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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 04/12/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 3199 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 3199 /2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1 residente in Vespolate (NO) Corso G. Garibaldi n. 26, elettivamente domiciliato in Romentino (NO) Piazza San Giovanni n. 4 presso lo studio dell'avv. CARIATI VITTORIO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nata a [...] in data [...], c.f. , e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in Novara, via F. Dominioni n.1 presso lo studio dell'avv. BARDESONO LICIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“1) A far data dalla domanda giudiziale, il sig. non verserà più alcun contributo alla sig.ra Parte_1 CP_1
a titolo di mantenimento indiretto di essendo diventata
[...] Persona_1 maggiorenne autosufficiente economicamente. 2) il sig. a far data dalla domanda giudiziale e subordinatamente alla revoca dell'assegno di mantenimento Parte_1
a favore di disposta dall'intestato Tribunale, verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Persona_1 Controparte_1 mantenimento indiretto ordinario di la somma di € 350,00, mensile, somma che sarà versata alla Persona_2 sig.ra anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, dal datore di lavoro, e sarà annualmente rivalutata Controparte_1 in base agli indici Istat.
3) In merito alla gestione delle spese straordinarie, i genitori daranno applicazione al Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino, in vigore anche nel Foro Novarese, ripartendosi le spese in parola al 50% fra loro.
4) compensare integralmente tra le parti le spese di lite.” Per il P.M.:
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E hanno adito il Tribunale deducendo che con sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 925/2019 il Tribunale di Novara ha pronunciato lo scioglimento del loro matrimonio alle seguenti condizioni: “l'importo che il sig. verserà a titolo di mantenimento dei figli sarà di € 250,00 mensili per ciascun Parte_1 figlio rivalutabili, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario;
si farà carico, inoltre, in via esclusiva delle spese condominiali relative alla casa familiare che resta assegnata alla sig.ra che, fermo l'affidamento condiviso, continuerà CP_1 ad essere collocataria della prole. l'importo del mantenimento di cui sopra dovrà essere versato direttamente dal datore di lavoro del sig. ( Parte_1 [...] con sede in Magnago, via A. Manzoni) a favore della sig.ra . Controparte_2 P.IVA_1 CP_1
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente stabilito, a modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio che:
- A far data dalla domanda giudiziale, il sig. non verserà più alcun contributo alla Parte_1 sig.ra a titolo di mantenimento indiretto di essendo diventata Controparte_1 Persona_1 maggiorenne autosufficiente economicamente.
- il sig. a far data dalla domanda giudiziale e subordinatamente alla revoca Parte_1 dell'assegno di mantenimento a favore di disposta dall'intestato Tribunale, Persona_1 verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento indiretto ordinario di Controparte_1 la somma di € 350,00, mensile, somma che sarà versata alla sig.ra Persona_2 CP_1 anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, dal datore di lavoro, e sarà annualmente
[...] rivalutata in base agli indici Istat.
- In merito alla gestione delle spese straordinarie, i genitori daranno applicazione al Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino, in vigore anche nel Foro Novarese, ripartendosi le spese in parola al 50% fra loro.
Acquisito il parere del Pubblico Ministero, il Giudice relatore ha riferito al Collegio in camera di consiglio. Ritiene il Collegio che, la modifica delle condizioni di scioglimento del matrimonio, diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti, non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
E , a parziale modifica della sentenza n. 925/2019 resa dal Tribunale di Novara, Controparte_1 così provvede:
- revoca l'obbligo posto a carico del sig. di corrispondere alla sig.ra Parte_1 CP_1
l'importo di euro 250 mensili, tenimento indiretto della f
[...] [...]
Per_1
- dispone che il sig. orrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1 al mantenimento ario di di euro 350 mensili, Persona_2 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da pagarsi entro il 15 di ogni mese, dal datore di lavoro del sig. Parte_1
Pag. 2 di 3 - Dà atto che, come congiuntamente chiesto dalle parti, in merito alla gestione delle spese straordinarie, i genitori daranno applicazione al Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino, in vigore anche nel Foro Novarese, ripartendosi le spese in parola al 50% fra loro.
- Dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27/11/2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 3199 /2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1 residente in Vespolate (NO) Corso G. Garibaldi n. 26, elettivamente domiciliato in Romentino (NO) Piazza San Giovanni n. 4 presso lo studio dell'avv. CARIATI VITTORIO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nata a [...] in data [...], c.f. , e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in Novara, via F. Dominioni n.1 presso lo studio dell'avv. BARDESONO LICIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“1) A far data dalla domanda giudiziale, il sig. non verserà più alcun contributo alla sig.ra Parte_1 CP_1
a titolo di mantenimento indiretto di essendo diventata
[...] Persona_1 maggiorenne autosufficiente economicamente. 2) il sig. a far data dalla domanda giudiziale e subordinatamente alla revoca dell'assegno di mantenimento Parte_1
a favore di disposta dall'intestato Tribunale, verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Persona_1 Controparte_1 mantenimento indiretto ordinario di la somma di € 350,00, mensile, somma che sarà versata alla Persona_2 sig.ra anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, dal datore di lavoro, e sarà annualmente rivalutata Controparte_1 in base agli indici Istat.
3) In merito alla gestione delle spese straordinarie, i genitori daranno applicazione al Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino, in vigore anche nel Foro Novarese, ripartendosi le spese in parola al 50% fra loro.
4) compensare integralmente tra le parti le spese di lite.” Per il P.M.:
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E hanno adito il Tribunale deducendo che con sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 925/2019 il Tribunale di Novara ha pronunciato lo scioglimento del loro matrimonio alle seguenti condizioni: “l'importo che il sig. verserà a titolo di mantenimento dei figli sarà di € 250,00 mensili per ciascun Parte_1 figlio rivalutabili, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario;
si farà carico, inoltre, in via esclusiva delle spese condominiali relative alla casa familiare che resta assegnata alla sig.ra che, fermo l'affidamento condiviso, continuerà CP_1 ad essere collocataria della prole. l'importo del mantenimento di cui sopra dovrà essere versato direttamente dal datore di lavoro del sig. ( Parte_1 [...] con sede in Magnago, via A. Manzoni) a favore della sig.ra . Controparte_2 P.IVA_1 CP_1
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente stabilito, a modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio che:
- A far data dalla domanda giudiziale, il sig. non verserà più alcun contributo alla Parte_1 sig.ra a titolo di mantenimento indiretto di essendo diventata Controparte_1 Persona_1 maggiorenne autosufficiente economicamente.
- il sig. a far data dalla domanda giudiziale e subordinatamente alla revoca Parte_1 dell'assegno di mantenimento a favore di disposta dall'intestato Tribunale, Persona_1 verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento indiretto ordinario di Controparte_1 la somma di € 350,00, mensile, somma che sarà versata alla sig.ra Persona_2 CP_1 anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, dal datore di lavoro, e sarà annualmente
[...] rivalutata in base agli indici Istat.
- In merito alla gestione delle spese straordinarie, i genitori daranno applicazione al Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino, in vigore anche nel Foro Novarese, ripartendosi le spese in parola al 50% fra loro.
Acquisito il parere del Pubblico Ministero, il Giudice relatore ha riferito al Collegio in camera di consiglio. Ritiene il Collegio che, la modifica delle condizioni di scioglimento del matrimonio, diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti, non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
E , a parziale modifica della sentenza n. 925/2019 resa dal Tribunale di Novara, Controparte_1 così provvede:
- revoca l'obbligo posto a carico del sig. di corrispondere alla sig.ra Parte_1 CP_1
l'importo di euro 250 mensili, tenimento indiretto della f
[...] [...]
Per_1
- dispone che il sig. orrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1 al mantenimento ario di di euro 350 mensili, Persona_2 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da pagarsi entro il 15 di ogni mese, dal datore di lavoro del sig. Parte_1
Pag. 2 di 3 - Dà atto che, come congiuntamente chiesto dalle parti, in merito alla gestione delle spese straordinarie, i genitori daranno applicazione al Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino, in vigore anche nel Foro Novarese, ripartendosi le spese in parola al 50% fra loro.
- Dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27/11/2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso
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