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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/06/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 449/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 449/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. CASAMORATA CARLOTTA e dall'avv. VANDINI MARINA, giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 13 (C.F. ) CP_1 P.IVA_2
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
) e (C.F. ), domiciliato C.F._2 Controparte_4 C.F._3
in VIA ETTORE MAJORANA, 16 RAGUSA;
rappresentati e difesi dall'avv. ALESSANDRELLO
GAETANO giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 28.5.2025 la causa è stata introitata in decisione.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 1632/2017 emesso su ricorso proposto da il Tribunale di CP_1
Ragusa ingiungeva a e nella qualità di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
fideiussori della società Made in Italy srl, il pagamento, in solido, dell'importo di € 70.762,08, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.
A sostegno della pretesa monitoria la banca ricorrente esponeva:
- che in data 3.2.2011 la soc. Made in Italy s.r.l. aveva ottenuto l'apertura del conto corrente ordinario n. 101269935 sul quale, in data 9.2.2011, era stata concessa un'apertura di credito di € 15.000,00;
- di avere concesso in data 9.2.2011 alla soc. Made in Italy s.r.l. un mutuo chirografario (n. 3767822) di originari € 50.000,00, accreditato sul c/c n. 101269935;
- che con dichiarazione prestata in data 9.2.2011 e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
si erano costituiti fideiussori a mezzo di fideiussione omnibus limitata sino alla concorrenza
[...]
di € 26.000,00, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni di qualunque natura, già
pagina 2 di 13 consentite o che venissero consentite in seguito, assunte dalla società Made in Italy s.r.l, nonché a mezzo di fideiussione specifica a garanzia del corretto e puntuale adempimento di qualsiasi obbligazione derivante dal finanziamento n. 3767822;
- che a causa della non corretta tenuta dei suddetti rapporti, nonché delle irregolarità riscontrate nella gestione dei medesimi, con raccomandata A/R dell'1.10.2012 erano stati comunicati al debitore principale, Made in Italy s.r.l. ed a tutti i garanti la revoca con effetto immediato dal rapporto di conto corrente e dagli affidamenti sullo stesso concessi, nonché la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. rispetto al mutuo chirografario, con diffida all'immediata copertura del debito maturato;
- che la società Made in Italy s.r.l. era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Ragusa con sentenza n. 33
del 17.06.2016;
- di dovere, pertanto, agire in via monitoria per il recupero di quanto dovutole dai garanti, in solido tra loro e nei limiti degli importi garantiti con la fideiussione, nella misura di complessivi € 70.762,08,
oltre competenze, spese ed ulteriori interessi di mora calcolati al tasso legale sul solo importo in linea capitale dalla debenza al saldo effettivo, oltre alle spese del presente procedimento e ad ogni successiva spesa occorrenda.
Avverso il citato decreto ingiuntivo proponevano opposizione gli odierni appellanti, formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della proposta opposizione: a) preliminarmente, ritenere e dichiarare che l'opposto decreto ingiuntivo è stato emesso in mancanza di idonea prova scritta del credito e conseguentemente revocare e/o annullare il Decreto ingiuntivo n.1632/2017 emesso dal Tribunale di
Ragusa in data 1 1.10.2017: b) nel merito. in accoglimento delle eccezioni dedotte in narrativa. ritenere e dichiarare non dovute le somme esposte nel ricorso per ingiunzione e la relativa pretesa creditoria pagina 3 di 13 azionata dalla col procedimento monitorio nei confronti degli odierni opponenti anche Controparte_1
in considerazione del fatto che la somma ingiunta non è stata decurtata da quella ottenuta da CP_1
in virtù della garanzia escussa nei confronti della garante Federfidi Sicilia Soc. Cooperativa: c)
[...]
sempre nel merito, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di cui ai precedenti punti a e h delle conclusioni, dire comunque invalida ed inefficace la prestazione di garanzia dagli opponenti Sigg.ri e revocando il d.i. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
opposto; d) in ogni caso. con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio la banca opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione, perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, nonché la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In corso di causa interveniva, ai sensi dell'art.111 cpc, quale cessionaria del credito, Parte_1
facendo proprie tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate dalla banca cedente.
Concessi i termini ex art.183 VI comma, cpc e rigettata la richiesta di ctu, la causa veniva decisa con la
Sentenza n. 1335/2022, con la quale il Tribunale di Ragusa revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la banca opposta e il terzo intervenuto, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello affidandolo ad un unico motivo e Parte_1
reiterando le eccezioni proposte con la comparsa di costituzione in primo e non esaminate dal primo
Giudice perché ritenute assorbite per effetto dell'accoglimento del primo motivo di opposizione.
Si sono costituiti gli appellati per eccepire l'infondatezza dell'appello del quale hanno chiesto il rigetto.
pagina 4 di 13 All'udienza del 28.5.2025, esaurita la discussione orale, la causa, introdotto dopo l'entrata in vigore del
D. L.vo 149/22, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc richiamato dall'art.350 bis cpc.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità della valutazione fatta dal Giudice di prime cure laddove, pur in presenza della clausola di pagamento “a prima richiesta” espressamente pattuita nella fideiussione, ha giudicato le richieste di pagamento stragiudiziali inviate agli appellati inidonee ad interrompere il termine di decadenza di cui all'art. 1957 cc.
La censura è fondata e merita di essere accolta.
Al riguardo il Tribunale di Ragusa ha così motivato: “Tanto premesso in punto di fatto, va evidenziato
che, secondo l'art. 1957 c.c., il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione
principale, purché il creditore abbia proposto le sue istanze contro il debitore entro il termine di sei
mesi o, comunque, entro il diverso termine eventualmente previsto dalle parti. Nei contratti di
fideiussione del 9/2/2011 oggetto di causa, le parti hanno previsto, da un lato, che “i diritti derivanti
alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il
debitore”, e, dall'altro, che “il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto
previsto dall'art. 1957 Cod. Civ., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”
(cfr. art. 5 e art. 6 dei contratti, allegati nn. 8 e 9 alla comparsa di risposta).
Ciò posto, in primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta e dall'intervenuta, deve
ritenersi che le parti non abbiano inteso escludere convenzionalmente la suddetta causa di estinzione
della fideiussione per effetto di rinuncia preventiva da parte dell'opponente; ed infatti, sebbene le
stesse abbiano sostanzialmente stabilito che la fideiussione si estingua solo all'estinguersi del debito
pagina 5 di 13 garantito, alla previsione in questione è stata fatta seguire, immediatamente dopo, quella concernente
il termine entro il quale agire per l'adempimento, fissato per quanto sopra evidenziato in 36 mesi;
in
altri termini, dalla lettura complessiva della clausola contrattuale, emerge come le parti abbiano
inteso derogare all'art. 1957 c.c. non nel senso di escluderne in toto l'operatività, ma solo nel senso di
prevedere un termine di decadenza più lungo rispetto a quello previsto dalla norma richiamata (36
mesi piuttosto che 6 mesi).
In secondo luogo, va evidenziato che i contratti in questione rientrano nella fattispecie della
fideiussione e non del contratto autonomo di garanzia.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo giudice:
- l'inserimento all'interno del contratto di fideiussione di una clausola di “pagamento a prima
richiesta” o altra equivalente, non ha rilievo per la qualificazione di un negozio come “contratto
autonomo di garanzia” o “fideiussione” potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia
svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie,
caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione
garantita (cfr. Cass. Civ., n. 16825/2016, più recentemente richiamata da Cass. Civ., n. 5598/2020 e n.
14687/2017);
- ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di
fideiussione non è decisivo l'impiego o meno delle espressioni “a semplice richiesta” o “a prima
richiesta del creditore”, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e
l'obbligazione di garanzia;
infatti, la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo
di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel
fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al
pagina 6 di 13 debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c. (cfr.
Cass. Civ., n. 15108/2013).
Tutto ciò premesso, nelle lettere di fideiussione in commento non paiono ricorrere gli estremi per
qualificarle alla stregua di un contratto di garanzia autonomo. Al riguardo si osserva che: l'atto
negoziale è inequivocabilmente denominato fideiussione;
all'art. 1 si afferma chiaramente che la
fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore;
all'art. 2 si afferma che l'obbligazione del
fideiussore ha natura solidale;
ancora, all'art. 4 si legge che il fideiussore deve informarsi circa
l'andamento del rapporto tra Banca e debitore principale e, in ogni caso, la Banca ha il dovere di
comunicare al fideiussore istante l'entità dell'esposizione del debitore garantito.
Orbene, dall'analitica lettura delle clausole del negozio appare ben evidente che il contratto sia
gratuito (il fideiussore si impegna ad eseguire la prestazione senza ottenere alcuna prestazione
economica); che i garanti sono persone fisiche;
che oggetto principale della obbligazione non è
l'assunzione del peso economico dell'inadempimento ma l'esecuzione della “medesima obbligazione o
prestazione” cui è tenuto il debitore principale;
che proprio in ragione della medesimezza della
prestazione il fideiussore assume la qualità di debitore solidale;
che non pare sussistere alcuna deroga
all'art. 1945 c.c. secondo cui il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che
spettano al debitore principale. Ed infatti, nei contratti è stata inserita la clausola di pagamento “a
prima richiesta”, la quale esclude che il fideiussore possa invocare la previa escussione del debitore
principale ma non che il fideiussore possa opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore
principale (come invece sarebbe avvenuto ove fosse stata inserita la clausola di pagamento “senza
eccezioni”). La giurisprudenza ha poi chiarito che l'art. 1957 c.c. “nell'imporre al creditore di
proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento
pagina 7 di 13 dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo,
tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per
recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in
via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento,
indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato” (Cass. II n.
1724/2016).
Nella fattispecie la scadenza per l'adempimento delle obbligazioni garantite va individuata nella data
dell'1.10.2012 quando la banca opposta ha inviato la lettera di recesso dal conto corrente e di
risoluzione del mutuo chirografario, con richiesta di pagamento delle somme derivanti da entrambi i
contratti; non risulta dagli atti e non è stato comunque dedotto che la banca abbia proposto un'azione
nei confronti della Made in Italy s.r.l. entro trentasei mesi da tale data.
La banca, che ha proposto il ricorso monitorio contro gli odierni opponenti nel settembre del 2017, è
pertanto decaduta dal suo diritto nei confronti dei fideiussori e Controparte_2 Controparte_3
”. Controparte_4
La sopra riportata motivazione non appare condivisibile.
Se, per un verso, il primo Giudice ha correttamente escluso che i contratti sottoscritti dagli appellati possano essere qualificati come contratti autonomi di garanzia, ha, invece, errato nell'interpretare il significato della clausola “a prima richiesta”.
Osserva, in proposito, questa Corte che, nel caso di specie, sia la clausola n. 7 della fideiussione specifica, sia la clausola n.6 della fideiussione omnibus, entrambe sottoscritte dagli appellati il
9.2.2011, obbligano i garanti a “pagare immediatamente alla a semplice richiesta scritta quanto CP_5
pagina 8 di 13 dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, trattandosi, quindi, a fronte della espressa previsione della solidarietà tra garante e garantito, di semplice clausola solve et repete (v., da ultimo, Corte d'Appello di Firenze, Sez. II, n.1163/2024). Ed invero, deve ritenersi – in conformità
all'orientamento della Suprema Corte - che l'art.1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre le sue istanze contro il debitore entro i sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Pertanto, il termine istanza si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento,
indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato, tanto che non può
costituire “istanza” ai fini dell'art. 1957 c.c. il precetto non seguito da esecuzione (v. Cass. nn.
25197/2023, 1724/2016, 6823/2001, 203/1997 e 6604/1994). Epperò, la presenza della clausola di pagamento a semplice richiesta, se non costituisce indice della stipulazione di un contratto autonomo di garanzia, induce comunque a ritenere pattiziamente stabilito che l'iniziativa che il beneficiario della garanzia deve assumere al fine di evitare la decadenza non debba necessariamente rivestire le forme dell'azione giudiziale, ben potendo costui avanzare “semplice richiesta scritta” al fideiussore il quale,
in forza di essa, è obbligato a pagare. Del resto, la Suprema Corte ha chiarito che: “La deroga all'art.
1957 cod. civ. non può ritenersi implicita nell'inserimento, nella fideiussione, di una clausola di
“pagamento a prima richiesta” o di altra equivalente, sia perché detta norma è espressione di
un'esigenza di protezione del fideiussore, che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra
l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale e può essere considerata meritevole di
pagina 9 di 13 tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, sia perché, comunque, la presenza di
una clausola siffatta non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come
“contratto autonomo di garanzia” o come “fideiussione”, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme
di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome) sia a garanzie, come quelle
fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi
dell'obbligazione garantita, sia infine a clausole, il cui inserimento nel contratto di garanzia è
finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, (non all'esclusione, ma) a una deroga parziale
della disciplina dettata dal citato art. 1957 (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice
richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore
dall'onere di proporre azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento a
prima richiesta di per sé incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ., spetta al giudice di
merito accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione
della detta clausola” (v. Cass. n. 84/2010; v. anche Cass. 16825/16 e, da ultimo, Cass. 835/25).
In conclusione, nel quadro dell'attività di interpretazione del contenuto del contratto devoluta al giudice di merito, ritiene la Corte che le parti, con la clausola sopra richiamata, stabilendo che il fideiussore sia tenuto a pagare “immediatamente a semplice richiesta scritta della Banca”, abbiano voluto escludere la decadenza con la semplice, purché tempestiva, richiesta di pagamento in forma scritta, sussistendo –
ove si opinasse diversamente – un'evidente contraddizione fra l'adempimento a prima richiesta e quello subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.
È pacifico, inoltre, che sia stato soddisfatto il requisito della “semplice richiesta scritta”, e che essa fosse tempestiva rispetto al termine decadenziale dei 36 mesi, atteso che con lettere raccomandate del
1.10.2012, indirizzate alla società debitrice ed ai garanti, la banca comunicò la revoca con effetto pagina 10 di 13 immediato dal rapporto di conto corrente e dagli affidamenti sullo stesso concessi, nonché la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. rispetto al mutuo chirografario, diffidando l'obbligata principale e i garanti a provvedere all'immediata copertura del debito maturato.
Deve dunque escludersi che sia intervenuta l'estinzione della garanzia per effetto del disposto dell'art.1957 cc sul rilievo che, fatta la detta comunicazione al debitore principale ed ai fideiussori ed evitata, così, ogni decadenza, per le successive iniziative recuperatorie (nella specie, avviate con il ricorso monitorio depositato nel 2017) vale il termine ordinario decennale di prescrizione stante quanto previsto dall'ultimo comma della norma citata.
E' chiaro, peraltro, che sussistendo il vincolo della solidarietà tra debitore principale e fideiussori e non risultando previsto il beneficio dell'escussione ex art.1944 cc, “qualora il creditore abbia
tempestivamente proposto l'istanza contro il fideiussore, esercitando la facoltà di scelta spettantegli in
base ai principi della solidarietà passiva, non è tenuto ad agire, prima della scadenza del suddetto
termine, anche nei confronti del debitore principale” (v. Cass. 24296/17, richiamata anche dall'appellante).
Per tali ragioni l'appello deve essere accolto con conseguente rigetto dell'opposizione proposta dagli appellati avverso il decreto ingiuntivo n.1632/17 del Tribunale di Ragusa.
Ritiene, infine, questa Corte che non vadano prese in esame gli ulteriori motivi di opposizione proposti in primo grado dagli odierni appellati e non esaminati dal Tribunale di Ragusa perché assorbiti dall'accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art.1957 cc.
Non risulta, invero, che gli appellati abbiano proposto appello, né riproposto, ai sensi dell'art.346 cpc,
le domande e le eccezioni rimaste assorbite in primo grado (v. Cass., sezioni unite, 7940/19).
pagina 11 di 13 Nella comparsa di costituzione in appello, infatti, risulta testualmente: “La questione relativa alla
perdita di efficacia e decadenza delle fideiussioni è assorbente di tutte le altre sollevate in giudizio,
come correttamente osservato dal Giudice di primo grado, ma non implica certamente, come vorrebbe
controparte, alcuna rinuncia da parte degli odierni appellati. In particolare, il riferimento è alla
eccepita mancata prova del preteso credito, quantomeno nel suo preciso ammontare, stante anche la
avvenuta escussione della garanzia prestata dal Consorzio Fidi, su cui controparte nulla ha dedotto,
limitandosi a negare tardivamente ciò che, di contro, risulta evidente da precise risultanze
documentali”. Trattasi di formula talmente ampia e generica da non potersi intendere, se non, al limite,
con riguardo alla contestazione del “quantum”, come riproposizione delle eccezioni articolate in primo grado.
L'unica contestazione già proposta in primo grado e che può essere considerata come riproposta anche in appello concerne, per come appena esposto, la quantificazione del credito. Secondo gli appellati la banca non avrebbe tenuto conto della avvenuta escussione della garanzia prestata dal Consorzio fidi.
Il motivo va, comunque, rigettato perché assolutamente improbato. A sostegno dell'assunto gli appellati hanno prodotto in primo grado una nota datata 21.11.2017 a firma di Controparte_6
che, però, nulla indica in proposito e non consente di collegare la medesima ai rapporti
[...]
intrattenuti dalla Made in Italy srl e garantiti dagli appellati.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo, accoglie l'appello proposto avverso la sentenza n.1335/22 del Tribunale di Ragusa e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da e avverso il d.i. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
pagina 12 di 13 n.1632/17 emesso dal Tribunale di Ragusa e conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna gli appellati, in solido, al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
condanna gli appellati, in solido, al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 1.165,50 per esborsi ed euro 11.000,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
4.6.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 449/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. CASAMORATA CARLOTTA e dall'avv. VANDINI MARINA, giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 13 (C.F. ) CP_1 P.IVA_2
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
) e (C.F. ), domiciliato C.F._2 Controparte_4 C.F._3
in VIA ETTORE MAJORANA, 16 RAGUSA;
rappresentati e difesi dall'avv. ALESSANDRELLO
GAETANO giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 28.5.2025 la causa è stata introitata in decisione.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 1632/2017 emesso su ricorso proposto da il Tribunale di CP_1
Ragusa ingiungeva a e nella qualità di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
fideiussori della società Made in Italy srl, il pagamento, in solido, dell'importo di € 70.762,08, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.
A sostegno della pretesa monitoria la banca ricorrente esponeva:
- che in data 3.2.2011 la soc. Made in Italy s.r.l. aveva ottenuto l'apertura del conto corrente ordinario n. 101269935 sul quale, in data 9.2.2011, era stata concessa un'apertura di credito di € 15.000,00;
- di avere concesso in data 9.2.2011 alla soc. Made in Italy s.r.l. un mutuo chirografario (n. 3767822) di originari € 50.000,00, accreditato sul c/c n. 101269935;
- che con dichiarazione prestata in data 9.2.2011 e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
si erano costituiti fideiussori a mezzo di fideiussione omnibus limitata sino alla concorrenza
[...]
di € 26.000,00, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni di qualunque natura, già
pagina 2 di 13 consentite o che venissero consentite in seguito, assunte dalla società Made in Italy s.r.l, nonché a mezzo di fideiussione specifica a garanzia del corretto e puntuale adempimento di qualsiasi obbligazione derivante dal finanziamento n. 3767822;
- che a causa della non corretta tenuta dei suddetti rapporti, nonché delle irregolarità riscontrate nella gestione dei medesimi, con raccomandata A/R dell'1.10.2012 erano stati comunicati al debitore principale, Made in Italy s.r.l. ed a tutti i garanti la revoca con effetto immediato dal rapporto di conto corrente e dagli affidamenti sullo stesso concessi, nonché la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. rispetto al mutuo chirografario, con diffida all'immediata copertura del debito maturato;
- che la società Made in Italy s.r.l. era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Ragusa con sentenza n. 33
del 17.06.2016;
- di dovere, pertanto, agire in via monitoria per il recupero di quanto dovutole dai garanti, in solido tra loro e nei limiti degli importi garantiti con la fideiussione, nella misura di complessivi € 70.762,08,
oltre competenze, spese ed ulteriori interessi di mora calcolati al tasso legale sul solo importo in linea capitale dalla debenza al saldo effettivo, oltre alle spese del presente procedimento e ad ogni successiva spesa occorrenda.
Avverso il citato decreto ingiuntivo proponevano opposizione gli odierni appellanti, formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della proposta opposizione: a) preliminarmente, ritenere e dichiarare che l'opposto decreto ingiuntivo è stato emesso in mancanza di idonea prova scritta del credito e conseguentemente revocare e/o annullare il Decreto ingiuntivo n.1632/2017 emesso dal Tribunale di
Ragusa in data 1 1.10.2017: b) nel merito. in accoglimento delle eccezioni dedotte in narrativa. ritenere e dichiarare non dovute le somme esposte nel ricorso per ingiunzione e la relativa pretesa creditoria pagina 3 di 13 azionata dalla col procedimento monitorio nei confronti degli odierni opponenti anche Controparte_1
in considerazione del fatto che la somma ingiunta non è stata decurtata da quella ottenuta da CP_1
in virtù della garanzia escussa nei confronti della garante Federfidi Sicilia Soc. Cooperativa: c)
[...]
sempre nel merito, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di cui ai precedenti punti a e h delle conclusioni, dire comunque invalida ed inefficace la prestazione di garanzia dagli opponenti Sigg.ri e revocando il d.i. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
opposto; d) in ogni caso. con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio la banca opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione, perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, nonché la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In corso di causa interveniva, ai sensi dell'art.111 cpc, quale cessionaria del credito, Parte_1
facendo proprie tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate dalla banca cedente.
Concessi i termini ex art.183 VI comma, cpc e rigettata la richiesta di ctu, la causa veniva decisa con la
Sentenza n. 1335/2022, con la quale il Tribunale di Ragusa revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la banca opposta e il terzo intervenuto, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello affidandolo ad un unico motivo e Parte_1
reiterando le eccezioni proposte con la comparsa di costituzione in primo e non esaminate dal primo
Giudice perché ritenute assorbite per effetto dell'accoglimento del primo motivo di opposizione.
Si sono costituiti gli appellati per eccepire l'infondatezza dell'appello del quale hanno chiesto il rigetto.
pagina 4 di 13 All'udienza del 28.5.2025, esaurita la discussione orale, la causa, introdotto dopo l'entrata in vigore del
D. L.vo 149/22, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc richiamato dall'art.350 bis cpc.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità della valutazione fatta dal Giudice di prime cure laddove, pur in presenza della clausola di pagamento “a prima richiesta” espressamente pattuita nella fideiussione, ha giudicato le richieste di pagamento stragiudiziali inviate agli appellati inidonee ad interrompere il termine di decadenza di cui all'art. 1957 cc.
La censura è fondata e merita di essere accolta.
Al riguardo il Tribunale di Ragusa ha così motivato: “Tanto premesso in punto di fatto, va evidenziato
che, secondo l'art. 1957 c.c., il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione
principale, purché il creditore abbia proposto le sue istanze contro il debitore entro il termine di sei
mesi o, comunque, entro il diverso termine eventualmente previsto dalle parti. Nei contratti di
fideiussione del 9/2/2011 oggetto di causa, le parti hanno previsto, da un lato, che “i diritti derivanti
alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il
debitore”, e, dall'altro, che “il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto
previsto dall'art. 1957 Cod. Civ., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”
(cfr. art. 5 e art. 6 dei contratti, allegati nn. 8 e 9 alla comparsa di risposta).
Ciò posto, in primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta e dall'intervenuta, deve
ritenersi che le parti non abbiano inteso escludere convenzionalmente la suddetta causa di estinzione
della fideiussione per effetto di rinuncia preventiva da parte dell'opponente; ed infatti, sebbene le
stesse abbiano sostanzialmente stabilito che la fideiussione si estingua solo all'estinguersi del debito
pagina 5 di 13 garantito, alla previsione in questione è stata fatta seguire, immediatamente dopo, quella concernente
il termine entro il quale agire per l'adempimento, fissato per quanto sopra evidenziato in 36 mesi;
in
altri termini, dalla lettura complessiva della clausola contrattuale, emerge come le parti abbiano
inteso derogare all'art. 1957 c.c. non nel senso di escluderne in toto l'operatività, ma solo nel senso di
prevedere un termine di decadenza più lungo rispetto a quello previsto dalla norma richiamata (36
mesi piuttosto che 6 mesi).
In secondo luogo, va evidenziato che i contratti in questione rientrano nella fattispecie della
fideiussione e non del contratto autonomo di garanzia.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo giudice:
- l'inserimento all'interno del contratto di fideiussione di una clausola di “pagamento a prima
richiesta” o altra equivalente, non ha rilievo per la qualificazione di un negozio come “contratto
autonomo di garanzia” o “fideiussione” potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia
svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie,
caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione
garantita (cfr. Cass. Civ., n. 16825/2016, più recentemente richiamata da Cass. Civ., n. 5598/2020 e n.
14687/2017);
- ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di
fideiussione non è decisivo l'impiego o meno delle espressioni “a semplice richiesta” o “a prima
richiesta del creditore”, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e
l'obbligazione di garanzia;
infatti, la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo
di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel
fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al
pagina 6 di 13 debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c. (cfr.
Cass. Civ., n. 15108/2013).
Tutto ciò premesso, nelle lettere di fideiussione in commento non paiono ricorrere gli estremi per
qualificarle alla stregua di un contratto di garanzia autonomo. Al riguardo si osserva che: l'atto
negoziale è inequivocabilmente denominato fideiussione;
all'art. 1 si afferma chiaramente che la
fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore;
all'art. 2 si afferma che l'obbligazione del
fideiussore ha natura solidale;
ancora, all'art. 4 si legge che il fideiussore deve informarsi circa
l'andamento del rapporto tra Banca e debitore principale e, in ogni caso, la Banca ha il dovere di
comunicare al fideiussore istante l'entità dell'esposizione del debitore garantito.
Orbene, dall'analitica lettura delle clausole del negozio appare ben evidente che il contratto sia
gratuito (il fideiussore si impegna ad eseguire la prestazione senza ottenere alcuna prestazione
economica); che i garanti sono persone fisiche;
che oggetto principale della obbligazione non è
l'assunzione del peso economico dell'inadempimento ma l'esecuzione della “medesima obbligazione o
prestazione” cui è tenuto il debitore principale;
che proprio in ragione della medesimezza della
prestazione il fideiussore assume la qualità di debitore solidale;
che non pare sussistere alcuna deroga
all'art. 1945 c.c. secondo cui il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che
spettano al debitore principale. Ed infatti, nei contratti è stata inserita la clausola di pagamento “a
prima richiesta”, la quale esclude che il fideiussore possa invocare la previa escussione del debitore
principale ma non che il fideiussore possa opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore
principale (come invece sarebbe avvenuto ove fosse stata inserita la clausola di pagamento “senza
eccezioni”). La giurisprudenza ha poi chiarito che l'art. 1957 c.c. “nell'imporre al creditore di
proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento
pagina 7 di 13 dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo,
tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per
recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in
via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento,
indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato” (Cass. II n.
1724/2016).
Nella fattispecie la scadenza per l'adempimento delle obbligazioni garantite va individuata nella data
dell'1.10.2012 quando la banca opposta ha inviato la lettera di recesso dal conto corrente e di
risoluzione del mutuo chirografario, con richiesta di pagamento delle somme derivanti da entrambi i
contratti; non risulta dagli atti e non è stato comunque dedotto che la banca abbia proposto un'azione
nei confronti della Made in Italy s.r.l. entro trentasei mesi da tale data.
La banca, che ha proposto il ricorso monitorio contro gli odierni opponenti nel settembre del 2017, è
pertanto decaduta dal suo diritto nei confronti dei fideiussori e Controparte_2 Controparte_3
”. Controparte_4
La sopra riportata motivazione non appare condivisibile.
Se, per un verso, il primo Giudice ha correttamente escluso che i contratti sottoscritti dagli appellati possano essere qualificati come contratti autonomi di garanzia, ha, invece, errato nell'interpretare il significato della clausola “a prima richiesta”.
Osserva, in proposito, questa Corte che, nel caso di specie, sia la clausola n. 7 della fideiussione specifica, sia la clausola n.6 della fideiussione omnibus, entrambe sottoscritte dagli appellati il
9.2.2011, obbligano i garanti a “pagare immediatamente alla a semplice richiesta scritta quanto CP_5
pagina 8 di 13 dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, trattandosi, quindi, a fronte della espressa previsione della solidarietà tra garante e garantito, di semplice clausola solve et repete (v., da ultimo, Corte d'Appello di Firenze, Sez. II, n.1163/2024). Ed invero, deve ritenersi – in conformità
all'orientamento della Suprema Corte - che l'art.1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre le sue istanze contro il debitore entro i sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Pertanto, il termine istanza si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento,
indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato, tanto che non può
costituire “istanza” ai fini dell'art. 1957 c.c. il precetto non seguito da esecuzione (v. Cass. nn.
25197/2023, 1724/2016, 6823/2001, 203/1997 e 6604/1994). Epperò, la presenza della clausola di pagamento a semplice richiesta, se non costituisce indice della stipulazione di un contratto autonomo di garanzia, induce comunque a ritenere pattiziamente stabilito che l'iniziativa che il beneficiario della garanzia deve assumere al fine di evitare la decadenza non debba necessariamente rivestire le forme dell'azione giudiziale, ben potendo costui avanzare “semplice richiesta scritta” al fideiussore il quale,
in forza di essa, è obbligato a pagare. Del resto, la Suprema Corte ha chiarito che: “La deroga all'art.
1957 cod. civ. non può ritenersi implicita nell'inserimento, nella fideiussione, di una clausola di
“pagamento a prima richiesta” o di altra equivalente, sia perché detta norma è espressione di
un'esigenza di protezione del fideiussore, che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra
l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale e può essere considerata meritevole di
pagina 9 di 13 tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, sia perché, comunque, la presenza di
una clausola siffatta non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come
“contratto autonomo di garanzia” o come “fideiussione”, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme
di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome) sia a garanzie, come quelle
fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi
dell'obbligazione garantita, sia infine a clausole, il cui inserimento nel contratto di garanzia è
finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, (non all'esclusione, ma) a una deroga parziale
della disciplina dettata dal citato art. 1957 (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice
richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore
dall'onere di proporre azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento a
prima richiesta di per sé incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ., spetta al giudice di
merito accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione
della detta clausola” (v. Cass. n. 84/2010; v. anche Cass. 16825/16 e, da ultimo, Cass. 835/25).
In conclusione, nel quadro dell'attività di interpretazione del contenuto del contratto devoluta al giudice di merito, ritiene la Corte che le parti, con la clausola sopra richiamata, stabilendo che il fideiussore sia tenuto a pagare “immediatamente a semplice richiesta scritta della Banca”, abbiano voluto escludere la decadenza con la semplice, purché tempestiva, richiesta di pagamento in forma scritta, sussistendo –
ove si opinasse diversamente – un'evidente contraddizione fra l'adempimento a prima richiesta e quello subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.
È pacifico, inoltre, che sia stato soddisfatto il requisito della “semplice richiesta scritta”, e che essa fosse tempestiva rispetto al termine decadenziale dei 36 mesi, atteso che con lettere raccomandate del
1.10.2012, indirizzate alla società debitrice ed ai garanti, la banca comunicò la revoca con effetto pagina 10 di 13 immediato dal rapporto di conto corrente e dagli affidamenti sullo stesso concessi, nonché la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. rispetto al mutuo chirografario, diffidando l'obbligata principale e i garanti a provvedere all'immediata copertura del debito maturato.
Deve dunque escludersi che sia intervenuta l'estinzione della garanzia per effetto del disposto dell'art.1957 cc sul rilievo che, fatta la detta comunicazione al debitore principale ed ai fideiussori ed evitata, così, ogni decadenza, per le successive iniziative recuperatorie (nella specie, avviate con il ricorso monitorio depositato nel 2017) vale il termine ordinario decennale di prescrizione stante quanto previsto dall'ultimo comma della norma citata.
E' chiaro, peraltro, che sussistendo il vincolo della solidarietà tra debitore principale e fideiussori e non risultando previsto il beneficio dell'escussione ex art.1944 cc, “qualora il creditore abbia
tempestivamente proposto l'istanza contro il fideiussore, esercitando la facoltà di scelta spettantegli in
base ai principi della solidarietà passiva, non è tenuto ad agire, prima della scadenza del suddetto
termine, anche nei confronti del debitore principale” (v. Cass. 24296/17, richiamata anche dall'appellante).
Per tali ragioni l'appello deve essere accolto con conseguente rigetto dell'opposizione proposta dagli appellati avverso il decreto ingiuntivo n.1632/17 del Tribunale di Ragusa.
Ritiene, infine, questa Corte che non vadano prese in esame gli ulteriori motivi di opposizione proposti in primo grado dagli odierni appellati e non esaminati dal Tribunale di Ragusa perché assorbiti dall'accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art.1957 cc.
Non risulta, invero, che gli appellati abbiano proposto appello, né riproposto, ai sensi dell'art.346 cpc,
le domande e le eccezioni rimaste assorbite in primo grado (v. Cass., sezioni unite, 7940/19).
pagina 11 di 13 Nella comparsa di costituzione in appello, infatti, risulta testualmente: “La questione relativa alla
perdita di efficacia e decadenza delle fideiussioni è assorbente di tutte le altre sollevate in giudizio,
come correttamente osservato dal Giudice di primo grado, ma non implica certamente, come vorrebbe
controparte, alcuna rinuncia da parte degli odierni appellati. In particolare, il riferimento è alla
eccepita mancata prova del preteso credito, quantomeno nel suo preciso ammontare, stante anche la
avvenuta escussione della garanzia prestata dal Consorzio Fidi, su cui controparte nulla ha dedotto,
limitandosi a negare tardivamente ciò che, di contro, risulta evidente da precise risultanze
documentali”. Trattasi di formula talmente ampia e generica da non potersi intendere, se non, al limite,
con riguardo alla contestazione del “quantum”, come riproposizione delle eccezioni articolate in primo grado.
L'unica contestazione già proposta in primo grado e che può essere considerata come riproposta anche in appello concerne, per come appena esposto, la quantificazione del credito. Secondo gli appellati la banca non avrebbe tenuto conto della avvenuta escussione della garanzia prestata dal Consorzio fidi.
Il motivo va, comunque, rigettato perché assolutamente improbato. A sostegno dell'assunto gli appellati hanno prodotto in primo grado una nota datata 21.11.2017 a firma di Controparte_6
che, però, nulla indica in proposito e non consente di collegare la medesima ai rapporti
[...]
intrattenuti dalla Made in Italy srl e garantiti dagli appellati.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo, accoglie l'appello proposto avverso la sentenza n.1335/22 del Tribunale di Ragusa e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da e avverso il d.i. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
pagina 12 di 13 n.1632/17 emesso dal Tribunale di Ragusa e conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna gli appellati, in solido, al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
condanna gli appellati, in solido, al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 1.165,50 per esborsi ed euro 11.000,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
4.6.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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