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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 29/11/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
578/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
28/11/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 578/2024 DEL RUOLO GENERALE
AFFARI CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
Controparte_1
, IN PERSONA DEL L.R.P.T., C.F.:
[...] P.IVA_1
IN PERSONA DEL L.R.P.T., C.F.: Controparte_2
P.IVA_2
Rappresentati e difesi: dagli Avv.ti FRISCIA MICHELE e AUGELLO ANTONINO
PARTE ATTRICE
CONTRO
, NATO A SANTO DOMINGO IL 22/12/1996, C.F.: Controparte_3
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv.
PARTE CONVENUTA
CONTRO
in persona del l.r.p.t., P.C. , Controparte_4 P.IVA_3
Rappresentato e difeso: dall'Avv.
PARTE CONVENUTA
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Altri contratti atipici
Conclusioni di parte attrice:
COME DA NOTE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI EX ART. 189, COMMA
1 1 N° 1, C.P.C. DEPOSITATE IL 24.06.2025
Conclusioni di parte convenuta: CONTUMACE
-====================================
IN FATTO
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 05/08/2024, parte attrice
[...]
Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., e in persona
[...] Controparte_2 del l.r.p.t., convenivano in giudizio , in proprio e nella Controparte_3 qualità di l.r.p.t. dell' , per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_4 conclusioni:
“- Confermare il sequestro conservativo di cui all'ordinanza del 20/06/2024 emessa nel procedimento sopra indicato dal Tribunale di Sciacca, per tutti i motivi sopra esposti, esposti nel ricorso per sequestro conservativo e nell'ordinanza del 20\06\2024 e per ogni altro motivo in fatto ed in diritto;
- Accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418 cc ovvero l'annullamento per dolo ex
1439 c.c. dei contratti oggetto di causa, ovvero l'inadempimento di controparte ex art
1455 c.c. e risolvere i contratti oggetto di causa per fatto e colpa di controparte, ai sensi dell'art. 1453 c.c., e/o la responsabilità contrattuale e\o extracontrattuale di parte convenuta, e conseguentemente condannare parte convenuta alla restituzione della somma corrisposta dagli attori, oltre al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti per la somma di Euro 53.000,00 per la e per la somma di € 55.000,00 CP_5 per la per la complessiva somma di € 108.000,00, per come sopra CP_2 specificato, oltre agli ulteriori danni subendi, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge, con conferma del sequestro conservativo di cui all'ordinanza del 20/06/2024 emessa nel procedimento sopra indicato dal Tribunale di
Sciacca, per tutti i motivi sopra esposti, per responsabilità contrattuale e\o extracontrattuale e\o per truffa contrattuale e\o per altra norma meglio ritenuta e per ogni altro motivo in fatto ed in diritto;
- In ogni caso, anche a prescindere dalla domanda di nullità ovvero di annullabilità ovvero di risoluzione per inadempimento e dal loro accoglimento, dichiarare tenuta e condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti per la somma di Euro 53.000,00 per la e per la somma di € 55.000,00 per la CP_5 per la complessiva somma di € 108.000,00, per come sopra specificato, CP_2
2 oltre agli ulteriori danni subendi, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge, con conferma del sequestro conservativo di cui all'ordinanza del
20/06/2024 emessa nel procedimento sopra indicato dal Tribunale di Sciacca, per tutti
i motivi sopra esposti, per responsabilità contrattuale e\o extracontrattuale e\o per truffa contrattuale e\o per altra norma meglio ritenuta e per ogni altro motivo in fatto ed in diritto;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e del procedimento cautelare suddetto”.
Parte attrice, a sostegno delle spiegate domande, premetteva di aver chiesto ed ottenuto il sequestro conservativo della complessiva somma di € 68.000,00, giusto procedimento iscritto a ruolo al n° 227/2024 R.G., definito con provvedimento di accoglimento cronologico n° 3260/2024 del 20.06.2024.
Ciò in quanto precedentemente, con l , il cui l.r.p.t. è Controparte_4
, aveva concluso un contratto di formazione al fine Controparte_3 dell'ottenimento delle certificazioni DELE di lingua spagnola, i cui esami per l'ottenimento del relativo diploma avrebbero dovuto essere sostenuti presso l'Istituto
CERVANTES. che aveva inoltrato apposita comunicazione dimostrante che CP_4 parte convenuta aveva agito senza alcun collegamento con lo stesso e con artifizi e raggiri al fine di ottenere un vantaggio economico. Ragion per cui spiegava formale querela innanzi alla competente autorità.
Querela parimenti formalizzata dagli odierni attori nei confronti dei convenuti.
Conseguentemente, essendo nullo e/o annullabile per dolo, ovvero essendosi verificato l'inadempimento contrattuale da parte dei convenuti, chiedevano riconoscersi il proprio diritto alla ripetizione delle somme versate (€ 33.000,00 da parte della , ed € 35.000,00 da parte pari a complessivi € CP_1 CP_2
68.000,00, oltre al risarcimento dei danni.
Nella contumacia del convenuto e dell' Controparte_3 [...]
, di cui il primo è il l.r.p.t., una volta decorsi i termini per la loro CP_4 tempestiva costituzione in giudizio, veniva emesso il decreto di cui all'art. 171 bis c.p.c., veniva confermata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 04.02.2025, rispetto al quale decorrevano i termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c..
Il procedimento, pertanto, veniva istruito per il tramite delle prove documentali ed orali
3 addotte da parte attrice e, all'esito, veniva fissata l'udienza ex art. 281 quinquies c.p.c. per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. e, una volta preso atto delle note di precisazione delle conclusioni, nonché preso atto dei successivi scritti conclusionali depositati, la causa veniva trattenuta in decisione e definita per il tramite della presente sentenza.
MOTIVI
Le domande di parte attrice, per quanto infra succintamente motivato, risultano fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
Allorché le odierne parti attrici, a salvaguardia del proprio diritto di credito, hanno depositato il ricorso per sequestro conservativo, questo Tribunale, nell'accogliere detto procedimento cautelare, ha evidenziato che all'esito della formale denuncia/querela regolarmente proposta nei confronti del convenuto, in proprio e nella spiegata qualità di l.r.p.t., per il reato di cui all'articolo 640 c.p. consumatosi per il tramite della conclusione di due distinti contratti/convenzioni, avente ad oggetto la commercializzazione di corsi di formazione offerti dall'odierno convenuto
[...]
, è stato documentalmente accertato (ancorché ad oggi non sussiste CP_4 alcuna statuizione inerente l'accertamento della penale responsabilità) che nessuna collaborazione tra esso istituto convenuto e l era sussistente, Controparte_6
e che quanto dalle parti attrici versato (rispettivamente € 33.000,00 ed € 35.000,00) per l'acquisto dei singoli corsi dei propri clienti/corsisti nessuna certificazione DELE poteva essere rilasciata, anche in considerazione della comunicazione ufficiale promanata dal , pubblicata il 17.01.2024, proprio Controparte_7 in conseguenza di una specifica segnalazione fatta dall' da Controparte_6 cui emergeva che l non rientrava tra quelli autorizzati allo Controparte_4 svolgimento dei corsi e al rilascio delle relative certificazioni DELE.
Il tutto per come documentalmente dimostrato dagli attori, sia nella fase del procedimento cautelare precitato che nel presente giudizio di merito.
Orbene, posto che nello specifico caso non può parlarsi, né farsi riferimento alle ipotesi di nullità ex art. 1418 cod. civ., per come dedotto da parte attrice, è invece indubbio che, nello specifico caso, ci si trovi innanzi ad un inequivocabile ipotesi di annullabilità del contratto per la sussistenza di raggiri usati dal convenuto, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore, per introitare le somme versate dagli attori.
Dispone, infatti, l'art. 1439, comma 1, cod. civ. che “Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi,
4 l'altra parte non avrebbe contrattato”.
In merito a tale disposizione normativa, la Suprema Corte ha statuito che “A norma dell'art. 1439 cod. civ., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel "deceptus" una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 cod. civ. Ne consegue che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima” (Cass. n° 12892/2015); nonché che “Il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell'altro è annullabile ai sensi dell'art. 1439 c.c., atteso che il dolo costitutivo di tale delitto non è ontologicamente diverso, neanche sotto il profilo dell'intensità, da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziarne il consenso” (Cass. n°
18930/2016).
Per quanto relativo ed inerente il presente procedimento, appare indubbio dall'esame della copiosa documentazione versata in atti dagli attori che gli stessi sono stati vittima di raggiri appositamente posti in essere dal convenuto Controparte_3
in proprio e quale legale rappresentante pro tempore dell'
[...] [...]
finalizzati ad incassare, per come effettivamente fatto, CP_4 rispettivamente la duplice somma di € 33.000,00 ed € 35.000,00, pur essendo assolutamente consapevole (tanto emerge dall'esame dei documenti allegati da parte attrice) della insussistenza di alcuna autorizzazione e/o collaborazione con l
[...]
(verosimilmente, anch'esso da individuarsi quale parte lesa CP_8 nell'eventuale procedimento penale) finalizzata allo svolgimento dei corsi e al rilascio delle relative certificazioni DELE.
Conseguentemente, deve pervenirsi all'accoglimento della domanda attorea inerente l'annullamento dei contratti rispettivamente conclusi in conseguenza del raggiro subito da del , in proprio e quale legale CP_9 Controparte_3 rappresentante pro tempore dell' , e la ripetizione delle Controparte_4 somme versate, quantificate e documentate in rispettivi € 33.000,00 ed € 35.000,00.
5 Non avendo dimostrato, invece, l'effettiva produzione di un danno subito, tranne che in relazione alla propria immagine professionale nei confronti dei corsisti che sugli istituti attorei hanno fatto riferimento e posto la loro fiducia, può riconoscersi, in favore degli stessi attori, un risarcimento equitativi pari ad € 5.000,00 cadauno.
Alla soccombenza segue anche quella alle spese di lite che si liquidano, ivi compresa la fase del procedimento cautelare, in complessivi € 14.813,00, di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria, ed € 4.253,00 per la fase decisionale, ed € 710,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- Dichiara annullati i contratti conclusi tra gli attori ed i convenuti, per dolo ex art. 1439 cod. civ., posto in essere da quest'ultimi;
- Condanna, all'esito e per l'effetto, e l Controparte_3 [...]
, in persona del l.r.p.t., in solido tra loro, alla ripetizione, in favore CP_4 dell'attrice Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., della somma di €
[...]
33.000,00, oltre interessi legali dall'esborso all'effettivo soddisfo;
nonché in favore dell'attrice in persona del l.r.p.t., della somma Controparte_2 di € 35.000,00, oltre interessi legali dall'esborso all'effettivo soddisfo;
- Condanna, all'esito e per l'effetto, e l Controparte_3 [...]
, in persona del l.r.p.t., in solido tra loro, al risarcimento dei danni CP_4 equitativamente liquidati in € 5.000,00 in favore dell'attrice
[...]
, Controparte_1 in persona del l.r.p.t., e in € 5.000,00 in favore dell'attrice
[...] in persona del l.r.p.t.; Controparte_2
- Condanna e l , in Controparte_3 CP_4 CP_4 persona del l.r.p.t., in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite che si liquidano, ivi compresa la fase del procedimento cautelare, in complessivi € 14.813,00, di cui €
2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria, ed € 4.253,00 per la fase decisionale, ed € 710,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Sciacca, 28/11/2025
6 IL G.O.T.
Dott. Filippo Barba
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
28/11/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 578/2024 DEL RUOLO GENERALE
AFFARI CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
Controparte_1
, IN PERSONA DEL L.R.P.T., C.F.:
[...] P.IVA_1
IN PERSONA DEL L.R.P.T., C.F.: Controparte_2
P.IVA_2
Rappresentati e difesi: dagli Avv.ti FRISCIA MICHELE e AUGELLO ANTONINO
PARTE ATTRICE
CONTRO
, NATO A SANTO DOMINGO IL 22/12/1996, C.F.: Controparte_3
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv.
PARTE CONVENUTA
CONTRO
in persona del l.r.p.t., P.C. , Controparte_4 P.IVA_3
Rappresentato e difeso: dall'Avv.
PARTE CONVENUTA
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Altri contratti atipici
Conclusioni di parte attrice:
COME DA NOTE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI EX ART. 189, COMMA
1 1 N° 1, C.P.C. DEPOSITATE IL 24.06.2025
Conclusioni di parte convenuta: CONTUMACE
-====================================
IN FATTO
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 05/08/2024, parte attrice
[...]
Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., e in persona
[...] Controparte_2 del l.r.p.t., convenivano in giudizio , in proprio e nella Controparte_3 qualità di l.r.p.t. dell' , per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_4 conclusioni:
“- Confermare il sequestro conservativo di cui all'ordinanza del 20/06/2024 emessa nel procedimento sopra indicato dal Tribunale di Sciacca, per tutti i motivi sopra esposti, esposti nel ricorso per sequestro conservativo e nell'ordinanza del 20\06\2024 e per ogni altro motivo in fatto ed in diritto;
- Accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418 cc ovvero l'annullamento per dolo ex
1439 c.c. dei contratti oggetto di causa, ovvero l'inadempimento di controparte ex art
1455 c.c. e risolvere i contratti oggetto di causa per fatto e colpa di controparte, ai sensi dell'art. 1453 c.c., e/o la responsabilità contrattuale e\o extracontrattuale di parte convenuta, e conseguentemente condannare parte convenuta alla restituzione della somma corrisposta dagli attori, oltre al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti per la somma di Euro 53.000,00 per la e per la somma di € 55.000,00 CP_5 per la per la complessiva somma di € 108.000,00, per come sopra CP_2 specificato, oltre agli ulteriori danni subendi, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge, con conferma del sequestro conservativo di cui all'ordinanza del 20/06/2024 emessa nel procedimento sopra indicato dal Tribunale di
Sciacca, per tutti i motivi sopra esposti, per responsabilità contrattuale e\o extracontrattuale e\o per truffa contrattuale e\o per altra norma meglio ritenuta e per ogni altro motivo in fatto ed in diritto;
- In ogni caso, anche a prescindere dalla domanda di nullità ovvero di annullabilità ovvero di risoluzione per inadempimento e dal loro accoglimento, dichiarare tenuta e condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti per la somma di Euro 53.000,00 per la e per la somma di € 55.000,00 per la CP_5 per la complessiva somma di € 108.000,00, per come sopra specificato, CP_2
2 oltre agli ulteriori danni subendi, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge, con conferma del sequestro conservativo di cui all'ordinanza del
20/06/2024 emessa nel procedimento sopra indicato dal Tribunale di Sciacca, per tutti
i motivi sopra esposti, per responsabilità contrattuale e\o extracontrattuale e\o per truffa contrattuale e\o per altra norma meglio ritenuta e per ogni altro motivo in fatto ed in diritto;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e del procedimento cautelare suddetto”.
Parte attrice, a sostegno delle spiegate domande, premetteva di aver chiesto ed ottenuto il sequestro conservativo della complessiva somma di € 68.000,00, giusto procedimento iscritto a ruolo al n° 227/2024 R.G., definito con provvedimento di accoglimento cronologico n° 3260/2024 del 20.06.2024.
Ciò in quanto precedentemente, con l , il cui l.r.p.t. è Controparte_4
, aveva concluso un contratto di formazione al fine Controparte_3 dell'ottenimento delle certificazioni DELE di lingua spagnola, i cui esami per l'ottenimento del relativo diploma avrebbero dovuto essere sostenuti presso l'Istituto
CERVANTES. che aveva inoltrato apposita comunicazione dimostrante che CP_4 parte convenuta aveva agito senza alcun collegamento con lo stesso e con artifizi e raggiri al fine di ottenere un vantaggio economico. Ragion per cui spiegava formale querela innanzi alla competente autorità.
Querela parimenti formalizzata dagli odierni attori nei confronti dei convenuti.
Conseguentemente, essendo nullo e/o annullabile per dolo, ovvero essendosi verificato l'inadempimento contrattuale da parte dei convenuti, chiedevano riconoscersi il proprio diritto alla ripetizione delle somme versate (€ 33.000,00 da parte della , ed € 35.000,00 da parte pari a complessivi € CP_1 CP_2
68.000,00, oltre al risarcimento dei danni.
Nella contumacia del convenuto e dell' Controparte_3 [...]
, di cui il primo è il l.r.p.t., una volta decorsi i termini per la loro CP_4 tempestiva costituzione in giudizio, veniva emesso il decreto di cui all'art. 171 bis c.p.c., veniva confermata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 04.02.2025, rispetto al quale decorrevano i termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c..
Il procedimento, pertanto, veniva istruito per il tramite delle prove documentali ed orali
3 addotte da parte attrice e, all'esito, veniva fissata l'udienza ex art. 281 quinquies c.p.c. per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. e, una volta preso atto delle note di precisazione delle conclusioni, nonché preso atto dei successivi scritti conclusionali depositati, la causa veniva trattenuta in decisione e definita per il tramite della presente sentenza.
MOTIVI
Le domande di parte attrice, per quanto infra succintamente motivato, risultano fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
Allorché le odierne parti attrici, a salvaguardia del proprio diritto di credito, hanno depositato il ricorso per sequestro conservativo, questo Tribunale, nell'accogliere detto procedimento cautelare, ha evidenziato che all'esito della formale denuncia/querela regolarmente proposta nei confronti del convenuto, in proprio e nella spiegata qualità di l.r.p.t., per il reato di cui all'articolo 640 c.p. consumatosi per il tramite della conclusione di due distinti contratti/convenzioni, avente ad oggetto la commercializzazione di corsi di formazione offerti dall'odierno convenuto
[...]
, è stato documentalmente accertato (ancorché ad oggi non sussiste CP_4 alcuna statuizione inerente l'accertamento della penale responsabilità) che nessuna collaborazione tra esso istituto convenuto e l era sussistente, Controparte_6
e che quanto dalle parti attrici versato (rispettivamente € 33.000,00 ed € 35.000,00) per l'acquisto dei singoli corsi dei propri clienti/corsisti nessuna certificazione DELE poteva essere rilasciata, anche in considerazione della comunicazione ufficiale promanata dal , pubblicata il 17.01.2024, proprio Controparte_7 in conseguenza di una specifica segnalazione fatta dall' da Controparte_6 cui emergeva che l non rientrava tra quelli autorizzati allo Controparte_4 svolgimento dei corsi e al rilascio delle relative certificazioni DELE.
Il tutto per come documentalmente dimostrato dagli attori, sia nella fase del procedimento cautelare precitato che nel presente giudizio di merito.
Orbene, posto che nello specifico caso non può parlarsi, né farsi riferimento alle ipotesi di nullità ex art. 1418 cod. civ., per come dedotto da parte attrice, è invece indubbio che, nello specifico caso, ci si trovi innanzi ad un inequivocabile ipotesi di annullabilità del contratto per la sussistenza di raggiri usati dal convenuto, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore, per introitare le somme versate dagli attori.
Dispone, infatti, l'art. 1439, comma 1, cod. civ. che “Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi,
4 l'altra parte non avrebbe contrattato”.
In merito a tale disposizione normativa, la Suprema Corte ha statuito che “A norma dell'art. 1439 cod. civ., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel "deceptus" una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 cod. civ. Ne consegue che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima” (Cass. n° 12892/2015); nonché che “Il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell'altro è annullabile ai sensi dell'art. 1439 c.c., atteso che il dolo costitutivo di tale delitto non è ontologicamente diverso, neanche sotto il profilo dell'intensità, da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziarne il consenso” (Cass. n°
18930/2016).
Per quanto relativo ed inerente il presente procedimento, appare indubbio dall'esame della copiosa documentazione versata in atti dagli attori che gli stessi sono stati vittima di raggiri appositamente posti in essere dal convenuto Controparte_3
in proprio e quale legale rappresentante pro tempore dell'
[...] [...]
finalizzati ad incassare, per come effettivamente fatto, CP_4 rispettivamente la duplice somma di € 33.000,00 ed € 35.000,00, pur essendo assolutamente consapevole (tanto emerge dall'esame dei documenti allegati da parte attrice) della insussistenza di alcuna autorizzazione e/o collaborazione con l
[...]
(verosimilmente, anch'esso da individuarsi quale parte lesa CP_8 nell'eventuale procedimento penale) finalizzata allo svolgimento dei corsi e al rilascio delle relative certificazioni DELE.
Conseguentemente, deve pervenirsi all'accoglimento della domanda attorea inerente l'annullamento dei contratti rispettivamente conclusi in conseguenza del raggiro subito da del , in proprio e quale legale CP_9 Controparte_3 rappresentante pro tempore dell' , e la ripetizione delle Controparte_4 somme versate, quantificate e documentate in rispettivi € 33.000,00 ed € 35.000,00.
5 Non avendo dimostrato, invece, l'effettiva produzione di un danno subito, tranne che in relazione alla propria immagine professionale nei confronti dei corsisti che sugli istituti attorei hanno fatto riferimento e posto la loro fiducia, può riconoscersi, in favore degli stessi attori, un risarcimento equitativi pari ad € 5.000,00 cadauno.
Alla soccombenza segue anche quella alle spese di lite che si liquidano, ivi compresa la fase del procedimento cautelare, in complessivi € 14.813,00, di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria, ed € 4.253,00 per la fase decisionale, ed € 710,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- Dichiara annullati i contratti conclusi tra gli attori ed i convenuti, per dolo ex art. 1439 cod. civ., posto in essere da quest'ultimi;
- Condanna, all'esito e per l'effetto, e l Controparte_3 [...]
, in persona del l.r.p.t., in solido tra loro, alla ripetizione, in favore CP_4 dell'attrice Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., della somma di €
[...]
33.000,00, oltre interessi legali dall'esborso all'effettivo soddisfo;
nonché in favore dell'attrice in persona del l.r.p.t., della somma Controparte_2 di € 35.000,00, oltre interessi legali dall'esborso all'effettivo soddisfo;
- Condanna, all'esito e per l'effetto, e l Controparte_3 [...]
, in persona del l.r.p.t., in solido tra loro, al risarcimento dei danni CP_4 equitativamente liquidati in € 5.000,00 in favore dell'attrice
[...]
, Controparte_1 in persona del l.r.p.t., e in € 5.000,00 in favore dell'attrice
[...] in persona del l.r.p.t.; Controparte_2
- Condanna e l , in Controparte_3 CP_4 CP_4 persona del l.r.p.t., in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite che si liquidano, ivi compresa la fase del procedimento cautelare, in complessivi € 14.813,00, di cui €
2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria, ed € 4.253,00 per la fase decisionale, ed € 710,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Sciacca, 28/11/2025
6 IL G.O.T.
Dott. Filippo Barba
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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