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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/06/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE n. 3688/2024 R.G. VERBALE DI CAUSA
Oggi 5 giugno 2025 alle ore 12.35 innanzi al Giudice, dott. Alberto Stocco, sono comparsi: per l'avv. ZARBO;
Parte_1 per la convenuta l'avv. STECCA in sostituzione dell'avv. ALIVERTI.
Si dà atto che l'udienza è tenuta dalla dott.ssa Monica Minotto, , alla presenza del CP_1 magistrato affidatario. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli già depositati in telematico. Segue discussione orale della causa. Il Giudice si ritira, quindi, in camera di consiglio. All'esito, rilevato che nessuno è presente per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice
Alberto Stocco
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Alberto Stocco ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3688/2024 R.G. promossa da (C.F. Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ZARBO ANDREA
ATTRICE OPPONENTE
contro
C.F. PA P.IVA_2 quale procuratrice di (P.I. Controparte_3
) P.IVA_3 con il patrocinio degli avv.ti ALIVERTI FRANCESCA e REDAELLI ROBERTO STEFANO, Controparte_4 CONVENUTA OPPOSTA CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale della odierna udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ed i fideiussori Parte_1 AR
e Parte_3 Parte_4 Parte_5
hanno proposto opposizione avverso il
[...] decreto ingiuntivo n. 1180/2024 emesso il 30.05.2024 dal Tribunale di AD in favore di P_
(rappresentata da
[...] PA
) per l'importo di euro 1.922.264,23, limitato
[...] a euro 1.664.851,31 nei confronti dei soli fideiussori, a titolo di rimborso di due contratti di mutuo fondiario concessi da Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. alla società debitrice principale, il primo sottoscritto in data 30.05.2000 per l'importo di euro 516.456,90 ed il secondo sottoscritto il 21.11.2003 per l'importo di euro 1.850.000,00.
pagina 2 di 5 A sostegno dell'opposizione gli opponenti hanno dedotto:
- la violazione del principio del ne bis in idem, avendo azionato la medesima pretesa CP_2 creditoria con atto di precetto notificato il 28.02.2024, cui ha fatto seguito la notifica dell'atto di pignoramento;
- la nullità delle fideiussioni omnibus prestate da
AR Parte_3 Parte_4
e per contrasto con
[...] Parte_5 la normativa antitrust. 2. Costituitasi in giudizio la convenuta, una volta scambiate le memorie, con provvedimento del 4 febbraio 2025 il Tribunale ha disposto la separazione della causa intercorrente tra e Parte_1 CP_2 da quella intercorrente tra AR PT
, e
[...] Parte_4 Parte_5
, dichiarando la competenza del Tribunale di CP_2 Milano Sezione Specializzata in materia di Imprese, ai sensi dell'art. 4 comma 1 ter d.lgs. n. 168/2003, a conoscere della domanda di nullità delle fideiussioni stipulate da AR PT
, e
[...] Parte_4 Parte_5 per violazione della normativa antitrust. Con il medesimo provvedimento il Tribunale ha sospeso ex art. 295 c.p.c. la causa intercorrente tra PT
,
[...] Parte_3 Parte_4 e disponendo la Parte_5 CP_2 prosecuzione della causa intercorrente tra _1
e e, contestualmente, ha autorizzato
[...] CP_2 la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nei soli confronti di Parte_1
3. La causa è quindi passata in decisione.
4. L'opposizione proposta da è Parte_1 infondata.
5. L'opponente non ha contestato l'esistenza e l'ammontare del credito portato nel decreto ingiuntivo. Tale credito può dunque ritenersi pacifico nell'an e nel quantum.
6. L'opponente ha unicamente denunciato la violazione del principio del ne bis in idem, avendo azionato la medesima pretesa creditoria con CP_2 atto di precetto notificato il 28.02.2024, cui ha fatto seguito la notifica dell'atto di pignoramento. Secondo l'opponente il decreto ingiuntivo andrebbe revocato in quanto « la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che un creditore deve avvalersi del solo titolo già in suo possesso e non proporre una domanda per avvalersi di altro titolo che rappresenta una mera duplicazione (cfr. Cass. Civ.,
pagina 3 di 5 Sez. IIIa, Ord. del 28.08.2019 n. 21768, Cass. Civ., Sez. VIa, Ord. del 13.09.2021 n. 24646, Cass. Civ., Sez. IIa, Sentenza n. 31636 del 4.11.2021)». 6.1. L'eccezione è infondata. 6.2. Secondo la giurisprudenza di legittimità «Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del "ne bis in idem", sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo» (cfr. fra le altre Cass. 21768/2019). Nel caso di specie non possono ritenersi violati il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem - i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio – in quanto ha in precedenza azionato P_ la medesima pretesa creditoria oggetto del presente giudizio sulla base di un titolo esecutivo stragiudiziale, rappresentato dai due contratti di mutuo fondiario stipulati dalla opponente (cfr. doc. 1 della convenuta), senza dunque instaurare un giudizio di accertamento e di condanna al pagamento di detto credito e senza, dunque, “consumare” l'azione. Né può ritenersi violato il principio dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto, considerato che rispetto ad un titolo esecutivo stragiudiziale il decreto ingiuntivo consente l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del debitore, e dunque una tutela maggiore e più stabile di quella offerta dal titolo stragiudiziale. Né, ancora, risulta violato il principio del divieto di abuso del diritto e del processo, non riscontrandosi nel caso di specie alcun elemento concreto dal quale desumere che abbia P_ instaurato il presente giudizio perché mossa unicamente da intenti emulativi, fraudolenti o vessatori a danno del debitore.
6.3. L'opposizione risulta quindi infondata e va respinta.
7. Dal rigetto dell'opposizione deriva la conferma del decreto ingiuntivo ottenuto da nei P_ confronti di nonché la condanna Parte_1 dell'opponente al rimborso delle spese di lite.
pagina 4 di 5 Tali spese vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio e introduttiva e secondo i parametri minimi per la fase di trattazione, attesa l'assenza di attività istruttoria in senso stretto, e per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_1
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1180/2024 emesso il 30.05.2024 dal Tribunale di AD, dichiarandolo definitivamente esecutivo nei confronti di Parte_1
2. CONDANNA al rimborso delle spese Parte_1 di lite in favore della convenuta, che si liquidano in: euro 23.946,00 per compensi;
oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge. AD, 5 giugno 2025
Il Giudice
Alberto Stocco
pagina 5 di 5
Oggi 5 giugno 2025 alle ore 12.35 innanzi al Giudice, dott. Alberto Stocco, sono comparsi: per l'avv. ZARBO;
Parte_1 per la convenuta l'avv. STECCA in sostituzione dell'avv. ALIVERTI.
Si dà atto che l'udienza è tenuta dalla dott.ssa Monica Minotto, , alla presenza del CP_1 magistrato affidatario. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli già depositati in telematico. Segue discussione orale della causa. Il Giudice si ritira, quindi, in camera di consiglio. All'esito, rilevato che nessuno è presente per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice
Alberto Stocco
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Alberto Stocco ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3688/2024 R.G. promossa da (C.F. Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ZARBO ANDREA
ATTRICE OPPONENTE
contro
C.F. PA P.IVA_2 quale procuratrice di (P.I. Controparte_3
) P.IVA_3 con il patrocinio degli avv.ti ALIVERTI FRANCESCA e REDAELLI ROBERTO STEFANO, Controparte_4 CONVENUTA OPPOSTA CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale della odierna udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ed i fideiussori Parte_1 AR
e Parte_3 Parte_4 Parte_5
hanno proposto opposizione avverso il
[...] decreto ingiuntivo n. 1180/2024 emesso il 30.05.2024 dal Tribunale di AD in favore di P_
(rappresentata da
[...] PA
) per l'importo di euro 1.922.264,23, limitato
[...] a euro 1.664.851,31 nei confronti dei soli fideiussori, a titolo di rimborso di due contratti di mutuo fondiario concessi da Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. alla società debitrice principale, il primo sottoscritto in data 30.05.2000 per l'importo di euro 516.456,90 ed il secondo sottoscritto il 21.11.2003 per l'importo di euro 1.850.000,00.
pagina 2 di 5 A sostegno dell'opposizione gli opponenti hanno dedotto:
- la violazione del principio del ne bis in idem, avendo azionato la medesima pretesa CP_2 creditoria con atto di precetto notificato il 28.02.2024, cui ha fatto seguito la notifica dell'atto di pignoramento;
- la nullità delle fideiussioni omnibus prestate da
AR Parte_3 Parte_4
e per contrasto con
[...] Parte_5 la normativa antitrust. 2. Costituitasi in giudizio la convenuta, una volta scambiate le memorie, con provvedimento del 4 febbraio 2025 il Tribunale ha disposto la separazione della causa intercorrente tra e Parte_1 CP_2 da quella intercorrente tra AR PT
, e
[...] Parte_4 Parte_5
, dichiarando la competenza del Tribunale di CP_2 Milano Sezione Specializzata in materia di Imprese, ai sensi dell'art. 4 comma 1 ter d.lgs. n. 168/2003, a conoscere della domanda di nullità delle fideiussioni stipulate da AR PT
, e
[...] Parte_4 Parte_5 per violazione della normativa antitrust. Con il medesimo provvedimento il Tribunale ha sospeso ex art. 295 c.p.c. la causa intercorrente tra PT
,
[...] Parte_3 Parte_4 e disponendo la Parte_5 CP_2 prosecuzione della causa intercorrente tra _1
e e, contestualmente, ha autorizzato
[...] CP_2 la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nei soli confronti di Parte_1
3. La causa è quindi passata in decisione.
4. L'opposizione proposta da è Parte_1 infondata.
5. L'opponente non ha contestato l'esistenza e l'ammontare del credito portato nel decreto ingiuntivo. Tale credito può dunque ritenersi pacifico nell'an e nel quantum.
6. L'opponente ha unicamente denunciato la violazione del principio del ne bis in idem, avendo azionato la medesima pretesa creditoria con CP_2 atto di precetto notificato il 28.02.2024, cui ha fatto seguito la notifica dell'atto di pignoramento. Secondo l'opponente il decreto ingiuntivo andrebbe revocato in quanto « la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che un creditore deve avvalersi del solo titolo già in suo possesso e non proporre una domanda per avvalersi di altro titolo che rappresenta una mera duplicazione (cfr. Cass. Civ.,
pagina 3 di 5 Sez. IIIa, Ord. del 28.08.2019 n. 21768, Cass. Civ., Sez. VIa, Ord. del 13.09.2021 n. 24646, Cass. Civ., Sez. IIa, Sentenza n. 31636 del 4.11.2021)». 6.1. L'eccezione è infondata. 6.2. Secondo la giurisprudenza di legittimità «Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del "ne bis in idem", sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo» (cfr. fra le altre Cass. 21768/2019). Nel caso di specie non possono ritenersi violati il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem - i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio – in quanto ha in precedenza azionato P_ la medesima pretesa creditoria oggetto del presente giudizio sulla base di un titolo esecutivo stragiudiziale, rappresentato dai due contratti di mutuo fondiario stipulati dalla opponente (cfr. doc. 1 della convenuta), senza dunque instaurare un giudizio di accertamento e di condanna al pagamento di detto credito e senza, dunque, “consumare” l'azione. Né può ritenersi violato il principio dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto, considerato che rispetto ad un titolo esecutivo stragiudiziale il decreto ingiuntivo consente l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del debitore, e dunque una tutela maggiore e più stabile di quella offerta dal titolo stragiudiziale. Né, ancora, risulta violato il principio del divieto di abuso del diritto e del processo, non riscontrandosi nel caso di specie alcun elemento concreto dal quale desumere che abbia P_ instaurato il presente giudizio perché mossa unicamente da intenti emulativi, fraudolenti o vessatori a danno del debitore.
6.3. L'opposizione risulta quindi infondata e va respinta.
7. Dal rigetto dell'opposizione deriva la conferma del decreto ingiuntivo ottenuto da nei P_ confronti di nonché la condanna Parte_1 dell'opponente al rimborso delle spese di lite.
pagina 4 di 5 Tali spese vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio e introduttiva e secondo i parametri minimi per la fase di trattazione, attesa l'assenza di attività istruttoria in senso stretto, e per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_1
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1180/2024 emesso il 30.05.2024 dal Tribunale di AD, dichiarandolo definitivamente esecutivo nei confronti di Parte_1
2. CONDANNA al rimborso delle spese Parte_1 di lite in favore della convenuta, che si liquidano in: euro 23.946,00 per compensi;
oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge. AD, 5 giugno 2025
Il Giudice
Alberto Stocco
pagina 5 di 5