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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 17/12/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1251/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1251/2025 promossa da:
nata il [...] in [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Cathy La Torre del
Foro di Bologna, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore sito a Bologna (BO) in Via
Cairoli n. 9
nei confronti di
DI FORLÌ; Controparte_1
In punto a: rettificazione di genere
CONCLUSIONI: All'udienza del 25 novembre 2025, la ricorrente precisando Parte_1 le conclusioni come da ricorso introduttivo depositato in data 30.05.2025 e riportandosi integralmente a tale atto, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate ovvero: “1. IN VIA
pagina 1 di 7 PRINCIPALE E IN OGNI CASO, DISPORRE la rettifica dei dati anagrafici di Parte_1 nata a [...] il [...], con modifica del genere anagrafico da femminile in maschile e del prenome da “ ” in “ ; e per l'effetto, ORDINARE all'Ufficiale dello Stato Civile Pt_1 Per_1
Competente la rettifica dell'atto di nascita di (Atto n. 608 parte II serie B – anno 2002 – Comune di
Cesena), con modifica del genere anagrafico da femminile in maschile e del prenome da “ ” in Pt_1
“ .
2. IN VIA PRINCIPALE, ACCERTARE, a seguito della sentenza n. 143/2024 della Corte Per_1 costituzionale, la non necessarietà dell'autorizzazione giudiziale per la sottoposizione agli interventi chirurgici di conferma di genere da parte di alla luce della definitività e Parte_1 irreversibilità del percorso di transizione finora svolto, precisando che la stessa potrà sottoporsi liberamente agli interventi chirurgici di conferma di genere e senza la previa autorizzazione del
Tribunale. IN SUBORDINE Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'intestato Tribunale ritenga necessaria una pronuncia autorizzativa, AUTORIZZARE nata a [...]_1 il 26/10/2002, agli interventi chirurgici di conferma di genere”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 30.05.2025, adiva l'intestato Tribunale, Parte_1 formulando le conclusioni di cui in epigrafe evidenziando quanto di seguito riportato:
- di essere di stato libero e di non avere figli;
- riferiva che sin da piccola aveva percepito l'incongruenza tra il genere femminile attribuito alla nascita ed il genere maschile sentito e vissuto, ragione per cui aveva intrapreso il percorso che esporrà e che era intenzionato a portare a termine, stante altresì il disagio percepito ogniqualvolta doveva rapportarsi con gli enti pubblici;
- percepiva un forte disagio per l'incongruenza tra il genere esperito (maschile) e quello biologicamente assegnato (femminile), tant'è nel 2018 si rivolgeva al MIT (Movimento Identità Trans) ed avviava un percorso di affermazione di genere seguito dalla dott.ssa Persona_2
-conseguentemente nel mese di dicembre 2019intreprendeva una terapia ormonale mascolinizzante sotto la guida della prof.ssa , medico chirurgo specialista in endocrinologia e Persona_3 malattie del ricambio presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna:
- allegava una relazione psicologica, a firma della dott.ssa e datata 23.07.2024, Persona_2 nella quale veniva rilevato che "La storia clinica di alias ha permesso di formulare la Pt_1 Per_1 diagnosi di Disforia di Genere ovvero una condizione clinica caratterizzata da un'incongruenza tra il genere che la persona si attribuisce e quello cui è stato assegnato alla nascita. Inoltre la condizione deve essere associata ad un disagio clinicamente significativo o alla compromissione dell'area sociale, lavorativa o di altre aree importanti del funzionamento. (…) Da dicembre 2019, assume terapia
pagina 2 di 7 ormonale mascolinizzante che ha significativamente migliorato la sua qualità di vita, alleviato il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un riallineamento dell'identità fisica con quella psichica. Tale terapia ormonale è assunta in modo regolare e sotto stretto controllo medico all'interno dell'equipe multidisciplinare;
non si è registrato alcun pentimento, neanche parziale, né alcuna interruzione dell'assunzione o riduzione della compliance.
- allegava, inoltre, una relazione clinica, firmata dall'endocrinologa e datata Persona_3
28.06.2024, nella quale veniva riferito che "La terapia medica seguita in questi anni testimonia la ferma volontà di di vivere in conformità al ruolo di genere maschile e ha prodotto Parte_1 modificazioni significative del fenotipo de facto irreversibili. Per tale motivo, ritengo che sia necessario adeguare già da subito il genere anagrafico al genere psicologico cui l'utente sente di appartenere e in accordo con il quale ha vissuto negli ultimi anni ed è riconosciuto dalla famiglia e dalla società”
All'udienza del 25.11.2025 compariva la parte ricorrente personalmente con chiare sembianze maschili, anche nelle movenze e nel parlato, apparendo sereno e sicuro del proprio modo di essere e del percorso intrapreso e confermava le conclusioni di cui al ricorso introduttivo, dunque il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce delle dichiarazioni rese e della documentazione sanitaria prodotta, faceva precisare le conclusioni. Il procuratore di parte ricorrente si riportava alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo ed il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2.Preliminarmente va rilevato che la mancanza di controinteressati, essendo parte ricorrente di stato libero e senza figli, giustifica la proposizione dell'azione soltanto nei confronti del Pubblico Ministero e che ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs 150/2011, così come riformato dal D.Lgs. 164/2024
(“Correttivo della riforma Cartabia sul processo civile”), il procedimento in esame è sottoposto al rito in materia di persone, famiglie e minori disciplinato dagli artt. 473 bis c.p.c.
3.Ciò posto, le domande proposte da parte ricorrente meritano accoglimento. Invero, il complesso delle circostanze esposte nel ricorso introduttivo ed all'udienza del 25.11.2025 unitamente alle relazioni psicologica ed endocrinologica prodotte attestano che parte ricorrente ha seguito, e sta seguendo, un percorso di transizione con terapia ormonale ed è affetta da una disforia di identità di genere, diagnosi che emerge dall'analisi della documentazione medica prodotta. Tale disforia può essere superata soltanto con la transizione dal sesso femminile a quello maschile.
Unitamente a ciò, i referti medici allegati certificano la stabilità con cui parte ricorrente si sottopone al trattamento ormonale nonché le intervenute trasformazioni fisiche quali effetti conseguiti. Inoltre, secondo quanto emerge dalla documentazione medica agli atti e dalle dichiarazioni rese dalla parte pagina 3 di 7 all'udienza del 25.11.2025, il percorso psicologico e la terapia ormonale già svolti hanno certamente conferito alla sua persona un maggiore benessere psicofisico, consolidando la percezione di sé al maschile, considerata stabile, integrata ed irreversibile.
A tal proposito la dott.ssa ha evidenziato come “La terapia medica seguita in questi anni Per_3 testimonia la ferma volontà di di vivere in conformità al ruolo di genere maschile e ha Parte_1 prodotto modificazioni significative del fenotipo de facto irreversibili. Per tale motivo, ritengo che sia necessario adeguare già da subito il genere anagrafico al genere psicologico cui l'utente sente di appartenere e in accordo con il quale ha vissuto negli ultimi anni ed è riconosciuto dalla famiglia e dalla società. In questo modo, adeguerà ulteriormente la sua vita sociale e Parte_2 lavorativa al sesso maschile potendo ricostruire così il suo equilibrio psicoemotivo” e la dott. Per_2 che “la richiesta di rettificazione di attribuzione di sesso e anagrafica appare perciò legittima, motivata, meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto. Essa rappresenta un intervento caldamente auspicabile in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità di alias e del suo diritto all'autodeterminazione, Pt_1 Per_1 permetterebbe di evitare i gravi disagi a cui la persona è potenzialmente esposto quotidianamente”.
Alla luce di queste evidenze documentali, nonché tenuto conto di quanto dichiarato dalla parte personalmente alla sopra citata udienza, non si ritiene necessario il compimento di ulteriori attività istruttorie. Occorre, dunque, procedere a sanare la dicotomia esistente tra il genere rappresentato anagraficamente e quello proprio della persona.
Si osserva in proposito che la L. n. 164 del 1982 relativa alle "Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso", attribuendo preminente rilevanza al c.d. sesso psicologico e comportamentale, ha previsto che debba essere accordata l'autorizzazione all'intervento medico-chirurgico previsto dall'art. 3 della legge medesima allorché il soggetto ricorrente, pur presentando caratteristiche genetiche, anatomiche e sessuali del proprio sesso anagrafico, abbia sempre manifestato, sin dalla tenera età, una naturale tendenza a comportarsi, con sé stesso e nella vita di relazione, come appartenente al sesso opposto. Si riteneva che la transessualità irreversibile (intesa come la situazione in cui un soggetto, pur presentando caratteristiche cromosomiche ed anatomiche di un certo sesso, avverte tuttavia di appartenere al sesso opposto) legittimasse il soggetto interessato a chiedere l'autorizzazione per l'adeguamento anatomico del proprio corpo mediante intervento medicochirurgico alla personalità psico-sessuale effettiva.
La questione è tutt'oggi disciplinata dalla L. n. 164 del 1982, in parte sostituita dalla disciplina contenuta nell'art. 31 D.Lgs. n. 150 del 2011. In particolare, da un lato, l'art. 1 L. n. 164 del 1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su di un accertamento giudiziale passato in giudicato pagina 4 di 7 che attribuisca ad una persona un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali;
dall'altro, l'art. 31, co. 4 D.Lgs. n. 150 del 2011
(che ha abrogato e sostituito l'art. 3 L. n. 164 del 1982) affermava che, quando risulti necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
In controtendenza rispetto all'orientamento formatosi a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 164 del
1982, la più recente giurisprudenza di legittimità e costituzionale interpreta il combinato disposto di tali due norme, in conformità ai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 32 e 117 Cost. ed ai principi di derivazione sovranazionale, nel senso di poter affermare la non necessità dell'intervento chirurgico per l'accoglimento della domanda di rettificazione, dovendosi escludere limitazioni normative al diritto di identità di genere. La Corte di Cassazione, infatti, ha affermato che "alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della L. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma
4, del D.Lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto
e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale" (cfr. Cass. 15138/2015).
La Corte Costituzionale ha, a sua volta, affermato il principio secondo cui " il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico" (cfr. Corte cost. 221/2015, principio riconfermato anche nella successiva sentenza Corte cost. 180/2017). Nel caso di specie gli elementi raccolti e sopra descritti (produzioni documentali di relazioni di specialisti in psicologia ed endocrinologia e dichiarazioni rese dalla parte attrice), da cui emergono la consapevolezza e la determinazione mostrate dall'istante nel percorso di transizione, l'effettività di questo nonché la definitività della decisione assunta, impongono al Tribunale di ritenere che all'esito di un serio e pagina 5 di 7 consapevole processo individuale, abbia acquisito una nuova e compiuta identità di genere. Per quanto sopra esposto, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale previamente riportata ed accertata la sussistenza della disforia di genere, deve accogliersi la domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile, pur in assenza di un già compiuto intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari.
4..Inoltre, conformemente a quanto chiesto da parte ricorrente, va rettificato anche il prenome da
" a " , con conseguente ordine di rettificazione degli atti dello Stato Civile all'Ufficiale Pt_1 Per_1 di Stato Civile competente. Va precisato sul punto che, pur in assenza di un'apposita previsione normativa nel corpus della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto è normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l' importanza che il nome riveste nell' individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che all'altro sesso;
inoltre, che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni sistematiche, per non far permanere nell'unico atto di
Stato Civile elementi che posso dare luogo ad un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona. Si precisa, poi, che le rettifiche disposte con il presente provvedimento possono essere fatte valere dalla parte anche al fine di richiedere alle autorità competenti eventuali rettifiche di altri atti, non potendo, in questa sede, il Tribunale disporre un ordine di rettifica nei confronti di una pluralità di destinatari indeterminati.
5.Quanto alla autorizzazione a sottoporsi a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, osserva il Tribunale che, come correttamente sostenuto altresì da parte ricorrente, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 23.7.2024, non è più necessaria l'autorizzazione del giudice per poter effettuare interventi chirurgici di adeguamento del corpo all'identità di genere compiutamente acquisita. Con detta pronuncia il Giudice delle Leggi ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso. La Corte Costituzionale è pervenuta a tale conclusione alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, che ormai esclude che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente essere ottenute mediante un trattamento chirurgico di adeguamento: la giurisprudenza è infatti giunta ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione da un genere all'altro per effetto del percorso seguito dalla persona interessata.
pagina 6 di 7 Pertanto, poiché nel caso di specie il percorso intrapreso dal ricorrente è ritenuto dal Tribunale necessario e sufficiente per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, senza che sia previamente necessario l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, non sussiste nemmeno la necessità che il Tribunale autorizzi il predetto intervento, rappresentando quest'ultimo un passaggio ulteriore ed eventuale che il ricorrente è libero di affrontare nell'esercizio del proprio diritto di autodeterminazione.
6.Per la non opposizione del PM convenuto e per la natura necessaria del giudizio, ritiene il Tribunale che non vi sia soccombenza di alcuna parte e che quindi le spese di lite debbano essere compensate
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente pronunziando, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
- dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile di Parte_1
, nata il [...] a [...] e del prenome da a;
[...] Pt_1 Per_1
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesena (FC) di procedere alle sopraindicate rettificazioni dell'atto di nascita (n. 602, parte II, serie B, anno 2002), in ogni altro atto dello Stato
Civile e su ogni altro documento anagrafico;
- dichiara il diritto di (ora a sottoporsi ai Parte_1 Parte_2 trattamenti medico-chirurgici di conversione per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali da femminili a maschili;
- dispone la compensazione delle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 12/12/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Medi dott. Massimo Di Patria
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1251/2025 promossa da:
nata il [...] in [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Cathy La Torre del
Foro di Bologna, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore sito a Bologna (BO) in Via
Cairoli n. 9
nei confronti di
DI FORLÌ; Controparte_1
In punto a: rettificazione di genere
CONCLUSIONI: All'udienza del 25 novembre 2025, la ricorrente precisando Parte_1 le conclusioni come da ricorso introduttivo depositato in data 30.05.2025 e riportandosi integralmente a tale atto, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate ovvero: “1. IN VIA
pagina 1 di 7 PRINCIPALE E IN OGNI CASO, DISPORRE la rettifica dei dati anagrafici di Parte_1 nata a [...] il [...], con modifica del genere anagrafico da femminile in maschile e del prenome da “ ” in “ ; e per l'effetto, ORDINARE all'Ufficiale dello Stato Civile Pt_1 Per_1
Competente la rettifica dell'atto di nascita di (Atto n. 608 parte II serie B – anno 2002 – Comune di
Cesena), con modifica del genere anagrafico da femminile in maschile e del prenome da “ ” in Pt_1
“ .
2. IN VIA PRINCIPALE, ACCERTARE, a seguito della sentenza n. 143/2024 della Corte Per_1 costituzionale, la non necessarietà dell'autorizzazione giudiziale per la sottoposizione agli interventi chirurgici di conferma di genere da parte di alla luce della definitività e Parte_1 irreversibilità del percorso di transizione finora svolto, precisando che la stessa potrà sottoporsi liberamente agli interventi chirurgici di conferma di genere e senza la previa autorizzazione del
Tribunale. IN SUBORDINE Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'intestato Tribunale ritenga necessaria una pronuncia autorizzativa, AUTORIZZARE nata a [...]_1 il 26/10/2002, agli interventi chirurgici di conferma di genere”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 30.05.2025, adiva l'intestato Tribunale, Parte_1 formulando le conclusioni di cui in epigrafe evidenziando quanto di seguito riportato:
- di essere di stato libero e di non avere figli;
- riferiva che sin da piccola aveva percepito l'incongruenza tra il genere femminile attribuito alla nascita ed il genere maschile sentito e vissuto, ragione per cui aveva intrapreso il percorso che esporrà e che era intenzionato a portare a termine, stante altresì il disagio percepito ogniqualvolta doveva rapportarsi con gli enti pubblici;
- percepiva un forte disagio per l'incongruenza tra il genere esperito (maschile) e quello biologicamente assegnato (femminile), tant'è nel 2018 si rivolgeva al MIT (Movimento Identità Trans) ed avviava un percorso di affermazione di genere seguito dalla dott.ssa Persona_2
-conseguentemente nel mese di dicembre 2019intreprendeva una terapia ormonale mascolinizzante sotto la guida della prof.ssa , medico chirurgo specialista in endocrinologia e Persona_3 malattie del ricambio presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna:
- allegava una relazione psicologica, a firma della dott.ssa e datata 23.07.2024, Persona_2 nella quale veniva rilevato che "La storia clinica di alias ha permesso di formulare la Pt_1 Per_1 diagnosi di Disforia di Genere ovvero una condizione clinica caratterizzata da un'incongruenza tra il genere che la persona si attribuisce e quello cui è stato assegnato alla nascita. Inoltre la condizione deve essere associata ad un disagio clinicamente significativo o alla compromissione dell'area sociale, lavorativa o di altre aree importanti del funzionamento. (…) Da dicembre 2019, assume terapia
pagina 2 di 7 ormonale mascolinizzante che ha significativamente migliorato la sua qualità di vita, alleviato il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un riallineamento dell'identità fisica con quella psichica. Tale terapia ormonale è assunta in modo regolare e sotto stretto controllo medico all'interno dell'equipe multidisciplinare;
non si è registrato alcun pentimento, neanche parziale, né alcuna interruzione dell'assunzione o riduzione della compliance.
- allegava, inoltre, una relazione clinica, firmata dall'endocrinologa e datata Persona_3
28.06.2024, nella quale veniva riferito che "La terapia medica seguita in questi anni testimonia la ferma volontà di di vivere in conformità al ruolo di genere maschile e ha prodotto Parte_1 modificazioni significative del fenotipo de facto irreversibili. Per tale motivo, ritengo che sia necessario adeguare già da subito il genere anagrafico al genere psicologico cui l'utente sente di appartenere e in accordo con il quale ha vissuto negli ultimi anni ed è riconosciuto dalla famiglia e dalla società”
All'udienza del 25.11.2025 compariva la parte ricorrente personalmente con chiare sembianze maschili, anche nelle movenze e nel parlato, apparendo sereno e sicuro del proprio modo di essere e del percorso intrapreso e confermava le conclusioni di cui al ricorso introduttivo, dunque il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce delle dichiarazioni rese e della documentazione sanitaria prodotta, faceva precisare le conclusioni. Il procuratore di parte ricorrente si riportava alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo ed il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2.Preliminarmente va rilevato che la mancanza di controinteressati, essendo parte ricorrente di stato libero e senza figli, giustifica la proposizione dell'azione soltanto nei confronti del Pubblico Ministero e che ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs 150/2011, così come riformato dal D.Lgs. 164/2024
(“Correttivo della riforma Cartabia sul processo civile”), il procedimento in esame è sottoposto al rito in materia di persone, famiglie e minori disciplinato dagli artt. 473 bis c.p.c.
3.Ciò posto, le domande proposte da parte ricorrente meritano accoglimento. Invero, il complesso delle circostanze esposte nel ricorso introduttivo ed all'udienza del 25.11.2025 unitamente alle relazioni psicologica ed endocrinologica prodotte attestano che parte ricorrente ha seguito, e sta seguendo, un percorso di transizione con terapia ormonale ed è affetta da una disforia di identità di genere, diagnosi che emerge dall'analisi della documentazione medica prodotta. Tale disforia può essere superata soltanto con la transizione dal sesso femminile a quello maschile.
Unitamente a ciò, i referti medici allegati certificano la stabilità con cui parte ricorrente si sottopone al trattamento ormonale nonché le intervenute trasformazioni fisiche quali effetti conseguiti. Inoltre, secondo quanto emerge dalla documentazione medica agli atti e dalle dichiarazioni rese dalla parte pagina 3 di 7 all'udienza del 25.11.2025, il percorso psicologico e la terapia ormonale già svolti hanno certamente conferito alla sua persona un maggiore benessere psicofisico, consolidando la percezione di sé al maschile, considerata stabile, integrata ed irreversibile.
A tal proposito la dott.ssa ha evidenziato come “La terapia medica seguita in questi anni Per_3 testimonia la ferma volontà di di vivere in conformità al ruolo di genere maschile e ha Parte_1 prodotto modificazioni significative del fenotipo de facto irreversibili. Per tale motivo, ritengo che sia necessario adeguare già da subito il genere anagrafico al genere psicologico cui l'utente sente di appartenere e in accordo con il quale ha vissuto negli ultimi anni ed è riconosciuto dalla famiglia e dalla società. In questo modo, adeguerà ulteriormente la sua vita sociale e Parte_2 lavorativa al sesso maschile potendo ricostruire così il suo equilibrio psicoemotivo” e la dott. Per_2 che “la richiesta di rettificazione di attribuzione di sesso e anagrafica appare perciò legittima, motivata, meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto. Essa rappresenta un intervento caldamente auspicabile in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità di alias e del suo diritto all'autodeterminazione, Pt_1 Per_1 permetterebbe di evitare i gravi disagi a cui la persona è potenzialmente esposto quotidianamente”.
Alla luce di queste evidenze documentali, nonché tenuto conto di quanto dichiarato dalla parte personalmente alla sopra citata udienza, non si ritiene necessario il compimento di ulteriori attività istruttorie. Occorre, dunque, procedere a sanare la dicotomia esistente tra il genere rappresentato anagraficamente e quello proprio della persona.
Si osserva in proposito che la L. n. 164 del 1982 relativa alle "Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso", attribuendo preminente rilevanza al c.d. sesso psicologico e comportamentale, ha previsto che debba essere accordata l'autorizzazione all'intervento medico-chirurgico previsto dall'art. 3 della legge medesima allorché il soggetto ricorrente, pur presentando caratteristiche genetiche, anatomiche e sessuali del proprio sesso anagrafico, abbia sempre manifestato, sin dalla tenera età, una naturale tendenza a comportarsi, con sé stesso e nella vita di relazione, come appartenente al sesso opposto. Si riteneva che la transessualità irreversibile (intesa come la situazione in cui un soggetto, pur presentando caratteristiche cromosomiche ed anatomiche di un certo sesso, avverte tuttavia di appartenere al sesso opposto) legittimasse il soggetto interessato a chiedere l'autorizzazione per l'adeguamento anatomico del proprio corpo mediante intervento medicochirurgico alla personalità psico-sessuale effettiva.
La questione è tutt'oggi disciplinata dalla L. n. 164 del 1982, in parte sostituita dalla disciplina contenuta nell'art. 31 D.Lgs. n. 150 del 2011. In particolare, da un lato, l'art. 1 L. n. 164 del 1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su di un accertamento giudiziale passato in giudicato pagina 4 di 7 che attribuisca ad una persona un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali;
dall'altro, l'art. 31, co. 4 D.Lgs. n. 150 del 2011
(che ha abrogato e sostituito l'art. 3 L. n. 164 del 1982) affermava che, quando risulti necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
In controtendenza rispetto all'orientamento formatosi a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 164 del
1982, la più recente giurisprudenza di legittimità e costituzionale interpreta il combinato disposto di tali due norme, in conformità ai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 32 e 117 Cost. ed ai principi di derivazione sovranazionale, nel senso di poter affermare la non necessità dell'intervento chirurgico per l'accoglimento della domanda di rettificazione, dovendosi escludere limitazioni normative al diritto di identità di genere. La Corte di Cassazione, infatti, ha affermato che "alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della L. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma
4, del D.Lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto
e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale" (cfr. Cass. 15138/2015).
La Corte Costituzionale ha, a sua volta, affermato il principio secondo cui " il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico" (cfr. Corte cost. 221/2015, principio riconfermato anche nella successiva sentenza Corte cost. 180/2017). Nel caso di specie gli elementi raccolti e sopra descritti (produzioni documentali di relazioni di specialisti in psicologia ed endocrinologia e dichiarazioni rese dalla parte attrice), da cui emergono la consapevolezza e la determinazione mostrate dall'istante nel percorso di transizione, l'effettività di questo nonché la definitività della decisione assunta, impongono al Tribunale di ritenere che all'esito di un serio e pagina 5 di 7 consapevole processo individuale, abbia acquisito una nuova e compiuta identità di genere. Per quanto sopra esposto, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale previamente riportata ed accertata la sussistenza della disforia di genere, deve accogliersi la domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile, pur in assenza di un già compiuto intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari.
4..Inoltre, conformemente a quanto chiesto da parte ricorrente, va rettificato anche il prenome da
" a " , con conseguente ordine di rettificazione degli atti dello Stato Civile all'Ufficiale Pt_1 Per_1 di Stato Civile competente. Va precisato sul punto che, pur in assenza di un'apposita previsione normativa nel corpus della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto è normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l' importanza che il nome riveste nell' individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che all'altro sesso;
inoltre, che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni sistematiche, per non far permanere nell'unico atto di
Stato Civile elementi che posso dare luogo ad un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona. Si precisa, poi, che le rettifiche disposte con il presente provvedimento possono essere fatte valere dalla parte anche al fine di richiedere alle autorità competenti eventuali rettifiche di altri atti, non potendo, in questa sede, il Tribunale disporre un ordine di rettifica nei confronti di una pluralità di destinatari indeterminati.
5.Quanto alla autorizzazione a sottoporsi a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, osserva il Tribunale che, come correttamente sostenuto altresì da parte ricorrente, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 23.7.2024, non è più necessaria l'autorizzazione del giudice per poter effettuare interventi chirurgici di adeguamento del corpo all'identità di genere compiutamente acquisita. Con detta pronuncia il Giudice delle Leggi ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso. La Corte Costituzionale è pervenuta a tale conclusione alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, che ormai esclude che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente essere ottenute mediante un trattamento chirurgico di adeguamento: la giurisprudenza è infatti giunta ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione da un genere all'altro per effetto del percorso seguito dalla persona interessata.
pagina 6 di 7 Pertanto, poiché nel caso di specie il percorso intrapreso dal ricorrente è ritenuto dal Tribunale necessario e sufficiente per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, senza che sia previamente necessario l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, non sussiste nemmeno la necessità che il Tribunale autorizzi il predetto intervento, rappresentando quest'ultimo un passaggio ulteriore ed eventuale che il ricorrente è libero di affrontare nell'esercizio del proprio diritto di autodeterminazione.
6.Per la non opposizione del PM convenuto e per la natura necessaria del giudizio, ritiene il Tribunale che non vi sia soccombenza di alcuna parte e che quindi le spese di lite debbano essere compensate
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente pronunziando, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
- dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile di Parte_1
, nata il [...] a [...] e del prenome da a;
[...] Pt_1 Per_1
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesena (FC) di procedere alle sopraindicate rettificazioni dell'atto di nascita (n. 602, parte II, serie B, anno 2002), in ogni altro atto dello Stato
Civile e su ogni altro documento anagrafico;
- dichiara il diritto di (ora a sottoporsi ai Parte_1 Parte_2 trattamenti medico-chirurgici di conversione per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali da femminili a maschili;
- dispone la compensazione delle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 12/12/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Medi dott. Massimo Di Patria
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