Articolo 6 della Legge 16 maggio 1978, n. 196
Articolo 5Articolo 7
Versione
7 giugno 1978
Art. 6.
In attuazione dell' articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , in relazione all'articolo 2, lettere f), g), m), q), ultima parte, ed all'articolo 3, lettera c), e fermi restando l' articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532 , ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, e l'articolo 12, n. 8 , del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 , si aggiunge:
"Ai fini dell'attuazione del piano urbanistico regionale e dei piani territoriali di coordinamento, nel rispetto delle relative competenze, gli interventi di spettanza dello Stato in materia di viabilita', linee ferroviarie ed aerodromi, anche se realizzati a mezzo di aziende autonome, sono effettuati previa intesa con la regione Valle d'Aosta.
Il piano urbanistico regionale ed i piani territoriali di coordinamento sono approvati con legge regionale.
Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:
a) alla rete autostradale ed alle strade statali, salvo le strade costituenti la viabilita' locale e regionale, ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532 , ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561 , e della legge regionale 18 ottobre 1950, n. 1 ;
b) alla classificazione e declassificazione delle strade statali, d'intesa con la regione; l'efficacia del provvedimento di declassificazione decorre dalla data dalla quale ha effetto l'atto regionale - che dovra' essere emanato entro sei mesi - con cui si provvede alla nuova classificazione o alla diversa destinazione del suolo stradale; i provvedimenti di classificazione e quelli di declassificazione, congiunti all'atto regionale teste' previsto, comportano il trasferimento delle strade;
c) alle costruzioni ferroviarie, ad eccezione delle linee metropolitane;
d) agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere esclusivamente turistico;
e) alle opere idrauliche di prima classe;
f) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali;
g) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato, all'edilizia universitaria, alla costruzione di alloggi per i dipendenti statali la cui concessione sia essenzialmente subordinata alla prestazione in loco di un determinato servizio, alle opere di prevenzione e soccorso per calamita' naturali, relative alle materie di cui alle lettere precedenti, nonche' agli interventi straordinari nelle opere di soccorso relative a calamita' di estensione e di entita' particolarmente gravi;
h) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici.
Resta, altresi', ferma la competenza degli organi statali, da esercitare, sentita la regione, in ordine agli aggiornamenti e modifiche del piano generale degli acquedotti".
Entrata in vigore il 7 giugno 1978
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