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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/10/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9487/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di IA in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
LA ER Presidente relatrice
FR LD CE
DR RC CE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 9487/2025 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. NICOLINI STEFANO Parte_1 C.F._1
e
LU AZ (C.F. ), con l'Avv. MORETTI CHIARA C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“Che l'Ill.mo Tribunale di IA, Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dai coniugi Signori e LU IA IA in data 12/06/2010 Parte_1 regolarmente iscritto nel Registro degli Atti del Matrimonio del suddetto Comune Atto n. 97 Serie A anno 2010, ordinando all''Ufficiale di Stato Civile competente di apporre le annotazioni di legge, alle condizioni di seguito elencate:
1) I figli minori ed continueranno ad essere affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione familiare sita a Bovezzo (BS) in via Del Brolo n. 17/Q. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse
1 per i figli e, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
2) La casa coniugale, di proprietà dei nonni paterni, rimarrà quindi assegnata alla sig.ra Parte_1 quale collocataria prevalente dei figli.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé ed quando lo desideri previo accordo tra le
Per_1 Per_2 parti e comunque, salvo diversi accordi tra i coniugi e nel rispetto delle esigenze e dei desideri dei minori, con le seguenti modalità: a) a week-end alternati del venerdì all'uscita della scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
b) due giorni a settimana, il lunedì ed il mercoledì, dalle ore 17,00 circa fino alla sera stessa, con riaccompagnamento presso la casa materna dopo cena;
tutto ciò nel rispetto delle esigenze, degli impegni e dei desideri di ed c) vacanze
Per_1 Per_2 natalizie: ed trascorreranno, secondo il criterio dell'alternanza, con un genitore il
Per_1 Per_2 periodo dal 25 dicembre al 30 dicembre, e, con l'altro genitore, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d) vacanze pasquali: ed alternativamente ogni anno, trascorreranno quattro giorni
Per_1 Per_2 consecutivi del periodo di vacanza con uno dei genitori alternando il giorno di Pasqua e il lunedì di
Pasquetta; e) vacanze scolastiche (“ponti”, carnevale): ed li trascorreranno con un Per_1 Per_2 genitore e il successivo con l'altro, secondo il regime dell'alternanza compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori;
f) vacanze estive: il padre avrà la facoltà di tenere ed con sé Per_1 Per_2 per un periodo complessivo di 16 giorni, anche non consecutivi, in un luogo di villeggiatura o presso la propria abitazione, Il periodo dovrà essere concordato con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
4) il Sig. LU NA si obbliga a versare alla Sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese, Parte_1 la somma di € 300,00 (trecento/00), da intendersi € 150,00 per ciascun figlio, a titolo di concorso nel mantenimento della prole, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di IA. Si precisa che il genitore che propone la spesa dovrà inviare l'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate.
5) L'assegno unico verrà fruito interamente dalla sig.ra Pt_1
6) Le spese ordinarie di gestione della casa coniugale verranno sostenute in via esclusiva della sig.ra mentre quelle straordinarie saranno di pertinenza della proprietà dell'immobile. Il costo della Pt_1 polizza assicurativa RC sull'immobile verrà suddivisa in pari quota tra le parti.
7) La sig.ra ed il sig. NA riconoscono che nulla è dovuto reciprocamente. Pt_1
2 8) Mutuo consenso all'espatrio ed assenso al rinnovo/rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche dei figli minori.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a IA in data 12.6.2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di BRESCIA al n. 97, parte II, serie A, anno 2010.
Dall'unione sono nati i figli il 29.11.2007 e il 4.9.2009. Per_1 Per_2
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso dal Tribunale di IA n.
2741/2018 (R.G. 6268/2018), all'esito della camera di consiglio del 18.10.2018.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto ai figli della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di IA in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a IA, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
LA ER
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di IA in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
LA ER Presidente relatrice
FR LD CE
DR RC CE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 9487/2025 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. NICOLINI STEFANO Parte_1 C.F._1
e
LU AZ (C.F. ), con l'Avv. MORETTI CHIARA C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“Che l'Ill.mo Tribunale di IA, Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dai coniugi Signori e LU IA IA in data 12/06/2010 Parte_1 regolarmente iscritto nel Registro degli Atti del Matrimonio del suddetto Comune Atto n. 97 Serie A anno 2010, ordinando all''Ufficiale di Stato Civile competente di apporre le annotazioni di legge, alle condizioni di seguito elencate:
1) I figli minori ed continueranno ad essere affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione familiare sita a Bovezzo (BS) in via Del Brolo n. 17/Q. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse
1 per i figli e, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
2) La casa coniugale, di proprietà dei nonni paterni, rimarrà quindi assegnata alla sig.ra Parte_1 quale collocataria prevalente dei figli.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé ed quando lo desideri previo accordo tra le
Per_1 Per_2 parti e comunque, salvo diversi accordi tra i coniugi e nel rispetto delle esigenze e dei desideri dei minori, con le seguenti modalità: a) a week-end alternati del venerdì all'uscita della scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
b) due giorni a settimana, il lunedì ed il mercoledì, dalle ore 17,00 circa fino alla sera stessa, con riaccompagnamento presso la casa materna dopo cena;
tutto ciò nel rispetto delle esigenze, degli impegni e dei desideri di ed c) vacanze
Per_1 Per_2 natalizie: ed trascorreranno, secondo il criterio dell'alternanza, con un genitore il
Per_1 Per_2 periodo dal 25 dicembre al 30 dicembre, e, con l'altro genitore, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d) vacanze pasquali: ed alternativamente ogni anno, trascorreranno quattro giorni
Per_1 Per_2 consecutivi del periodo di vacanza con uno dei genitori alternando il giorno di Pasqua e il lunedì di
Pasquetta; e) vacanze scolastiche (“ponti”, carnevale): ed li trascorreranno con un Per_1 Per_2 genitore e il successivo con l'altro, secondo il regime dell'alternanza compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori;
f) vacanze estive: il padre avrà la facoltà di tenere ed con sé Per_1 Per_2 per un periodo complessivo di 16 giorni, anche non consecutivi, in un luogo di villeggiatura o presso la propria abitazione, Il periodo dovrà essere concordato con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
4) il Sig. LU NA si obbliga a versare alla Sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese, Parte_1 la somma di € 300,00 (trecento/00), da intendersi € 150,00 per ciascun figlio, a titolo di concorso nel mantenimento della prole, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di IA. Si precisa che il genitore che propone la spesa dovrà inviare l'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate.
5) L'assegno unico verrà fruito interamente dalla sig.ra Pt_1
6) Le spese ordinarie di gestione della casa coniugale verranno sostenute in via esclusiva della sig.ra mentre quelle straordinarie saranno di pertinenza della proprietà dell'immobile. Il costo della Pt_1 polizza assicurativa RC sull'immobile verrà suddivisa in pari quota tra le parti.
7) La sig.ra ed il sig. NA riconoscono che nulla è dovuto reciprocamente. Pt_1
2 8) Mutuo consenso all'espatrio ed assenso al rinnovo/rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche dei figli minori.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a IA in data 12.6.2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di BRESCIA al n. 97, parte II, serie A, anno 2010.
Dall'unione sono nati i figli il 29.11.2007 e il 4.9.2009. Per_1 Per_2
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso dal Tribunale di IA n.
2741/2018 (R.G. 6268/2018), all'esito della camera di consiglio del 18.10.2018.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto ai figli della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di IA in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a IA, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
LA ER
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