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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 16535/2021 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nella causa iscritta al n. 16535/2021
r.g.a.c.
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, (p. iva , con sede in AC NO (NA), alla via P.IVA_1
Roma n.1, elettivamente domiciliate in Napoli, alla via Monteoliveto n.86,
presso lo studio degli avv.ti Sergio de Costanzo (c.f.: C.F._1
e (c.f.: ) dai quali è Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- OPPONENTE
E
già Controparte_1 Controparte_2
(c.f. e p. iva ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_2
con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, 125, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Longo (c.f.: ) con studio in Milano, C.F._3
Via Spartaco n. 36, elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Cilea n. 136,
presso lo studio dell'avv. Erminio Mazzone
- OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 3468/2021, emesso dal Tribunale di Napoli in data 29
Aprile 2021, Sezione XII, Dott. Impresa, su ricorso del Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., si ingiungeva alla “
[...] Parte_1
, il pagamento dell'importo di Euro 18.543,57, oltre interessi legali e
[...]
spese della procedura monitoria, stante l'omesso pagamento del quantum debeatur
per aver usufruito di energia elettrica, erogata dal , giusta Controparte_1
fattura n. 630331960411035, emessa in data 10 marzo 2020 dell'importo di €
17.287,80 e n. 630331960411036 dell'11 maggio 2020 di importo pari ad € 1.495,55.
Tali fatture venivano quindi rispettivamente emesse per il recupero dei corrispettivi di energia, registrati a titolo di conguaglio, per il periodo intercorrente tra il 31 marzo
2018 – 29 febbraio 2020 e il 1° marzo 2020 – 30 aprile 2020.
Avverso detta ingiunzione, la proponeva opposizione Parte_1
con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 14 giugno 2021, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, annullare, revocare e comunque
dichiarare la giuridica inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, stante
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l'intervenuta prescrizione e comunque l'infondatezza della pretesa creditoria;
2)
Condannare, conseguentemente, l'opposta al pagamento di spese e competenze, con
attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
A fondamento della proposta opposizione, pertanto, la istante società deduceva preliminarmente la nullità del decreto ingiuntivo emesso, risultando la pretesa creditoria azionata in via monitoria del tutto sfornita di prova ed in ogni caso attinente a crediti prescritti.
Non vi sarebbe stata quindi prova degli effettivi consumi addebitabili all'opponente,
in relazione ai periodi conteggiati con la fattura allegata al ricorso.
Si costituiva quindi ritualmente in giudizio il Controparte_1
impugnando e contestando ogni avversa deduzione richiesta.
In particolar modo parte opposta faceva rilevare la sua estraneità alle attività di quantificazione e ricostruzione dei consumi evasi, di competenza di E-Distribuzione,
l'infondatezza della eccezione di prescrizione, nonché la corretta modalità, anche temporale, di ricostruzione dei consumi rilevati.
Concludeva quindi affinché l'adito Tribunale, contrariis reiectis volesse: “in via
preliminare:- rigettare tutte le domande “in via preliminare e in via ulteriormente
preliminare” svolte dalla parte opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto
per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che l'opposizione promossa
dalla parte opponente non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione e, per
l'effetto, concedere l'esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo
n. 3468/2021 emesso dal Tribunale di Napoli;
nel merito in via principale: rigettare
tutte le eccezioni svolte e le domande avanzate dalla parte opponente, anche in via
riconvenzionale, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi già esposti in
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narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 3468/2021
emesso dal Tribunale di Napoli;
nel merito in via subordinata: nella denegata e non
creduta ipotesi in cui dovesse essere accolta l'eccezione di prescrizione, condannare
comunque l'opponente all'immediato pagamento di ogni somma maggiore e/o
minore dovuta alla convenuta opposta, in conseguenza dell'erogazione di energia
elettrica da parte di presso i locali commerciali Controparte_1
della prima, in Napoli (NA) alla Via Bernardo Cavallino n. 64, immobile – questo -
identificato dal punto di prelievo (POD) contraddistinto univocamente dal seguente
codice alfanumerico: IT001E813275856, in relazione ai documenti contabili oggetto
dell'opposta ingiunzione e ai consumi di energia elettrica in quei documenti
contabili fatturati entro il biennio antecedente alla data di emissione delle fatture
azionate in via monitoria, quale relativo corrispettivo dovuto da parte ingiunta
opponente alla convenuta opposta a fronte della prestazione contrattualmente resa.
in ogni caso: condannare l'opponente al pagamento di tutte le spese e competenze
legali del presente giudizio, nonché di quelle relative al procedimento monitorio, già
liquidate, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 14 L.P. (15%), ad I.V.A., al
contributo previdenziale forense ed alle successive occorrenti. in via istruttoria: Al
fine di tutelare l'economia processuale, la scrivente difesa ritiene il presente
procedimento di natura prettamente documentale, nonchè le eccezioni proposte ex
adverso di natura esclusivamente giuridica, che non necessitano, pertanto, di alcuna
ulteriore istruzione;
insta pertanto per un rinvio del processo all'udienza per la
definitiva precisazione delle conclusioni”.
La prima udienza di comparizione si teneva in data 28 ottobre 2021 nel contraddittorio delle parti ed all'esito il Giudice, rilevato che l'opposta si era
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costituita tardivamente, in un momento in cui l'opponente aveva già depositato le note di trattazione scritta, entro il termine assegnato con il decreto del 21 settembre
2021, rinviava la causa in prosieguo prima udienza al 10 febbraio 2022.
In tale udienza il G.I. rilevato che, la bolletta di ricalcolo dei consumi addebitati,
riferendosi al periodo 31 marzo 2018 - 29 febbraio 2020, ed essendo stata emessa nel mese di marzo 2020, non risultava prima facie prescritta, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnando contestualmente i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando al 16 ottobre 2023 per l'esame dei mezzi istruttori articolati dalle parti.
Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione in quanto documentalmente provata, la rinviava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. al 19 settembre 2024, con concessione alle parti di termine fino a 10 giorni prima per il deposito di memorie conclusionali.
Per esigenze di ruolo, tale provvedimento veniva revocato, introitandosi in data 24
ottobre 2024 la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti alla metà.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene tali essendo le rispettive posizioni assunte dalle parti in causa, ritiene il giudicante che l'opposizione a decreto ingiuntivo, così come formulata dall'opponente sia infondata e che, per l'effetto, il decreto ingiuntivo vada confermato alla luce delle seguenti motivazioni.
Preliminarmente occorre rilevare come dalla documentazione prodotta in atti dall'odierna opponente, emerga preliminarmente una contestazione circa l'an del
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diritto rivendicato dalla opposta, ed una conseguente doglianza relativa al quantum
del credito azionato.
Secondo la tesi sostenuta da parte opponente, infatti, il Controparte_1
avrebbe agito in sede monitoria azionando un credito inesistente, stante l'intervenuta prescrizione dello stesso.
I consumi addebitati, infatti, sarebbero stati riferibili all'anno 2018 e, come tali, in attuazione della delibera ARERA n. 97/2018/R/com., soggetti alla prescrizione biennale introdotta dalla legge di bilancio n. 205/2017, in materia di riduzione da cinque a due anni del periodo entro il quale si prescrivono i consumi di energia elettrica, gas e acqua.
Si costituiva quindi in giudizio il , rilevando Controparte_1
preliminarmente la mancata contestazione da parte dell'opponente in ordine al rapporto contrattuale di somministrazione intercorso tra le parti, suffragato peraltro dalla allegazione in atti del contratto, datato 6 novembre 2017.
Deduceva peraltro la sua estraneità rispetto all'accertamento dei consumi e alla quantificazione di quelli evasi, risultando la sua attività limitata alla sola vendita e fatturazione dei consumi comunicati da E-Distribuzione S.p.a.
In ogni caso, per ciò che attiene l'esistenza del credito rivendicato, parte opposta faceva rilevare come la fattura n. 630331960411035 dell'importo di € 17.287,80,
fosse stata emessa il 10 marzo 2020, con scadenza 30 marzo 2020, contabilizzando un conguaglio per la somministrazione di energia elettrica relativa al periodo 31
marzo 2018 – 29 febbraio 2020.
La fattura n. 630331960411036 dell'importo di € 1.495,55, sarebbe stata emessa in data 11 maggio 2020, con scadenza 1° giugno 2020, in relazione ai consumi contabilizzati nel bimestre 1° marzo 2020 – 30 aprile 2020.
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Alcuna prescrizione sarebbe quindi maturata in relazione ai crediti azionati,
effettuandosi peraltro il calcolo dei termini prescrizionali, dal giorno successivo alla data di scadenza della singola fattura.
L'eccezione sollevata quindi da parte opponente, sarebbe meramente dilatoria,
risultando il credito rivendicato certo, liquido ed esigibile.
Alla luce delle difese articolate dalle parti, preliminarmente va dichiarato che, il rapporto contrattuale intercorrente tra le stesse, non risulta disconosciuto da parte opponente, essendo stato peraltro prodotto in atti il contratto sottoscritto tra le parti in data 6 novembre 2017.
Con riferimento alle fatture commerciali poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, di importo pari ad € 18.543,57, si ritiene pertanto raggiunta nel corso del presente giudizio, la prova dell'esistenza del rapporto giuridico contrattuale sottostante e del credito vantato nei confronti dell'opponente, potendosi attribuire alla predetta documentazione valenza di vera e propria prova in ordine alle pretese e richieste di pagamento ivi indicate.
Né tantomeno l'opponente società ha contestato gli importi relativi ai consumi addebitati, riconoscendo di aver usufruito della fornitura di energia elettrica in relazione al periodo calcolato in fattura limitandosi esclusivamente a dedurre la prescrizione del credito, eccependo la non riferibilità dei consumi contabilizzati alle annualità addebitate.
La circostanza posta alla base dell'opposizione è sconfessata dall'esame delle fatture prodotte in atti, dalle quali sembra evincersi con chiarezza, sia il periodo di riferimento che il totale dei consumi rilevati.
Per quanto concerne, infatti, la fattura n. 630331960411035, che contabilizza il conguaglio per la somministrazione di energia elettrica, relativo al periodo di
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competenza dal 31 marzo 2018 al 29 febbraio 2020, essa veniva emessa in data 10
marzo 2020, riportando quale data di scadenza il 30 marzo 2020, con la conseguenza che alcuna prescrizione biennale potesse ritenersi maturata.
A maggior ragione, anche in relazione alla fattura n. 630331960411036, che contabilizza il corrispettivo conseguente alla somministrazione di energia nel bimestre dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, emessa in data 11 maggio 2020, con scadenza 01 giugno 2020, appaiono del tutto assenti i presupposti per ritenere il credito in essa cristallizzato prescritto.
Alla luce delle suesposte motivazioni, pertanto, l'opposizione andrà quindi rigettata, dovendosi confermare il decreto ingiuntivo opposto, alla luce delle risultanze del presente procedimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo,
tenendo conto dell'effettivo valore della domanda nonché dell'attività processuale espletata e delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI NAPOLI – XII Sezione Civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 16535/2021 R.G. promossa da
“ , in persona del legale rappresentante p.t., contro Parte_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., nel Controparte_1
contraddittorio delle parti, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo per le motivazioni di cui in premessa e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3468/2021, R.G.
4320/2021, emesso dal Tribunale di Napoli in data 29 aprile 2021;
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2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese e compensi del giudizio che si liquidano in euro 4.237,00 per compenso, oltre spese generali (15% sul compenso), I.V.A. e C.P.A. come per legge
Napoli, lì 30 gennaio 2025
Il Giudice onorario
(dott. Alfonso Tinto)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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