazione di cui all'art. 1, comma 643, legge n. 190/2014.
Orbene, il ricorso merita accoglimento per un motivo assorbente.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “l'attività di raccolta delle scommesse, effettuata in
Italia da soggetti appartenenti alla rete commerciale di un bookmaker operante nell'ambito dell'Unione Europea che sia stato illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni - e che proprio per tale ragione non abbiano ottenuto la licenza ex art. 88 t.u.l.p.s. - e la successiva trasmissione di dette scommesse all'allibratore non possano essere punite ai sensi della L.
n. 401 del 1989, art. 4, comma 4-bis, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa dell'Unione Europea. Vale, invero, il principio giusta il quale, in tema di giochi d'azzardo, non è configurabile il reato di raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza, da parte del soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero privo di concessione per non aver partecipato alle gare per l'assegnazione indette ai sensi del D.L. 2 marzo
2012, n. 16, convertito in L. 26 aprile 2012, n. 44, a causa della non conformità del regime concessorio interno agli artt. 49 e 56 T.F.U.E. nella interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, secondo la quale dette norme ostano ad una disposizione restrittiva interna che imponga al concessionario di giochi d'azzardo di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività per scadenza dei termini della concessione, l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell'obiettivo effettivamente perseguito da tale disposizione di scoraggiare l'attività illegale (Sez. 3, n. 2262 del 16/11/2016, dep. 2017, e a., Rv. 269054; Sez. 3, n. 43955 del Tes_1
15/09/2016, Rv. 267936, relativa a ST;
Sez. 3, n. 27864 del 03/05/2016, Per_1 [...]
, Rv. 267468; questi principi sono stati anche più di recente riaffermati proprio con riguardo Per_2
a ST: Sez. 3, n. 7223 del 08/10/2019, dep. 2020, n. m.; Sez. 3, n. 50012 del Per_3
09/10/2019, n. m.)” (Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 09/07/2020) 09/09/2020, n. 25439).
In particolare questa pronuncia, peraltro proprio in relazione a centri scommesse recanti insegna
ST, ha rilevato che “i ricorrenti evidenziano che ST è operatore comunitario ed è sempre stato illegittimamente discriminato, in violazione del diritto dell'Unione Europea, nel rilascio di concessione per operare in Italia quale soggetto abilitato alla raccolta di scommesse, dapprima nelle c.d. gare Coni del 1996 e del 2006, da ultimo nel c.d. D.L. n. 16 del 2012, Per_4 Persona_5 art. 10, comma 9-octies). Nei loro confronti non poteva pertanto essere applicata la sanzione penale prevista dalla L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4-bis, dovendo il giudice nazionale disapplicare tale disposizione in quanto contrastante con gli artt. 49 e 56 t.u.f.u.e., trattandosi di restrizione della libertà di stabilimento e prestazione dei servizi non coerente nè sistematica, tantomeno proporzionata, ed inoltre contrastante con i principi di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento, certezza del diritto, equivalenza, effettività, tutela del legittimo affidamento e leale collaborazione”, che “secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e che va ribadita, il reato ipotizzato non sussiste se - dopo aver invano richiesto l'autorizzazione ex art. 88 t.u.l.p.s., rifiutata per il solo fatto che la società estera mandante non fosse titolare di concessione CO COr (come nel caso di specie hanno provato i ricorrenti C., A., mentre per on v'è stata alcuna risposta da parte del Questore) - il terminale italiano di una rete facente capo ad un allibratore straniero, autorizzato ad operare in uno Stato dell'Unione ed illegittimamente discriminato in Italia nell'assegnazione delle concessioni di gioco, operi in modo trasparente come soggetto, contrattualmente legato al bookmaker, che riceve le scommesse ed il denaro costituente la posta di gioco e trasmette i dati all'allibratore, eventualmente pagando poi le vincite su mandato di quest'ultimo, secondo lo schema della raccolta delle scommesse attraverso i luoghi di vendita di cui al D.M. 1 marzo 2006, n. 111, art. 1, comma 2, lett. i). Questi, infatti, sono stati i casi scrutinati nelle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione Europea citate in ricorso (Grande Sezione, 6 marzo
2007, LA, AL e RI c. Italia;
Quarta Sezione, 16 febbraio 2012, e c. Per_6 Per_7
Italia; Terza Sezione, 28 gennaio 2016, Laezza c. Italia) sulle quali si fondano le numerose sentenze di questa Corte che hanno affermato quel principio, annullando i provvedimenti di condanna (o di sequestro preventivo delle aziende) adottati in sede di merito nei confronti dei titolari di Centri
Trasmissione Dati facenti parte della rete di vendita ( e di altre società che si trovano in Pt_4 analoghe condizioni” e che “il mancato rispetto della disciplina amministrativa che non sia conforme al diritto dell'Unione Europea non può comportare l'applicazione di sanzioni penali. In particolare - ha statuito la Corte di Lussemburgo, rispondendo a questioni pregiudiziali sollevate da giudici penali italiani nell'ambito di procedimenti penali aperti nei confronti di soggetti titolari di CTD contrattualmente legati a Sanley International Betting Ltd - "gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale...che impone una sanzione penale a soggetti quali gli imputati nelle cause principali per aver esercitato un'attività organizzata di raccolta e scommesse in assenza della concessione o dell'autorizzazione di polizia richieste dalla normativa nazionale allorchè questi soggetti non hanno potuto ottenere le dette concessioni o autorizzazioni a causa del rifiuto di tale Stato membro, in violazione del diritto comunitario, di concederle loro" (Corte giust., Gr. Sez., 6 marzo 2007, LA, AL e RI c. Italia) e le stesse disposizioni "ostano a che vengano applicate sanzioni per l'esercizio di un'attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell'Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest'ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all'illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara" (Corte Giust. UE, Quarta Sez., 16 febbraio 2012, e Cifone c. Per_6
Italia, ove era stata esaminata la gara per il rilascio di nuove concessioni indetta con il c.d. decreto
Bersani). Allo stesso modo - in analoga vicenda penale concernente la titolare di un CTD contrattualmente legata a ST Malta Ltd e con particolare riguardo alla mancata partecipazione di quest'ultima società alla gara successivamente indetta con il c.d. decreto Monti a causa delle discriminatorie condizioni da esso poste ai nuovi concessionari - si è affermato che "gli artt. 49 TFUE
e 56 TFUD devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva, quale quella in questione nel procedimento principale, la quale impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività per scadenza del termine della concessione, l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell'obiettivo effettivamente perseguito da detta disposizione" (Corte Giust., Terza Sez., 28 gennaio
2016, Laezza c. Italia)”.
Si vedano sul punto anche Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 08/10/2019) 24/02/2020, n. 7209, secondo cui “Nel caso in esame va rilevato che la licenza di polizia di cui all'art. 88 TULPS è stata negata al ricorrente unicamente per carenza del titolo concessorio in capo alla ST, società per conto della quale questi operava. La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'affermazione del principio che in tema di giochi d'azzardo, non è configurabile il reato di raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza, da parte del soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero privo di concessione per non aver partecipato alle gare per l'assegnazione indette ai sensi del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in L. 26 aprile 2012, n. 44, a causa della non conformità del regime concessorio interno agli artt. 49 e 56 T.F.U.E. nella interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, secondo la quale dette norme ostano ad una disposizione restrittiva interna che imponga al concessionario di giochi d'azzardo di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività per scadenza dei termini della concessione, l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell'obiettivo effettivamente perseguito da tale disposizione di scoraggiare l'attività illegale (cfr. Sez. 3, n. 43955 del 15/09/2016, Rv. Per_1
267936)”, nonché Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 02/03/2018) 14/05/2018, n. 21278, in base alla quale “in mancanza della concessione della licenza, per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice, occorre la dimostrazione che l'operatore estero non abbia potuto ottenere le necessarie concessioni autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Sez. 3^, n. 40865 del
20/09/2012, Rv 253367) per effetto di un comportamento comunque discriminatorio Per_8 tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell'operatore comunitario. In questa ipotesi il giudice nazionale, a seguito della vincolante interpretazione data dalle norme del trattato della Corte di giustizia, dovrà disapplicare la normativa interna per contrasto con quella comunitaria e ritenere che non integra reato di cui all'art. 4 cit., la raccolta di scommesse, in assenza di licenza, da parte di un soggetto che opera in Italia per conto dell'operatore straniero, la cui concessione sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e la mancata partecipazione a causa della non conformità, nell'interpretazione della Corte di giustizia, del regime concessorio interno con gli artt. 43 e 49 del trattato CE, (Sez. 3^, n. 14991 del 25/03/2015, Arcieri, Rv 263115; Sez. 3, n. 12335 del 7/0172014,
, Rv 259293; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, , Rv 260944; Sez. 3, n. 28413 del Per_9 Per_10
10/07/2012, Rv 253241)”. Per_7
Anche Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 16/09/2021) 15/10/2021, n. 37577 ha ribadito che “secondo la stessa giurisprudenza citata dal ricorrente il reato ipotizzato non sussiste se - dopo aver invano richiesto l'autorizzazione ex art. 88 t.u.l.p.s., rifiutata per il solo fatto che la società estera mandante non fosse titolare di concessione - il terminale italiano di una rete facente capo ad un allibratore straniero, autorizzato ad operare in uno Stato dell'Unione ed illegittimamente discriminato in Italia nell'assegnazione delle concessioni di gioco, operi in modo trasparente come soggetto, contrattualmente legato al bookmaker, che riceve le scommesse ed il denaro costituente la posta di gioco e trasmette i dati all'allibratore, eventualmente pagando poi le vincite su mandato di quest'ultimo, secondo lo schema della raccolta delle scommesse attraverso i luoghi di vendita di cui al al D.M. 1 marzo 2006, n. 111, art. 1, comma 2, lett. i). Questi, infatti, sono stati i casi scrutinati nelle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione Europea citate in ricorso (Grande Sezione, 6 marzo
2007, LA, AL e RI c. Italia;
Quarta Sezione, 16 febbraio 2012, e c. Per_6 Per_7
Italia; Terza Sezione, 28 gennaio 2016, Laezza c. Italia)isulle quali si fondano le numerose sentenze di questa Corte che hanno affermato quel principio, annullando i provvedimenti di condanna (o di sequestro preventivo delle aziende) adottati in sede di merito nei confronti dei titolari di Centri
Trasmissione Dati facenti parte della rete di vendita Stanley e di altre società che si trovano in analoghe condizioni”.
Sul punto, in fine, si è pronunciata nello stesso senso la giurisprudenza amministrativa: “È illegittimo il provvedimento che ha respinto l'istanza di autorizzazione per l'attività di intermediazione nel settore delle scommesse, per conto di un allibratore straniero regolarmente abilitato nel suo paese, non per motivi di ordine pubblico, ma per il fatto che la raccolta diretta delle scommesse è consentita esclusivamente ai soggetti concessionari o autorizzati dall'amministrazione e che, inoltre, la dichiarazione di inizio di detta attività non permette l'esatta individuazione del titolare dell'attività di raccolta” (Cons. Stato, Sez. VI, Decisione, 12/11/2009, n. 7035).
In definitiva, avendo presentato istanza per il rilascio della licenza ex art. 88 r.d. Parte_3
773/1931, rigettata sul solo presupposto della mancanza in capo a ST della concessione rilasciata dai o altri enti (doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente) e trattandosi di intermediazione CP_4 lecita da parte di affiliato a ST, in base ai principi comunitari sopra evidenziati, così come quella penale, neanche la norma sanzionatoria amministrativa non può trovare applicazione.
Dunque, l'art. 88 T.U.L.P.S., interpretato ed applicato in conformità al diritto comunitario, deve essere inteso nel senso che, in presenza di richiesta di licenza, l'autorità amministrativa non può subordinare il rilascio della licenza ex art. 88 r.d. n. 773/31 in favore dei centri ST al preventivo ottenimento della concessione AAMS, e, dunque, in assenza di altri motivi di diniego, la licenza doveva essere rilasciata.
In accoglimento del ricorso il provvedimento opposto è conseguentemente annullato.
Non osta a questa conclusione la contestazione in ordine alla mancata adesione al regime di cui all'art. 1, comma 643, legge n. 190/2014, ai sensi del quale è prevista, peraltro da un punto di vista fiscale, la regolarizzazione “in attesa del riordino della materia dei giochi pubblici in attuazione dell'articolo
14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per assicurare la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché delle fasce sociali più deboli e dei minori di età, a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell' in considerazione del fatto che, in tale caso, il COroparte_1 giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale”.
In particolare, questo comma alla lettera a) prevede per la regolarizzazione che “non oltre il 31 gennaio 2016 i soggetti inoltrano all' secondo il modello reso COroparte_1 disponibile nel sito istituzionale dell' entro il 5 gennaio 2016, una dichiarazione di impegno CP_1 alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché di collegamento al totalizzatore nazionale, anche mediante uno dei concessionari di Stato per la raccolta di scommesse, con il contestuale versamento mediante modello
F24 della somma di euro 10.000, da compensare in sede di versamento anche solo della prima rata di cui alla lettera e”. Orbene, la sanzione applicata pari a 12.000,00 euro è quella conseguente alla violazione dell'art. 110,
9° comma, lett. f) bis r.d. 773/1931, in base al quale “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio”.
In particolare, l'ordinanza impugnata, dopo aver riscontrato l'illegittimità per otto apparecchi, ha applicato la sanzione di euro 1.500,00 per ciascun apparecchio “VISTO l'art. 1, comma 644, lettera h) della legge del 23/12/2014”, la quale contempla “la sanzione amministrativa pecuniaria di euro
1.500 per ciascun apparecchio installato” per la violazione della lettera f) dello stesso comma, ai sensi della quale “continua ad applicarsi il divieto di installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
in ogni caso l' COroparte_1 non iscrive il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ovvero ne effettua la cancellazione, ove già iscritto”.
Ma nella fattispecie, come già sottolineato, parte ricorrente ha avanzato in data 27.11.2013 istanza di rilascio della licenza ex art. 88 r.d. n. 773/1931, la quale era rigettata sul solo motivo della mancanza in capo a ST della concessione rilasciata dai o altri enti, rigetto, come ampiamente CP_4 evidenziato, illegittimo.
Ne consegue che anche la contestazione in ordine alla mancata adesione al regime di regolarizzazione di cui all'art. 1, comma 643, legge n. 190/2014 non è fondata, perché la regolarizzazione per la società ricorrente passa, ex art. 1, comma 643, lett. a), legge n. 190/2014, anche attraverso la “domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773”, domanda già effettuata ed illegittimamente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie l'opposizione; b) annulla il provvedimento impugnato;
c) condanna la
[...]
”, in persona del legale COroparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 250,00 per spese oltre spese generali, iva, e cpa.
Roma, 11.12.2025
Il Giudice Dr. Corrado Cartoni