Articolo 4 della Legge 4 marzo 1963, n. 388
Articolo 3Articolo 5
Versione
4 aprile 1963
Art. 4.
La Commissione di cui all'articolo 3 si riunira' ogni quattro mesi, e in qualsiasi altro momento su richiesta di una delle Amministrazioni in seno ad essa rappresentate, per l'espletamento dei seguenti compiti:
a) esaminare se ricorrono nei confronti di qualche Stato straniero gli estremi indicati all'articolo 1, e cioe' se tale Stato applica a danno della marina mercantile italiana misure discriminatorie;
b) proporre l'applicazione e la revoca, delle misure di cui all'articolo 1 e formulare proposte sulle modalita' della loro attuazione;
c) fornire il parere di cui all'articolo 2.
Entrata in vigore il 4 aprile 1963