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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/10/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2271 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Ruggeri
e
C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
17/01/1967, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Morin
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
1 Conclusioni delle parti:
1. dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra la signora e il signor n Lonigo il 13 Parte_1 CP_1
giugno 1992 (atto trascritto al n. 28, Parte II, serie A, Anno 1992 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Lonigo), ordinandosi al competente Ufficiale di Stato
Civile la relativa annotazione;
2. il signor continuerà ad assolvere integralmente al CP_1
mantenimento della figlia , maggiorenne e laureatasi nel febbraio 2025, sino a Per_1
che non sarà economicamente indipendente;
3. darsi atto che le parti hanno deciso di mettere in vendita, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, la casa già coniugale sita in Lonigo, Via Vittorio
Veneto 4, in comproprietà dei signori e per il 50% Parte_1 CP_1
ciascuno, concordando che il ricavato della vendita spetterà alla signora Parte_1
al netto della somma di euro 24.000 (ventiquattromilaeuro), spettante al sig. CP_1
fatto salvo quanto previsto al successivo punto 6. Le spese necessarie alla
[...]
vendita (es. agenzia, APE) incomberanno su entrambe le parti al 50%;
4. darsi atto che il signor libererà al più presto la casa già CP_1
coniugale, trasferendosi con i figli in altra abitazione, comunque impegnandosi a non ostacolare o ritardare la vendita di cui al punto 3, in caso diverso restando responsabile degli eventuali danni causati per tali ragioni alla signora Parte_1
5.dal mese successivo alla sottoscrizione del presente ricorso e sino al mese in cui la signora non incamererà il corrispettivo della compravendita di cui al Parte_1
punto che precede, il signor orrisponderà alla signora CP_1 Parte_1
2 la somma di euro 350 mensili;
l'obbligo del signor cesserà con la CP_1
vendita della casa già coniugale o in ogni caso dopo otto mesi dalla conclusione del presente accordo (in ipotesi di mancata vendita, l'obbligo del sig. CP_1
perdurerà dal luglio 2025 al febbraio 2026 compresi);
6.Le parti concordano che, nel momento in cui il signor i trasferirà CP_1
in altra abitazione, la signora preleverà dalla casa già coniugale, senza Parte_1
nulla dovere al sig. i seguenti oggetti: i due comodini, CP_1
le due poltroncine in legno,
i due attaccapanni del nonno,
un portaombrelli,
enciclopedia maglia,
enciclopedia cucina,
attrezzatura da montagna (sacco a pelo, fornelletto, bastoncini nordik e altre cose lasciate nella casa già coniugale – niente di particolarmente costoso),
alcune pentole,
lo scrittoio che è utilizzato come mobile del bagno,
la madia in entrata,
la cassapanca di legno in zona giorno;
7.dal canto suo il sig. nel caso in cui l'appartamento che prenderà in CP_1
locazione non sia ammobiliato, terrà per sé, concordando di versare quale rimborso per tali oggetti comuni alla moglie, detraendolo dalla somma di euro 24.000 a lui riservata da quanto ottenuto con la vendita della casa coniugale, la somma di euro
4.254 (e quindi avendo titolo a vedersi corrisposti, del prezzo che verrà realizzato,
3 19.746 euro), per il seguente mobilio: la camera matrimoniale,
il divano del soggiorno,
le camere dei figli,
il mobile del bagno,
la cucina con gli elettrodomestici, il tavolo e le sedie,
il mobile del soggiorno con TV e vetrinetta,
il tavolo del soggiorno con PC e stampante.
8. Le parti non avanzano, sempre che siano reciprocamente rispettati tutti gli impegni assunti con il presente ricorso, alcuna reciproca richiesta a titolo di assegno divorzile;
9. ciascuna parte remunererà il suo legale;
10. i procuratori delle parti rinunciano reciprocamente, con la sottoscrizione del presente ricorso, alla solidarietà professionale ex art. 13 LPF.
Tanto premesso i procuratori sottoscritti ricorrono
a Codesto On.le Tribunale affinché, fissata udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c., sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e in Lonigo il 13 giugno 1992 alle condizioni Parte_1 CP_1
concordate di cui sopra.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/06/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del
4 matrimonio concordatario da essi contratto in Lonigo (VI) in data 13.06.1992.
All'esito dell'udienza del 14.10.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente
del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 23/01/2018 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo CP_1
di provveder integralmente al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato
5 di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Lonigo (VI) il 13.06.1992 alle condizioni in epigrafe riportate;
CP_1
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lonigo (VI) al n. 28, parte II, serie A, anno 1992;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2271 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Ruggeri
e
C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
17/01/1967, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Morin
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
1 Conclusioni delle parti:
1. dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra la signora e il signor n Lonigo il 13 Parte_1 CP_1
giugno 1992 (atto trascritto al n. 28, Parte II, serie A, Anno 1992 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Lonigo), ordinandosi al competente Ufficiale di Stato
Civile la relativa annotazione;
2. il signor continuerà ad assolvere integralmente al CP_1
mantenimento della figlia , maggiorenne e laureatasi nel febbraio 2025, sino a Per_1
che non sarà economicamente indipendente;
3. darsi atto che le parti hanno deciso di mettere in vendita, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, la casa già coniugale sita in Lonigo, Via Vittorio
Veneto 4, in comproprietà dei signori e per il 50% Parte_1 CP_1
ciascuno, concordando che il ricavato della vendita spetterà alla signora Parte_1
al netto della somma di euro 24.000 (ventiquattromilaeuro), spettante al sig. CP_1
fatto salvo quanto previsto al successivo punto 6. Le spese necessarie alla
[...]
vendita (es. agenzia, APE) incomberanno su entrambe le parti al 50%;
4. darsi atto che il signor libererà al più presto la casa già CP_1
coniugale, trasferendosi con i figli in altra abitazione, comunque impegnandosi a non ostacolare o ritardare la vendita di cui al punto 3, in caso diverso restando responsabile degli eventuali danni causati per tali ragioni alla signora Parte_1
5.dal mese successivo alla sottoscrizione del presente ricorso e sino al mese in cui la signora non incamererà il corrispettivo della compravendita di cui al Parte_1
punto che precede, il signor orrisponderà alla signora CP_1 Parte_1
2 la somma di euro 350 mensili;
l'obbligo del signor cesserà con la CP_1
vendita della casa già coniugale o in ogni caso dopo otto mesi dalla conclusione del presente accordo (in ipotesi di mancata vendita, l'obbligo del sig. CP_1
perdurerà dal luglio 2025 al febbraio 2026 compresi);
6.Le parti concordano che, nel momento in cui il signor i trasferirà CP_1
in altra abitazione, la signora preleverà dalla casa già coniugale, senza Parte_1
nulla dovere al sig. i seguenti oggetti: i due comodini, CP_1
le due poltroncine in legno,
i due attaccapanni del nonno,
un portaombrelli,
enciclopedia maglia,
enciclopedia cucina,
attrezzatura da montagna (sacco a pelo, fornelletto, bastoncini nordik e altre cose lasciate nella casa già coniugale – niente di particolarmente costoso),
alcune pentole,
lo scrittoio che è utilizzato come mobile del bagno,
la madia in entrata,
la cassapanca di legno in zona giorno;
7.dal canto suo il sig. nel caso in cui l'appartamento che prenderà in CP_1
locazione non sia ammobiliato, terrà per sé, concordando di versare quale rimborso per tali oggetti comuni alla moglie, detraendolo dalla somma di euro 24.000 a lui riservata da quanto ottenuto con la vendita della casa coniugale, la somma di euro
4.254 (e quindi avendo titolo a vedersi corrisposti, del prezzo che verrà realizzato,
3 19.746 euro), per il seguente mobilio: la camera matrimoniale,
il divano del soggiorno,
le camere dei figli,
il mobile del bagno,
la cucina con gli elettrodomestici, il tavolo e le sedie,
il mobile del soggiorno con TV e vetrinetta,
il tavolo del soggiorno con PC e stampante.
8. Le parti non avanzano, sempre che siano reciprocamente rispettati tutti gli impegni assunti con il presente ricorso, alcuna reciproca richiesta a titolo di assegno divorzile;
9. ciascuna parte remunererà il suo legale;
10. i procuratori delle parti rinunciano reciprocamente, con la sottoscrizione del presente ricorso, alla solidarietà professionale ex art. 13 LPF.
Tanto premesso i procuratori sottoscritti ricorrono
a Codesto On.le Tribunale affinché, fissata udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c., sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e in Lonigo il 13 giugno 1992 alle condizioni Parte_1 CP_1
concordate di cui sopra.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/06/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del
4 matrimonio concordatario da essi contratto in Lonigo (VI) in data 13.06.1992.
All'esito dell'udienza del 14.10.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente
del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 23/01/2018 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo CP_1
di provveder integralmente al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato
5 di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Lonigo (VI) il 13.06.1992 alle condizioni in epigrafe riportate;
CP_1
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lonigo (VI) al n. 28, parte II, serie A, anno 1992;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
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